Decreto e capitoli di concessione perché la strada ferrata da Napoli a Nocera sia prolungata per Sanseverino ad Avellino

Regno delle Due Sicilie

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Stati interessati:
Regno delle Due Sicilie



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COLLEZIONE DELLE LEGGI


E DE’ DECRETI REALI


DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.


Anno 1846.


N.° 391





(N.° 10138) Decreto e capitoli di concessione perchè la strada ferrata da Napoli a Nocera sia prolungata per Sanseverino ad Avellino.

Napoli, 2 Giugno 1846.

FERDINANDO II. per la grazia di dio re del regno delle due sicilie, di gerusalemme ec. duca di parma, piacenza, castro ec. ec. gran principe ereditario di toscana ec. ec. ec.

Veduti i nostri reali decreti de’ 19 di giugno 1836 e de’ 3 di febbrajo 1838, co’ quali accordammo al Signor Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie concessione di costruire a sue spese, rischi e pericoli una strada dì ferro da Napoli a Nocera e Castellammare, con facoltà di prolungarla cogli stessi patti e condizioni verso Salerno, Avellino ed altri siti;

Veduto l’altro nostro real decreto de’ 15 di settembre 1845, col quale approvammo i particolari capitoli di concessione al medesimo Signor Armando Bayard per la costruzione del prolungamento di detta strada ferrata da Nocera per Cava a Salerno; [p. 202 modifica]Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Approviamo che il Signor Cavaliere Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie, ingegnere francese, ora prolunghi secondo la sopraddetta facoltà già concedutagli, a sue spese, rischi e pericoli la strada di ferro da Napoli a Nocera, proseguendola con un nuovo tronco da Nocera stessa per Sanseverino ad Avellino, ed a condizione che egli debba terminarla tra anni quattro.

2. Tutte le clausole e condizioni, sia a carico dello Stato, sia a carico del Signor Bayard de la Vingtrie, o di chi avrà causa da lui, comprese ne’ trentuno articoli de’ capitoli approvati da Noi ed annessi al presente decreto, riceveranno piena ed intera esecuzione.

3. Se il Signor Bayard de la Vingtrie non avrà adempito al deposito della cauzione stabilita col terzo articolo degli annessi capitoli nel termine improrogabile di mesi cinque dalla datagli conferma di concessione, s’intenderà di pieno diritto decaduto dalla facoltà di eseguire il nuovo prolungamento di strada da Nocera per Sanseverino ad Avellino, senza bisogno di esser posto in mora e di veruna intimazione all’uopo.

4. Se dopo che sarà compito il prolungamento medesimo non verrà esso costantemente mantenuto in buono stato, l’Amministrazione pubblica avrà il diritto di provvedervi di ufficio a spese del concessionario, o di chi avrà causa da lui, indennizzandosi delle anticipazioni che farà, su’ prodotti della strada medesima.

5. I nostri Ministri Segretarii di Stato degli affari [p. 203 modifica]interni e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.


Il Ministro Segretario di Stato
degli affari interni
Firmato, Niccola Santangelo.
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente int. del Cons. de’ Ministri
Firm. Marchese di Pietracatella


Capitoli di concessione da valere per lo prolungamento della strada di ferro costruita da Napoli a Nocera da proseguirsi da Nocera passando per Sanseverino ad Avellino.

De’ 2 di Giugno 1846.


Art. 1. Il Signor Cavaliere Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie ingegnere francese, e sua compagnia, è autorizzato ad eseguire ora il prolungamento della già costruita strada di ferro da Napoli a Nocera, proseguendola da Nocera per Sanseverino ad Avellino, coll’obbligo di compierlo fra lo spazio improrogabile di anni quattro, a meno che non venga impedito da forza maggiore, o da fatto indipendente dal concessionario; e colle altre condizioni espresse ne’ seguenti articoli.

2. La strada di ferro non occuperà in menoma parte le strade comuni esistenti: potrà però attraversarle; ma sarà tenuto il concessionario a far ciò in modo che lasci la libertà al commercio di valersi pe’ passaggi, come pe’ trasporti di qualsivoglia natura, o delle strade comuni, ovvero delle nuove di ferro. Sarà lasciato del pari libero il passaggio per le strade traverse che quella di ferro potrà intersecare.

Benvero nelle dette intersezioni fra la nuova strada ferrata e le altre strade pubbliche non si permetteranno che nel minor numero possibile i passaggi dell’una sulle altre ad uno stesso livello, dovendosi stabilire i passaggi delle seconde per mezzo di ponti o di sopra o di sotto della strada ferrata.

[p. 204 modifica]3. Il Signor Bayard darà una valida garentia per lo adempimento dell’intera opera fra il tempo determinato nel precedente articolo primo, ed a tenore del medesimo. Tale garentia consisterà in ducati cinquantamila, i quali saranno depositati da lui per impiegarsi in rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico al prezzo corrente nella borsa di commercio, restando ad ozione del concessionario o far acquistare rendita al quattro per cento, ovvero rendita al cinque per cento; colla condizione che nel caso preferiscasi l’acquisto della rendita al cinque per cento, il concessionario, laddove sia uscita a sorte la sua rendita, dovrà fornire altra rendita pari alla sorteggiata, o lasciare depositato il capitale della medesima.

Il deposito di ducati cinquantamila si eseguirà nel termine di mesi cinque a partire dal dì della data concessione al medesimo Signor Bayard; e se non sarà stato effettuato per la detta epoca, il concessionario non potrà esservi astretto in alcun modo, ma decaderà di pieno diritto dalla presente concessione, e resteranno a profitto del Governo i progetti che avrà presentati.

Tale cauzione di ducati cinquantamila rimarrà tutta intera fino al compimento totale dell’opera. Essa cederà a benefizio dell’Amministrazione civile a titolo di ristoro di danni ed interessi qualora la detta strada ferrata venisse eseguita in parte e non condotta a termine fra gli anni quattro per colpa del concessionario. E dove l’opera non fosse intrapresa, si rivolgerà la somma della cauzione stessa a titolo di multa a benefizio degli stabilimenti di beneficenza. Rimane intanto per maggiore chiarezza spiegato di non intendersi sotto le parole di danni ed interessi compresi quelli che il Signor Bayard potrà mai restar dovendo per prezzo o risarcimento di danni cagionati alle proprietà de’ privati occupate; giacchè per l’articolo 470 delle leggi civili seguir dee sempre [p. 205 modifica]a carico del Bayard il risarcimento di tal sorta di danni prima che i fondi de’ privati vengano occupati.

Nel caso che l’intera strada da Nocera ad Avellino non fosse compita nel tempo determinato, le porzioni costruite di strada rimarranno di proprietà del Signor Bayard; ed egli potrà goderne l’usufrutto pel tempo e ne’ modi stabiliti con questi capitoli: ma sarà in facoltà del real Governo di concedere ad altri, o fare per conto proprio i tratti di detta strada che rimarranno a costruirsi. Benvero se qualche frazione delle parti di strada costruite non sia del tutto compiuta, il Signor Bayard sarà tenuto a compirla e metterla in buono stato, acciò il traffico non soffra interruzione.

In tal caso sarà applicabile a’ tratti della strada da Nocera ad Avellino, i quali si costruiranno dal real Governo, o da altri concessionarii, quanto trovasi disposto nell’articolo 17 di questi capitoli di concessione pel passaggio da darsi a’ mezzi di trasporto de’ concessionarii de’ prolungamenti di detta strada.

4. Il concessionario, o chi avrà causa da lui, dovrà valersi pe’ trasporti ordinarii sulla strada di ferro della forza delle macchine a vapore locomotrici o fisse, secondo il bisogno e l’opportunità de’ luoghi o de’ pendii.

Potrà costruire la strada col sistema atmosferico, e valersi di tutte altre forze motrici già ritrovate, o ritrovabili all’avvenire dalla scienza, purchè sia mantenuta la medesima celerità de’ convogli che si ottiene colle odierne macchine locomotrici; ed a condizione che ogni nuovo sistema non si possa introdurre che dopo l’approvazione del real Governo, necessaria in quanto a conoscere preventivamente se siavi uguale sicurezza e celerità pel transito de’ viaggiatori e delle merci.

Ciò non toglie che il concessionario possa, volendolo, far fare viaggi straordinarii pel trasporto di [p. 206 modifica]mercanzie colla forza delle bestie da tiro nelle ore intermedie tra’ viaggi fatti con macchine.

5. La strada di ferro da Nocera ad Avellino sarà per ora e provvisionalmente costruita con un solo corso di rotaje; ma a condizione che vi sia il doppio corso di rotaje nelle stazioni e negli altri punti dove si stimerà necessario dalla Direzione generale de’ ponti e strade nell’esame de’ disegni dell’opera. Benvero quante volte si facessero dal real Governo, da altri concessionarii, o dallo stesso Bayard altri prolungamenti di strade ferrate in congiunzione di quella da Nocera ad Avellino, di tal che per lo aumento grande del traffico, pe’ bisogni del commercio e per fa sicurezza de’ viaggiatori fosse necessità di avere il secondo corso di rotaje tra Nocera ed Avellino, allora il Signor Bayard, o chi avrà causa da lui, sarà obbligato di fare subito la costruzione del secondo corso di rotaje.

Rimane pertanto dichiarato che tutti gli acquisti de’ terreni de’ privati da occuparsi, ed i principali lavori di fabbrica sulla linea dovranno essere fatti sin da principio atti a contenere il doppio corso di rotaje; di tal che appena si potrà verificare il bisogno, e l’opportunità di porre a terra il secondo corso di rotaje, non abbisogni ricominciare tutti i lavori da capo.

6. La strada di ferro sarà fiancheggiata da siepi ed altre chiusure, o da fossi; ed in quei siti ne’ quali taglierà delle strade comuni o delle strade traverse, verranno poste delle barriere che saranno manovrate da custodi. Fuori di queste prescrizioni generali il concessionario costruirà la strada di ferro secondo i suoi proprii progetti, ed adoprerà agenti di sua scelta, dopo l’esame e la sovrana approvazione de’ detti progetti, i quali saranno anche riveduti in quanto concerne la solidità e la sicurezza pubblica.

Qualora i progetti presentati alla sovrana [p. 207 modifica]approvazione venissero a soffrire modificazioni tali da portarvi de’ cambiamenti a’ quali il Signor Bayard non possa acconsentire, per divenire l’opera o troppo difficile o troppo onerosa, potrà egli abbandonare la presente concessione, e la data cauzione dovrà senz’altro restituirsi.

7. L’intrapresa della strada di ferro essendo di pubblica utilità, il concessionario godrà di tutti i dritti che le leggi, i decreti ed i regolamenti accordano all’amministrazione de’ pubblici lavori. Egli potrà in conseguenza procurarsi cogli stessi mezzi, cioè a’ termini dell’articolo 470 delle leggi civili tanto i terreni de’ privati, quanto quelli appartenenti allo Stato, alla real Corona, a’ Siti reali, o a’ comuni ed a’ pubblici stabilimenti, che dovranno essere occupati dalla strada di ferro e sue dipendenze, del pari che i materiali necessarii alla sua costruzione, per la estrazione e trasporto de’ quali godrà de’ privilegi accordati ad ogni altro intraprenditore di pubblici lavori.

8. La strada di ferro essendo una proprietà dello Stato, della quale il concessionario, o chi avrà causa da lui, godrà solamente l’usufrutto per un tempo determinato, tutti i terreni ed edifizii occupati per detta strada e sue dipendenze godranno in quanto alle imposizioni delle quali si troveranno gravati al momento dell’acquisto che ne sarà fatto pel bisogno dell’opera, delle esenzioni e beneficii conceduti dal real decreto de’ 10 di giugno 1817 sulla fondiaria, nello stesso modo che si pratica per la occupazione de’ terreni ed edifizii dalle strade comuni, così regie che provinciali.

In quanto agli edifizii che si costruiranno per uso della strada di ferro, saranno applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 2 del real decreto de’ 10 di giugno 1817.

Le strade pubbliche, ove di necessità debba [p. 208 modifica]occuparsene qualche tratto, saranno ripristinate e restituite a comodo passaggio a spese del concessionario; ferma sempre rimanendo la condizione espressa nell’articolo secondo.

Il ferro, i materiali, gl’istrumenti, le macchine e le vetture inservienti alla costruzione della strada di ferro, e necessarii a farla valere coll’uso, potranno dal concessionario farsi venire dall’estero; e gli è accordata per gl’indicati oggetti la esenzione da ogni dazio d’immissione, uniformandosi alla sovrana risoluzione contenuta nel real rescritto de’ 7 di maggio 1836, e comunicata per lo Ministero delle finanze.

Non sarà imposta veruna tassa sulle macchine, vetture, carri ec., impiegati sulla strada di ferro, nè sul trasporto de’ viaggiatori e delle mercanzie sulla detta strada; salvo solo la percezione de’ dazii di consumo all’entrata della barriera della capitale, e degli altri dazii comunali, a’ quali dazii debbono essere assoggettati i generi che vi s’immettono per la strada di ferro come per ogni altra, e con espressa dichiarazione che ciò debba intendersi per lo stato attuale. Quanto all’avvenire, e per tutta la durata della concessione, i trasporti per la strada di ferro non saranno gravati più di quelli che si eseguono per tutte le altre strade, laddove una imposizione qualunque dovesse colpire nel decorso del tempo questo ramo d’industria,

9. A misura che i lavori saranno compiuti per alcune porzioni della strada di ferro, tal che possano essere aperte al traffico, un commessario delegato dal Ministro degli affari interni vi farà un viaggio di pruova. Se tal viaggio riuscirà in modo conveniente, il concessionario potrà mettere in servizio le indicate porzioni di strada, e percepire su di esse i dritti determinati colla tariffa che segue.

10. L’amministrazione determinerà di accordo col concessionario le misure e le disposizioni opportune [p. 209 modifica]per assicurare la polizia, la sicurezza, la conservazione della strada di ferro e delle sue dipendenze, e lo garantirà da ogni turbativa nel godimento de’ dritti e privilegi a lui accordati.

Gli accorderà in oltre l’appoggio della forza pubblica che verrà da lui richiesta, e che sarà mantenuta a spese dello stesso concessionario pel tempo che verrà adoperata nell’indicato servizio.

11. Il concessionario è autorizzato sotto l’approvazione dell’amministrazione a fare i regolamenti che giudicherà utili pel servizio ed uso della strada di ferro.

12. Per indennizzare il concessionario delle spese che sosterrà per lo stabilimento ed uso della strada di ferro, sulla quale i trasporti saranno eseguiti da’ suoi agenti, macchine e vetture, esclusivamente da chiunque altro, gli è conceduto per la durata di ottanta anni, a contare dal giorno in cui sarà messa in attività la prima porzione della strada in parola da Nocera per Sanseverino ad Avellino, l’autorizzazione a riscuotere sulla detta strada i diritti quì appresso determinati, che egli potrà diminuire, ma non mai eccedere, secondo sarà prescritto nell’articolo 15.

La esazione avrà luogo a ragione di ogni miglio, senza tenersi conto delle frazioni di distanza, tal che per un miglio incominciato si pagherà come se fosse stato percorso tutto intero. Di più, per ogni distanza percorsa minore di tre miglia, il dritto sarà pagato per tre miglia intere.

Le frazioni di peso inferiore a due cantaja e mezzo pagheranno come se giungessero al peso di due cantaja e mezzo: così ogni peso fra due cantaja e mezzo e cinque pagherà per cinque; ogni peso fra cinque e sette e mezzo pagherà per sette e mezzo, ec. ec.

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Tariffa.

Dritto pel corso di un miglio.


     Viaggiatore pe’ primi posti, grana cinque Gr. 5.
     Idem pe’ terzi posti non più di grana tre " 3.
     Bue, vacca, toro, grana cinque " 5.
     Cavallo, mulo, o altro animale da tiro grana tre e mezzo " 3 ½
     Vitello, porco, montone, pecora, capra, un grano e mezzo " 1 ½
     Per ogni dieci cantaja di mercanzie, derrate, e materie, grana dodici " 12.
     Vettura sopra piattaforma, grana dodici e mezzo " 12 ½

Per ogni pacchetto o collo che pesi isolatamente meno di due cantaja e mezzo, si pagherà a seconda del prezzo fissato nella tariffa generale.

Tali pacchetti o colli saranno giudicati isolati quando essi non facciano parte di una spedizione che riunita pesi due cantaja e mezzo o più di oggetti spediti da o ad una medesima persona.

13. Gli animali e le macchine, o altri oggetti non designati nella precedente tariffa, saranno assimilati pel dritto da percepirsi alle classi colle quali avranno maggiore analogia.

14. I prezzi de’ trasporti determinati nella precedente tariffa non saranno applicabili,

     1.° alle derrate ed agli oggetti che sotto il volume di palmi cubici cinquantuno e due decimi non giungano al peso di due cantaja;

     2.° all’oro ed all’argento in verghe o lavorato, del pari che agli altri metalli preziosi.

Ne’ due casi specificali i prezzi del trasporto saranno liberamente convenuti col concessionario.

[p. 211 modifica]15. Sarà libero al concessionario di diminuire a sua volontà i prezzi stabiliti nella precedente tariffa pe’ viaggiatori, per gli animali e per le vetture in piattaforma; ma non potrà però ridurre il prezzo stabilito pel trasporto di dieci cantaja di mercanzie al di sotto di grana tre e mezzo per ogni miglio. Qualora le circostanze richiedessero un maggior ribasso sul detto prezzo, dovrà il concessionario ottenerne l’autorizzazione dal Governo.

16. Mediante l’esazione de’ diritti e de’ prezzi regolati come fin qui si è detto, il concessionario contrae l’obbligo di eseguire senza interruzione, con diligenza, esattezza e celerità, a sue spese e co’ suoi proprii mezzi il trasporto sulla strada di ferro de’ viaggiatori, bestiami, derrate, mercanzie e materie che gli verranno confidate.

Rimane specialmente dichiarato che ancora le carrozze pe’ posti di terza classe dovranno sempre, eccetto che nella stagione estiva, essere coperte, e da’ lati difese dalle intemperie.

17. Verificandosi il caso in cui altre strade di ferro venissero costruite da terze persone come prolungamento, o come ramificazione di quella da Nocera ad Avellino, il concessionario Signor Bayard, o chi avrà causa da lui, sarà tenuto a dare il passaggio nella detta strada alle macchine locomotrici, diligenze e carretti delle altre strade di ferro. Per tale passaggio eseguito a spese de’ terzi concessionarii verrà pagato un. diritto che sarà in ogni caso il seguente:

Pel corso di un miglio.

     Viaggiatore per qualsivoglia classe, grana tre Gr. 3.
     Bue, vacca, toro, grana due e mezzo " 2 ½
     Cavallo, mulo, o altro animale da tiro, un grano e tre quarti " 1 ¾

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     Vitello, porco, montone, pecora, tre quarti di grano " ¾
     Per ogni dieci cantaja di mercanzie, derrate e materie, grana sei " 6.
     Vetture su piatteforme, grana sei ed un quarto " 6 ¼

I concessionarii delle nuove strade di ferro, di prolungamento o ramificazione di quella da Nocera per Sanseverino ad Avellino, dovranno uniformarsi per ciò che concerne la carreggiata delle loro macchine locomotrici, diligenze e carretti, del pari che per la celerità del cammino che daranno a’ loro convogli, e per le ore di partenza, a quello che converrà alle dimensioni, e sarà prescritto da’ regolamenti di amministrazione della strada di ferro da Nocera per Sanseverino ad Avellino.

Qualora però convenisse a’ concessionarii delle dette nuove strade di ferro di limitarsi ad eseguire i trasporti soltanto sino al punto di congiungimento con quella precedentemente costruita, della quale è parola, in tal caso il Signor Bayard, o chi avrà causa da lui, sarà tenuto a continuare colle sue proprie macchine locomotrici i suddetti trasporti sulla strada medesima a’ prezzi stessi che è autorizzato ad esigere da tutti gli altri, a’ termini della presente concessione.

Le facilitazioni accordate col presente articolo a’ futuri concessionarii de’ quali è parola, non avranno luogo ogni qualvolta i prolungamenti o ramificazioni a rotaje di ferro, che potranno essere da essi costrutti, saranno più brevi di otto miglia.

18. Sarà lecito al concessionario lo stabilire de’ servizii di trasporto con ruote, come diligenze, omnibus ed altri sulle strade attuali per mettere in corrispondenza le strade di ferro co’ luoghi vicini; ma non godrà per tali mezzi di trasporto di alcun [p. 213 modifica]privilegio o privativa, ed otterrà soltanto quegli stessi favori e protezione dalla parte delle autorità accordati a tutte le altre vetture dedicate al servizio del Pubblico, assoggettandosi agli stessi regolamenti di polizia che sono in vigore per queste ultime.

19. Gli agenti e guardie che il concessionario stabilirà così per la esazione de’ diritti, come per la vigilanza e polizia sulla strada ed opere che ne dipendono, saranno assimilati a’ guardiani urbani e rurali de’ comuni in quanto alla facoltà di redigere i processi verbali delle contravvenzioni, ed alla fede che meritano in giudizio. A tal uopo saranno presentati dal concessionario, e patentati a norma dell’articolo 285 e seguenti della legge de’ 12 di dicembre 1816.

20. Allo spirare della concessione di anni ottanta lo Stato entrerà nel godimento della strada di ferro e di tutte le sue dipendenze, ed il Signor Bayard de la Vingtrie, o chi avrà causa da lui, sarà obbligato di consegnare essa strada di ferro e sue dipendenze in buono stato.

Quanto agli oggetti mobili, come a dire macchine locomotrici, carri, carretti, vetture, materiali, combustibili ed approvvisionamenti di ogni sorta, il concessionario, o chi avrà causa da lui, ne conserverà la proprietà, o potrà cederli allo Stato qualora questo consenta a riceverli, pagandone il prezzo che sarà in tal caso determinato da periti da scegliersi di comun consenso colle norme prescritte da’ regolamenti per la valutazione de’ fondi occupati per le opere pubbliche.

21. Qualora piacesse al real Governo far prolungare verso Nocera per dirigerla altrove l’attuale linea della regia strada ferrata che da Cancello conduce a Nola, sia per conto dell’Erario, sia dandone la facoltà a qualche concessionario, dovrà la nuova stazione presso Nocera essere costrutta (secondo ciò che già è stato pure stabilito coll’articolo 21 de’ capitoli di concessione annessi al real decreto de’ 15 di [p. 214 modifica]settembre 1845) alla distanza di un miglio dalla stazione Bayard, dal lato di Napoli, e precisamente nel punto della nuova traccia ove ricaderà l’incontro con un arco di cerchio descritto col raggio di un miglio, ed il cui centro sia la ripetuta stazione Bayard.

22. Il concessionario della strada di ferro da Napoli a Nocera e Castellammare, e de’ nuovi prolungamenti da farsi della medesima, cioè da Nocera per Cava a Salerno, e da Nocera per Sanseverino ad Avellino, permetterà il gratuito passaggio lungo le cennate linee a’ trasporti delle reali truppe co’ loro bagagli viaggianti insieme, sia che queste dovessero partire da Napoli pe’ designati luoghi, o altri intermedii sulle ripetute linee, e viceversa.

23. Il trasporto anzidetto si farà colle macchine locomotrici e carrozze che saranno in servizio sulla strada da Napoli per Capua. Per que’ tratti però ove non potranno transitare le locomotrici ordinarie, i convogli saranno tratti dalle macchine fisse di proprietà del concessionario Signor Bayard senza ricevere dal real Governo verun compenso.

Il Direttore della strada ferrata da Napoli a Nocera e Castellammare, quello del prolungamento della medesima da Nocera per Cava a Salerno, e quello altresì dell’altro prolungamento da Nocera per Sanseverino ad Avellino (laddove non sia un solo il Direttore della detta strada, e dell’uno e dell’altro prolungamento della stessa) dovranno essere prevenuti un giorno prima di simili movimenti, tranne i casi di somma urgenza, ne’ quali basterà che sieno avvertiti un’ora avanti.

24. I convogli di reali truppe non si arresteranno in alcuna stazione intermedia, e cammineranno colla velocità non maggiore di diciotto miglia l’ora, secondo i vigenti regolamenti; salvo il caso in cui per cangiare la specie di motore è indispensabile fermarsi. Intanto per quanto è possibile si cercherà di farli [p. 215 modifica]partire un quarto d’ora prima de’ convogli ordinarii. Qualora però per urgenza dovesse altrimenti operarsi, si terrà per regola invariabile di far partire i convogli militari mezza ora dopo i convogli ordinarii.

25. Un impiegato della strada ferrata da Nocera per Sanseverino ad Avellino salirà sulla macchina della regia strada, appena il convoglio militare giungerà al cammino pel quale ora si accorda la concessione; ed egli dovrà indicare al conduttore della strada regia i punti in cui bisogni rallentare il moto per l’avvicinamento alle stazioni ed agl’incrociamenti, e per poter badare a’ segni che venissero fatti da’ cantonieri e guardabarriere, affinchè il convoglio in corso si regoli in conseguenza. Intanto rimane formalmente convenuto che il macchinista della strada regia dovrà strettamente conformarsi a quanto dal suddetto impiegato gli verrà indicato.

26. Un convoglio militare venuto sulla strada da Nocera ad Avellino non potrà partire dalla stazione senza il permesso del capo della stazione medesima, il quale ne darà l’avviso al conduttore per mezzo del solito fischio. Il capo di stazione terrà presente il convenuto nell’articolo 24 per la parte che gli riguarda.

27. In caso di accidente qualunque lungo il tragitto, sarà cura esclusiva dell’agente dell’amministrazione della strada di ferro da Nocera ad Avellino far passare i segnali opportuni, sia per chiamare soccorsi, sia per evitare qualunque altro inconveniente.

28. Sarà cura del Direttore della regia strada di Caserta fornire il convoglio militare di un numero corrispondente di conduttori e di carrozze con freno.

29. Tranne il caso suddetto di trasporti militari, pel quale si è formata una eccezione, rimane fermo per tutt’altro il divieto che sulla strada da Nocera per Sanseverino ad Avellino si eseguano con le macchine provenienti da Napoli della regia strada ferrata di Caserta i trasporti, i quali per la strada da Napoli a [p. 216 modifica]Nocera si volessero immettere altresì da Nocera per Sanseverino ad Avellino.

30. Le quistioni che potranno nascere dall’uso della concessione, dal modo di esercitarla, e da tutte le sue conseguenze e dipendenze, saranno decise sommariamente da due arbitri, de’ quali uno sarà nominato dal real Governo, e l’altro dal Signor Bayard, o da chi avrà causa da lui. In caso di disparità sarà terzo arbitro necessario il Presidente della gran Corte civile di Napoli, dispensando Sua Maestà espressamente colla pienezza del suo sovrano potere alla disposizione dell’articolo 212 della legge de’ 29 di maggio 1817. Gli arbitri giudicheranno inappellabilmente, e la loro sentenza avrà forza di cosa giudicata, contro di cui non si ammetterà verun rimedio straordinario, e specialmente il ricorso per ritrattazione, il ricorso civile, e quello per annullamento.

31. Il concessionario è autorizzato a formare per la esecuzione e per rendere utile l’uso della strada di ferro una società commerciale, in favore della quale egli potrà dimettersi di una parte, o della intera concessione a lui fatta, conformandosi per la formazione di tale società alle vigenti leggi di eccezione per gli affari di commercio.

Approvato: Napoli, il dì 2 di Giugno 1846.


Firmato, FERDINANDO.


Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Cons. de’ Ministri
Firmato, Marchese Di Pietracatella.
Certificato conforme.
Il Cons. Minis di Stato
Presidente interino del Cons. de’ Ministri
Marc. Di Pietracatella.