Capitoli di concessione per la strada di ferro da Napoli a Nocera
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De’ 19 di Giugno 1836.
Art. 1. Il Sig. Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie ingegnere francese, e sua compagnia, è autorizzato ad eseguire una strada di ferro da Napoli a Nocera, che passerà per Portici, Torre del Greco, e Torre dell’Annunziata, con un ramo per Castellamare, coll’obbligo di compiere fra lo spazio improrogabile di anni quattro, a meno che non venga impedito da forza maggiore, o da fatto indipendente dal concessionario, tanto il tronco principale, quanto il detto ramo, e colle altre condizioni espresse ne’ seguenti articoli.
2. La strada di ferro non occuperà in menoma parte le strade comuni esistenti che menano a Nocera ed a Castellamare; potrà però attraversarle, ma sarà tenuto a far ciò in modo che lasci la libertà al commercio di valersi pel passaggio, come pe’ trasporti di qualsivoglia natura, o delle strade comuni, o delle nuove di ferro. Sarà lasciato del pari libero il passaggio per le strade traverse, che quella di ferro potrà intersecare; nè quest’ultima potrà attraversare l’antica città di Pompei.
3. Il Sig. Bayard darà una valida garentia per l’adempimento dell’intera opera per lo tempo determinato nel precedente articolo primo, ed a tenore del medesimo. Tale garentia consisterà o in ducati tremila di rendita iscritta sul gran libro, o in ducati cinquantamila di danaro effettivo da depositarsi. Il detto deposito si eseguirà nel termine di quattro mesi a partire dalla data della presente concessione, e servirà principalmente ad indennizzare tutti i danni che potrà cagionare la costruzione della strada di ferro, qualora venisse eseguita in parte, e non condotta a termine per colpa del concessionario; e si rivolgerà a beneficio degli stabilimenti di beneficenza a titolo di multa nel caso che l’opera non sarà intrapresa.
Se poi nel termine prefisso non avrà il Sig. Bayard de la Vingtrie effettuato il promesso deposito, non potrà egli esservi astretto in alcun modo; ma decaderà di pieno dritto dalla presente concessione, e resteranno a profitto del Governo i progetti che avrà presentati.
Sarà restituita al concessionario una terza parte della somma data in cauzione, allorché sarà terminato il tratto di strada che da Napoli condurrà al Granatello; un’altra terza parte quando sarà compiuta la strada sino a Torre dell’Annunziata; l’ultima parte appena che si metterà in attività l’intiera strada da Napoli a Nocera, ed a Castellamare.
Se dopo restituita una o due terze parti della cauzione, il concessionario non compirà per colpa sua l’intera strada, in tal caso non solo incorrerà nella perdita della rimanente parte della cauzione, ma le porzioni di strade costruite rimarranno a benefizio del Governo come pena dell’inadempimento.
4. Il Sig. Bayard, o chi avrà causa da lui, dovrà valersi pe’ trasporti anche della forza della macchina a vapore sulla strada di ferro.
5. Il Sig. Bayard avrà la facoltà di prolungare la strada di ferro sino a Salerno per S. Severino, e di congiungerla per mezzo di un altro ramo con Avellino ed altri siti, se lo giudicherà conveniente. Egli godrà sugl’indicati prolungamenti e ramificazioni degli stessi dritti e privilegj specificati per la strada da Napoli a Nocera, e Castellamare; ma cesserà di godere della suddetta facoltà pe’ prolungamenti, e per le ramificazioni che non si troveranno in corso di costruzione fra lo spazio di cinque anni a contare dal dì della presente concessione. In tal caso il Governo potrà concedere ad altri gl’indicati prolungamenti e ramificazioni, o farli per suo conto.
6. La strada di ferro da Napoli a Nocera sarà a doppio corso.
Ciò non ostante il concessionario potrà ridurla ad un corso solo ne’ passaggi ch’egli giudicherà troppo difficili per potersene costruire due.
7. La strada di ferro sarà fiancheggiata da siepi, o altre chiusure, o da fossi; ed in que’ siti ne’ quali taglierà delle strade comuni o delle strade traverse, verranno poste delle barriere che saranno manovrate da custodi. Fuori di queste prescrizioni generali il concessionario costruirà la strada di ferro secondo i suoi proprj progetti, ed adoprerà agenti di sua scelta, dopo l’esame e la sovrana approvazione de’ detti progetti in quanto può riguardare l’adempimento della condizione espressa nel precedente articolo secondo, di lasciare libero il passaggio per le grandi strade attuali, e per le traverse che menano a Nocera ed a Castellamare.
Pel passaggio del Sarno in un punto diverso dal ponte attuale di Scafati, il Sig. Bayard sarà tenuto a costruire o un ponte abbastanza alto da permettere il passaggio de’ battelli, o sostituire ad un ponte fisso un ponte girante, ad oggetto di lasciar libero il transito non solo de’ sandali che attualmente frequentano il corso del fiume per la pesca, ma benanche di maggiori battelli che potranno frequentarlo, ove il detto fiume sarà di nuovo reso navigabile.
Qualora i progetti presentati alla sovrana approvazione venissero a soffrire modificazioni tali da portarvi de’ cambiamenti, a’ quali il Sig. Bayard non possa acconsentire per divenir l’opera o troppo difficile, o troppo onerosa, potrà egli abbandonare la presente concessione, e la data cauzione dovrà senz’altro restituirsi.
8. L’intrapresa della strada di ferro essendo di pubblica utilità, il concessionario godrà di tutti i dritti che le leggi, i decreti ed i regolamenti accordano all’amministrazione pe’ pubblici lavori. Egli potrà in conseguenza procurarsi cogli stessi mezzi, cioè a’ termini dell’articolo 470 delle leggi civili, tanto i terreni de’ privati, quanto quelli appartenenti allo Stato, alla real Corona, a’ siti reali, o a’ comuni, ed a’ pubblici stabilimenti, che dovranno essere occupati dalla strada di ferro e sue dipendenze, del pari che i materiali necessarj alla sua costruzione, per la estrazione e trasporto de’ quali godrà de’ privilegj accordati ad ogni altro intraprenditore di pubblici lavori.
9. La strada di ferro essendo una proprietà dello Stato, della quale il concessionario, o chi avrà causa da lui, godrà solamente l’usufrutto per un tempo determinato, tutti i terreni ed edifizj occupati per detta strada e sue dipendenze, godranno, in quanto alle imposizioni delle quali si troveranno gravati al momento dell’acquisto che ne sarà fatto pel bisogno dell’opera, delle esenzioni e benefizj conceduti dal real decreto de’ 10 di giugno 1817 sulla fondiaria, nello stesso modo che si pratica per la occupazione de’ terreni ed edifizj delle strade comuni, così regie, che provinciali.
In quanto agli edifizj che si costruiranno per uso della strada di ferro, saranno applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 2 del real decreto de’ 10 di giugno 1817.
Le strade pubbliche, ove di necessità debba occuparsene qualche tratto, saranno ripristinate e restituite a commodo passaggio a spese del concessionario; ferma sempre rimanendo la condizione espressa nell’articolo secondo.
Il ferro, i materiali, gl’istrumenti, le macchine, e le vetture inservienti alla costruzione della strada di ferro, e necessarj a farla valere coll’uso, potranno dal concessionario farsi venire dall’estero; e gli è accordata per gl’indicati oggetti la esenzione da ogni dazio d’immissione, uniformandosi alla sovrana risoluzione contenuta nel real rescritto de’ 7 di maggio 1836, e comunicato per lo Ministero delle finanze.
Non sarà imposta veruna tassa sulle macchine, vetture, carri ec. impiegati sulla strada di ferro, nè sul trasporto de’ viaggiatori e delle mercanzie sulla detta strada; salva solo la percezione de’ dazj di consumo all’entrata nella barriera della capitale, e degli altri dazj comunali, a’ quali dazj debbono essere assoggettati i generi che vi s’immettono per la strada di ferro, come per ogni altra; e con espressa dichiarazione, che ciò debba intendersi per lo stato attuale. Quanto all’avvenire, e per tutta la durata della concessione, i trasporti per la strada di ferro non saranno gravati più di quelli che si eseguono per tutte le altre strade, laddove una imposizione qualunque dovesse nel decorso del tempo colpire questo ramo d’industria.
10. A misura che i lavori saranno compiuti per alcune porzioni della strada di ferro, talchè possano essere aperte al traffico, un commessario delegato dal Ministro degli affari interni vi farà un viaggio di pruova. Se tal viaggio riuscirà in modo conveniente, il concessionario potrà mettere in servizio le indicate porzioni di strada, e percepire su di esse i diritti determinati colla tariffa che segue.
11. L’amministrazione determinerà di accordo col concessionario le misure e le disposizioni opportune per assicurare la polizia, la sicurezza e la conservazione della strada di ferro e delle sue dipendenze; e lo garantirà da ogni turbativa nel godimento de’ dritti e privilegj a lui accordati.
Gli accorderà in oltre l’appoggio della forza pubblica, che verrà da lui richiesta, e che sarà mantenuta a spese dello stesso concessionario pel tempo che verrà adoperata nell’indicato servizio.
12. Il concessionario è autorizzato, sotto l’approvazione dell’amministrazione, a fare i regolamenti che giudicherà utili pel servizio ed uso della strada di ferro.
13. Per indennizzare il concessionario delle spese che sosterrà per lo stabilimento, e per l’uso della strada di ferro, sulla quale i trasporti saranno eseguiti da’ suoi agenti, macchine e vetture, esclusivamente da chiunque altro, gli è conceduta per la durata di ottanta anni, che cominceranno a decorrere dal giorno in cui si metterà in attività la prima porzione della strada di ferro, l’autorizzazione a riscuotere sulla detta strada i dritti qui appresso determinati, ch’egli potrà diminuire, ma non mai eccedere, secondo sarà prescritto nell’articolo decimosesto.
L’esazione avrà luogo a ragione di ogni miglio, senza tenersi conto delle frazioni di distanza, talchè per un miglio incominciato si pagherà come se fosse stato percorso tutto intero. Di più per ogni distanza percorsa, minore di tre miglia, il dritto sarà pagato per tre miglia intere.
Le frazioni di peso inferiore a due cantaja e mezzo, pagheranno come se giungessero al peso di due cantaja e mezzo. Così ogni peso fra due cantaja e mezzo e cinque, pagherà per cinque; ogni peso fra cinque e sette e mezzo, pagherà per sette e mezzo; ec. ecc.
Tariffa.
Dritto pel corso di un miglio.
Viaggiatore pe’ primi posti grana cinque. 5 Idem pe’ terzi posti non più di grana tre. 3 Bue, vacca, toro, grana cinque. 5 Cavallo, mulo, o altro animale da tiro, grana tre e mezzo. 3 ½ Vitello, porco, montone, pecora, capra, un grano e mezzo. 1 ½ Per ogni dieci cantaja di mercanzie, derrate, o materie, grana dodici. 12 Vetture sopra piatteforme, grana dodici e mezzo. 12 ½
14. Gli animali e macchine, o altri oggetti non designati nella precedente tariffa, saranno assimilati pel dritto da percepirsi alle classi colle quali avranno maggiore analogia.
15. I prezzi di trasporto determinati nella precedente tariffa non saranno applicabili,
1.° alle derrate ed oggetti che sotto il volume di un decimo di canna cubica non giungano al peso di due cantaja;
2.° all’oro ed all’argento in verghe, o lavorati, del pari che agli altri metalli preziosi;
3.° a qualunque pacchetto o collo che pesi isolatamente meno di due cantaja e mezzo, purchè però tali pacchetti o colli non facciano parte di una spedizione che unita pesi cinque cantaja o più di oggetti spediti da o ad una medesima persona.
Ne’ tre casi specificati i prezzi del trasporto saranno liberamente convenuti col concessionario.
16. Sarà libero al concessionario di diminuire a sua volontà i prezzi stabiliti nella precedente tariffa pe’ viaggiatori, per gli animali, e per le vetture in piattaforma; ma non potrà però ridurre il prezzo stabilito pel trasporto di dieci cantaja di mercanzie al di sotto di grana tre e mezzo per ogni miglio. Qualora le circostanze richiedessero un maggiore ribasso sul detto prezzo, dovrà il concessionario ottenerne l’autorizzazione dal Governo.
17. Mediante l’esazione de’ dritti e de’ prezzi regolati come fin quì si è detto, il concessionario contrae l’obbligo di eseguire senza interruzione con diligenza, esattezza e celerità a sue spese o co’ suoi proprj mezzi il trasporto sulla strada di ferro de’ viaggiatori, bestiami, derrate, mercanzie, e materie che gli verranno confidate.
18. Verificandosi il caso preveduto nel precedente articolo 5, in cui altre strade di ferro venissero costruite da terze persone, come prolungamento, o come ramificazione di quelle da Napoli a Nocera, ed a Castellamare, il concessionario Sig. Bayard, o chi avrà causa da lui, sarà, tenuto a dare il passaggio sulle sue strade alle macchine locomotive, diligenze e carretti delle altre strade di ferro. Per tale passaggio eseguito a spese de’ terzi concessionarj verrà pagato un dritto, che sarà in ogni caso il seguente.
Pel corso di un miglio.
Viaggiatore per qualsivoglia classe, grana tre. 3 Bue, vacca, toro, grana due e mezzo. 2 ½ Cavallo, mulo, o altro animale da tiro, un grano e tre quarti. 1 ¾ Vitello, porco, montone, pecora, tre quarti di grano. 0 ¾ Per ogni dieci cantaja di mercanzie, derrate, e materie, grana sei. 6 Vetture su piattaforme, grana sei ed un quarto. 6 ¼
I concessionarj delle nuove strade di ferro, di prolungamento, o ramificazione di quelle da Napoli a Nocera, e Castellamare dovranno uniformarsi per ciò che concerne la carreggiata delle loro macchine locomotive, diligenze e carretti, del pari che per la celerità del cammino che daranno a’ loro convogli, e per le ore di partenza, a quello che converrà alle dimensioni, e sarà prescritto da’ regolamenti di amministrazione delle strade di ferro da Napoli a Nocera, e Castellamare.
Qualora però convenisse a’ concessionarj delle dette nuove strade di ferro di limitarsi ad eseguire i trasporti soltanto sino al punto di congiungimento con quelle precedentemente costruite, in tal caso il Sig. Bayard, o chi avrà causa da lui, sarà tenuto a continuare colle sue proprie macchine locomotive i suddetti trasporti sino a Napoli a’ prezzi stessi ch’è autorizzato ad esigere da tutti gli altri, a’ termini della presente concessione.
Le facilitazioni accordate col presente articolo a’ futuri concessionarj de’ quali è parola, non avranno luogo ogni qual volta i prolungamenti o ramificazioni a rotaje di ferro, che potranno essere da essi costruiti, saranno più brevi di otto miglia.
19. Sarà lecito al concessionario lo stabilire de’ servizj di trasporto con ruote, come diligenze, omnibus ed altri, sulle strade attuali per mettere in corrispondenza le strade di ferro co’ luoghi vicini; ma non godrà per tali mezzi di trasporto di alcun privilegio o privativa; ed otterrà soltanto quegli stessi favori e protezione dalla parte dell’autorità accordati a tutte le altre vetture dedicate al servizio del Pubblico, assoggettandosi agli stessi regolamenti di polizia che sono in vigore per queste ultime.
20. Gli agenti e guardie che il concessionario stabilirà, così per la esazione de’ dritti, come per la vigilanza e polizia sulla strada ed opere che ne dipendono, saranno assimiliati a’ guardiani urbani e rurali de’ comuni in quanto alla facoltà di redigere i processi verbali delle contravvenzioni, ed alla fede che meritano in giudizio. A tal uopo saranno presentati dal concessionario e patentati a norma dell’articolo 285 e seguenti della legge de’ 12 di dicembre 1816.
21. Allo spirare della concessione di anni ottanta lo Stato entrerà nel godimento della strada di ferro, e di tutte le sue dipendenze. Quanto agli oggetti mobili, come a dire macchine locomotive, carri, carretti, vetture, materiali, combustibili, ed approvisionamenti d’ogni sorta, il concessionario, o chi avrà causa da lui, ne conserverà la proprietà, o potrà cederli allo Stato qualora questo consenta a riceverli pagandone il prezzo, che sarà in tal caso determinato da periti da scegliersi di comune consenso colle norme prescritte da’ regolamenti per la valutazione de’ fondi occupati per le opere pubbliche.
22. Le quistioni che potranno nascere dall’uso della concessione, dal modo di esercitarla, e da tutte le sue conseguenze e dipendenze, saranno decise sommariamente da due arbitri, de’ quali uno sarà nominato dal real Governo, e l’altro dal Sig. Bayard, o da chi avrà causa da lui. In caso di disparità sarà terzo arbitro necessario il presidente della gran Corte civile di Napoli, dispensando S. M. espressamente colla pienezza del suo sovrano potere alla disposizione dell’articolo 212 della legge de’ 29 di maggio 1817. Gli arbitri giudicheranno inappellabilmente, e la loro sentenza avrà forza di cosa giudicata, contra di cui non si ammetterà verun rimedio straordinario, e specialmente il ricorso per ritrattazione, il ricorso civile, e quello per annullamento.
23. Il concessionario è autorizzato a formare per la esecuzione, e per rendere utile l’uso della strada di ferro, una società commerciale, in favore della quale egli potrà dimettersi di una parte o dell’intera concessione a lui fatta, conformandosi per la formazione di tale società alle vigenti leggi di eccezione per gli affari di commercio.
- Approvati: Modena, il dì 19 di Giugno 1836.
Firmato, FERDINANDO.
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De’ 19 di Giugno 1836.
In fine dell’articolo decimoterzo si aggiunga:
«Per ogni pacchetto o collo che pesi isolatamente meno di due cantaja e mezzo, cioè dugentoventidue chilogrammi e mezzo, si pagherà a seconda del prezzo fissato nella tariffa generale.
Tali pacchetti o colli saranno giudicati isolati quando essi non facciano parte di una spedizione, che riunita pesi due cantaja e mezzo o più, di oggetti spediti da o ad una medesima persona.»
Dall’articolo quindicesimo si tolga il terzo paragrafo in cui era detto, che i prezzi di trasporto determinati nella tariffa generale non saranno applicabili, «a qualunque pacchetto o collo che pesi isolatamente meno di due cantaja e mezzo, purchè però tali pacchetti o colli non facciano parte di una spedizione, che unita pesi cinque cantaja o più di oggetti spediti da o ad una medesima persona.»
L’articolo ventunesimo verrà concepito nel seguente modo.
«21. Allo spirare della concessione di anni ottanta lo Stato entrerà nel godimento della strada di ferro e di tutte le sue dipendenze; ed il Sig. Bayard de la Vingtrie, o chi avrà causa da lui, sarà obbligato di consegnare essa strada di ferro e sue dipendenze in buono stato. Quanto agli oggetti mobili, come a dire macchine locomotive, carri, carretti, vetture, materiali, combustibili, ed approvisionamenti d’ogni sorta, il concessionario, o chi avrà causa da lui, ne conserverà la proprietà, o potrà cederli allo Stato, qualora questo consenta a riceverli, pagandone il prezzo, che sarà in tal caso determinato da periti da scegliersi di comune consenso colle norme prescritte da’ regolamenti per la valutazione de’ fondi occupati per le opere pubbliche.»
- Approvate: Modena, il dì 19 di Giugno 1836.
Firmato, FERDINANDO.
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