L. 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica
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G.U. di pubblicazione: 21 agosto 2019 n. 195 Entrata in vigore: 5 settembre 2019
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Legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica |
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92
Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica. (19G00105)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi
1. L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
Art. 2
Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica
1. Ai fini di cui all’articolo 1, a decorrere dal 1º settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell’infanzia.
2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l’insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze civiche, linguistiche».
3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.
4. Nelle scuole del primo ciclo, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell’organico dell’autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia.
5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.
6. L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.
7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.
8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell’organico del personale scolastico, né ore d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d’istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
9. A decorrere dal 1º settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l’articolo 1 del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonché il comma 4 dell’articolo 2 e il comma 10 dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Art. 3
Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
2. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.
Art. 4
Costituzione e cittadinanza
1. A fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà.
2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale.
3. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire.
4. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attività per sostenere l’avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.
Art. 5
Educazione alla cittadinanza digitale
1. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, di cui all’articolo 2, è prevista l’educazione alla cittadinanza digitale.
2. Nel rispetto dell’autonomia scolastica, l’offerta formativa erogata nell’ambito dell’insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell’età degli alunni e degli studenti:
e) creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
3. Al fine di verificare l’attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca convoca almeno ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell’adolescente digitale, istituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza designa un componente della Consulta.
5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.
6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.
Art. 6
Formazione dei docenti
1. Nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiornato al fine di comprendervi le attività di cui al primo periodo.
2. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.
Art. 7
Scuola e famiglia
1. Al fine di valorizzare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.
Art. 8
Scuola e territorio
1. L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all’articolo 3, comma 1, per l’individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo periodo.
2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.
Art. 9
Albo delle buone pratiche di educazione civica
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Albo delle buone pratiche di educazione civica.
Art. 10
Valorizzazione delle migliori esperienze
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e grado di istruzione, un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.
Art. 11
Relazione alle Camere
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull’attuazione della presente legge, anche nella prospettiva dell’eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l’ora di insegnamento di educazione civica.
Art. 12
Clausola di salvaguardia
Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 agosto 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede