Editto 17 Luglio 1819

Stato Pontificio

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EDITTO


ERCOLE di S. Maria ad Martyres Diacono Card. CONSALVI della Santità di N. S. PAPA PIO VII. Segretario di Stato.


N
on senza il più profondo dolore ha dovuto vedere la SANTITA’ DI NOSTRO SIGNORE aumentarsi il Brigantaggio nelle Provincie di Marittima e Campagna mentre aveva tutto il fondamento di sperarne il termine mercè le sue incessanti sollecitudini, ed i gravj dispendj del pubblico Erario. Niuna impressione ha prodotto sul depravato spirito di alcuni Malvaggi di quelle Contrade il rigore della Giustizia spiegato in tutta la sua imponenza, siccome non li ha punto mossi a ravvedimento l’indulgenza fatta loro sperare dalle Paterne sue viscere. Rallentarono essi per qualche istante il corso degli usati delitti mostrando disposizione al ravvedimento, ma ben presto si abbandonarono di nuovo alla propria malvagità, e si mostrarono più perversi che prima nell’esecuzione degli Omicidj, delle Crassazioni, e dei Ricatti. Abbrutiti nel delitto hanno reso di nuovo mal sicuro il Viandante nelle pubbliche Strade, incerto di sua sorte l’Agricoltore nella Campagna, e sempre pavidi nel seno stesso delle proprie famiglie quegli Abitanti, che si trovano situati in luoghi isolati, ed indifesi. Considerando la SANTITA’ SUA ch’è della più grande urgenza di porre termine a sì gran male, e che altrimenti per la natura della Località, e per il concorso di varie circostanze è impossibile senza le più forti misure di ottenere l’intento, si è determinata ad ordinare quanto segue:

1. Con la verificazione dei fatti i più positivi essendo SUA SANTITA’ giunta a convincersi, che dalla Terra di Sonnino per una lunga serie di anni, che rimonta a tempi remoti, sono sempre usciti nella maggior copia i Malviventi dai quali è stata continuamente infestata la Provincia: che dai Sonninesi sono stati bene spesso eccitati i Malviventi dal vicino Regno di Napoli a fare le loro scorrerie nello Stato, in guisa che attualmente le Bande di Fondi, e di Lenola sono comandate da un Malvivente di Sonnino: che non è punto giovata l’amnistia altra volta accordata ad un gran numero di Malviventi Sonninesi essendosene subito riprodotti altrettanti, che attualmente compongono gran parte di quelle orde: che in fine ritrovano queste nel Territorio di Sonnino il loro principale punto d’appoggio per procurarsi le sussistenze, e per combinare le loro operazioni; considerando al tempo stesso che la esperienza de’ tempi passati riunita a quella dei presenti ha fatto con certezza ravvisare, che fino che si lasci esistere questo nido, e questo principal sostegno dei Malviventi, non sarà mai possibile distruggere il Brigantaggio, il quale se non viene estirpato con toglierli tutti i mezzi di sussistenza, e di unione, si sottrae per la natura di quelle località alla persecuzione della Forza pubblica; e riflettendo ancora che l’interesse Sociale, da cui è regolato il diritto pubblico, non permette al Sovrano di fare esistere ulteriormente associazioni Municipali così perniciose, e fomentatrici di disordini così funesti, e che anche dai più moderati Governi si è adottata in casi simili la misura di togliere questi perpetui asili, e rifugi dei Malviventi quando si sono sperimentati inutili gli altri mezzi per estirparli, è venuta nella determinazione di ordinare, che tutti gli Abitanti di Sonnino siano rimossi da quella Terra, e traslocati ad altri luoghi, e che sia in seguito distrutta la detta Terra, ed applicato il suo Territorio a quello dei luoghi più vicini, e non sospetti di adesione al Brigantaggio, accordando a sollievo di quei Possidenti, che dovranno emigrare, e che non crederanno di trasferirsi in Paesi vicini ai loro Beni, la facoltà di cedere i loro Fondi rustici alla Reverenda Camera, la quale sul consolidato somministrerà ad essi un reddito perpetuo, eguale a quello, che a giusta stima di Periti corrisponda al frutto reale, e depurato dei terreni ceduti.

2. Ogni Comune sarà tenuta a difendere il proprio Territorio dall’incursione dei Malviventi. Essa sarà responsabile dei Ricatti, e di ogni altro rubamento, che si commettesse da Essi, e sarà tenuta alla reintegrazione dei danni, che ne soffrirà il Ricattato, o il Derubato; conforme fu già disposto coll’Editto dell’E.mo Spada dei 18 Luglio 1696.

Viceversa ogni Comune, che distruggerà una Banda dei Malviventi, o una parte di Essi, goderà per due anni del ribasso sul Sale, e sul Macinato in ragione di un Quattrino sul Sale, e di due Bajocchi sul Macinato per ogni tre Malviventi da Essa arrestati, o distrutti unitamente, oltre il premio di cui si parlerà nel seguente articolo stabilito per l’Arresto, o Uccisione di cadaun Malvivente: Se poi arresterà, o distruggerà de’ Malviventi isolati godrà del premio nel doppio quantitativo.

3. Il Premio pei Malviventi arrestati, od uccisi sarà portato alla somma di Scudi CINQUECENTO per ogni semplice Malvivente, e di Scudi MILLE per ogni Capo Banda da pagarsi dal pubblico Erario.

4. Il sistema de’ Cacciatori pubblicato ai 4. Maggio 1818, sarà continuato, ed a tutti quelli, che faranno parte di questo Corpo ausiliare, sarà rilasciata dalla Direzione Generale di Polizia gratuitamente la licenza del Fucile.

5. Ogni Paese sarà obligato suonare Campane a Martello per dar segno alle Popolazioni di doversi armare, per avvisare le Truppe vicine, per chiamare in ajuto i Popoli confinanti, e per eseguire l’arresto, o uccisione dei Malviventi, e consegnarli vivi, o morti alla Forza armata.

6. Quelle Communi, che non adempiranno a questa disposizione saranno condannate alla rifazione di tutti i danni cagionati d’allora in poi nella Provincia dai Malviventi.

7. Chi non accorresse al suono della Campana; Chi non prendesse le Armi; Chi non inseguisse i Malviventi, non li arrestasse, non li uccidesse non potendone effettuare l’arresto, sarà riguardato come indiziato di complicità, e di segreta intelligenza coi medesimi, ed oltre la multa di scudi Cinquecento sarà soggetto anche a proporzionate pene corporali.

8. Chiunque si opponesse alla Forza, o recasse il più piccolo impedimento alla medesima nel perquirere i Malviventi anche nei luoghi immuni, sarà giudicato come reo di Ribellione, e di lesa Maestà, in conformità di quanto è disposto nella notissima Costituzione di Sisto V., che comincia =Hoc nostri Pontificatus initio=

9. Sarà punito militarmente con la pena ordinaria chi non denuncierà il confuglo dei Malviventi, le loro segrete corrispondenze, ed i loro Fautori, e Manutengoli, qualora ne abbia la scienza.

10. I Parenti di questi Scellerati, compresi anche quelli in primo grado di consanguineità, ed ogni altro Individuo di qualunque qualità, e condizione, saranno dichiarati rei di lesa Maestà, e puniti militarmente con l’ultimo Supplizio, subito che sarà sufficientemente giustificato di aver loro prestato d’ora in poi consiglio, ajuto, denaro, o viveri, e di avere in qualsivoglia maniera favorito l’esistenza, o libertà delli stessi Malviventi, e i di loro Beni saranno confiscati.

11. Con egual pena saranno puniti coloro, i quali daranno ricovero ai Malviventi, o gli permetteranno di nascondersi nelle loro Case, nei Casali, ed altri Abituri campestri.

Chi per evidente pericolo di Morte si trovasse costretto suo malgrado a ricevere uno, o più Malviventi, o a dargli dei Viveri, dovrà provarlo legalmente, e non sarà scusato, se non denunzierà, senza frapporre alcuna dimora il loro transito, e la loro stazione.

12. La Forza esecutrice nelle suddette Provincie sarà per l’effetto delle presenti disposizioni indilatamente aumentata, e cambiata altresì in quella parte, che farà di bisogno. Il commando della medesima verrà affidato ad un solo Ufficiale Maggiore, nel quale si riconcentreranno tutti i poteri per ciò che riguarda direzioni Militari, e distruzione dei Briganti.

13. Gli Ufficiali, di qualunque Arme essi siano, come avranno un pronto avanzamento, riuscendo in qualche utile operazione contro i Malviventi, così saranno degradati, ed anche affatto destituiti, se per avventura si allontanassero da quella condotta di coraggio, e di onore da cui debbono essere animati per il buon servigio del Principe.

14. Per i Malviventi non vi sarà più amnistia, e soltanto gli attuali potranno entro lo spazio di un mese costituirsi a discrezione, contando unicamente nella clemenza, e pietà del Sovrano.

Avranno bensì libero, ed assoluto perdono quelli tra i Malviventi, che distruggeranno, o consegneranno vivi, o morti nelle mani della Giustizia altri Malviventi facenti parte di qualche conventicola; ed inoltre conseguiranno il premio stabilito nel presente Editto.

15. Tutte le disposizioni, ed ordini negli Editti, e Notificazioni precedenti relative al Brigantaggio s’intendono richiamati in una piena osservanza, meno quegl’Articoli, che potrebbero essere in opposizione alle attuali misure.

16. Il presente Editto pubblicato, ed affisso nei soliti luoghi delle Provincie di Marittima, e Campagna avrà il suo pieno effetto, ed obligarà ciascuno come se fosse stato personalmente intimato.

Dato dal Palazzo Quirinale, questo dì 18. Luglio 1819.



ROMA 1819. Presso Vincenzo Poggioli Stampatore della Rev. Camera Apostolica