Convenzione per eseguimento di lavori ferroviari nel Veneto

Regno d'Italia

1866 Indice:Convenzione per eseguimento di lavori ferroviari nel Veneto.djvu diritto/ferrovie diritto Convenzione per eseguimento di lavori ferroviari nel Veneto Intestazione 27 giugno 2012 100% Ferrovie

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CONVENZIONE


per eseguimento di lavori ferroviari nel Veneto

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Urgendo di procedere, nell’interesse generale dello Stato, sotto il rapporto militare e politico allo stabilimento di una strada ferrata dal Po a Rovigo allo scopo di congiungere le linee dell’Italia centrale colla rete Veneta e di assicurare il più sollecito ristauro delle linee esistenti nel territorio veneto, il Ministro dei Lavori pubblici, dopo aver proceduto sui luoghi ad apposita ricognizione in concorso coi Rappresentanti della Società dell’Alta Italia, addivenne ad accordi preliminari per affidare alla Società medesima l’eseguimento degli anzidetti lavori sotto determinate condizioni. [p. 1325 modifica] Allo scopo di far constare delle prese intelligenze fu ordinata la redazione del presente atto, che il signor Ministro dei Lavori pubblici, a nome dello Stato, ed i signori cavaliere Giulio Daigremont, direttore della costruzione e della manutenzione delle ferrovie dell’Alta Italia, e cavaliere Paolo Amilhau, direttore dell’esercizio delle ferrovie medesime, espressamente delegati dal Consiglio d’amministrazione della Società per atto del 21 corrente, dichiarano debba aver forza di formale contratto obbligatorio per le due Parti contraenti, salve le ratifiche ed approvazioni come infra:


Art. 1.


La Società delle strade ferrate dell’Alta Italia si obbliga di porre immediatamente mano ai lavori occorrenti per la costruzione di una strada ferrata ad un binario da Rovigo al Po, e di un ponte provvisorio in legno a Ponte-Lagoscuro per congiungerla colla linea in servizio a Ferrara, e di condurre i lavori medesimi con tale attività da aversi a quattro mesi dalla data della firma della presente una comunicazione ferroviaria non interrotta da Ferrara a Rovigo, salvi i casi di forza maggiore provenienti sia da circostanze politiche, sia da piene anormali del Po.


Art. 2.


Inoltre la Società predetta riconoscendo formalmente l’obbligo già assunto colla convenzione e capitolato 25 giugno 1860, si impegna, non ostante il pattuito eseguimento di un ponte provvisorio per la congiunzione delle linee Ferrara-Ponte-Lagoscuro, e dal Po a Rovigo, di porre mano immediatamente alla costruzione del ponte definitivo a compimento della linea di Ferrara appena che venga per parte del Governo emanata la approvazione del relativo progetto.


Art. 3.


Il tracciato della strada ferrata sarà conforme al progetto già studiato dalla Società, e firmato dall’Ingegnere Capo-Divisione De Zorzi. Verrà condotta la linea sulla sponda sinistra [p. 1326 modifica]del Po, facendola passare possibilmente a distanza non maggiore di cinquecento metri da Polesella. La congiunzione a Ponte-Lagoscuro sarà fatta mediante diramazione che raggiunga la linea attuale al di qua della stazione di Ponte-Lagoscuro. Le rampe d’accesso al ponte provvisorio da costruirsi sul Po avranno una pendenza non maggiore del 10 p. %. Il ponte provvisorio in legno sarà costrutto in base ad apposito progetto da approvarsi dal Governo. Sarà il medesimo combinato in modo da offrire comodo passaggio ai pedoni, mediante marciapiedi laterali di metri 1.50 di larghezza. In considerazione delle maggiori spese, che a questo ultimo intento dovranno essere sopportate dalla Società, e della celerità straordinaria del lavoro assunto dalla medesima, il Governo le accorda la rifusione della metà delle spese di costruzione del ponte e delle rampe provvisorie di accesso, escluso l’armamento, restando convenuto che il materiale tutto impiegato nella costruzione e le suddette rampe rimarranno di proprietà del Governo, astrazione fatta del solo armamento. A tale effetto il Governo pagherà alla Società un primo acconto di lire ottanta mila appena sarà ultimata la battitura dei pali nell’alveo del fiume, ed un altro acconto di pari somma subito dopo l’apertura della ferrovia e del ponte al pubblico servizio; il saldo verrà pagato dopo regolare liquidazione di conto.


Art. 4.


Le spese occorrenti per la costruzione della ferrovia, e che si calcolano in una media di lire 140/m. per ciascun chilometro, e per 30 circa chilometri misurati dal ponte di distacco della linea di Ponte-Lagoscuro sino a quello di congiunzione in Rovigo, fatta però deduzione della lunghezza del ponte provvisorio, saranno sopportate dal Governo, il quale con mandati sulla Cassa dello Stato pagherà mensilmente alla Società predetta, a misura dello avanzamento dei lavori, le somme che risulteranno da regolari richieste certificate dal Commissario governativo speciale per questa costruzione, in modo però da [p. 1327 modifica]non eccedere in definitiva il prezzo chilometrico, come sovra preventivato in via d’avviso dalla Società.


Art. 5.


La linea compiuta sarà considerata di proprietà del Governo, il quale fin d’ora ne concede l’esercizio alla Società, che si obbliga di eseguirlo con materiale proprio contro rimborso delle spese effettive di esercizio, lasciando a vantaggio del Governo le eccedenze di prodotti che verranno a cura della Società, e dietro accertamento del loro ammontare per parte degli Agenti governativi, versate mensilmente nelle Casse dello Stato. Sarà obbligo della Società di presentare, sulla richiesta degli Agenti del Governo, tutte le giustificazioni che potranno influire per determinare l’entità dei prodotti e la quota a bonificarsi per le spese di esercizio.


Art. 6.


Fatta riserva dei diritti, che ciascuna delle Parti contraenti crede competerle sulle linee già concesse o da concedersi nel Veneto, è fin d’ora inteso fra il Governo italiano e la Società predetta, che questa ottenendo la concessione della linea dal Po a Rovigo, dovrà rimborsare al Governo la somma dal medesimo spesa, a senso dell’art. 3, sotto deduzione di quanto, a giudizio d’arbitri, verrà dichiarato doversi compensare per maggiore dispendio occasionato dalle eccezionali condizioni, in cui fu eseguito il lavoro. In caso di ritardo nell’apertura della linea sarà giudice inappellabile il Consiglio superiore dei Lavori pubblici per istabilire se ed in quale misura dovrà essere diminuito, o se dovrà essere tolto il compenso sopra indicato.


Art. 7.


I contratti e gli atti qualsiansi, che la Società stipulerà relativamente ed esclusivamente alla costruzione della linea suddetta, saranno soggetti al dritto fisso di una lira italiana, ed andranno esenti da ogni dritto proporzionale di registrazione.


Art. 8.


Sino allo scadere del termine convenuto per l’ultimazione e [p. 1328 modifica]l’apertura della linea coll’art. 1 è concessa alla Società la esenzione da ogni dazio di entrata per tutti i ferri e macchinismi esclusivamente destinati ed assolutamente necessari alla costruzione della strada ferrata, non che per dieci locomotive in base alle certificazioni che saranno rilasciate dal Commissario tecnico-governativo, e salve quelle cautele che sono o verranno a tale riguardo prescritte dal Ministero delle Finanze.

Verificandosi il caso che la Società impieghi il materiale già introdotto, e per il quale abbia corrisposto il dazio, questo le verrà rimborsato dal Governo sulla dichiarazione del Commissario predetto.


Art. 9


Per la presentazione ed esecuzione dei progetti si seguiranno le norme già stabilite nel capitolato 25 giugno 1860 per le ferrovie lombarde e dell’Italia centrale. Il sistema d’armamento sarà quello già approvato dal Governo per la rinnovazione dei binari sulla linea da Torino a Genova.


Art. 10.


Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione dei lavori per mezzo di uno speciale Commissario tecnico, al quale dovrà la Società comunicare sulla richiesta che le verrà dal medesimo fatta, le giustificazioni occorrenti perchè possa egli essere in grado di rilasciare con piena cognizione di causa le dichiarazioni per i pagamenti a farsi alla Società in senso agli articoli 3, 4 e 13.


Art. 11.


Sono applicabili all’impresa di che trattasi le disposizioni contenute nel titolo VI, capo 2° e 3° della Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865.


Art. 12.


L’eseguimento dell’opera è dichiarato di utilità pubblica. Per i relativi atti di espropriazione sarà seguito il procedimento d’urgenza consentito per le espropriazioni nell’interesse del servizio militare. Le espropriazioni per la sede stradale verranno fatte per due binari. [p. 1329 modifica]

Art. 13.


La Società dell’Alta Italia si obbliga infine di provvedere senza ritardo all’eseguimento dei lavori provvisori per rimettere in buono stato la linea già costrutta da Rovigo a Padova, e le altre state danneggiate, costruendo, ove occorra, ponti provvisori in surrogazione dei definitivi distrutti e di riattivare l’esercizio sulle medesime entro tutto settembre prossimo. La riparazione provvisoria, compita entro tutto settembre prossimo dei ponti e strade interrotti, pel ristabilimento dell’esercizio sul complesso delle linee venete verrà rimborsata per metà dal Governo alla Società dietro presentazione e verificazione dei conti di spesa. L’esecuzione dei lavori di cui nel presente articolo sarà pure sorvegliata da un Regio Commissario tecnico incaricato del controllo delle spese.


Art. 14.


Per i trasporti sulla linea da Ponte-Lagoscuro a Rovigo saranno provvisoriamente riscossi i dritti portati dalle tariffe per la rete veneta.


Art. 15.


La risoluzione delle questioni che potranno insorgere col Governo avrà luogo per giudizio d’arbitri; il tribunale arbitrale verrà costituito secondo le norme stabilite per gli arbitramenti colla Società dell’Alta Italia nella convenzione 30 giugno 1864 ed atti successivi.


Art. 16.


La presente convenzione non sarà nè definitiva, nè valida se non dopo la ratifica per parte del Consiglio d’amministrazione della Società e la emanazione del Decreto Reale d’approvazione.

Fatta, letta e sottoscritta in doppio originale a Firenze oggi 28 luglio mille ottocento sessantasei.


    Il Ministro dei Lavori pubblici
firmato Stefano Jacini
Sottoscritti Giulio DaigremontPaolo Amilhau


Il Capo di Sezione

Sottoscritto Matteo Coboevich.