Trattato di Versailles (1768)
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Depositario: Governo della Francia
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Entrata in vigore in Italia: 15 maggio 1768
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Traduzione dall'Originale Francese del Trattato conchiuso tra Sua Maestà Cristianissima, e la Serenissima Repubblica di Genova sopra la Corsica sottoscritto a Versaglies li 15 Giugno 1768.
In conseguenza di ciò il Re, e la Ser. Repubblica hanno nominato, e munito delle loro respettive Plenipotenze, S. M. l’Illustriss. ed Eccellentiss. Sig. Stefano Francesco de Choiseuil Duca di Choiseuil d’Amboise, Pari di Francia, Cavaliere degli Ordini del Re, e di quello del Toson d’oro, Colonnello Generale de’ Svizzeri, e Griscioni, Tenente Generale delle Armate di S. M., Governatore, e Tenente Generale della Provincia di Turena, Gran Baglì d’Haguenau, Governatore, e Gran Baglì del Paese di Verges, e Mircour, Ministro, e Segretario di Stato per il dipartimento degli Affari Stranieri, e della Guerra, Gran Maestro, e Sopra-Intendente Generale dei Corrieri, Poste, e Straordinarj di Francia, e la Ser. Repubblica il Nobil Uomo Augustino Paolo Domenico Sorba suo Ministro Plenipotenziario presso il Re, li quali, dopo essersi debitamente, ed in buona forma comunicate le loro Plenipotenze, Copie delle quali saranno inserite al fine del presente Trattato; sono convenuti negli Articoli del seguente tenore.
Articolo 1.
Il Re farà occupare dalle sue Truppe le Piazze di Bastia, San Fiorenzo, Algajola, Ajaccio, Calvi, Bonifazio, e le altre Piazze, Forti, Torri, o Porti situati nell’Isola di Corsica, e che sono necessarj alla sicurezza delle Truppe di S. M. ed allo scopo, che si hanno proposto il Re, e la Repubblica di Genova di togliere alli Corsi ogni mezzo di nuocere ai Sudditi, ed alle Possessioni della Repubblica.
Articolo 2.
Le Piazze, e Porti occupati dalle Truppe del Re, saranno posseduti da S. M. che vi eserciterà tutti li diritti della Sovranità, e le dette Piazze, e Porti, come i detti diritti gli serviranno, come di Pegno, o Cauzione colla Repubblica per le spese, che il Re sarà obbligato di fare, tanto per occupare, che per conservare le dette Piazze, e Porti.
Articolo 3.
Il Re, e la Seren. Repubblica sono convenuti che l’esercizio della Sovranità ceduto al Re per l’Articolo precedente, sarà intero ed assoluto, ma che frattanto, non dovendosi considerare che come un Pegno per le spese che S. M. farà per l’interesse della Repubblica, la detta Sovranità nelle mani del Re, non autorizzerà S. M. a disporre delle Piazze o Porti di Corsica in favore di un Terzo, senza il consentimento della Repubblica.
Articolo 4.
In conseguenza di ciò il Re si obbliga di conservare sotto la sua Autorità e Dominio tutte le parti della Corsica, che saranno occupate dalle sue Truppe, fino a che la Repubblica ne domandi alla Francia la restituzione, e domandandola sia in istato di pagare le spese, che l’attuale spedizione delle Truppe, ed il loro mantenimento in Corsica potranno occasionare, ben-inteso, che per qualunque somma impiegata in Corsica, dopo le stipulazioni del primo Trattato, le sole Piazze dovranno risponderne, e che oltre l’occupazion Sovrana delle dette Piazze e Porti, la Seren. Repubblica non contrarrà, nè potra contrarre col Re nè debito, nè alcun obbligo di compensazione.
Articolo 5.
Se nella successione dei tempi l’Interiore dell’Isola si sottomettesse alla Dominazione del Re, la Repubblica acconsente fin d'ora, che l'interiore resti assoggettato a S. M. in tutto, o in parte nell'istesso modo, e colle istesse condizioni stipulate negli Articoli precedenti per rapporto alle Piazze e Porti della Corsica.
Articolo 6.
Si obbliga il Re di rimettere a mani della Repubblica al più presto che sarà possibile, ed al più tardi nel 1771 l'Isola di Capraja, attualmente in possesso dei Corsi.
Articolo 7.
Dopo che le Piazze e Porti saranno a sua disposizione, si obbliga il Re di fare tuttociò che può per far cessare le ostilità dei Corsi contro la Repubblica. Ma come egli è impossibile di convenire avanti tempo sugli effetti di questa obbligazione, il Re promette alla Repubblica, che dal momento che le sue Truppe saranno in Corsica, S. M. tratterà con tutto il rigore del diritto della Guerra ogni Corso che nuocerà ai Sudditi della Repubblica tanto in mare, che per terra. La Repubblica per canto suo si obbliga di far cessare le ostilità contro dei Corsi, allorquando ne sarà ricercata dal Re.
Articolo 8.
È stato convenuto fra le due Potenze Contrattanti, che li bastimenti Barbareschi non saranno ammessi nei Porti, Rade, e Spiagge occupate dalle Truppe del Re in Corsica, che nei casi di necessità e di naufragio conforme alle leggi dell'Umanità.
Articolo 9.
Li Nazionali Genovesi, e gli Individui Corsi saranno ristabiliti, e reintegrati nel possesso dei loro beni, che loro fossero stati confiscati, occupati, o detenuti a qualunque Titolo relativo ai passati Tumulti, per quanto sarà o potrà essere a disposizione del Re, facendo in modo S. M. che questo, non meno che per la libertà degli Individui di quelli dell'una o l'altra parte i quali l'avessero perduta per motivo degli stessi tumulti, sia posto in esecuzione a tempo convenevole.
Articolo 10.
Tutte le Concessioni particolari, Esenzioni, Franchigie, delle quali godeano in Terraferma alcuni Popoli, o Abitanti dell'Isola saranno aboliti, e S. M. prenderà in considerazione le indennizzazioni che potrà accordare, specialmente agli abitanti di San Bonifazio, di Calvi, e San Fiorenzo.
Articolo 11.
Sua Maestà si obbliga di stabilire un metodo sicuro, e regolare per impedire la frode ed i Contrabandi, che i Bastimenti Corsi col Paviglione del Re potrebbero fare nei Porti, Golfi, Seni, e Spiagge della Serenissima Repubblica in Terraferma.
Articolo 12.
Si farà un Inventario dell'Artiglieria Genovese, e Munizioni da Guerra, che si ritroveranno di spettanza alla Repubblica nelle Piazze di Corsica, e sei mesi dopo che ne sarà entrato in possesso, il Re pagherà la somma alla quale ascenderà l’estimo di quei tali generi che ei vorrà ritenere per se. Tutti gli Effetti, le Artiglierie, e Munizioni che il Re non prenderà, a spese di S. M. saranno mandati a Genova; Si farà ancora un Inventario dei Protocolli degli atti Civili, e Criminali, affinchè ne possa constare in vista del convenuto nell’Articolo 4.
Articolo 13.
Il Re si impegna di garantire autenticamente, ed in perpetuo li Stati che la Seren. Repubblica possiede in Terraferma a qualunque Titolo, e per qualunque Causa potessero essere attaccati o inquietati, e S. M. s’impegna dell’istessa Garanzia per l’Isola di Capraja, quando sarà rimessa alla Repubblica, conforme all’artic. 6 del presente Trattato.
Articolo 14.
La Giustizia e Polizia generale e particolare, e la Giustizia dell’Ammiragliato saranno esercitate a nome del Re, e dagli Officiali di S. M. nelle Piazze, Porti, Terre, e Paesi, che saranno occupati dalle sue Truppe in Corsica a titolo di Pegno e Cauzione, come è stato convenuto nell’art. 2 del presente Trattato.
Articolo 15.
Sua Maestà stabilirà in Corsica in tutto il tempo che le Piazze, Porti, e Terre dell’Isola si troveranno sotto il suo Dominio li Diritti di Gabelle, di Ajuti, ed in generale tutti li diritti delle sue Ferme Generali, come altresì quelle imposizioni che giudicherà convenevoli, ed il prodotto dei detti Diritti, ed Imposizioni, di cui si terrà esatto registro, sarà defalcato dalla somma che la Repubblica sarà obbligata di rimborsare al Re, quando Essa vorrà rientrare al Possesso della Corsica.
Articolo 16.
Le Ratificazioni del presente Trattato, spedite in buona forma, saranno Cambiate nello spazio di un mese, o al più presto che si può, contando dal giorno della sottoscrizione del presente Trattato.
In fede di che Noi Ministri Plenipotenziarj ec. abbiamo firmato ec.
Fatto a Versaglies li 15 giugno 1768.
Il Duca di Choiseuil. ― Augustino Paolo Domenico Sorba
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Note
Il trattato tra la Francia e la Repubblica di Genova riguardo alla Corsica ha due articoli segreti.
Il primo riporta che la Francia si obbliga a non consegnare ai Corsi nessuna delle Piazze che possiederà nell'Isola.
Il Secondo riporta che essa dovrà pagare ai Genovesi 200/m. Lire tornesi ogni anno per dieci anni, come compensazione degli arretrati di nove milioni che sembra dovere alla Repubblica a seguito dei primi impegni presi con essa; e una volta scaduto questo termine continuerà [a versare] questo sussidio se le circostanze lo renderanno necessario.