Capitolato annesso alla Convenzione fra il Regno di Sardegna e le Ferrovie Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale

Regno di Sardegna

1860 Indice:Capitolato annesso alla Convenzione fra il Regno di Sardegna e le Ferrovie Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale.djvu ferrovie diritto Capitolato annesso alla Convenzione in data 25 giugno 1860 stipulata tra i Ministri di S. M. il Re Vittorio Emanuele II pei Lavori Pubblici e pelle Finanze, e la Società anonima delle strade ferrate lombardo-venete e dell'Italia Centrale Intestazione 1 giugno 2012 100% ferrovie

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CAPITOLATO


annesso alla Convenzione in data del 25 giugno 1860, stipulata tra i Ministri di S. M. il Re Vittorio Emanuele II pei Lavori Pubblici e pelle Finanze, e la Società anonima delle strade ferrate lombardo-venete e dell’Italia Centrale.

Art. 1.

Le linee di cui viene riconosciuta e confermata la concessione in favore della Società delle strade ferrate lombardo-venete e dell’Italia Centrale sono le seguenti:

A. Sul territorio lombardo

1. La linea da Milano al confine veneto fra Peschiera e Desenzano per Treviglio, Bergamo, Coccaglio e Brescia, compresavi la linea di circonvallazione destinata a congiungere i diversi tronchi che mettono capo a Milano;
2. La linea da Bergamo a Lecco;
3. La linea da Milano a Camerlata;
4. La linea da Treviglio a Coccaglio;
5. La linea da Milano al Ticino presso Buffalora, con una diramazione da Rho a Sesto-Calende;
6. La linea da Milano a Piacenza per Lodi, con una diramazione verso Pavia fino al Gravellone, per congiungersi alla ferrovia di Genova;
7. La linea da Treviglio a Cremona per Crema.

B. Sul territorio dell’Italia Centrale

1. La linea da Piacenza a Bologna per Parma, Reggio e Modena;
2. La linea da Bologna a Pistoia;
3. In sostituzione della linea da Reggio a Borgoforte, il Governo concede e la Compagnia sarà obbligata a costruire la linea [p. 810 modifica]da Bologna per Ferrara a Ponte Lagoscuro, compreso il ponte sul Po, quando il Governo ne ordinerà la costruzione.

Art. 2.

La Società non avrà obbligo di costruire la linea da Treviglio a Coccaglio, se non nel caso che, scorso il termine prefisso dall’art. 5 pel compimento delle linee lombarde ivi contemplate, l’esperienza avesse dimostrato essere questo tronco diretto necessario al commercio, o desiderabile nell’interesse dello Stato. Spetterà al Governo il decidere dell’opportunità di tale costruzione, e qualora esso la imponesse, dovrà la stessa venir compita entro due anni dal giorno della notificazione di questa risoluzione alla Società.

Art. 3.

Il Governo si riserva la facoltà di determinare il punto della linea da Milano a Piacenza, dal quale deve staccarsi la diramazione di Pavia, non che il punto da scegliersi ed i lavori da eseguirsi pel passaggio del Ticino e pella congiunzione colla linea di Genova.

Art. 4.

Per le linee enumerate nell’art. 1 non per anco terminate i periodi assegnati all’esecuzione rimangono stabiliti come segue:

La linea da Milano a Piacenza dovrà essere compiuta il primo gennaio 1862 fino al punto in cui incomincieranno i lavori per la traversata del fiume Po, ed il 1 gennaio 1863 fino alla stazione di Piacenza.

Quella da Milano a Pavia fino al Gravellone, il primo luglio 1862.

Quella da Rho a Sesto-Calende, il 1 gennaio 1861, per la sezione da Rho a Gallarate, e pel prolungamento sino al Lago Maggiore, il 1 luglio 1862.

Quella da Bergamo a Lecco, il 1 luglio 1862.

Quella da Treviglio a Cremona, il 1 novembre 1862.

Quella da Bologna a Pistoia il 1 luglio 1861, per la sezione da Bologna a Vergato, ed il 1 gennaio 1863 per quella da Vergato a Pistoia.

Finalmente quella da Bologna per Ferrara a Ponte Lagoscuro, il 1 gennaio 1862.

Il Ponte sul Po di quest’ultima linea dovrà essere ultimato [p. 811 modifica]nel termine di tre anni, a partire dall’epoca in cui la Compagnia avrà ricevuto l’ordine di costruirlo.

Art. 5.

Prima d’incominciare i lavori por ciascheduna linea, la Società dovrà assoggettare all’approvazione del Governo un progetto comprendente il piano ed il profilo della strada, le piante, gli spaccati e le elevazioni delle stazioni, degli scali-merci, degli edifizii principali e dei ponti che hanno almeno 10 metri di luce. Quanto alle opere di minore importanza, la Società potrà limitarsi alla presentazione dei tipi, in base ai quali debbono essere eseguiti. Il progetto sarà corredato di una particolareggiata perizia e di una memoria descrittiva e spiegativa.

Sarà cura della Compagnia di presentare i progetti in tempo utile, onde il loro esame e la loro approvazione non abbiano ad essere causa di ritardo nell’esecuzione.

Art. 6.

In tutte le linee costituenti la rete di Lombardia e quella dell’Italia Centrale, i terrapieni ed i manufatti dovranno, a richiesta del Governo, essere eseguiti per due binari.

Però il collocamento del secondo binario non sarà obbligatorio, se non sui tronchi i quali somministreranno un introito lordo superiore ad italiane lire 30,000 per ogni chilometro, ad eccezione della linea da Piacenza a Bologna, sulla quale dovrà collocarsi il secondo binario, quando l’introito lordo arrivi a lire 24,000 per chilometro.

Sulle linee da Rho a Sesto Calende, da Treviglio a Cremona e da Bergamo a Lecco, i lavori verranno eseguiti per un solo binario, restando fermo, per la Società, l’obbligo di comprare i terreni per due binari.

Il passo degli Apennini da Bologna a Pistoia sarà eseguito per un solo binario, e gli acquisti dei terreni potranno quindi essere limitati alla larghezza necessaria per il collocamento del detto unico binario, tranne su quei tronchi nei quali il Governo, per la regolarità e sicurezza dei servizio, ravvisasse il bisogno di collocare un secondo binario.

Quanto al ponte sul Po presso Ferrara, la determinazione della costruzione a doppio, ovvero a semplice binario, sarà rimessa all’approvazione del progetto. [p. 812 modifica]
Art. 7.

Il ponte sul Po presso Piacenza si costruirà in pietra, in ferro o in ghisa, a norma del progetto che il Governo avrà approvato.

Le spese di costruzione, escluse quelle relative all’armamento della via, saranno per metà a carico dello Stato, il quale rimborserà la detta metà alla Società mediante pagamenti trimestrali che verranno eseguiti a misura del progresso dei lavori.

Il Ministero dei lavori pubblici regolerà il sistema in base al quale la Società dovrà rendere ragione delle spese richieste dalla costruzione suddetta.

Art. 8.

Per tutto ciò che si riferisce alle condizioni tecniche di costruzione delle strade concesse, sia sul territorio lombardo, sia su quelle dell’Italia Centrale, ed in quanto non risulti altrimenti determinato dal presente capitolato, dovrà la Compagnia attenersi a tutte le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1859, non che alle seguenti, cioè:

a) Che i raggi delle curve non vengano mai ridotti a lunghezza minore di 500 metri, salvo nella traversata dell’Appennino, nella quale sarà tollerato un raggio di 300 metri;

b) Che le pendenze non sorpassino i limiti massimi del 5 p. 1000 in pianura, e del 25 p.1000 nelle località montuose;

c) Che tutte le strade sieno munite di colonne chilometriche;

d) Che sia escluso il legname nella costruzione dei ponti di qualsiasi luce;

e) Che le stazioni abbiano i locali necessari per i servizi doganali, sanitari e di polizia.

Art. 9.

La guarentigia stipulata dall’art. 2 della Convenzione sarà regolata a norma di quanto prescritto nei due articoli seguenti.

Art. 10.

Per la rete lombarda, la guarentigia di 5 1/5 per 100 sarà applicata a tutte le linee menzionate nell’art. 1. § A del presente Capitolato.

Essa si estenderà a tutto il capitale necessario e realmente sborsato:

1. Per l’acquisto delle linee cedute alla Società dal Governo austriaco; [p. 813 modifica]2. Per la costruzione delle altre linee destinate a completare la rete connessa di cui nel succitato art. 1, § A;

3. Per compiere e mettere in esercizio le suddette linee, non che per provvederle del materiale fisso e mobile, nei primi tre anni di esercizio, a partire dal giorno della completa apertura di ciascuna linea.

Resta espressamente convenuto che le spese di manutenzione delle linee in esercizio non sono comprese fra quelle enunciate nel presente paragrafo;

4. Per corrispondere gli interessi del 5 per 100 del capitale di costruzione e provvedere alle spese generali di amministrazione fino a tanto che l’intiera rete lombarda contemplata nell’art.1 sia posta in esercizio.

L’ammontare delle spese d’amministrazione verrà suddiviso fra le linee in costruzione e quelle in esercizio proporzionalmente alla lunghezza delle une e delle altre.

Gli interessi del capitale versato per la costruzione di ciascheduna linea saranno coperti mediante gli introiti dell’esercizio parziale o totale della stessa linea in quanto siano sufficienti.

Art. 11.

Per quanto concerne la rete dell’Italia Centrale, la guarentigia di una rendita netta di lire italiane 14,000 al chilometro verrà applicata ad ogni sezione del tracciato in pianura che sia aperto all’esercizio prima del compimento della linea principale.

Quando questa linea principale da Piacenza a Pistoia per Bologna sarà compiuta e messa in esercizio, la guarentigia di sei milioni e mezzo di lire italiane verrà applicata nel rapporto del numero di chilometri realmente esercitati a quelle dei chilometri della intiera rete descritta nell’art 1, § B.

La rete essendo compiuta, salvo il ponte sul Po presse Ponte Lagoscuro, nell’applicare la guarentigia si farà una deduzione proporzionale al costo di detto ponte da fissarsi col mezzo di perizia.

Qualora, in conseguenza d’un avvenimento qualunque o per un caso di forza maggiore, l’esercizio della ferrovia avesse a trovarsi interrotto, e quest’interruzione, per negligenza della Società avesse a protrarsi più di quanto è necessario per porvi riparo, sarà del pari sospesa proporzionalmente la guarentigia. [p. 814 modifica]
Art. 12.

Le somme che lo Stato avesse eventualmente sborsate alla Società in forza della guarentigia stabilita nei tre precedenti articoli 9, 10 e 11, costituiranno un’anticipazione fruttante l’annuo interesse del 4 p. 100.

Quest’anticipazione verrà rifusa per la rete lombarda coll’eccedenza dell’introito netto sull’annualità guarentita del 5 e 1|5 per cento, e per la rete dell’Italia Centrale coll’eccedenza dell’introito netto sulla somma guarentita in forza dell’art. 11.

In amendue i casi le eccedenze verranno applicate all’estinzione prima degli interessi, poscia del capitale.

Art. 13.

La guarentigia stipulata nei precedenti articoli non potrà essere applicata, se prima i conti della Compagnia non saranno stati approvati dal Governo.

Essa avrà pertanto l’obbligo di presentare i conti dell’esercizio e degli approvigionamenti di materiale alla fine di ciascun anno; quelli relativi alla costruzione delle singole linee due anni dopo che esse saranno state messe in esercizio; ed i conti delle linee compite ed attualmente esercite entro un anno dall’approvazione del presente Capitolato.

Art. 14.

Il Governo si riserva il diritto di sorvegliare e controllare nei modo il più lato la gestione della Società la quale, a semplice di lui richiesta, avrà l’obbligo di fornirgli tutti gli schiarimenti e tutte le comunicazioni che egli crederà opportune, e specialmente il preventivo dell’amministrazione e dell’esercizio.

Il Governo avrà il diritto altresì di farsi rappresentare alle assemblee generali.

Esso potrà nominare uno o più Commissari incaricati di questa sorveglianza.

In caso di discrepanza fra questi Commissari e la Società, il Ministro dei lavori pubblici sarà chiamato a decidere, salvo il ricorrere, ove del caso, agli arbitri di cui nell’art. 50.

Art. 15.

Per addivenire alla separazione della guarentigia prescritta dal primo paragrafo dell’art. 2 della Convenzione, sarà nominata nel termine di tre mesi dalla data della medesima, una Commissione [p. 815 modifica]mista incaricata di determinare il capitale sborsato per le linee della rete lombarda costruite ed esercitate il il 31 dicembre 1859.

Codesta determinazione comprenderà le spese di costruzione e di acquisto e del materiale, non che tutte le altre spese fatte per mettere in esercizio le dette linee. Quanto al prezzo corrisposto e da corrispondersi dalla Società al Governo austriaco per lo acquisto delle linee da questo cedute colla Convenzione 14 marzo 1856, esso sarà ripartito fra la rete lombarda e la rete veneta, nel rapporto delle lunghezze delle linee che in ciascuna di esse si trovavano allora in esercizio.

Art. 16.

Le spese per la sorveglianza e pel collaudo dei lavori, del pari che quelle del controllo dell’esercizio. saranno sostenute dalla Società.

Esse comprenderanno gli emolumenti degli Ispettori e dei Commissarii a tal uopo nominati dal Governo, non meno che quelli del personale subalterno addetto ai medesimi.

Per provvedere a queste spese del pari che a quelle della sorveglianza speciale, di cui fa menzione l’articolo 14, la Società dovrà versare ogni anno al pubblico tesoro la somma di lire italiane 60 per ciaschedun chilometro di strada in costruzione od in esercizio.

Art. 17.

La Società godrà del diritto di prelazione per le linee che in Lombardia o nell’Italia Centrale venissero chieste da terzi, sia come prolungamenti, sia come diramazione delle linee alla medesima concesse, qualora dal canto suo essa accetti le condizioni proposte dagli altri offerenti entro quattro mesi dal giorno in cui queste le saranno state notificate.

Art. 18.

Qualora il Governo decidesse di costruire o di mettere in esercizio nuove linee in Lombardia, avrà l’obbligo di offrirne la concessione alla Società; nè potrà procedere alla costruzione od alla concessione delle dette linee se non nel caso in cui la Società avrà lasciato trascorrere il termine di quattro mesi senza accettare formalmente l’offertale concessione.

Art. 19.

Il diritto di preferenza menzionato negli articoli 17 e 18 avrà una durata eguale a quella prefissa per la concessione. [p. 816 modifica]È inoltre stipulato che non potrà essere concessa nè costrutta nell’Italia Centrale alcuna nuova linea tendente a riunire direttamente fra loro, per altra via, punti appartenenti alle linee ivi concesse.

Niuna linea analoga potrà venir concessa o costruita in Lombardia, a meno che la nuova strada tocchi punti intermedi situati fuori delle linee concesse, ai quali il Governo attribuisca una particolare importanza strategica, politica o commerciale.

La Società potrà, coll’approvazione del Governo, congiungere alle sue linee altre strade ferrate, sia in tutto, sia in parte.

Art. 20.

Qualora la Società non accettasse una concessione che le fosse stata proposta in virtù degli articoli precedenti, essa dovrà intendersi col Governo per regolare, d’accordo, e nell’interesse generale, le condizioni del servizio nei luoghi dai quali si staccheranno una o più linee appartenenti a Società diverse, e segnatamente nelle stazioni destinate ad essere usate in comune.

Art. 21.

Entro il termine di tre mesi dalla data della legge d’approvazione della presente Convenzione, la Società presenterà al Governo un elenco delle azioni e delle obbligazioni emesse finora, con l’indicazione del prezzo di emissione. Essa non potrà procedere a nuove emissioni di azioni o di obbligazioni senza averne prima ottenuta l’approvazione del Governo.

Gli introiti delle ferrovie e la guarentigia dello Stato verranno attribuiti, per ordine di priorità, al pagamento degli interessi ed all’ammortizzazione delle obbligazioni.

Art. 22.

Il capitale della strada ferrata dell’Italia Centrale sarà rappresentato da serie speciali di obbligazioni, la cui emissione verrà limitata per modo che l’importo degli interessi e dell’ammortizziazione non oltrepassi la somma annua guarentita in conformità dell’art. 11 del presente Capitolato.

Art. 23.
Adempite le prescrizioni contenute nei due precedenti articoli, le azioni e le obbligazioni della Società godranno delle guarentigie, dei privilegi e delle agevolezze accordate ai titoli delle Società nazionali. [p. 817 modifica]
Art. 24.

Stante la differenza fra la guarentigia accordata alla rete lombarda e quella stabilita per la rete dell’Italia Centrale, si dovrà tenere separata la contabilità di ciascuna delle due reti, per modo che in ogni momento, e per ogni evenienza, le spese di costruzione e di esercizio della ferrovia dell’Italia Centrale possano venir distinte da quelle che si riferiscono allo ferrovie lombarde.

Art. 25.

La Società è autorizzata a creare stabilimenti, officine e fucine, a conservare in attività quelli che già possiede, ad acquistare ed esercire miniere di carbon fossile o di lignite, depositi di torba, boschi e selve, uniformandosi per ciò alle leggi ed ai regolamenti tanto emanati quanto da emanarsi, e con espressa riserva che le disposizioni contenute negli articoli 20, 27 e 28 non debbano ritenersi applicabili alle varie industrie ora accennate, e che la garanzia del Governo non si estenda ai risultati economici dello esercizio di questi stabilimenti.

Art. 26.

Durante il periodo di tempo assegnato per l’esecuzione e per il compimento delle linee enumerate all’art. 1 del presente Capitolato, la Società avrà il diritto d’importare, colla diminuzione d’una meta delle tasse doganali per le strade lombarde, e coll’esenzione completa da queste tasse per le ferrovie dell’Italia Centrale, tutti gli oggetti destinati alla costruzione ed all’esercizio delle linee concesse, compresi gli approvigionamenti per i primi tre mesi di esercizio, purchè la destinazione suddetta sia constatata mediante certificato in iscritto del Commissario governativo.

Art. 27.

Fino al termine del 1868 per le ferrovie lombarde, e durante tutto il corso della concessione per quella dell’Italia Centrale, la Società andrà esente dall’imposta sulla rendita, e non avrà a pagare che l’imposta fondiaria. Quest’ultima sarà valutata per i terreni e fabbricati acquistati in base ai dati registrati sugli elenchi ufficiali dell’epoca dell’acquisto.

Essa continuerà però a pagare l’imposta territoriale sulla cifra per la quale i terreni e le fabbriche acquistate per la strada figuravano ai pubblici catasti all’epoca dell’acquisto. [p. 818 modifica]
Art. 28.

Tutti i contratti ed atti qualsiansi, che la Società stipulerà relativamente ed esclusivamente alla costruzione delle linee concesse saranno soggetti al diritto fisso d’una lira italiana, ed andranno esenti da ogni diritto proporzionale di registrazione.

Art. 29.

La Società potrà trasportare gratuitamente sulle proprie linee le lettere ed i pieghi riguardanti unicamente l’amministrazione e l’esercizio delle ferrovie concessele.

Art. 30.

La Società è autorizzata a percepire tanto sulla rete lombarde quanto su quella dell’Italia Centrale, le tariffe che le furono concesse, e risultanti dal quadro annesso al presente Capitolato.

È però espressamente dichiarato che queste tariffe s’intenderanno unicamente applicate in via provvisoria, ed al più tardi sino all’epoca della congiunzione delle strade ferrate da Milano a Pavia e da Milano a Piacenza, con quelle di Genova e dell’Italia Centrale.

Le tariffe definitive formeranno oggetto di ulteriori accordi tra il Governo e la Società allo scopo di adottare riguardo ad esse un sistema uniforme.

Art. 31.

Finchè la linea diretta fra Treviglio e Coccaglio non sarà compita ed aperta al pubblico, la Società non potrà percepire, tanto pel trasporto delle merci precedenti da Milano a Brescia ed oltre, quanto pel trasporto di quelle precedenti da Brescia a Milano ed oltre, una tassa superiore a quella cui avrebbe diritto se questo trasporto si effettuasse per mezzo della linea diretta fra le stazioni di Treviglio e di Coccaglio, valutata della lunghezza di 32 chilometri.

Art. 32.

In caso di straordinaria carestia dei viveri, il Governo avrà il diritto d’imporre una riduzione sulla tassa di trasporto delle derrate alimentari, fino alla metà del massimo portato dalla tariffa.

Art. 33.

I trasporti militari dovranno essere eseguiti a prezzi ridotti cioè: pei militari in corpo o staccati, ma provvisti di foglio di via, al terzo; per i cavalli, bagagli, oggetti militari e materiale da guerra, alla metà delle tasse portate dalla tariffa. [p. 819 modifica]Gli oggetti appartenenti al materiale da guerra, di cui non è fatta espressa menzione nella classificazione delle merci, saranno pareggiati alle merci di seconda classe nei trasporti a piccola velocità.

Art. 34.

I detenuti non che gli agenti della forza pubblica che li scortano verranno trasportati per una metà del prezzo di tariffa delle vetture di terza classe.

I detenuti si trasporteranno in un compartimento speciale, quando non sieno rinchiusi in carrozze cellulari.

Ove poi l’Amministrazione facesse uso per trasportarli di siffatte carrozze, essa non pagherà alcuna tassa suppletiva.

Art. 35.

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l’esercizio delle ferrovie o di controllare le operazioni della Società verranno trasportati gratuitamente, del pari che i loro bagagli.

Art. 36.

La Società si obbliga ad eseguire gratuitamente il trasporto delle lettere, dei dispacci, dei pieghi di servizio e degli impiegati postali nei convogli di viaggiatori e misti, ed il trasporto delle lettere anche nei convogli celeri,

I carri ambulanti postali saranno somministrati dall’Amministrazione delle poste, la quale provvederà alla loro manutenzione.

Qualora l’Amministrazione non impiegasse carri specialmente destinati al servizio postale nei convogli ordinari e misti, la Società dovrà porre a sua disposizione un carro a quattro ruote.

Ogniqualvolta questo servizio esigerà l’uso d’un veicolo di maggior capacità d’un carro postale, il Governo dovrà corrispondere alla Società un compenso di 15 centesimi di lira italiana per ogni chilometro e per ogni carro suppletivo.

La Società s’obbliga d’incaricarsi delle spedizioni fatte dalla Amministrazione delle poste, non accompagnate da un impiegato, del pari che della sorveglianza dei carri postali.

In tutte le stazioni in cui ha luogo la spedizione delle lettere, si porranno gratuitamente a disposizione dell’ Amministrazione delle poste i locali per uso d’ufficio. Qualora la posta si riservasse il diritto esclusivo di trasportare [p. 820 modifica]i piccoli oggetti di messaggeria, essa pagherà alla Società due terzi delle tasse fissate dalla tariffa.

Art. 37.

Ogni sotterfugio tendente a defraudare la Società delle tasse che le sono dovute pei trasporti; ogni tentativo fatto nell’intento di viaggiare senza pagar tutta o parte della tassa nelle carrozze della Società; ogni falsa dichiarazione della qualità o del peso di una merce; ogni agglomerazione in una unica spedizione di articoli appartenenti a classi diverse, o dirette a persone diverse sarà punita col pagamento di una tassa tripla.

Queste disposizioni saranno inserite nella tariffa a stampa della Società.

Art. 38.

Il Governo si riserva il diritto gratuito di stabilire le sue linee telegrafiche lungo le ferrovie concesse alla Società, ovvero di fare uso dei pali delle linee telegrafiche della Compagnia.

La Società dal canto suo avrà il diritto di stabilire a proprie spese delle linee telegrafiche, ovvero di fare uso dei pali appartenenti allo Stato.

La Compagnia non potrà trasmettere altri dispacci fuorchè quelli relativi al servizio delle sue strade, e sarà perciò sottoposta alla sorveglianza governativa.

Art. 39.

La Società dovrà fare invigilare gratuitamente dai proprii agenti le linee telegrafiche stabilite e da stabilire per conto del Governo lungo le sue strade ferrate.

Gli agenti incaricati di questa sorveglianza dovranno denunciare immediatamente alla prossima stazione telegrafica, od alla più vicina autorità competente, tutti i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Art. 40.

Finchè dura la concessione, la Società dovrà conservare in buon stato di manutenzione tutte le linee che le sono concesse e tenerle munite di tutto il materiale mobile occorrente ai bisogni dei servizio.

Dovrà inoltre stabilire e conservare in attività in una o più stazioni principali le officine necessarie per provvedere con esse alle grandi riparazioni di tutto il suo materiale mobile. [p. 821 modifica]
Art. 41.

La Società, per quanto possibile, sceglierà il suo personale fra i regnicoli. Non potrà derogarsi a questa regola se non per gli impieghi superiori, o per quelli che richieggono cognizioni speciali.

Quanto ai posti nel servizio attivo, essa accorderà la preferenza, a parità di condizioni, ai militari congedati e provveduti di buoni attestati. Un terzo almeno dei suddetti posti dovrà in ogni caso essere riservato a questa classe di persone.

Art. 42.

Il 1 gennaio 1955 il Governo riprenderà possesso ed entrerà immediatamente nel godimento di tutte le ferrovie appartenenti alla Società sul territorio lombardo e menzionate nell’art. 1 del presente Capitolato. Lo stesso avverrà il 1 gennaio 1949 pella ferrovia dell’Italia Centrale.

Quanto alla rete lombarda, la presa di possesso gratuita si estenderà a tutte le dipendenze mobili ed immobili della strada ferrata, qualunque ne sia la natura, compresi gli approvvigionamenti d’ogni genere.

Ma, per quanto spetta alla rete dell’Italia Centrale, il Governo non acquisterà gratuitamente che la proprietà degli immobili; il materiale mobile, gli strumenti ed utensili, gli approvvigionamenti di combustibile ed altro gli saranno consegnati contro il pagamento del prezzo che si regolerà in via amichevole o che verrà fissato da periti.

Gli stabilimenti fondati ed eserciti in virtù dell’art. 25 del presente Capitolato, tanto in Lombardia, quanto nell’Italia Centrale, rimarranno in proprietà della Società.

Art. 43.

Dopo l’anno 1895 per le ferrovie lombarde, e 1888 per quelle dell’Italia Centrale, il Governo avrà la facoltà di riscattare le ferrovie medesime mediante il pagamento di una rendita annua da corrispondere semestralmente fino al termine dell’anno 1954 per la rete lombarda, e dell’anno 1948 per quella dell’Italia Centrale.

Art. 44.

Per determinare il prezzo di tale riscatto si prenderanno gli introiti netti annui ottenuti dalla Società durante i sette anni che precedettero quello in cui il Governo notificò l’intenzione di riscattare [p. 822 modifica]le ferrovie; se ne dedurranno gli introiti netti dei due anni meno proficui, e si prenderà la media degli introiti dei cinque anni restanti.

Questo introito netto medio costituirà l’ammontare della rendita annua che verrà pagata semestralmente alla Società per tutti gli anni che rimarranno a trascorrere fino al termine della concessione.

Questa rendita annua non potrà essere in alcun caso minore del 5 1/5 p. 0/0 sul capitale speso per le ferrovie lombarde, e della rendita annua guarentita per quelle dell’Italia Centrale in conformità dell’art. 11.

Art. 45.

Nel caso previsto dai due precedenti articoli, come pure nel caso che il Governo non prendesse possesso delle ferrovie che al termine della concessione, queste insieme con tutti i loro annessi dovranno essere consegnate in buono stato di manutenzione.

Se ciò non fosse, esso avrà diritto di fare eseguire le riparazioni necessarie a spese della Società, ovvero di obbligar quest’ultima ad eseguirle.

In caso di contrasto o di discrepanza nel giudizio sullo stato della ferrovia, si procederà nel modo indicato dagli articoli 48, 49 e 50.

Le stesse disposizioni si applicheranno quando la Società venisse a sciogliersi prima del termine ella concessione.

Art. 46.

Allo spirar della concessione, la Società dovrà, qualora il Governo lo richiegga, continuar la manutenzione e lo esercizio delle strade per sei mesi successivi, a spese e per conto dello Stato. Il resoconto dell’esercizio così sostenuto dalla Società, dietro richiesta del Governo, dovrà essere prodotto nei tre mesi seguenti.

Se il Governo fa delle osservazioni su questo resoconto, entro tre mesi dalla sua produzione la Società deve presentare la sua risposta e somministrare le nuove dilucidazioni che le saranno state domandate; senza di che le obbiezioni sollevate contro il suo resoconto, si terranno per fondate, e si regoleranno i conti a norma delle medesime. Per contro se il Governo non muove obbiezioni contro il resoconto entro tre mesi, o contro la risposta della Società entro sei settimane, i conti presentati dalla Società si riterranno come approvati.

Art. 47.

Insorgendo qualche difficoltà nella esecuzione del presente Capitolato [p. 823 modifica]e della Convenzione cui va annesso, in data del 25 giugno 1860, la Società dovrà rivolgersi dapprima al Ministero dei lavori pubblici, cui spetterà di deliberare in proposito.

In caso di discrepanza fra il Ministero e la Società, si ricorrerà ad arbitri; e su questo punto resta formalmente derogato ad ogni contraria disposizione di legge.

Art. 48.

Quando venga il caso di ricorrere all’arbitramento, la parte che lo avrà dimandato notificherà all’altra la scelta del proprio arbitro, invitandola a nominar il suo; e qualora questa non aderisca all’invito entro quattordici giorni, l’altra parte avrà il diritto di nominare il secondo arbitro in vece sua, avvertendo soltanto la parte avversaria di tale risoluzione.

Art. 49.

In caso di discrepanza fra i due, arbitri, le parti nomineranno un terzo arbitro; e non potendo porsi d’accordo per questa nomina, essa verrà fatta dai due primi arbitri. Quando i due primi arbitri non possano concordare nella scelta del terzo arbitro, codesta scelta si farà coll’estrarre a sorte una delle due persone proposte.

Art. 50.

Le due parti devono attenersi alla unanime risoluzione dei due arbitri, ovvero, in caso di discrepanza, alla sentenza del terzo arbitro, purchè il risultato di questa sentenza resti compreso fra i limiti prefissi dalle proposte dei due primi arbitri.

Torino, li 25 giugno 1860.


Il Ministro delle Finanze
Vegezzi.
II Ministro dei lavori pubblici
Jacini.


Il Rappresentante della Società
Paulin Talabot.


Seguono le Tariffe accordate dalla Concessione per le Ferrovie Lombarde e dell’Italia Centrale.


(La Convenzione che precede ed il Capitolato furono approvati con Decreto Reale dell’8 luglio 1860, inscrito al N.4241 della Raccolta degli Atti del Governo.)