L. 19 luglio 2007, n. 106 - Delega al governo per la revisione del mercato dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive
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G.U. di pubblicazione: 25 luglio 2007 n. 171 Entrata in vigore: 10 agosto 2007
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Legge 19 luglio 2007, n. 106, in materia di Delega al governo per la revisione del mercato dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive |
LEGGE 19 luglio 2007, n. 106
Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Allo scopo di garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l’esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:
{{Indent|1|i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all’estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.
3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:
l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema di cui alla lettera i), determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva d’intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al fine di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalità di approvazione dovranno essere disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università;
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 luglio 2007
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Mastella