Regno di Sardegna - Regio Editto 30 settembre 1821

Regno di Sardegna

1821 Indice:Regno di Sardegna Regio Editto 30 settembre 1821.djvu diritto diritto Regio Editto 30 settembre 1821. Regio Editto col quale Sua Maestà rinnova la proibizione di ogni adunanza, o congrega segreta ed illecita sotto qualunque denominazione, o già nota, o nuovamente inventata, e sotto le pene ivi prescritte Intestazione 21 aprile 2010 100% diritto

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REGIO EDITTO


COL QUALE


SUA MAESTÀ


rinnova la proibizione di ogni adunanza, o congrega segreta ed illecita sotto qualunque denominazione, o già nota, o nuovamente inventata, e sotto le pene ivi prescritte.




In data delli 30 settembre 1821.






TORINO, DALLA STAMPERIA REALE.


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CARLO FELICE

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;

DUCA DI SAVOIA, E DI GENOVA;

PRINCIPE DI PIEMONTE,


EC. EC. EC.




G
li accaduti sconvolgimenti nei nostri Stati, non meno che in altri Regni, riconoscendosi pur troppo derivati dall’introduzione di società segrete, ed associazioni tendenti tutte a turbare la pubblica tranquillità, a rovesciare i legittimi Governi, a promuovere il disprezzo della Religione, e la corruzione dei costumi; ravvisiamo necessario di dare le convenienti disposizioni, onde impedirle, ed allontanare così le conseguenze, di cui già furono funesta sorgente.

Quindi è che col presente di nostra certa scienza, e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo determinato, e determiniamo quanto segue.

I. Rinnoviamo la proibizione di ogni adunanza, o congrega illecita, e segreta, sotto qualunque denominazione, o già nota, o nuovamente inventata.

II. Si avrà per adunanza, o congrega illecita qualunque associazione, il di cui oggetto sia di riunirsi a giorni [p. 4 modifica]
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certi, e determinati, o senza fissazione di tempo per mezzo di avvisi segreti, per trattare e conferire assieme di qualsivoglia oggetto letterario, religioso, politico od altro, senza averne avuta la nostra approvazione, o contro le regole, statuti, e Costituzioni già da Noi approvati.

III. Sarà egualmente vietato ai nostri Sudditi di far parte di società segrete, esistenti in estero Stato, e di avere con esse corrispondenze.

IV. Qualora lo scopo di simili società si scopra diretto a promuovere, o concitare sedizioni, cangiamento di forma di Governo, od altro oggetto contro la sicurezza e tranquillità dello Stato, saranno li membri di tali società, o corrispondenti di esse puniti come rei di delitto di lesa Maestà, e colle pene prescritte dalle nostre Leggi, lib. IV, tit. XXXIV, cap. 2.

V. Li fondatori, e direttori di altre società riputate illecite saranno puniti colla pena del carcere non minore di un anno, ed anche della galera estensibile agli anni dieci, qualora lo scopo loro fosse diretto a promovere massime irreligiose, e la corruttela dei costumi.

Li Regii Impiegati saranno inoltre, anche pel fatto solo d’essere intervenuti alle adunanze, privati dell’impiego, ed inabilitati a qualunque Regio servizio.

VI. Li membri delle società, di cui nell’articolo precedente, saranno anche puniti con pena di carcere non minore di mesi sei, oltre la perdita dell’impiego quanto agli Impiegati; a quale pena soggiaceranno pure coloro, che senza intervenire alle adunanze terranno con esse corrispondenze.

[p. 5 modifica] VII. Li proprietarii, od altri tenimentarii di case, od edifizi, che scientemente a titolo d’affitto, o gratuitamente, od in qualunque modo permettessero le adunanze segrete nelle loro case, od edifizi, saranno puniti come li membri di esse, oltre la perdita del fitto di un anno a favore delle Congregazioni di Carità locali, qualora si trati solo di società, di cui nell’articolo V; e qualora fossero eglino stessi membri delle società di cui nel succitato articolo, saranno puniti come li fondatori; e direttori di esse.

VIII. Li pubblici Funzionarii ed Impiegati, che avendo notizia di una società segreta, e delle di lei adunanze, non ne faranno la denunzia, quantunque ne ignorino lo scopo, saranno puniti colla pena del carcere di un mese sino a tre, e colla privazione dell’impiego, o funzione.

IX. Gli esteri, e non naturalizzati in questi Regii Stati, dopo scontate le pene imposte, saranno espulsi dai medesimi.

X. Mentre Ci riserviamo di dare nuove, e più vigorose provvidenze a contegno degli stampatori, librai, ed altri qualunque, che si permetteranno d’imprimere, introdurre, e smaltire libri, e stampe, intagli, litografie, e manoscritti tendenti a propagare massime sediziose, ed a corrompere i principii della sana morale, inculchiamo a tutte le Autorità cui spetta di vegliare, e far vegliare all’esatta esecuzione delle leggi, ed ordini tutti ora vigenti a tale riguardo, e specialmente di quelli contenuti nel Regio Editto delli 10 giugno 1814.

[p. 6 modifica] Mandiamo alli Senati nostri, ed alla Camera dei Conti d’interinare il presente, ed alle copie stampate nella Stamperia Reale prestarsi la stessa fede, che al proprio originale; chè tale è nostra mente.

Dato in Piacenza il trenta del mese di settembre, l’anno del Signore mille ottocento ventuno, e del Regno nostro il primo.


CARLO FELICE.


V. Falletti P. Reg. Prov.

V. Fulcheri Reg. Prov.

V. Corte.

Della Valle.