Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills/Svolgimento del processo

Svolgimento del processo

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Premessa



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Lo svolgimento del presente procedimento presenta caratteristiche del tutto peculiari, che rendono necessaria una sua descrizione dettagliata.

In tale ambito il Tribunale ritiene utile riportare le ordinanze più significative, fra le tante emesse nel corso del dibattimento. Alcune di esse hanno di per sé una oggettiva rilevanza, in relazione all’argomento trattato, e per tale motivo si trascrive ad esempio quella in tema di “segreto professionale” emessa a seguito della rogatoria londinese del settembre 2007. Altre, aventi ad oggetto l’ammissione delle prove, si trascrivono perché significative delle cadenze del dibattimento e per ribadire ora – a procedimento concluso – il loro contenuto, alla luce del principio della ragionevole durata del processo. In particolare va riaffermata la sovrabbondanza delle liste testimoniali delle difese, laddove riferite anche a persone neppure compiutamente identificate e/o residenti in Stati che non hanno concluso con l’Italia convenzioni in materia giudiziaria (sicché l’effettuazione di rogatorie sarebbe stata oltremodo difficoltosa, se non addirittura impossibile: come si è in concreto verificato per l’esame del teste Marrache a Gibilterra); va riaffermata altresì l’irrilevanza delle deposizioni che si sarebbero necessariamente limitate alla descrizione del contenuto di documenti in atti, compiutamente analizzati in tutte le ponderose consulenze tecniche delle parti.

I tempi del dibattimento – che richiedeva una trattazione prioritaria in relazione alla ravvicinata prescrizione, alla natura del reato contestato ed alla oggettiva delicatezza della materia – sono stati scanditi, come meglio si vedrà nella descrizione che segue, dalla organizzazione delle rogatorie, effettuata per via diretta, ed ottenuta con il prezioso ausilio dei magistrati di collegamento, il supporto del Ministero ed a volte le consultazioni informali con la struttura di Eurojust.

Le richieste di rogatoria sono state infatti avanzate alla Confederazione Elvetica (e va qui sottolineata l’ampia collaborazione efficacemente fornita dai magistrati competenti per l’adempimento), due volte in presenza del Tribunale ed una in videoconferenza; al Regno Unito, per alcuni giorni consecutivi nel settembre 2007 in presenza del Tribunale (presenza assai limitata, per i motivi che si diranno nel prosieguo) ed una seconda volta in videoconferenza; al Liechtenstein, in presenza del Tribunale; alla Spagna, alla cui fattiva collaborazione non è conseguito alcunché solo per l’indisponibilità del teste Marrache a deporre in quel Paese; a Gibilterra, ove la richiesta, nei termini in cui era stata avanzata, è stata respinta.

Va altresì ricordato – per l’oggettivo rilievo della questione, ininfluente nel caso concreto sui tempi del procedimento – che la possibilità di ricorso prevista dalle legislazioni straniere contro la trasmissione all’autorità giudiziaria rogante del verbale della deposizione assunta ha determinato l’acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale dell’esame dell’imputato di reato connesso [p. 2 modifica]Paolo Del Bue circa cinque mesi dopo la sua escussione; il verbale della deposizione del teste Heimo Quaderer è pervenuto addirittura un anno dopo la sua effettuazione a Vaduz.

Vanno, ancora, messe in luce le difficoltà incontrate dal Tribunale per ottenere la deposizione del teste Flavio Briatore (cittadino italiano residente all’estero, ma con rilevanti interessi, non solo di natura economica, in Italia) ed ancor più quella del teste Benjamin Marrache (avvocato di Gibilterra con studi professionali anche a Londra, in Spagna e altrove).

Quanto sopra scritto trova ampio riscontro nelle numerose richieste rogatoriali avanzate, nelle richieste di informazioni formulate dalle parti ed alle parti (nel corso del dibattimento, come da verbali in stenotipia), negli accertamenti di P.G. effettuati, nella corrispondenza via e-mail tenuta dal P.M. in relazione alla citazione dei propri testi e riferita in dibattimento, in quella telefonica ed informatica tenuta dal Tribunale stesso, di cui si dava sempre conto nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

Peraltro, molte comunicazioni sono intercorse fra le parti per posta elettronica e, in relazione a questioni organizzative, anche fra le parti e il Tribunale, come si evince ancora una volta dalla lettura dei verbali in stenotipia.

Si deve infine ricordare che il materiale probatorio dell’accusa era stato raccolto in CD allegati al fascicolo del dibattimento, che consta complessivamente di una quarantina di faldoni.


Tutto ciò premesso, va ricordato che il presente procedimento trae origine da un’indagine del P.M. inizialmente unitaria, che ha dato luogo, oltre all’imputazione a carico di David Mills e di Silvio Berlusconi (posizione ora separata) di cui qui si tratta, anche al procedimento Agrama + altri (n. 11776/06 R.G.Trib.) pendente attualmente presso la I sezione penale di questo Tribunale (e questo spiega, fra l’altro, il riferimento al processo Agrama contenuto nell’oggetto delle comunicazioni provenienti dalla Confederazione Elvetica).

Il GUP con decreto del 30 ottobre 2006 disponeva il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi e Donald David Mills Mackenzie (che per brevità verrà nella presente motivazione denominato David Mills, persona peraltro nota con tali generalità, e spesso indicata negli atti provenienti dal Regno Unito con la sigla DMDM).

Veniva contestato ad entrambi il reato di cui agli artt. 110, 319, 319 ter, 321 c.p. in relazione alle deposizioni testimoniali rese da Mills il 20 novembre 1997 nel procedimento n. 1612/96 R.G. Trib. (Arces + altri, per il reato di corruzione di militari della Guardia di Finanza), il 12 e 19 gennaio 1998 nel procedimento n. 3510 + 3511/96 R.G. Trib. (c.d. All Iberian, per i reati di falso in bilancio della Fininvest S.P.A. e finanziamento illecito dei partiti). [p. 3 modifica]Più in particolare veniva contestato il fatto che Mills avesse accettato la promessa prima e ricevuto poi da Carlo Bernasconi, su disposizione di Silvio Berlusconi, la somma di 600.000 dollari USA, per dichiarare il falso e tacere in tutto o in parte il vero in ordine al ruolo avuto da Berlusconi nella struttura denominata Finivest B Group creata da Mills e utilizzata per attività illegali e operazioni riservate del Gruppo Fininvest. Nell’imputazione, dato conto del percorso della somma (investita tramite la società Struie nei fondi Giano Capital e Torrey Global), erano analiticamente descritti i profili di falsità e/o reticenza presenti nelle suddette deposizioni testimoniali (relativi alla effettiva proprietà delle società offshore della Fininvest, ai colloqui intercorsi con Silvio Berlusconi, alla natura di un compenso di circa un milione e mezzo di sterline ricevuto nel 1996, ai rapporti fra la famiglia Berlusconi e Paolo Del Bue della fiduciaria Arner).

Il reato si affermava commesso a Milano, Londra e Ginevra fino al 2 febbraio 1998.

La prima udienza era fissata al 13 marzo 2007.

Si dava atto nel decreto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri era costituita parte civile.

In termini rispetto alla data della prima udienza i difensori di entrambi gli imputati ed il Pubblico Ministero depositavano le proprie liste di testimoni e consulenti.

Al fascicolo del dibattimento erano allegati gli atti determinati nell’udienza appositamente tenutasi davanti al GUP, e costituiti fra l’altro dalla documentazione sequestrata nel corso della perquisizione effettuata a carico di Mills, dalla documentazione relativa alla società Struie, dagli atti trasmessi dalle autorità del Regno Unito, della Confederazione Elvetica, del Liechtenstein e di Guernsey (Isole del Canale) a seguito delle numerose rogatorie effettuate dal P.M., ed alcuni degli atti del procedimento n. 22694/01 R.G.N.R. (ora, come si è scritto, n. 11776/06 R.G. Trib).

Il Collegio, preliminarmente e contestualmente alla data della prima udienza (oltre che successivamente, nel corso del dibattimento), negava con diversi decreti l’autorizzazione alle riprese televisive e fotografiche in aula, ritenendo che potessero di per sé “pregiudicare la serenità del dibattimento per tutte le parti processuali” e non fossero strettamente necessarie “ai fini della conoscenza del dibattimento, che, in relazione al suo specifico interesse sociale” poteva “essere adeguatamente soddisfatta attraverso la presenza della stampa e dei suoi strumenti di comunicazione”.

Il 13 marzo 2007 il Tribunale dichiarava la contumacia di entrambi gli imputati, cui il decreto era stato ritualmente notificato e che non erano presenti, senza addurre legittimo impedimento; dava atto della già avvenuta costituzione della parte civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall’avv. Maria Gabriella Vanadia dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano. Venivano poi poste le questioni preliminari dalla difesa Berlusconi (rappresentato dagli avvocati Piero Longo e Niccolò Ghedini) e dalla difesa Mills (rappresentato dall’avvocato Federico [p. 4 modifica]Cecconi). La proposizione di tali questioni, e la conseguente discussione del P.M. e della parte civile, occupavano l’intera giornata, unitamente alla complicata fissazione del calendario d’udienza (per gli impegni dell’ufficio, gli impegni parlamentari della difesa e una prevista astensione dalle udienze indetta dalla Camera penale).

Alla successiva udienza del 22 marzo 2007, presentata dai difensori la dichiarazione di non adesione all’astensione dalle udienze, dato atto che nelle more era stata depositata in Cancelleria – come espressamente previsto – ulteriore documentazione oltre a quella prodotta nel corso dell’udienza precedente, a sostegno delle proposte eccezioni, veniva data lettura della seguente ordinanza.


Il Tribunale


decidendo sulle eccezioni preliminari formulate dalle difese degli imputati nell’udienza del 13.3.2007, sentiti il pubblico ministero e la parte civile, osserva:

1) La difesa ha eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione degli articoli 415 bis e 416 c.p.p. In particolare la difesa ha lamentato:

- la circostanza che il termine di venti giorni, stabilito dall’art.415 bis terzo comma c.p.p., fosse stato fatto decorrere dal 16.2.06 (data di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari) e non dal 6.3.06 (data di deposito degli ultimi “atti di indagine” del P.M.)

- la mancata proroga di detto termine in ragione della mole degli atti depositati

- la mancata esecuzione delle indagini difensive richieste dopo la notifica dell’avviso.

Nel caso concreto, premesso che è stato rispettato il termine di 20 giorni decorrenti dall’avviso ex art. 415 bis c.p.p. essendo la richiesta di rinvio a giudizio stata notificata il 10.3.06, si rileva che gli atti medio tempore depositati e trasmessi a mezzo fax direttamente alle difese sono costituiti da comunicazioni attinenti ai rapporti tra il P. M. e l’autorità giudiziaria e di polizia londinese, nonché da un elenco delle “correzioni di errori di trascrizione” di un atto già depositato. Non si tratta quindi di atti di indagine.

D’altronde, se è pur vero che il termine in questione “costituisce il presupposto per esercitare efficacemente le attività difensive previste nella stessa norma” e non è stabilito a pena di decadenza (cfr. ad esempio Cass. Pen. Sezione III, 24.9.04 n. 40622, Cass. Pen. Sezione III, 17.2.05 n. 13713), è altrettanto vero che il mancato rispetto di detto termine in relazione ai documenti non depositati al momento della notifica dell’avviso non comporta alcuna “nullità d’ordine generale per violazione dei diritti di difesa, dal momento che la previsione della inutilizzabilità dell’atto non depositato” costituirebbe, ove si trattasse di atti di indagine, “adeguata sanzione a tutela dei diritti della difesa” (Cass. Pen. Sezione II, 7.7.06 n. 29573).

In relazione alla mancata proroga del termine in ragione della mole degli atti, va solo detto che essa non è prevista dalla legge.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata esecuzione di alcune indagini richieste dalla difesa, basti qui ricordare che il loro svolgimento è rimesso alla discrezionalità del P.M. e comunque che la loro mancata effettuazione non comporta alcuna nullità (cfr. da ultimo Cass. Pen. Sezione V, 25.3.05 n. 17690).


2) La difesa ha eccepito la tardiva iscrizione degli imputati nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.

Si deve rilevare che per costante e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione la scelta del momento dell’iscrizione è lasciata alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, non può affidarsi a postume congetture ed è comunque sottratta al sindacato giurisdizionale, né è causa [p. 5 modifica]di nullità degli atti compiuti, non ipotizzabile in assenza di una espressa diposizione di legge (cfr. da ultimo Cass. Pen. Sezione I, 19.2.02 n. 13104 e Cass. Pen. Sezione VI, 11.3.03 n. 21689).

Nella specie, inoltre, il lasso di tempo intercorso tra la data individuata della difesa (3 agosto 2004) e quella di iscrizione nel registro degli indagati (24 settembre 2004) coincide pressoché integralmente con il periodo feriale, nel quale è prevista la sospensione dei termini processuali, ivi compresi “quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari” in procedimenti con imputati non detenuti (art. 2 L. 742/1969 e successive modifiche).


3) L’avv. Longo ha eccepito l’omessa notifica in proprio favore del primo provvedimento di proroga delle indagini.

A norma dell’art. 406 c.p.p. la richiesta di proroga deve essere notificata alla persona sottoposta alle indagini nonché eventualmente alla persona offesa, senza alcuna ulteriore disposizione relativa ai difensori. Peraltro la scelta legislativa trova conferma nel fatto che il provvedimento di proroga del termine viene emesso “in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori”, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 406 c.p.p.

L’ordinanza della Corte Costituzionale citata dalla difesa a sostegno dell’eccezione (n. 8 del 19.1.07) è impropriamente richiamata, perché attiene ad istituto del tutto differente, implicante la necessità di rapide valutazioni connesse all’esercizio del diritto di difesa (la scelta del rito).


4) La difesa ha chiesto in via principale sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per il reato di cui all’art. 319 ter c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; in subordine l’estinzione del reato di cui all’art. 319 c.p. per intervenuta prescrizione; in ulteriore subordine la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dell’imputazione.

Si deve rilevare che nel capo di imputazione sono indicati in forma chiara e precisa tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 319 ter c.p., ed ogni doglianza relativa alla effettiva sussistenza di tali elementi nella concretezza del caso in esame attiene al merito del procedimento.

Tale osservazione porta a ritenere assorbita, allo stato, ogni valutazione in ordine alla richiesta subordinata di estinzione del reato di cui all’art. 319 c.p.

Peraltro “non vi è spazio per un proscioglimento da parte del giudice ex art. 129 c.p.p., quale sia stato l’atteggiamento delle parti” (e nella specie il P.M. ha espresso parere contrario) “con sentenza predibattimentale. Il riferimento nell’art.469 c.p.p. all’art. 129 c.p.p. deve ritenersi effettuato solo per escluderne l’applicabilità in sede predibattimentale”: così Cass. Pen. Sezioni Unite, n. 3027/02 del 19.12.01.


5) La difesa ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione dell’art. 37 comma 2 c.p.p. nella parte in cui vieta al giudice ricusato (quale era allora il G.U.P.) di “pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. L’eccezione è motivata da una ritenuta necessità di interpretazione estensiva del termine “sentenza”, considerato comprensivo di ogni provvedimento decisorio.

Il collegio aderisce all’indirizzo giurisprudenziale, conforme alla lettera ed alla ratio della norma, secondo cui “il limite all’attività giurisdizionale del giudice ricusato è costituito dal divieto di pronuncia della sentenza, con il quale termine non può che intendersi la decisione sul merito della re giudicanda, come peraltro la dottrina che si è occupata del problema ha evidenziato. Da ciò consegue che, dovendosi quel limite intendere in senso stretto, ogni altro provvedimento di carattere ordinatorio, non implicante decisione di merito, può e deve essere adottato dal giudice che, benché abbia dichiarato di volersi astenere o benché destinatario di dichiarazione di ricusazione, ha il potere-dovere di proseguire nell’attività processuale. In questo quadro normativo appare corretta la decisione del g.u.p. di pronunciare il decreto che dispone il giudizio” (Cass. Pen. Sezione IV, 31.10.02 n. 36424).

La difesa ha in subordine eccepito la incostituzionalità della norma per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, argomentando la questione sulla base di alcune decisioni della Corte [p. 6 modifica]Costituzionale e della Corte di Cassazione, che peraltro attengono alla materia ben diversa dell’incompatibilità del giudice per atti compiuti all’interno del medesimo procedimento: ma l’affermato superamento della natura sommaria della cognizione del G.U.P. non incide sul carattere ordinatorio – e non decisorio nel merito – del decreto che dispone il giudizio.

Inconferente poi appare il richiamo alla disciplina delle rimessione dei procedimenti, attesa la ben diversa natura ed operatività dei due istituti.

È pertanto manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta.

6) Ha eccepito altresì la difesa l’omessa citazione della società Fininvest quale persona offesa dal reato. La doglianza viene riportata al fatto che la società è stata ritenuta parte offesa nel processo n. 3510 + 3511/96 R.G. Trib. in relazione al reato di cui all’art. 2621 c.c. ivi contestato (cfr. ordinanza del 17.6.1998 del Tribunale di Milano).

L’eccezione va respinta. Per un verso infatti non vi è spazio per far discendere automaticamente la qualità di persona offesa della Finivest nel presente procedimento dal fatto che la stessa sia stata ritenuta tale nel c.d. processo All Iberian, stante l’autonomia dei due procedimenti e la piena diversità delle imputazioni. Per le stesse ragioni non si può far discendere la qualità di parte offesa di Fininvest nel presente procedimento dal fatto che essa sia stata indicata come tale nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare del diverso procedimento n. 1337/02 R.G. GIP, nel quale si contestano anche reati contro il patrimonio, quali l’appropriazione indebita e il riciclaggio, con imputazioni che vedono la società Fininvest appunto persona offesa.

Per altro verso, rileva il Tribunale che nei reati contro l’amministrazione della giustizia, ed in particolare nel reato di falsa testimonianza ed in quelli ad esso assimilabili (quali l’art. 371 bis, 371 ter e lo stesso art. 319 ter c.p. quando la condotta contestata sia riconducibile secondo l’ipotesi accusatoria ad una falsa testimonianza), il bene tutelato è quello “dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l’interesse del privato (che, da un esito processuale sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio) assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire che al soggetto titolare sia attribuita la qualità di persona offesa” (Cass. Pen. Sezione V, 8.11.00 n. 4113; nello stesso senso cfr. Cass. Pen. Sezione VI, 10.4.06 n. 27385).

Vero è che la corruzione in atti giudiziari è reato plurioffensivo, ma “nel senso che viene leso non soltanto l’interesse al buon andamento e all’imparzialità della P.A., ma anche, e soprattutto, l’interesse alla correttezza dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, che viene compromesso da una decisione inquinata e alterata dal fatto corruttivo” (Cass. Pen. Sezione VI, n. 33435 del 4.5.06). Correttamente pertanto nel presente procedimento è stata citata come parte offesa solamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si è costituita parte civile tramite l’Avvocatura dello Stato.

7) In relazione, infine, alla memoria depositata nel corso dell’udienza del 13.3.07 dall’avv. Cecconi e dallo stesso non illustrata (riservandosi egli di trattarla nel prosieguo, unitamente alle questioni relative alla formazione del fascicolo del dibattimento: pag. 71 trascrizioni d’udienza), memoria nella quale si chiede la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell’art. 415 bis c.p.p. in relazione all’art. 178 lett. c) c.p.p. per omessa traduzione di alcuni documenti, si deve rilevare che dall’elenco allegato alla memoria del 7.3.06, a sua volta allegata alla citata memoria, non è dato comprendere a quali dei documenti eventualmente già facenti parte del fascicolo del dibattimento la difesa si riferisca; gli stessi infatti sono indicati con una numerazione non corrispondente alle allegazioni dibattimentali, né si possono evincere ulteriori elementi dalla loro sommaria definizione, non corrispondente alla descrizione del contenuto di ognuno dei faldoni depositati così come operata nell’elenco in ciascuno di essi inserito.


P. Q. M.


Rigetta tutte le eccezioni proposte, riservando la decisione relativa alla questione di cui al punto 7) all’esito dell’eventuale produzione documentale. [p. 7 modifica]Venivano successivamente poste dai difensori una serie di questioni concernenti la formazione del fascicolo del dibattimento, decise con ordinanza del 13 aprile 2007.


Il Tribunale


decidendo sulle questioni relative alla formazione del fascicolo del dibattimento sollevate dalle difese degli imputati nell’udienza del 22.3.2007, sentiti il pubblico ministero e la parte civile, osserva:


1) la prima questione tende all’esclusione dal fascicolo del dibattimento dei files estratti dai computer di David Mills per violazione degli artt. 360 e 191 c.p.p.

Va brevemente ricordato che in data 10.2.06 la Metropolitan Police di Londra procedeva alla perquisizione dello studio e dell’abitazione di Mills, a seguito di rogatoria inoltrata dall’autorità giudiziaria italiana; nel corso della perquisizione, svolta alla presenza di un difensore, venivano sequestrati, tra l’altro, i computers in uso all’imputato, da cui venivano estrapolati il 13.2.06 i documenti di cui la difesa chiede ora l’estromissione.

La difesa ha censurato l’inosservanza delle norme processuali italiane attinenti al compimento di atti ritenuti irripetibili quali, asseritamente, quelli relativi all’estrazione dei files.

Invero, come ha puntualmente affermato la Corte di Cassazione (Sezione I, 3.3.03 n. 41302), “l'assistenza giudiziaria comporta una collaborazione fra Stati sovrani e una reciproca rinuncia a pretendere la rigorosa applicazione di tutte le forme previste dall'ordinamento interno dello Stato richiedente, secondo lo schema che risultava indicato dagli artt. 27 e 31 delle disposizioni sulla legge in generale, in forza del quale le forme del processo erano regolate dalla legge del luogo ove il processo si svolge, fatta eccezione per le leggi contrarie all'ordine pubblico e al buon costume. Conseguentemente la giurisprudenza aveva ripetutamente affermato che le prove raccolte all'estero sono ammissibili nel giudizio che si svolge in Italia se assunte secondo la legge del luogo ove sono state raccolte, purché non siano in contrasto con le norme del nostro ordinamento riguardanti l'ordine pubblico (Cass., VI, n. 9609 del 27-6-1988, Aramiti, rv. 179298, Cass., II, n. 2125 del 6-11-1986, Scutti, rv. 175160; Cass., III, n. 9823 del 19-6-1985, Pace, rv. 170849; Cass., II, n. 9598 del 14-4-1983, Di Nicola, rv. 161184; Cass., I, n. 4477 del 21-2-1983, Von Arb, rv. 159036). Il suddetto principio è rimasto fermo anche con l'introduzione del nuovo codice (Cass., VI, n. 7982 del 29-4-1993, Terranova, rv. 194901; Cass., VI, n.8146 del 27-2-1992, Magnani e altri, rv. 191397) e anche a seguito dell'abrogazione degli artt. 27 e 32 della preleggi in forza dell'art. 73 della legge 31-5-1995 n. 218 (v. Corte Costituzionale, sentenza n. 379/1995) e conseguentemente si è ritenuto che siano utilizzabili contra alios le dichiarazioni rese per rogatoria da un coindagato in assenza del difensore (Cass., II, n. 11273 del 5-3-1999, D'Ambrosio, rv. 212981; Cass. I, n. 6796 del 13-12-1996, Covello, rv. 206777). Tale opinione merita di essere seguita, nonostante non sia pacifica (Cass., VI, n. 2963 del 14-1-1999, Faiani e altri, rv. 212733), sia perché, come è stato rilevato da questa Corte, l'estensione di tutte le sanzioni di inutilizzabilità previste dal nostro ordinamento interno alle prove raccolte per rogatoria finirebbe per porre lo Stato italiano fuori del circuito di assistenza giudiziaria (Cass., rv. 219740); sia perché la predetta opinione trova conforto nel combinato disposto degli artt. 729 co. 1 bis e 727 co. 5 bis c.p.p., che lascia intendere che l'inutilizzabilità consegue non ad ogni violazione delle modalità previste dall'ordinamento interno, ma solo alla violazione di quelle modalità che possono essere richieste a norma di accordi internazionali e che siano state specificamente indicate dall'Autorità giudiziaria richiedente”.

Osserva in via incidentale e ad ogni buon fine il Collegio che l’attività censurata dalla Difesa non integrava un accertamento tecnico irripetibile. Si trattava infatti di una attività di estrazione di files che non comportava alcuna modifica della memoria del computer, rimasta inalterata con tutti i dati in essa contenuti, come emerge dalla descrizione del procedimento cd. “encase”; né emergevano sul punto elementi diversi dalla consulenza dell’ing. Sanavio, prodotta dalla difesa. [p. 8 modifica]Da ultimo osserva il Collegio che i computers venivano restituiti successivamente all’imputato, che veniva quindi posto in grado di procedere ad ogni verifica utile alla sua difesa.

2) La seconda questione aveva ad oggetto la non utilizzabilità di documenti estratti dalla memoria remota dei computers (c.d. unallocated clusters) asseritamente costituenti parte della corrispondenza tra l’imputato ed il difensore, quindi non sequestrabili ex art. 103, c.6 c.p.p.

Preliminarmente va rilevato che nel caso in esame non si trattava di perquisizioni e sequestri eseguiti presso lo studio del difensore, ma di documenti rinvenuti in luoghi in uso all’imputato.

Come tali essi non fanno parte, a stretto rigore, della corrispondenza fra difensore ed imputato, così come definita dal combinato disposto degli artt. 103, c.6 c.p.p. e 35 disp. att. c.p.p. L’art. 103 c.p.p. prevede le garanzie di libertà del difensore ove perquisizioni ed ispezioni avvengano nel suo ufficio. E’ ben vero che la giurisprudenza estende il cd. privilegio legale anche a corrispondenza rinvenuta in luoghi eventualmente diversi dallo studio professionale; tuttavia il privilegio deve avere inderogabilmente ad oggetto corrispondenza “riconoscibile dalle prescritte indicazioni” (art. 103, c.6 c.p.p.), contenute nell’art. 35 disp. att.: tale ultima norma indica specificamente i requisiti perché un atto possa definirsi corrispondenza proprio “ai fini di quanto previsto dall’art. 103 comma 6 del codice”.

Nel caso in esame i documenti evidenziati dalla difesa sono costituiti apparentemente da bozze, o addirittura da frammenti, privi dei necessari requisiti che ne consentano una sicura classificazione. Alcuni di essi riportano in apertura l’indicazione di un destinatario, diverso dal difensore; altri, in particolare i frammenti, non riportano neppure tale indicazione.

Affermava il difensore che essi costituivano allegati alla posta elettronica a lui diretta; tuttavia non offriva al Tribunale prova attestante la coincidenza tra i documenti in esame e quelli che assumeva di aver ricevuto, al fine di dimostrare l’identità con quelli sequestrati.

I documenti in oggetto non sono inoltre classificabili come corrispondenza di posta elettronica in relazione alla forma che presentano: invero, tra gli stessi “unallocated clusters” ne sono stati rinvenuti almeno due in tale forma, del tutto diversa da quella presentata dagli altri.

Osserva infine il Tribunale che il richiamo effettuato alla sentenza della Corte costituzionale n. 229 dell’1.6.98 appare suggestivo e in qualche modo inconferente, poiché nel caso concreto non viene in esame la libertà dell’indagato di autonomamente determinarsi nel suo rapporto con il difensore all’atto dell’assunzione della prova, ma solo della acquisizione di un documento liberamente già formato. Il provvedimento invocato, nella parte motiva, fa riferimento al principio dettato dall’art. 188 c.p.p., intitolato “libertà morale della persona nell’assunzione della prova”, principio negli stessi termini contenuto nell’art. 64 c.2 c.p.p., in tema di regole generali per l’interrogatorio.


Quanto, infine, alla riserva mantenuta all’udienza del 22.3.07 in relazione alla eventuale declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell’art. 415 bis c.p.p. in relazione all’art. 178 lett. c) c.p.p. per omessa traduzione di alcuni documenti, va ribadito che dagli elenchi allegati alla richiesta - e successivamente non integrati - non è dato comprendere a quali dei documenti eventualmente già facenti parte del fascicolo del dibattimento la difesa si riferisca; come già si è osservato gli stessi “sono indicati con una numerazione non corrispondente alle allegazioni dibattimentali, né si possono evincere ulteriori elementi dalla loro sommaria definizione, non corrispondente alla descrizione del contenuto di ognuno dei faldoni depositati così come operata nell’elenco in ciascuno di essi inserito”. L’istanza deve pertanto essere rigettata. Per inciso si deve solo aggiungere che l’unico documento corrispondente nella numerazione delle pagine alla richiesta è quello di cui al punto 3) dell’elenco (lettera del Serious Fraud Office 2.2.05), consistente in un missiva di accompagnamento senza alcun contenuto di merito.


L’udienza proseguiva con le richieste di prove documentali e orali delle parti, con articolate esposizioni che terminavano all’udienza del 20 aprile 2007. [p. 9 modifica]Nella medesima data il Tribunale ammetteva le prove documentali con l’ordinanza che segue.


Il Tribunale,

sentite le richieste di ammissione delle prove avanzate dalle parti,

ammette

le prove documentali richieste.

In particolare, in relazione alla acquisizione dei verbali di udienza in cui ha deposto David Mills, nel processo “Arces” il 20.11.97 e nel processo “All Iberian” il 12.1.98 e 19.1.98, osserva che la questione relativa alle modalità con le quali Mills doveva esser esaminato, e quindi alla utilizzabilità di tali verbali, non attiene a questa fase. I verbali suddetti costituiscono documenti attinenti al reato contestato e commesso, in ipotesi accusatoria, attraverso false testimonianze. Ne consegue, in accoglimento della richiesta della difesa Berlusconi, l’ammissione quali documenti delle sentenze irrevocabili emesse in entrambi i procedimenti.

In relazione poi alla deposizione resa l’11.3.03 da David Mills nel processo “SME” (R.G. 879/00) per rogatoria a Londra, e relativa traduzione, va rilevato che l’esame si è svolto nella fase dibattimentale ed alla presenza dei difensori sia di Berlusconi che dello stesso Mills: anche alla luce dei criteri di cui agli artt. 237 e 238 c.p.p. non vi sono motivi di esclusione di tale documento. Il Tribunale si riserva in ordine alla ammissione delle prove orali, fin da ora comunque autorizzando il P.M. alla citazione per l’udienza del 4.5.07 dei testi della propria lista che vorrà in questo momento indicare. Fissa fin da ora le successive udienze istruttorie al 11, 18 e 25 maggio 2007.

Al fine dell’autorizzazione alla citazione dei testi residenti all’estero, invita le parti a dichiarare se intendono procedere a formale notifica, oppure se chiedono al Tribunale di ritenere sufficiente il dissenso a comparire in Italia già manifestato da alcuni di essi.


Il 27 aprile 2007 veniva data lettura dell’ordinanza di ammissione delle prove orali.


Il Tribunale,

a scioglimento della riserva formulata in ordine alla ammissione delle prove orali richieste dalle parti,

ammette

l’esame degli imputati;

i seguenti testimoni, tutti in quanto dedotti su circostanze rilevanti e pertinenti rispetto all’imputazione ai fini della decisione:

Robert Drennan, David Barker, Andrew Costard, Benjamin Marrache, Jeremy Scott, Flavio Briatore, Paolo Marcucci, Diego Attanasio, Maria De Fusco e Marina Mahler, dei quali accusa e difesa hanno chiesto l’esame;

Heimo Quaderer e Virginia Rylatt indicati dal P.M.;

Antonio Mattiello, Nadia Ignatius, e Sue Mullins indicati dalle difese Berlusconi e Mills,

Tanya Maynard Ghazvini indicata dalla difesa Mills;

Pierre Amman indicato dalla difesa Berlusconi;

Paolo Del Bue e Livio Gironi, indicati rispettivamente dalla difesa Berlusconi – Mills e Berlusconi quali imputati di reato connesso;

i consulenti Gabriella Chersicla (del P.M.), Andrea Perini (della difesa Mills) e Claudia Tavernari (della difesa Berlusconi);


rigetta

le richieste di esame in relazione a:

Darren Wing, indicato dalle difese Berlusconi e Mills, teste inconferente per non essere a sua firma la lettera sul cui contenuto sarebbe chiamato a deporre, e comunque sovrabbondante rispetto ai testi Drennan e Barker; [p. 10 modifica]Simon Regis, Howard Shaw, Charles Clawson, Stephen Paul Clarke e Uroke Sheikh, indicati dalla difesa Mills in relazione alla perquisizione disposta nei confronti di Mills, testi superflui alla luce della documentazione acquisita e tenuto conto dell’ordinanza emessa da questo collegio il 13.4.07;

Wendy Parfitt, indicata dalle difese Berlusconi e Mills in relazione al suo ruolo di supervisore dell’archivio centrale dello studio Withers, teste pertanto inconferente e comunque sovrabbondante rispetto alle deposizioni degli altri componenti dello studio;

Alfonso Cefaliello, Alfredo Messina e Giorgio Vanoni, perchè indicati dalla difesa Berlusconi in ordine a circostanze dedotte genericamente, e comunque oggetto di prova documentale;

Candia Camaggi, indicata dalle difese Berlusconi e Mills in ordine a circostanze oggetto di prova documentale già ammessa, la cui deposizione è comunque sovrabbondante rispetto a quella del teste Paolo Del Bue;

Ernest Blochinger, Albert Mayer, Pascal Brugger, Michel Erb, Simon Adrian Herrero, Elsa Canizares Palayan, Giorgio Patroncini, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, in quanto sovrabbondanti rispetto ai testi ammessi Briatore, De Fusco, Mahler, Mattiello e Quaderer;

Paul Calkin, indicato dalle difese Berlusconi e Mills, per la genericità delle circostanze sulle quali dovrebbe deporre e per la sovrabbondanza in relazione alla “posizione” Briatore;

Richard Newall, Paul Mc Elroy, Stephen White, Francesco Signorio, Henrick Hasforth, Stephen Cooke, Tim Stocks, Barry Harrington, Karen Tyrrel e Ronan Daly, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, in quanto sovrabbondanti rispetto ai testi De Fusco e Quaderer e alla documentazione prodotta, e chiamati a deporre su operazioni oggetto dell’esame dei consulenti ammessi;

Andrew Chetcut Ganado, Malcom Booker, Ian Starface, Audrey Ghigo, Kennedy Marr, A.Schmer, Hamad Bin Abdulla Bin Khalifa Al Thani, Khalid Mannai, Christopher Edwards, Ian D. Fair, Gianmarco Vela, Fiona Houston Moore, Roger Hunt, Karen Gibson, C. Cripps, Amy Ballantine, A. Haywood, Scaramella, Mary Pearsons, Simona D’Amico, Keith Thomas, Cinthia Knowles, Felicity Knowles, Joan Knowles e Greg Mc Rae, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, testi sovrabbondanti perché chiamati a deporre in relazione a circostanze dedotte quanto ai testi Attanasio, De Fusco e/o Marrache, e comunque oggetto di prova documentale, anche della difesa;

Blackhouse, Dorian Steer, Parkhouse, Van Tinteren, William Jeffrey Barber Sturgeon, Antony Maxwell e Cristopher Murray indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, in quanto dedotti su circostanze oggetto di ampia produzione documentale, anche della difesa;

Adam Clay, indicato dalla difesa Mills, sovrabbondante rispetto alla teste Maynard, ammessa rispetto alle medesime circostanze, oggetto anche di produzione documentale;

Werner Luethi, Martin Neuen Schwander, Martina Zender, Jorg Nussbaumer, Julian Beardsley, Leslie Sharon Newcombe, David Burgess, David Whitworth, Peter Andrew Harwood e Rupert Arthur Rees Evans, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, perché sovrabbondanti rispetto ai testi Maynard e Amman e dedotti anche su circostanze oggetto di prova documentale;

Isaac Marrache e Solomon Marrache, indicati dalle difese Berlusconi e Mills, perché sovrabbondanti rispetto al teste Benjamin Marrache, anche tenuto conto della produzione documentale ammessa;

Guy Grewar, indicato dalle difese Berlusconi e Mills, perché sovrabbondante rispetto al teste Paolo Marcucci, anche tenuto conto della produzione documentale ammessa;

Carlo Scribani Rossi, Tatiana Galli Matteuzzi, Manuela De Socio, Giuseppe Ferla e Ivo Sciorilli Borrelli, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, perché sovrabbondanti rispetto al teste Paolo Del Bue, anche tenuto conto della produzione documentale ammessa;

Alessio Sanavio e Dario Forte, consulenti indicati dalle difese Berlusconi e Mills, perché il loro esame è richiesto in relazione alle modalità di acquisizione dei files dei computers di Mills, tenuto conto dell’ordinanza emessa da questo collegio il 13.4.07;

Michael O’Brien, consulente indicato [p. 11 modifica]dalla difesa Mills, perché il suo esame è richiesto in ordine al contenuto di norme di legge, vale a dire il regime fiscale delle donazioni nel Regno Unito.

Tutta l’udienza del 4 maggio 2007, rigettata la richiesta di revoca dell’ordinanza di ammissione prove sopra riportata, veniva dedicata alle questioni inerenti le modalità ed i tempi dell’assunzione, in particolare per rogatoria, delle prove testimoniali.

L’11 maggio 2007 il Tribunale dava lettura delle richieste rogatoriali.

All’udienza del 18 maggio 2007 (l’ottava del procedimento) aveva inizio l’istruttoria dibattimentale vera e propria, con la deposizione dei testimoni Paolo Marcucci e Marina Fistoulari Mahler.

I tentativi di ottenere la presenza del teste Flavio Briatore occupavano le udienze dell’1 giugno 2007 e 8 giugno 2007, finché questi compariva e veniva esaminato il 22 giugno 2007.

Le richieste di rogatoria in Liechtenstein e Confederazione Elvetica, nel frattempo trasmesse, venivano accolte e in data 9 luglio 2007 veniva sentito a Vaduz il teste Heimo Quaderer, in data 10 luglio 2007 a Berna la teste Maria De Fusco: in entrambi i casi alla presenza del Tribunale e delle parti. Il verbale delle dichiarazioni rese dalla seconda, che non si opponeva alla loro trasmissione, perveniva al Tribunale il 18 settembre 2007; invece, a seguito dell’opposizione presentata dalla difesa Berlusconi, respinta in tre gradi di giudizio dalle autorità del Liechtenstein, il verbale della deposizione di Quaderer veniva depositato al fascicolo del dibattimento solo il 17 luglio 2008, come già si è scritto.

All’udienza del 13 luglio 2007 si presentava il testimone Diego Attanasio, il cui esame – protrattosi per tutta la giornata – proseguiva il 21 settembre 2007.

Era stata nel frattempo accolta la richiesta rogatoriale avanzata alle Autorità del Regno Unito. Fra il 24 e il 27 settembre 2007, a Londra, predisposto a cura e spese dell’Autorità Giudiziaria italiana un sistema di registrazione e traduzione simultanea (con interpreti londinesi), deponevano i testimoni Robert Drennan, David Barker, Andrew Costard, Jeremy Scott, Virginia Rylatt, Sue Mullins, Nadia Ignatius e Tanya Maynard Ghazvini.

Va dato atto del fatto che David Mills compariva in aula, a Londra, il 27 settembre, ed assisteva alla parte iniziale della deposizione della teste Rylatt.

Le modalità di assunzione di tutte le testimonianze erano fonte di discussione e decisioni dell’Autorità britannica.

In sintesi, va detto che le difese – in particolare la difesa Berlusconi – si opponevano a che le deposizioni avvenissero alla presenza del Collegio, con articolate argomentazioni (per le quali si rimanda alla trascrizione e traduzione delle udienze, in atti), e più precisamente si opponevano alla presenza del Tribunale laddove i singoli testi si fossero avvalsi (come poi si avvalevano) del segreto professionale ai sensi della legge italiana, ex art. 200 c.p.p. Il giudice inglese, in accoglimento della [p. 12 modifica]richiesta (contemporaneamente negando la sussistenza del segreto secondo la legislazione inglese) disponeva che, nel momento in cui il teste si fosse appellato a tale norma, il suo esame proseguisse a porte chiuse, alla presenza delle sole parti ed in assenza del Collegio1. Gli atti sarebbero poi stati trasmessi al Tribunale milanese solo previa deliberazione da prendersi in Italia, non avendo in Londra l’autorità italiana alcun potere giurisdizionale. Di fatto la quasi totalità dei testimoni dichiarava di avvalersi della facoltà loro accordata in relazione alla stragrande maggioranza delle domande che venivano loro poste, e mentre essi deponevano il Collegio attendeva fuori dall’aula. Investito dunque della questione in Italia, all’udienza del 19 ottobre 2007, previa discussione delle parti, il Tribunale decideva la questione nei termini che seguono.


Il Tribunale


sentite le parti,
preso atto delle modalità di esecuzione della rogatoria svoltasi a Londra nei giorni dal 24 al 27 settembre 2007

osserva

Ciascun testimone, assistito da un difensore di fiducia (così come consentito dalla legge inglese), ha preliminarmente dichiarato di volersi avvalere del segreto professionale, dal quale non era stato sciolto, riguardo ad ogni domanda a suo parere afferente la relazione professionale con gli imputati.

Il giudice inglese, escludendo la sussistenza del “confidential privilege” secondo la legge del luogo, ha demandato a questo Tribunale ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno del segreto in questione ex art. 200 c.p.p.

Per alcuni testi il problema è di immediata soluzione, come oggi asserito anche dai difensori di entrambi gli imputati: così per Tanya Maynard, espressamente qualificatasi segretaria della società CMM, nonché per il banchiere privato Andrew Costard, atteso che nessuno dei due appartiene a categorie professionali menzionate dal suddetto articolo, il cui elenco non è suscettibile di interpretazione analogica estensiva. Infatti lo stesso art. 200 c.p.p., dopo aver menzionato alle lettere a), b) e c) le specifiche categorie di soggetti che possono avvalersi del segreto professionale2, indica alla lett. d) “gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale”: ciò conferma che solo una espressa disposizione normativa può essere fonte del privilegio invocato. Nei casi in esame una tale disposizione non è stata né dedotta né tanto meno dimostrata.

Quanto a Robert Drennan e a David Barker, si tratta di “chartered accountants”, ossia di revisori iscritti all’Albo inglese, che non risultano iscritti all’Albo professionale nazionale, e che pertanto non possono invocare de plano il privilegio di cui all’art. 5 D.Lg. 28.6.05 n.139, riguardante solo gli iscritti all’Albo del nostro Paese.

Tanto vale a maggior ragione per Sue Mullins, autodefinitasi “consulente fiscale”, non iscritta ad alcun Albo italiano.

Peraltro, a tali figure di professionisti deve applicarsi la Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, recante “Modifica della direttiva 91/308/CEE del [p. 13 modifica]Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”.

La direttiva ha ricevuto piena attuazione nell’ordinamento italiano con D. Lg. 20 febbraio 2004, n.56, pubblicato nel supplemento ordinario n.30/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004, n.49, ossia in epoca anteriore all’avvio del presente procedimento da parte della Procura della Repubblica. La successiva Direttiva 2005/60/CE estende in ampia misura l’ambito di applicazione della precedente, anche in relazione alle categorie professionali cui si applica (cfr. art. 2 della Direttiva stessa): inoltre, rispetto ad essa, non risulta ancora emanata alcuna norma attuativa. Inserendo l’articolo 2 bis nella Direttiva 91/308/CEE e al fine di “continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario” e “la stabilità e l’integrità del sistema finanziario”, la Direttiva 2001/97/CE stabilisce l’obbligo di segnalare le operazioni sospette alle Autorità degli Stati membri.

Tale obbligo viene posto a carico degli enti creditizi e finanziari, delle imprese di investimento, nonché di revisori, contabili esterni, consulenti tributari, agenti immobiliari, notai e altri liberi professionisti legali (questi ultimi, quando prestino la propria opera nelle operazioni indicate al punto 5 dello stesso articolo 2 bis)3.

Per converso, l’art.5 della Direttiva 2001/97/CE, nel sostituire l’art.6 della Direttiva 91/308/CEE, stabilisce che gli obblighi di segnalazione non si applicano “ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento (rectius procedimento), compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.

Tale disposizione è integralmente ripresa dall’art. 23 c. 2 della Direttiva 20005/60/CE.

La Corte di Giustizia europea ha già avuto modo di occuparsi del rapporto tra le due disposizioni nella recentissima sentenza del 26 giugno 2007 (quindi successiva anche alla emanazione della terza Direttiva. 2005/60/CE), causa C-305/05 (Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, Ordine degli avvocati fiamminghi, Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles contro Consiglio dei ministri).

La sentenza, reperibile nel sito www.curia.europa.eu, afferma – segnatamente al punto 33 – che gli obblighi di segnalazione e cooperazione si applicano agli avvocati quando essi assistono il cliente nella preparazione o realizzazione delle transazioni essenzialmente di ordine finanziario e immobiliare, previste dal punto 5 lett. a) dell’art.2 bis, o quando agiscono in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare (punto 5 lett. b).

Per regola generale – scrive la Corte – queste attività, in ragione della loro stessa natura, si situano in un contesto che non ha alcun legame con una procedura giudiziaria e, perciò, si pongono al di fuori del campo di applicazione del diritto ad un equo processo, diritto, questo, che comprende e garantisce il segreto professionale.

Ne consegue che non può riconoscersi ai testi qui considerati, che nel momento in cui ricevevano le informazioni dal cliente non stavano svolgendo alcuna assistenza neppure finalizzata ad un eventuale procedimento giudiziario, la facoltà di avvalersi del segreto professionale.

Le considerazioni che precedono valgono anche per i testimoni Jeremy Scott e Virginia Rylatt. [p. 14 modifica]Essi in sostanza hanno invocato il segreto in virtù del loro rapporto professionale con entrambi gli imputati.

Va evidentemente in primo luogo rilevata l’insussistenza di alcun vincolo di segretezza rispetto alla posizione dell’imputato Mills, trattandosi di soci del medesimo studio legale e non già di difensori rispetto al cliente.

Quanto ai rapporti con l’imputato Berlusconi, non risulta in alcun modo che Scott o Rylatt abbiano mai da lui ricevuto mandato o procura o abbiano comunque svolto consulenze finalizzate ad un procedimento giudiziario.

Va infine ricordato che in base all’art. 16 delle Preleggi (L. 218/1995) l’attività rogatoriale si è svolta in Stato estero, con l’osservanza delle leggi ivi vigenti, e qui non viene neppure in considerazione il loro contrasto con l’ordine pubblico.

P.Q.M.


dichiara non sussistente il segreto professionale opposto da tutti testimoni e dispone l’immediata trasmissione del presente provvedimento, previa sua traduzione

- all’Autorità rogata – HOME OFFICE UK CENTRAL AUTHORITY, Judicial Co-operation Unit

- al Ministero della Giustizia in Roma

- per conoscenza al magistrato di collegamento dott.ssa Sally Cullen

Con richiesta di trasmissione integrale degli atti della rogatoria svoltasi a Londra dal 24 al 27 settembre 2007.


Alle successive udienze del 19 ottobre 2007, 26 ottobre 2007 e 9 novembre 2007, si procedeva all’esame della consulente del P.M. Gabriella Chersicla, il cui corposo elaborato scritto veniva acquisito al fascicolo del dibattimento.

Nel frattempo venivano effettuati plurimi tentativi di citazione del testimone Benjamin Marrache, originariamente da esaminarsi a Londra nel corso della rogatoria del 24/27 settembre 2007, ma ivi non sentito a seguito degli impedimenti dallo stesso opposti: le richieste rogatoriali venivano avanzate alle autorità del Regno Unito, di Gibilterra e Spagna (Paesi in cui risultava aver sedi lo studio professionale del medesimo). La complicata vicenda (che vedeva fra l’altro il diniego alla rogatoria di Gibilterra) si sarebbe poi risolta solo nel gennaio 2008.

L’udienza del 23 novembre 2007 era dunque occupata dalle questioni concernenti la citazione del teste Marrache, e così anche la successiva del 14 dicembre 2007: all’esito di tale complessa discussione, cui partecipava anche l’avv. Alberto Moro Visconti quale “portavoce” del teste, il Collegio disponeva che Benjamin Marrache venisse sentito mediante videoconferenza in collegamento da Londra, ed avanzava di conseguenza la relativa richiesta rogatoriale.

Nella medesima udienza del 14 dicembre 2007 il Pubblico Ministero procedeva ex art. 516 c.p.p. ad una modifica dell’imputazione, che veniva così formulata:


Artt. 110, 319, 319 ter, 321 c.p.

Perché, in concorso tra loro, deponendo Mills, in qualità di testimone, nei processi penali a carico di Berlusconi denominati:

□ Arces + altri (n. 1612/96 RG Trib.) relativo a reati di corruzione nei confronti di militari della Guardia di Finanza;

□ All Iberian (n. 3510+3511/96 RG Trib.) per i reati di falso in bilancio della Fininvest spa e finanziamento illegale dei partiti politici, [p. 15 modifica]accettava da Carlo Bernasconi, su disposizione di Silvio Berlusconi, la promessa di una somma di danaro per compiere atti contrari ai doveri d’ufficio del testimone, denaro confluito, e di seguito occultato, nella massa di fondi ($10 mln) di proprietà di Diego Attanasio movimentati – su istruzioni di Mills – presso conti bancari a Londra, in Svizzera a Gibilterra e altrove attraverso plurime operazioni di trasferimento e investimenti azionari ed infine entrato nella disponibilità di David Mills con l’intestazione a suo nome in data 29 febbraio 2000 di 2.802 unità del fondo Torrey Global Offshore Fund del valore nominale di $ 600.000.

In particolare, al fine di favorire Silvio Berlusconi, e per effetto della retribuzione promessa, affermava il falso e taceva ciò che era a sua conoscenza in ordine al ruolo di Silvio Berlusconi nella struttura di trust, società offshore e fondi extra bilancio creata dallo stesso Mills alla fine degli anni ’80 e convenzionalmente denominata Fininvest B Group, utilizzata nel corso del tempo per attività illegali e operazioni riservate del Gruppo Fininvest:


- nel corso dell’escussione in data 20.11.1997 nel procedimento n. 1612/96 Arces + altri:

1. omettendo di dichiarare, pur specificamente interrogato, che la proprietà delle società offshore del Fininvest B Group faceva capo a Silvio Berlusconi;

2. omettendo di riferire la circostanza del colloquio telefonico avuto con Silvio Berlusconi nella notte di giovedì 23 novembre 1995 avente quale argomento la società All Iberian e il finanziamento illegale di 10 miliardi di lire erogato da Berlusconi tramite All Iberian a Bettino Craxi;

3. dichiarando circostanze false in ordine al compenso di circa 1,5 milioni di sterline (c.d. dividendo Horizon) ricevuto una tantum nel 1996 a seguito di accordi con Silvio Berlusconi, affermando che si trattava di una plusvalenza di spettanza di quella società che “i clienti” avevano ritenuto al momento di non ritirare;


- nel corso dell’escussione in data 12 gennaio 1998 nel procedimento n. 3510+3511/96:

4. evitando nuovamente di rispondere alle domande sulla proprietà delle società offshore (cfr. p. 121 ss. verbale d’udienza 12.1.1998: “non spetta a me dire chi è il proprietario , chi no” e pag. 129: “per rispondere alla sua prima domanda sulla proprietà, cioè vorrei chiarire un po’ la questione. La proprietà è rimasta un po’ vaga, come dicevo prima, perché nessuno ha detto: io sono il proprietario di queste società...il cliente era il gruppo Fininvest”)

5. per quanto riguarda Century One Ltd e Universal One Ltd, società offshore costituite da Mills per conto di Silvio Berlusconi, che avevano ricevuto dal gruppo Fininvest - a fronte di fittizie vendite di diritti televisivi - ingenti rimesse di denaro su conti bancari presso BSI Lugano, somme successivamente prelevate in contanti (per circa € 50 mln) da Paolo Del Bue e altre persone della fiduciaria Arner
a) omettendo di riferire che beneficial owners di dette società, in forza di accordi di trust stipulati dallo stesso Mills, erano Marina e Piersilvio Berlusconi;
b) omettendo di riferire quanto a sua conoscenza in ordine al legame diretto esistente tra Paolo Del Bue della fiduciaria Arner e la famiglia Berlusconi.

In Milano, Londra, Ginevra, Gibilterra e altrove fino al 29 febbraio 2000


Veniva pertanto disposta la notificazione del verbale per estratto agli imputati.

All’udienza del 18 gennaio 2008 le parti sollevavano alcune questioni, immediatamente decise con ordinanza, rispetto alla modifica dell’imputazione: [p. 16 modifica]

Il Tribunale,

sentite le richieste formulate dalle difese degli imputati in ordine alla contestazione effettuata dal Pubblico Ministero all’udienza del 14.12.07 e il parere di parte civile e P.M., osserva:

Il fondamento delle questioni poste dai difensori consta nella ritenuta novità del fatto contestato alla scorsa udienza.

Dalla lettura comparata dei capi di imputazione emerge invece, inequivocabilmente, che la contestazione effettuata il 14.12.07 non sostituisce integralmente la precedente, né configura sul piano strutturale un fatto totalmente diverso, e neppure comporta una trasformazione radicale della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, così come non determina un rapporto di incompatibilità tra i due enunciati: casi questi nei quali è stata riconosciuta dalla costante e consolidata giurisprudenza la sussistenza di un mutamento del fatto.

Nel caso concreto, per contro, il P.M. ha proceduto ad una diversa descrizione delle modalità esecutive del fatto storico, rimasto identico nei suoi elementi essenziali, così modellandolo in conformità a quanto è emerso dallo svolgimento della istruttoria dibattimentale nel suo sviluppo, come espressamente previsto dal testo dell’art. 516 c.p.p. La riformulazione dell’accusa in termini più adeguati non risponde solo all’obbligatorio esercizio dell’azione penale, ma consente altresì un più preciso e pertinente esercizio del diritto di difesa.


Discusse le modalità di assunzione della deposizione del teste Marrache in videoconferenza, le parti illustravano le proprie richieste di prova conseguenti alla modifica dell’imputazione.

Il 31 gennaio 2008 si procedeva all’esame di Benjamin Marrache (più esattamente Benjamin John Samuel Marrache) in videoconferenza da Londra, con registrazione e traduzione simultanea effettuata nell’aula milanese. Il teste si riservava l’invio di alcuni documenti, come meglio si preciserà nel corso di questa motivazione.

All’udienza del 21 febbraio 2008 si dava lettura dell’ordinanza relativa alle richieste istruttorie conseguenti alla modifica dell’imputazione.


Il Tribunale,

lette le richieste avanzate dai difensori degli imputati a seguito della modificazione dell’imputazione formulata dal P.M. all’udienza del 14.12.07 e la richiesta del P.M. di acquisizione del verbale della deposizione resa da Pierre Amman il 21.5.07, in rogatoria, nel procedimento a carico di Agrama + altri, n.11776/06;

sentite le altre parti;

a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 18.1.08;

osserva:


le liste testimoniali qui in esame consistono sostanzialmente nella duplicazione delle richieste già presentate in sede di ammissione delle prove, richieste sulle quali questo Tribunale si è già pronunciato, e non è stato offerto, neppure nella illustrazione orale di dette liste, alcun elemento nuovo che giustifichi la reiterazione.

Il riferimento al capo di imputazione, contenuto in molti dei capitolati di entrambe le difese, potrebbe intendersi come riferimento al capo così come ora modificato: ma tale richiamo, in sé solo, non offre nuovi spunti in ordine al giudizio di rilevanza e opportunità delle prove richieste, già ritenute superflue e/o irrilevanti (cfr. ordinanza pronunciata in data 27.4.07): e alla luce dell’istruttoria dibattimentale fino a questo momento espletata ed estesa - a quanto consta - ad ogni aspetto di rilievo dell’intera vicenda, non emergono elementi per modificare il giudizio allora dato.

Ciò premesso, restano da esaminare soltanto le posizioni dei testimoni che vengono chiesti per la prima volta; si tratta, considerando unitariamente le due liste, di Lionel Chastanet, Barry O’Rourke, Rupert Evans e Solange Zambrana (o Zambiana). [p. 17 modifica]Tutti costoro vengono dedotti su circostanze oggetto di ampia produzione documentale, anche della difesa; ovvero su circostanze che, anche in relazione al tempo trascorso, opportunamente e più efficacemente troverebbero supporto in una eventuale produzione documentale; ovvero ancora su circostanze possibile oggetto delle consulenze tecniche della difesa già ammesse. In particolare si veda il caso del teste Chastanet, che viene nelle liste indicato come “attuale responsabile” della filiale di Ginevra della Banca Paribas: questi, di conseguenza, sarebbe eventualmente a conoscenza delle circostanze dedotte solo in esito ad una ricerca d’archivio di documenti che egli potrebbe soltanto depositare, documenti che, ove esistenti, le parti potrebbero produrre per autonoma iniziativa.

In relazione alla richiesta del P.M. di acquisizione del verbale della deposizione resa da Pierre Amman il 21.5.07, rilevato che i difensori delle parti erano presenti e la prova è stata assunta in dibattimento, ai sensi dell’art. 238 c. 1 e 2 bis c.p.p., ne dispone l’acquisizione al fascicolo del dibattimento.

Rilevato peraltro che i difensori non intendono comunque rinunciare all’esame del teste, la cui deposizione è stata ammessa in data 27.4.07, letto l’art. 238 c. 5 c.p.p. e ritenuto che, trattandosi di prova assunta in diverso procedimento per rogatoria, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 431 lett. f) c.p.p.. dispone l’esame dello stesso come da separato atto.


Per il giorno successivo, 22 febbraio 2008, era previsto l’esame degli imputati Silvio Berlusconi e David Mills, che non si presentavano; il secondo inviava una nota di cui si riporta il passaggio essenziale:

“… Il clamore dell’inchiesta legata naturalmente alla notorietà dell’altro soggetto in essa coinvolto, ancor più forte in considerazione della attuale evoluzione delle vicende politiche italiane, mi induce mio malgrado a non presenziare innanzi al Tribunale di Milano. Simile mia decisione non deve essere vista, tuttavia, come la volontà di sottrarmi all’incombente previsto, riguardo al quale rinnovo la mia disponibilità a sottoporvimi, richiedendo solamente possa essere disposto per via rogatoriale, eventualmente anche nelle forme della videoconferenza”.


Sulla richiesta del P.M. di procedere alla lettura del verbale di interrogatorio di Mills, previa discussione delle parti – e manifestato dalle difese dell’imputato Berlusconi il dissenso all’utilizzabilità dell’atto – il Tribunale decideva con l’ordinanza che si trascrive.


Il Tribunale,


- vista la richiesta della difesa Mills di procedere all’esame dell’imputato in via rogatoriale, richiesta espressa dallo stesso imputato con missiva datata 21.2.08, oggi prodotta dalla difesa;

- sentiti i difensori dell’imputato Berlusconi, il P.M. e la parte civile;

osserva:


Fin dall’udienza del 18.1.08 le parti sono state rese edotte del calendario stabilito dal Tribunale per il prosieguo dell’istruttoria dibattimentale (cfr. verbale in stenotipia pagg. 65/66), e con congruo anticipo pertanto è stata fissata l’udienza odierna per l’esame degli imputati, senza che venisse sollevata alcuna obiezione e preannunciando la presenza dell’imputato Mills, presenza confermata all’udienza del 31.1.08.

Gli imputati non si sono oggi presentati; il P.M. e la parte civile si oppongono alla richiesta della difesa, chiedendo l’acquisizione ex art. 513 c.p.p. del verbale di interrogatorio reso dall’imputato Mills in data 18-19/7/04.

Esaurito l’esame dei testi dedotti dall’accusa ed ammessi, rilevato che all’udienza del 18.1.08 il Tribunale ha già affermato che ogni questione posta dalle parti in ordine alle prove assunte all’estero attiene alla loro utilizzabilità ed è pertanto da decidersi al termine dell’istruttoria [p. 18 modifica]dibattimentale (cfr. verbale riassuntivo dell’udienza 18.1.08 pag. 5), si tratta di conseguenza oggi di decidere in ordine alla richiesta di rinvio dell’esame dell’imputato Mills e di sua effettuazione per via rogatoriale.

L’ipotesi della mancata presentazione dell’imputato all’udienza nella quale era stato fissato il suo esame è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, con decisioni sempre conformi.

In particolare, da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 40317 del 10.11.06 Sezione I, si è pronunciata, in conformità al costante indirizzo (cfr. ad es. Cass. Sez. 4, sentenza n. 47345 del 3.11.05), affermando appunto la legittimità della revoca dell’ordinanza di ammissione dell’esame nei confronti dell’imputato non comparso all'udienza fissata per tale incombente, adducendo un legittimo impedimento, escluso dal Tribunale. Si legge infatti nella sentenza:

“L'esame dell'imputato costituisce … una prova peculiare poiché, a norma dell'art. 208 c.p.p., può essere espletata soltanto con il suo consenso o meglio con la sua collaborazione, non essendo possibile dare corso all'esame se l'imputato non si presenta ovvero se, pur presente, non risponde alle domande. Occorre cioè che l'imputato consenta di dare corso all'esame e si presenti nella udienza fissata per l'incombente affinché si possa dare corso al suo espletamento. In tale ambito la assenza ingiustificata dell'imputato all'udienza fissata per l'esame può significare soltanto un rifiuto di consentire allo stesso, fosse pure a fini meramente dilatori, mentre a nulla serve la richiesta di rinvio del difensore il quale non può consentire all'esame in luogo del suo assistito, trattandosi di atto personalissimo.

Correttamente perciò il Tribunale ha ritenuto che si dovesse prendere atto della rinuncia alla prova da parte del soggetto che ne aveva disponibilità e cioè dell'imputato, il quale non presentandosi ingiustificatamente, ha dimostrato che non voleva darvi corso. Infatti se l'imputato vuole consentire l'esame deve presentarsi all'udienza all'uopo fissata e non quando è per lui più comodo poiché anche l'ordine di assunzione delle prove è previsto dalla legge (art. 496 c.p.p.) e non può essere modificato in assenza di accordo delle parti (v. Cass. 3.7.1998, Dose, Rv. 211280).”.

Ciò premesso, e rilevata la assoluta condivisibilità di quanto sopra riportato, va aggiunto che, nel caso di specie, non è stato addotto alcun legittimo impedimento per l’odierna udienza – tale non potendosi ritenere il paventato clamore mediatico – ed è stata, per la prima volta dall’inizio del procedimento, manifestata la disponibilità a rendere in futuro l’esame all’estero.

Ma nel caso di specie si deve prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla ammissibilità in astratto dell’esame in via rogatoriale di un imputato residente all’estero, trattandosi, come già detto, della mancata presentazione dell’imputato nel giorno in cui era stato fissato il suo esame, in una perdurante contumacia.

Va pertanto applicato il disposto di cui all’art. 513 c.p.p., prendendo atto del dissenso alla utilizzabilità nei confronti dell’imputato Berlusconi manifestato dai suoi difensori

P.Q.M.


dà lettura del verbale di interrogatorio reso dall’imputato Mills in data 18-19/7/04.


Immediatamente dopo, a seguito delle questioni poste dalle difese che chiedevano venisse “dato per letto” tale verbale, veniva emessa una seconda ordinanza:


Il Tribunale,


- rilevato che ai sensi dell’art. 513 c.p.p. la modalità di acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dall’imputato contumace consiste, a richiesta di parte, nella sua lettura e nella norma stessa non è prevista la c.d. lettura simbolica, consentita invece dall’art. 511 c.p.p.: infatti nello stesso art. 513 c.p.p. il richiamo all’art. 511 c.p.p. è operato – al comma 3 – unicamente in riferimento al caso, che qui non ricorre, delle dichiarazioni rese in incidente probatorio;

- ritenuto inoltre che la previsione di una siffatta procedura a sé stante per le modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese dall’imputato rispetto a qualsiasi altro atto del procedimento [p. 19 modifica](procedura derogabile soltanto su accordo di tutte le parti, insussistente nel caso di specie) trova una sua evidente ragione nel sistema, che valorizza la peculiarità della figura processuale dello stesso;

P.Q.M.


procede alla lettura.


La difesa Berlusconi al termine della lettura dell’ordinanza ne chiedeva la revoca, instando affinché il Tribunale procedesse a porte chiuse per salvaguardare la sicurezza dell’imputato (individuata nella affermata impossibilità di difendersi “da qualche cosa che viene comunicato e pubblicato senza poter reagire”), o comunque al termine dell’istruttoria dibattimentale.

Il Tribunale così decideva, sentite le altre parti:


Il Tribunale,


- vista la richiesta della difesa Berlusconi di revoca dell’ordinanza di cui è stata data lettura all’odierna udienza, concernente la modalità di acquisizione tramite lettura del verbale delle dichiarazioni rese da David Mills il 18-19/7/04, in relazione alla posizione dell’imputato Berlusconi, che non ha consentito all’utilizzazione probatoria di tale atto nei suoi confronti; conseguentemente, di lettura di tale verbale nelle forme di cui all’art. 472 c. 3 c.p.p.; di differimento di tale lettura al termine dell’istruttoria dibattimentale;

- sentite le altre parti;

osserva:


non sono stati prospettati dalla difesa Berlusconi elementi idonei a determinare la revoca dell’ordinanza appena emessa né ragioni specifiche a sostegno del richiesto differimento.

In relazione alla richiesta di procedere a porte chiuse durante tale lettura, è inconferente il richiamo all’art. 472 c. 3 c.p.p., del quale non ricorre alcuna delle ipotesi, anche specificamente per quanto concerne la salvaguardia della sicurezza dell’imputato nell’interesse del quale viene avanzata la richiesta. Pur intendendo il termine “sicurezza” in ampia accezione, non è stato addotto alcun elemento concreto che possa neppur lontanamente far ritenere sussistente il pericolo o la condizione presa in considerazione dalla norma citata.

Quanto alla richiesta di differimento della lettura, preso atto della inutilizzabilità nei confronti dell’istante di tali dichiarazioni ai sensi dell’art. 513 c.p.p., comma 1 ultima parte, va rilevata la carenza di interesse processuale della medesima parte non consenziente ad interloquire sui tempi della prevista lettura.

Peraltro, dal dettato dell’art. 513 c.p.p. non emerge alcuna indicazione nel senso richiesto, disponendo tale norma, come già osservato nella precedente ordinanza, che l’acquisizione consegue necessariamente alla mancata presenza dell’imputato contumace all’udienza fissata per il suo esame; che ciò comporta l’allegazione del verbale al fascicolo del dibattimento unitamente al verbale d’udienza, ex art. 515 c.p.p.; che tale acquisizione può avvenire, salvo diverso accordo fra tutte le parti, solo tramite lettura.

P.Q.M.


rigetta la richiesta.


Si procedeva pertanto alla lettura del verbale, prodotto dal P.M.

Alla successiva discussione relativa alle modalità di prosieguo dell’istruttoria dibattimentale, in cui veniva anche preannunciata dalla difesa Berlusconi una richiesta di sospensione del processo nel periodo pre-elettorale, seguiva la lettura di altra ordinanza: [p. 20 modifica]


Il Tribunale,


vista la richiesta della difesa Berlusconi di citare per il giorno 7 marzo 2008 i soli Testi Mattiello e Ammann, nell’ipotesi che essi compaiano in Italia; rilevato che il calendario di udienza è sempre stato improntato alla migliore utilizzazione possibile delle udienze prenotate per il presente procedimento, anche per ragioni di speditezza processuale, e che la mancata piena utilizzazione di alcune udienze è dipesa dall’assenza di Testi inutilmente più volte citati; ritenuto che proprio per tale motivo veniva disposta la citazione nella medesima udienza di due Testi residenti all’estero e di due Imputati di reato connesso residenti in Italia; visto che la Difesa Berlusconi preannuncia un esame di Mattiello di particolare complessità, e prospetta fin da ora l’eventuale presentazione di richieste di carattere procedurale tali da impegnare comunque parte della giornata di udienza;

P.Q.M.


autorizza le difese alla citazione dei soli Testi Mattiello e Ammann per l’udienza del 7 marzo 2008, ore 9.30, aula 4. Dà termine alle Parti, alla stessa data, per la produzione degli elenchi delle domande da rivolgere ai Testi residenti all’estero laddove debbano essere sentiti in rogatoria”.


All’udienza del 7 marzo 2008 i testi Mattiello ed Amman non si presentavano, e le parti discutevano sia della loro citazione, sia degli atti integrativi di indagine depositati dal P.M., attività a seguito della quale le parti formulavano richieste istruttorie ex art. 507 c.p.p., chiedendo altresì, in caso di accoglimento dell’istanza del P.M., la difesa Berlusconi la posticipazione dell’esame dei propri testi e la difesa Mills ulteriori esami testimoniali.

Il Tribunale così decideva:


Il Tribunale,


in relazione alle richieste:

- delle difese Berlusconi e Mills di esame del testimone Amman tramite rogatoria diretta all’Autorità elvetica;

- della difesa Berlusconi di citazione davanti a questo Tribunale del testimone Mattiello, allo stato non trovato nella Confederazione Elvetica;

- del Pubblico Ministero di esame ex art. 507 c.p.p. in qualità di teste di Isaac Marrache;

sentite le altre parti,

osserva:


Pierre Amman, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa Berlusconi, ha dichiarato che non intende presentarsi davanti a questo Tribunale, manifestando la propria disponibilità ad essere sentito dall’Autorità elvetica: l’esame dello stesso va pertanto diposto per via rogatoriale, come da separato atto.

Antonio Mattiello non è stato reperito dalla difesa autorizzata alla sua citazione, ma lo stesso più efficacemente potrà esser cercato dall’Autorità giudiziaria elvetica e conseguentemente sentito nell’ambito della medesima rogatoria disposta per il teste Amman, per evidenti motivi di economia processuale; l’esame dello stesso va pertanto disposto per la medesima via rogatoriale, come da separato atto.

Quanto alla richiesta avanzata dal P.M. ex art. 507 c.p.p., ritiene il Tribunale che esattamente sotto tale profilo processuale la richiesta vada valutata, non essendo il teste Isaac Marrache stato inserito dal P.M. nella lista presentata ex art. 468 c.p.p. né a seguito della modifica dell’imputazione.

Si tratta pertanto di un eventuale “testimone del Tribunale”, e le parti non hanno offerto ragioni tali da indurre necessariamente ad una anticipata decisione del collegio rispetto alla ultimazione dell’istruttoria dibattimentale. Ogni decisione sul punto va pertanto riservata, e ne consegue anche la riserva in ordine alla subordinata richiesta di esame del teste Rivara, in caso di accoglimento dell’istanza di esame del teste Isaac Marrache. [p. 21 modifica]Seguiva la richiesta di sospensione del procedimento da parte della difesa Berlusconi, essendo questi “capo dell’opposizione e candidato premier nella nuova tornata elettorale” (le elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008), al fine di un contemperamento “delle esigenze della giustizia con quelle della politica”.

La richiesta veniva accolta, con conseguente sospensione per pari tempo (dal 7 marzo al 18 aprile 2008) del decorso della prescrizione.


Il Tribunale,


- vista la richiesta della difesa Berlusconi di sospensione del processo in pendenza della campagna elettorale;

- sentite le altre parti

osserva:


L’art. 159 c.1 n.3 c.p. prevede che il processo possa essere sospeso, oltre che per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori, anche “su richiesta dell’imputato o del suo difensore”. Per tale ultima ipotesi non vengono posti limiti temporali alla sospensione, e nulla è scritto in ordine alle ragioni eventualmente legittimanti la richiesta.

E’ pertanto evidente la necessità di una interpretazione della norma rigorosa e costituzionalmente orientata, alla luce sia dei valori espressi in particolare negli artt. 3, 51 e 111 della Costituzione, complessivamente considerati, sia dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, segnatamente nelle sentenze 13/20 gennaio 2004 n. 24 e 12/15 dicembre 2005 n. 451.

Discende infatti da un’attenta lettura, sinottica e integrata di tali pronunce, che la sospensione del procedimento, da concedersi con provvedimento motivato, può sì essere determinata dalle esigenze dell’imputato e del suo difensore non costituenti legittimo impedimento, ma tali esigenze sono da valutarsi nella loro effettiva consistenza e vanno contemperate con il rispetto dei principi di speditezza del procedimento e di tutela dei contrapposti interessi delle altre parti.

Nel caso concreto, la richiesta proviene da persona che, unitamente ad entrambi i suoi difensori, partecipa alla competizione elettorale, e concerne un periodo di tempo limitato, di una quarantina di giorni, nel quale peraltro il Tribunale potrebbe in astratto celebrare – secondo il calendario da tempo fissato – soltanto due udienze, quelle del 14 e 28 marzo. Inoltre l’adempimento istruttorio oggi stesso disposto consiste in una richiesta rogatoriale, i tempi della quale non sono nella disponibilità di questo Collegio: adempimento che difficilmente potrebbe compiutamente svolgersi in una delle udienze sopra indicate, anche in relazione ai tempi tecnici necessari per l’organizzazione della richiesta videoconferenza. Considerato che la prescrizione non decorre durante il tempo della sospensione ex art. 159 c.p. e osservato che dalle ricorrenze del caso concreto, alla luce di quanto sopra, non emerge il pericolo di lesione degli interessi delle altre parti processuali;

P.Q.M.


Letto l’art. 159 c. 1 n. 3 c.p.,

sospende il presente procedimento e conseguentemente il corso della prescrizione e fissa l’udienza del 18 aprile 2008 aula 4 ore 9,30 per l’effettuazione della disposta rogatoria, ove possibile, o per ogni altro utile adempimento istruttorio.


Vinte le elezioni dalla coalizione guidata da Silvio Berlusconi, questi assumeva l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Il 18 aprile 2008 venivano sentiti, in videoconferenza dalla Confederazione Elvetica, i testi Pierre Amman ed Antonio Mattiello. Nel corso della rogatoria venivano affrontate e risolte, dall’autorità [p. 22 modifica]giudiziaria elvetica e da quella italiana, le questioni relative alle presenze consentite in aula dall’autorità straniera, la cui decisione veniva così fortemente contestata dalla difesa dell’imputato Berlusconi da costringere ad una sospensione del collegamento. Venivano altresì avanzate dalle difese ulteriori richieste istruttorie, decise dal Tribunale il 9 maggio 2008:


Il Tribunale,


a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 18.4.08, osserva quanto segue.

In relazione alla eccepita nullità dell’udienza del 18.4.08 nella parte in cui si è svolta in collegamento video con l’Autorità Giudiziaria elvetica in sede rogatoriale, sentito il parere di tutte le parti, il Tribunale non può che richiamarsi alla motivazione della già pronunciata ordinanza di “non luogo a provvedere”, rigettando la proposta eccezione.

Non si può peraltro sottacere la circostanza che le modalità di esecuzione dell’esame dei testimoni in rogatoria e le condizioni poste dall’Autorità Giudiziaria elvetica erano perfettamente conosciute dalle parti, che hanno potuto sempre – ovviamente – prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento (si veda in particolare il fax del 12.3.08 inviato dal Ministero Pubblico della Confederazione) ed hanno ricevuto la comunicazione di questo Presidente in data 13.3.08 afferente, fra l’altro, la “dichiarazione di garanzia” (avente ad oggetto l’osservanza delle procedure indicate dall’Autorità rogata), resa su richiesta di tale Autorità anche in loro nome, e nulla hanno eccepito.

In relazione alla richiesta della difesa Berlusconi di citazione di Diego Attanasio per lo svolgimento del proprio esame diretto, il Tribunale rileva che nel corso del dibattimento, in data 1° giugno 2007 (cfr. pag. 21 della trascrizione del verbale in stenotipia) la difesa dell’imputato Berlusconi nella persona dell’avv. Ghedini, in relazione alle modalità di esame dei testimoni residenti in Svizzera, affermava: “Si è detto fin dalla prima udienza – e possiamo controllarlo – che noi avevamo” (rectius davamo) “la disponibilità a sentire contestualmente i nostri testi e quelli del P.M. comuni, ma non di anticipare i nostri testi”.

L’affermazione di volontà si concretizzava per un verso nel diniego allo svolgimento in rogatoria, contestualmente all’esame del teste De Fusco richiesto da accusa e difesa, dell’esame dei testimoni della sola difesa, Amman e Mattiello (che infatti sono stati sentiti, con nuova rogatoria, alla scorsa udienza), e, per altro verso, nell’esame e controesame, ad opera di tutte le parti, dei testi comuni Paolo Marcucci (residente in Italia), Marina Mahler Fistulani e Flavio Briatore.

All’udienza del 13.7.07 compariva il teste Attanasio, anch’egli comune all’accusa e alle difese, per il quale dunque vi era stato il previo accordo all’esame e controesame contestuale di tutte le parti.

Ed infatti in apertura d’udienza (cfr. pagg. 4-5 della trascrizione del verbale in stenotipia) l’avv. Ghedini chiedeva di non esaurire in quell’unica giornata l’audizione del teste, dovendo egli allontanarsi per “un non previsto e non prevedibile impegno parlamentare”; osservava che l’esame del P.M. non sarebbe stato di breve momento e la deposizione non si sarebbe comunque potuta esaurire in un’unica udienza. Nello specifico dichiarava: “Il nostro collega che assiste il dott. Attanasio ha dato la sua disponibilità, il dott. Attanasio non era particolarmente entusiasta di dover ritornare, ma io ho fatto presente al collega che comunque sarebbe anche un nostro teste, che quindi noi potremmo fare il controesame e poi chiedere nuovamente, dopo i testi del P.M., di fare l’esame diretto, cosa che vorremmo evitare di fare come abbiamo fatto fino adesso e quindi concentrare in un unico esame”.

In accoglimento della richiesta, proseguendo l’assunzione delle prove nell’ordine concordato dalle parti e già osservato per i precedenti testimoni, anche all’evidente fine di concentrare nel minor numero di udienze possibili la deposizione del teste, così come prospettato dallo stesso avv. Ghedini, e nel pieno rispetto dei diritti della difesa, si procedeva con l’esame del teste Attanasio da parte del P.M. e della difesa Mills e si rinviava all’udienza del 21.9.07 in prosecuzione. Nel verbale riassuntivo dell’udienza del 13.7.07 si legge, in chiusura: “il Tribunale rinvia all’udienza del [p. 23 modifica]21.9.07 A.4 h. 10.00 per il controesame difesa Mills e controesame e esame difesa Berlusconi del teste Attanasio”. Le parti null’altro osservavano, neppure in apertura della successiva udienza.

In data 21.9.07 si procedeva pertanto nel senso sopra indicato.

Al termine della lunga audizione (pagg. da 60 a 140 delle trascrizioni) il Presidente congedava il teste affermando: “Solo l’ipotesi che al termine dell’istruttoria dibattimentale il Tribunale debba risentirla prevede l’eventualità di una sua richiamata”, con ciò in tutta evidenza significando che era stato esaurito ogni incombente istruttorio relativo all’esame di Attanasio quale teste sia dell’accusa che delle difese. Queste ultime nulla osservavano e nulla eccepivano, in particolare sulla necessità di richiamare il teste per svolgere l’esame diretto.

E non stupisce l’assenza di richieste, poiché la deposizione del testimone si era protratta per ben due udienze, svolgendosi su tutte le circostanze che le parti ritenevano di sottoporre al teste, ed era così approfondita da corrispondere alla sua natura di controesame ed esame diretto su ogni questione di interesse processuale.

In relazione, infine, alla richiesta di esame ex art. 195 c.p.p. di Giorgio Vanoni, David Mills e Tanya Maynard, il Tribunale deve rilevare, quanto al primo, che stando alla stessa deposizione del teste Amman – posta alla base della richiesta ex art. 195 c.p.p. – non si tratta di teste di riferimento in senso tecnico; quanto al secondo, l’intrinseca inammissibilità della deduzione dell’imputato quale teste di riferimento; quanto alla terza, il fatto che trattasi di teste già compiutamente escussa da parte di accusa e difesa, in esame e controesame: la difesa Berlusconi aveva peraltro rinunciato a porre domande a Tanya Maynard (come risulta dalla registrazione e trascrizione dell’udienza tenutasi in Londra), senza riservarsi alcunché, sicché la richiesta di un nuovo esame all’esito di un ulteriore segmento di istruttoria dibattimentale appare sostanzialmente immotivato, e peraltro inammissibile perché contrario alle più elementari esigenze di celerità e concentrazione dell’istruttoria dibattimentale.

P.Q.M.


Respinge le proposte eccezioni ed istanze.


La medesima udienza del 9 maggio 2008 era caratterizzata da una lunga discussione in ordine alle modalità di assunzione dell’esame di Livio Gironi (presente) e di Paolo Del Bue (assente), che tramite il suo difensore, con nota scritta, chiedeva di esser sentito in rogatoria nella Confederazione Elvetica, suo paese di residenza.

Il Tribunale decideva come da ordinanza in ordine alla posizione di Livio Gironi:


Il Tribunale,


vista la richiesta di esame di Livio Gironi ex art. 210 c.p.p.;

letti gli atti acquisiti all’odierna udienza, tratti dal procedimento penale n. 11776/06 R.G. TRIB. pendente avanti la I sezione penale di questo Tribunale;

rilevato che nei confronti di Gironi sono stati emessi due decreti di archiviazione, in data 24.3.01 per reati di corruzione in atti giudiziari (N. 2561/00 R.G.N.R.), e in data 21.10.04 per reati di false comunicazioni sociali (N. 842/95 R.G.N.R.);

considerato che in particolare il primo concerne Gironi fra l’altro quale procuratore del conto “All Iberian” e nella motivazione indica la mancanza ( per le carenze e i ritardi dell’assistenza giudiziaria) di “elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio”;

ritenuto che, anche indipendentemente da altre considerazioni, la posizione di Livio Gironi è così definita, sicché egli non può che essere sentito ex artt. 210 c.p.p.

P.Q.M.


In accoglimento dell’istanza dispone che Gironi Livio sia sentito ex art. 210 c.p.p. con l’assistenza dell’avv. Edda Gandossi. [p. 24 modifica]Livio Gironi veniva pertanto chiamato a deporre quale imputato di reato connesso, e si avvaleva della facoltà di non rispondere.

La riserva in ordine alle richieste ulteriori delle parti ed alle modalità di effettuazione della rogatoria veniva sciolta con altra ordinanza:


Il Tribunale,


sentite le parti, osserva:

L’esame di Paolo Del Bue in qualità di imputato di reato connesso è stato disposto per l’odierna udienza ed egli, regolarmente citato dalla difesa, ha fatto pervenire ai difensori una nota in data 6.5.08 con la quale manifesta la sua volontà di rispondere (“alle domande che non riterrò pregiudizievoli per la mia difesa”) ed ha comunicato: “intendo avvalermi del diritto ad essere sentito per rogatoria a Lugano”.

Dalla documentazione oggi prodotta dal suo difensore presente in aula, avv. Perroni, emerge che Del Bue è cittadino svizzero ivi residente. Ai soggetti citati ex art. 210 c.p.p. per costante giurisprudenza si applica lo statuto dell’esame testimoniale. La richiesta di assistenza giudiziaria ad uno Stato estero, presupponendo il compimento di attività giurisdizionale eseguibile solo attraverso la collaborazione dell’organo giudiziario straniero, non può che esser considerata un istituto di carattere straordinario, da porre in essere nei soli casi in cui l’atto non sia eseguibile in territorio italiano, e così è nel caso di specie, non essendo possibile procedere con accompagnamento coattivo nei confronti di cittadino straniero residente all’estero, della cui eventuale, anche temporanea, dimora in Italia non è stata fornita prova alcuna.

P.Q.M.


Dispone l’effettuazione dell’esame di Del Bue Paolo in rogatoria, tramite videoconferenza, come da separato atto.


La Confederazione Elvetica successivamente dava notizia della data prevista per l’esame di Paolo Del Bue: a seguito degli impedimenti da quest’ultimo comunicati (un malore che lo aveva colto in Brasile), l’incombente slittava fino al 14 luglio 2008.

Nel frattempo, in data 17 giugno 2008, la difesa Berlusconi depositava istanza di ricusazione di questa Presidente: l’istanza sarebbe poi stata rigettata in primo grado dalla Corte d’Appello (il 10 luglio 2008) e definitivamente dalla Corte di Cassazione il 16 dicembre 2008: sono in atti sia l’istanza che i provvedimenti della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione.

Dei consulenti delle difese era previsto l’esame all’udienza del 20 giugno 2008: ma essi non erano presenti, e le difese comunicavano che non avrebbero consentito al loro esame previamente alla deposizione dell’imputato di reato connesso Paolo Del Bue (imputato nel citato procedimento Agrama + altri, n. 11776/06 R.G.Trib., pendente attualmente presso la I sezione penale di questo Tribunale)

Questa ed altre questioni poste dalle parti venivano decise dal Tribunale con ordinanza:


Il Tribunale,


viste le richieste:

- delle difese Berlusconi e Mills di conferma dell’ordinanza emessa in data 15.5.08 relativa all’effettuazione dell’esame dell’imputato di reato connesso Paolo Del Bue preliminarmente all’esame dei consulenti di parte; [p. 25 modifica]- della parte civile di eventuale effettuazione di tale esame presso questo Tribunale;

- del Pubblico Ministero di acquisizione della corrispondenza intercorsa con lo studio Marrache di Gibilterra nel maggio 2008 e dei documenti ad essa allegati;

- della difesa Berlusconi di scioglimento della riserva relativa all’esame del teste Isaac Marrache;

sentite le altre parti e vista la documentazione prodotta dal P.M. inerente la cittadinanza, la residenza, l’eventuale dimora e le cariche societarie di Paolo Del Bue, osserva quanto segue.

All’udienza del 27.5.08 era stato fissato per oggi l’esame dei consulenti delle difese, con eventuale prosieguo al giorno 21 giugno, in immediata successione rispetto al previsto adempimento rogatoriale del 13.6.08 nella Confederazione Elvetica.

L’imputato di reato connesso Paolo Del Bue ha fatto pervenire in data 12.6.08 all’Autorità Giudiziaria italiana e all’Autorità elvetica istanze – rispettivamente a firma del suo difensore in Italia e di quello nella Confederazione Elvetica – di differimento a data imprecisata dell’esame rogatoriale per asserite ragioni di salute, non compiutamente certificate, e successivamente in relazione a tale esame non è pervenuta alcuna ulteriore informazione.

Il Ministero Pubblico della Confederazione Elvetica con missiva del 12.6.08 ha comunicato l’annullamento dell’audizione di Paolo Del Bue, prevista per il 13.6.08, per i motivi ivi specificati.

Nell’ordinanza in data 15.5.08 il Tribunale stabiliva: “allo stato …. l’esame dei consulenti delle difese sia effettuato nella prima udienza successiva all’avvenuto espletamento della rogatoria”. L’esame rogatoriale non si è potuto svolgere alla data prevista per i motivi sopraddetti. Il mancato espletamento di tale incombente e l’impossibilità allo stato di prevederne i tempi non possono pregiudicare l’ulteriore corso dell’istruttoria dibattimentale, già calendarizzata con autorizzazione alla citazione dei consulenti per l’odierna udienza, in ossequio ai principi di cui agli artt. 111 della Costituzione e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Peraltro non sono stati illustrati concreti motivi di pregiudizio del diritto alla difesa: eventuali ulteriori emergenze processuali prospettate dalle parti, che interferissero con il disposto esame dei consulenti, saranno valutate nel momento in cui si dovessero verificare.

Quanto alla documentazione inerente il carteggio del P.M. con lo studio Marrache, va ricordato che in data 7.3.08 il P.M. ha depositato un raccoglitore di documenti bancari “BNP – PARIBAS”, acquisiti al fascicolo del dibattimento, fra i quali sono compresi i documenti inviati allo studio Marrache il 23.5.08. Sul punto pertanto non vi è luogo a provvedere. Quanto al carteggio, nulla osta alla sua acquisizione quale mero dato storico.

Quanto alla richiesta di esame di Isaac Marrache, non può che essere, allo stato, richiamata e confermata l’ordinanza pronunciata il 7.3.08, in cui si demandava la decisione ai tempi indicati dall’art. 507 c.p.p.

Va infine considerato che la dichiarazione di ricusazione proposta, ai sensi dell’art. 37 comma 2 c.p.p., non sospende la prosecuzione dell’istruttoria dibattimentale.

Riservata pertanto al prosieguo ogni ulteriore decisione, anche relativa alle modalità di escussione di Paolo Del Bue, la presente ordinanza va trasmessa alla Autorità elvetica per quanto di competenza.

P.Q.M.


respinge l’istanza di differimento dell’esame dei consulenti all’esito della deposizione dell’imputato di reato connesso Del Bue;

acquisisce nei limiti sopraddetti il carteggio prodotto dal P.M.;

conferma la propria ordinanza del 7.3.08 relativa ad Isaac Marrache;

dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa all’Autorità elvetica per quanto di competenza;

dispone che l’esame dei consulenti della difesa sia effettuato all’udienza del 7.7.08 aula 9 ore 9,30, e fissa fin da ora le successive udienze nei giorni 14 luglio 2008 aula 9 ore 9,30; 18 luglio 2008 aula 4 ore 9,30; e successivamente dal 19.9.08 ogni venerdì nelle aule che verranno indicate. [p. 26 modifica]Andrea Perini illustrava la consulenza svolta nell’interesse di David Mills all’udienza del 7 luglio 2008.

Il Tribunale il 14 luglio 2008 si recava a Lugano per assistere all’esame dell’imputato di reato connesso Paolo Del Bue, che in relazione alla quasi totalità delle domande che gli venivano poste dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere. Egli si opponeva poi alla trasmissione del verbale all’Autorità Giudiziaria italiana, opposizione rigettata in più gradi dall’Autorità elvetica: sicché il relativo verbale veniva acquisito al fascicolo del dibattimento solo in data 5 dicembre 2008.

All’ultima udienza prima della sospensione feriale, il 18 luglio 2008, dalla difesa Berlusconi veniva chiamata a deporre la consulente Claudia Tavernari: il suo esame però si prolungava oltre l’orario consentito, e doveva essere interrotto. Veniva pertanto acquisito al fascicolo del dibattimento solo uno dei due volumi che costituiscono il suo elaborato scritto.

Il 23 luglio 2008 il Parlamento approvava la legge n. 124, “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato”.

Alla prima udienza successiva alla sospensione feriale, il 19 settembre 2008, i difensori dell’imputato Silvio Berlusconi non si presentavano, adducendo impedimenti ritenuti legittimi dal Tribunale, e veniva accolta la richiesta di termini a difesa avanzata dal legale nominato in sostituzione e reperito ritualmente tramite call-center, l’avv. Chiara Zardi.

All’udienza del 27 settembre 2008 la difesa Berlusconi chiedeva la sospensione “de plano” del processo a carico del suo assistito, e la difesa Mills si opponeva ad una eventuale separazione degli atti. Il P.M. sollevava questione di costituzionalità della L. 124/08, questione già sollevata ed accolta nel processo pendente presso la I sezione di questo Tribunale, più volte menzionato.

Il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione “de plano” come da ordinanza:


Il Tribunale,


- sentite le difese che hanno chiesto al Tribunale di avvalersi della facoltà di sospendere il presente procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità dell’art. 1 commi 1 e 7 della legge n.124/2008 sollevata dalla I Sezione del Tribunale di Milano in data 26.9.08

- rilevato che la difesa Berlusconi aveva sostenuto con nota depositata il 16.9.08 l’immediata operatività della legge n. 124/2008 senza necessità di alcuna pronuncia da parte del Tribunale

- ritenuto che ogni vicenda attinente al processo, ed in particolare un intervento normativo che lo riguardi quale quello sopravvenuto, non può non trovare riscontro in una pronuncia del giudice in contradditorio delle parti

- considerato che l’accoglimento della questione di costituzionalità in altro procedimento ai sensi dell’art. 23 L. 87/1953 comporta la obbligatoria sospensione di quel solo giudizio

- sentite le parti ed in particolare il P.M. che ha dichiarato di volersi avvalere del diritto di svolgere nel presente procedimento la questione di costituzionalità della stessa legge

dispone procedersi oltre. [p. 27 modifica]Sulla questione di costituzionalità, data la parola a tutte le parti, il Tribunale riservava la decisione.

Il successivo 4 ottobre 2008, in accoglimento della proposta eccezione, veniva data lettura della ordinanza che, ai sensi degli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt.3, 68, 96, 111, 112 e 138 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell’art.1 della legge 23 luglio 2008, n.124, e disponeva l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo ai sensi dell’art.159 c.p. il procedimento in corso a carico dell’imputato Berlusconi e per l’effetto sospendendo il corso della prescrizione.

Al fine di non appesantire questa motivazione, si rimanda, per il testo del provvedimento (concernente il solo imputato Silvio Berlusconi), alla lettura dell’ordinanza allegata al verbale del 4 ottobre 2008.

A tutt’oggi la questione è pendente davanti alla Corte Costituzionale, né è noto quando verrà decisa.

Veniva quindi data lettura dell’ordinanza con cui si disponeva che il processo proseguisse a carico del solo imputato David Mills:


Il Tribunale,


in relazione alla richiesta del P.M. e della parte civile di separazione degli atti del procedimento a carico di Mills Mackenzie Donald David, sentite le difese, osserva:

Il Tribunale non può che richiamarsi a quanto previsto dall’art. 18 del codice di procedura penale, prescindendo dalle valutazioni proposte dalle parti, laddove estranee alle ragioni ed alla logica della giurisdizione.

Tale norma, al primo comma lettera b), dispone che la separazione va ordinata quando “nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento”. In nota a questa ipotesi i codici riportano correttamente l’art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla Costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale, che dispone la sospensione del giudizio quando sorga incidente di costituzionalità e gli atti siano trasmessi alla Corte. Sono tassativamente previsti dall’art. 18 c.p.p. i casi di separazione, e fra di essi è dunque compreso quello ricorrente nel caso di specie.

Va ricordato che la legge 23 luglio 2008 n.124 prevede la sospensione del processo penale nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei Deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri, e non per coloro che sono imputati nel medesimo procedimento o nel medesimo reato, che si tratti di un caso di concorso necessario od eventuale. L’istituto è previsto per “tutelare l’interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato” (così la Relazione introduttiva al Disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia il 2 luglio 2008); l’eccezionalità della norma non ne consente quindi una interpretazione estensiva in favore di soggetti che tale funzione non rivestono.

La difesa Mills ha esplicitamente sostenuto invece tale tesi, cui peraltro non è dato rinvenire accenni nella citata Relazione introduttiva, e neppure nelle schede di lettura del Servizio Studi del Senato n.31 del luglio 2008. La questione era stata posta nel corso dei lavori parlamentari, e sul punto erano stati presentati specifici emendamenti, non recepiti nel testo approvato della legge, sicché l’omissione della specifica disposizione non può ritenersi casuale, ma frutto di consapevole scelta del legislatore. [p. 28 modifica]Al contrario, la legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, che ha sostituito l’art. 96 della Costituzione, all’art. 5 estende le prerogative ivi previste (ossia l’autorizzazione del Senato o della Camera) ai soggetti imputati nel medesimo procedimento, che non sono membri delle Camere.

Poiché “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, non vi è alcuno spazio per ritenere che l’estensione ai coimputati sia implicitamente prevista dalla legge n. 124/2008.

L’art. 18 c.p.p. prevede peraltro:

► che la separazione non debba essere disposta, pur ricorrendo una delle ipotesi ivi previste, quando il giudice ritenga la riunione “assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti”;

► che la separazione possa essere disposta “sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo”.

Questa seconda ipotesi non ricorre nel caso concreto, come si è visto, contrapposte essendo le richieste di accusa e parte civile da un lato, difesa dall’altro.

Va allora valutato se la riunione sia “assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti”, alla luce dell’esigenza, costituzionalmente presidiata, del giusto processo e della celerità dello stesso.

La risposta non può che essere negativa.

Infatti la sospensione del processo a carico dell’imputato Berlusconi viene determinata dall’approvazione, il 23 luglio 2008, della legge n. 124, in relazione alla quale con separato provvedimento è stata oggi sollevata questione di costituzionalità. Anche ove non si fosse così deciso, sarebbe stata dichiarata la sospensione per l’imputato Berlusconi con una ordinanza di natura dichiarativa. Deve pertanto esser esaminato lo stato del processo, di per sé finalizzato all’accertamento dei fatti, a quella data, a prescindere da qualsiasi ulteriore atto istruttorio già previsto, prevedibile o meramente eventuale.

Nell’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale si è già ampiamente descritto il lungo iter del processo, svoltosi per una quarantina di udienze. Ad essa, sul punto, ci si riporta integralmente, ricordando qui solamente che sono state ormai acquisite tutte le prove documentali ed orali ammesse sulla base delle richieste iniziali delle parti e di quelle suppletive avanzate dalle difese a seguito della modificazione dell’imputazione operata dal P.M. il 14 dicembre 2007, con due eccezioni: l’imputato di reato connesso Paolo Del Bue non ha acconsentito alla trasmissione del verbale del proprio interrogatorio, non pervenuto a questo Tribunale; l’esame della consulente Claudia Tavernari, prolungatosi l’intera giornata all’ultima udienza del 19 luglio 2008 antecedente l’approvazione della legge n. 124/2008, non è terminato.

Non essendo stata ancora dichiarata la chiusura dell’istruttoria dibattimentale, giunta alla fase sopra descritta, il Tribunale non può neppure, impropriamente anticipando giudizi, affermare che il processo è giunto a effettiva conclusione oppure che sarà necessario ex art. 507 c.p.p. assumere nuove prove, in relazione alle quali occorra non scindere la posizione dei due imputati.

Nessuna esigenza di speditezza potrebbe dunque giustificare in questo momento la sospensione del processo nei confronti dell’imputato Mills, né può dirsi che mantenere unite le posizioni dei due imputati sarebbe “assolutamente necessario per l’accertamento dei fatti”, condizione imprescindibile ai sensi dell’art. 18 c.p.p. per negare la richiesta separazione.

La difesa Mills ha però richiesto altresì la sospensione del processo ai sensi dell’art. 159 comma 1 n.3 c.p. Tale norma prevede che il processo possa essere sospeso, oltre che per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori, anche “su richiesta dell’imputato o del suo difensore”.

Come il collegio ha già osservato nella propria ordinanza del 7 marzo 2008, “per tale ultima ipotesi non vengono posti limiti temporali alla sospensione, e nulla è scritto in ordine alle ragioni eventualmente legittimanti la richiesta. E’ pertanto evidente la necessità di una interpretazione della norma rigorosa e costituzionalmente orientata, alla luce sia dei valori espressi” in particolare negli artt. 3 e 111 della Costituzione, sia dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, fra l’altro nella sentenza 13/20 gennaio 2004 n. 24. “Discende infatti da un’attenta lettura, sinottica e integrata” delle norme costituzionali e di tale pronuncia, “che la sospensione del procedimento, da concedersi con provvedimento motivato, può sì essere determinata dalle esigenze dell’imputato e del suo difensore non costituenti legittimo impedimento, ma tali esigenze [p. 29 modifica]sono da valutarsi nella loro effettiva consistenza e vanno contemperate con il rispetto dei principi di speditezza del procedimento e di tutela dei contrapposti interessi delle altre parti”.

Proprio tali esigenze e tali interessi non possono prescindere dall’ultimazione della prova in corso di acquisizione – rispetto alla quale deve essere svolto giustappunto il controesame da parte, fra l’altro, della difesa Mills – e dall’espletamento degli ulteriori incombenti istruttori già disposti.

Per questo motivo ogni decisione potrà essere utilmente assunta soltanto all’esito degli stessi.

P.Q.M.


rigetta


la richiesta di sospensione del procedimento ai sensi della legge 124/2008;

dispone


la separazione degli atti a carico di Mills Mackenzie Donald David;

riserva


ogni decisione sulla richiesta di sospensione ex art. 159 comma 1 n.3 c.p.


Il procedimento a carico di David Mills prendeva il numero 11429/08 R.G. Tribunale.

Con le modalità e i limiti precisati in udienza, il 10 ottobre 2008 aveva termine l’esame della consulente Claudia Tavernari, cui la difesa Berlusconi aveva scritto (come da missiva dalla medesima letta in udienza) “...non possiamo consentirle di rispondere alle domande che le potrebbero essere rivolte quale Consulente dell’Onorevole Silvio Berlusconi dalle altre parti processuali nel processo stralciato a carico del coimputato Mills, al quale noi Difensori e lei quale nostro Consulente siamo giuridicamente del tutto estranei, né le consentiamo di accettare eventualmente l’incarico di Consulente da parte della Difesa di David Mills”. A seguito di lunga discussione fra le parti, il Tribunale aveva infatti deciso quanto segue:

Il Tribunale


osserva:

All’udienza del 18.7.08 si procedeva da parte della difesa Berlusconi all’esame della consulente, ammessa dal Tribunale su richiesta della medesima parte con l’ordinanza emessa ex art. 495 c.p.p. in data 27.4.07. Nella stessa udienza, alla presenza e con il consenso di tutte le parti processuali, venivano depositati tutti gli elaborati scritti dalla medesima redatti.

Pertanto la consulente ha assunto una veste processuale che interviene sul rapporto privatistico in forza del quale è stata introdotta.

Successivamente il processo è stato separato, e la parte che ha dedotto la consulente è estranea all’odierno dibattimento: ciò non significa che la veste assunta possa essere dismessa secondo le disposizioni di chi, non essendo più parte nel presente procedimento, non ha potere di rinuncia. Peraltro l’esclusione del controesame costituirebbe una compromissione dei diritti di tutte le parti del presente procedimento.

Non vi è dubbio pertanto che dalla coordinata lettura degli articoli 190, 191, 468 e 495 c.p.p., espressione del generale principio della conservazione degli atti processuali, del diritto di difesa e del contraddittorio, discende l’obbligo per la consulente di prestare il proprio ufficio, senza che ciò possa ridondare in violazioni del proprio dovere professionale.

Si procede pertanto immediatamente al controesame in relazione alla deposizione già svolta.


La deposizione della consulente terminava alla successiva udienza del 17 ottobre 2008. [p. 30 modifica]Il Tribunale rigettava poi la richiesta della difesa dell’imputato Mills di acquisire, ai fini della sua utilizzabilità, l’elaborato redatto dalla dott. Tavernari, depositato all’udienza del 18 luglio 2008, anche nella parte in cui non era stato oggetto di esame:

In assenza di accordo tra le parti non può accedersi, quanto meno allo stato, alla richiesta della difesa, posto che le relazioni scritte di periti e consulenti possono esser dichiarate utilizzabili soltanto dopo l’audizione degli stessi in contraddittorio tra le parti, per principio generale dell’ordinamento e secondo quanto disposto, in particolare, dall’art. 501 c.p.p.


Indi le parti chiedevano, fra l’altro, che il Tribunale provvedesse ad una nuova traduzione di alcune o tutte le deposizioni dei testi sentiti in rogatoria a Londra fra il 23 e il 27 settembre 2007: la questione sarebbe stata decisa alla successiva udienza, conferendo l’incarico di traduzione limitatamente alle deposizioni dei testi Drennan e Barker, per i motivi di cui all’ordinanza in atti; il conseguente elaborato sarebbe poi stato integrato dall’interprete nominata dal Tribunale, Renata Sarfati, che lo depositava nella sua versione definitiva il 17 dicembre 2008.

Il medesimo 17 ottobre 2008, in relazione alle successive cadenze dibattimentali, il Tribunale disponeva come segue:

Il Tribunale, sentite le parti ed in particolare la difesa Mills, che ha domandato di procedere alle richieste ex art. 507 c.p.p. in questa fase processuale, in ciò espressamente opponendosi alla richiesta del P.M. di sospensione dei termini di prescrizione nelle more della decisione dell’Autorità elvetica relativa alla trasmissione dell’esame dell’imputato di reato connesso Paolo Del Bue;

visto l’esplicito consenso delle altre parti a procedere a tali richieste in questa fase;

ritenuto che, anche laddove non si considerasse terminata l’acquisizione delle prove proprio in ragione di tale mancata trasmissione, la richiesta di integrazione probatoria può comunque essere svolta, a maggior ragione alla luce della costante giurisprudenza secondo cui l’integrazione probatoria di ufficio, effettuata prima che sia terminata l'acquisizione delle prove, costituisce una mera irregolarità procedimentale che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non determina alcuna nullità o inutilizzabilità (cfr. in tal senso Cass. Sezione VI, 17 giugno 2004 n.33166, e, fra le altre successive conformi, Cass. Sezione IV, 8 febbraio 2005 n. 12276);

P.Q.M.


Invita le parti ad esporre le proprie richieste ed a tal fine rinvia il processo all’udienza del 28.10.2008 ore 14 aula 6.


All’udienza del 28 ottobre 2008 la difesa Mills formulava dunque una serie di richieste ex art. 507 c.p.p., sulle quali il Tribunale si pronunciava con ordinanza del 14 novembre 2008.


Il Tribunale,


sentite le richieste della difesa formulate ex art. 507 c.p.p. e le osservazioni delle altre parti, rileva quanto segue.

La norma in ragione della quale la difesa dell’imputato Mills ha avanzato le proprie richieste, vale a dire l’art. 507 c.p.p., ha lo scopo “di consentire al giudice – che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone – di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire”; la disposizione “mira esclusivamente a salvaguardare la completezza dell’accertamento probatorio sul presupposto che se le informazioni probatorie a disposizione del [p. 31 modifica]giudice sono più ampie, è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti”. Naturalmente l’esercizio del potere non deve avvenire “in modo troppo esteso o addirittura arbitrario: l’iniziativa deve essere <assolutamente necessaria> (sia l’art. 507 che il 603 usano questa espressione) e la prova deve avere carattere di decisività (altrimenti non sarebbe <assolutamente necessaria>) diversamente da quanto avviene nell’esercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti”.

Tutte le citazioni sono tratte dalla sentenza n. 41281/2006 del 17 ottobre 2006, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere i precedenti contrasti sul punto. La successiva giurisprudenza della Suprema Corte è conforme alla citata sentenza, ed ai medesimi principi questo Tribunale si attiene nella valutazione delle prove richieste dalla difesa.


Va innanzitutto ricordato che la difesa di Mills ha chiesto di esaminare quale imputato di reato connesso Silvio Berlusconi; quali testimoni Diego Attanasio, Isaac Marrache, Marjorie Smith, Pierre Laurent Rivara, Jean Pierre Rivara, Peter Philips, Gianmarco Vela, K.A. Robinson e Ronan Daly; chiede inoltre l’effettuazione di perizia contabile.


In primo luogo va rilevato che nessuno dei testimoni è stato esaminato in sede di indagini difensive, pur con i limiti di cui all’art. 391 bis c.p.p. Inoltre la difesa non ha neppure acconsentito non solo alla produzione nel corso dell’istruttoria dibattimentale (ai fini della loro utilizzazione) dei verbali di coloro che erano già stati interrogati dal P.M., ma nemmeno in questa fase alla esibizione di tali atti, così escludendo la possibilità di conoscere elementi concreti utili anche ai soli fini della presente decisione.

Si deve poi osservare che di Isaac Marrache, Gianmarco Vela e Ronan Daly era già stato chiesto l’esame: si veda quanto al primo e al secondo la lista testi della difesa Mills depositata in sede di ammissione delle prove il 2 marzo 2007, quanto al terzo quella depositata dopo la modifica dell’imputazione, l’8 gennaio 2008. Marrache e Daly erano altresì testi richiesti dalla difesa Berlusconi.


Di Ronan Daly la difesa Mills chiedeva l’esame affinché, quale direttore di BISYS (conosciuta come Hemisphere Management), riferisse in particolare in ordine agli “accertamenti compiuti riguardo agli investimenti effettuati in strumenti finanziari, ivi compresi Torrey Global Off Shore Funds, dall’avv. Mills, anche per il tramite di società fiduciarie a lui intestate”; alle “verifiche esperite in ordine alla esistenza del nominativo di Carlo Bernasconi quale investitore in fondi commercializzati da BISYS”; alla “gestione del fondo Torrey Global sino a febbraio 2000”.

Già nella propria ordinanza del 27 aprile 2007 il collegio aveva rigettato la richiesta (presentata dalla difesa Berlusconi in relazione a circostanze analoghe), osservando trattarsi di teste sovrabbondante rispetto alla documentazione prodotta e chiamato a deporre su operazioni oggetto dell’esame dei consulenti delle parti. Nell’ordinanza del 21 febbraio 2008 il giudizio veniva ribadito: “alla luce dell’istruttoria dibattimentale fino a questo momento espletata ed estesa – a quanto consta – ad ogni aspetto di rilievo dell’intera vicenda, non emergono elementi per modificare il giudizio allora dato”.

La richiesta ora viene avanzata sulle medesime circostanze, con la precisazione secondo cui BISYS avrebbe incorporato Hemisphere.

Le considerazioni svolte nelle due ordinanze sopra citate assumono maggior valore e vanno confermate ora, dopo che sono stati sentiti tutti i testimoni ed i consulenti ammessi. In particolare si deve ricordare che le consulenze hanno specificamente affrontato anche questo aspetto della vicenda, esaminando tutti i documenti disponibili, reperiti dal P.M. o prodotti dalle difese. Dall’istanza difensiva si può dedurre che i documenti furono a suo tempo trovati anche grazie all’attività di Daly, il cui esame, a distanza di tanto tempo dai fatti, appare del tutto superfluo. Si consideri poi che all’udienza del 28 ottobre 2008 è stato fatto dalle parti un riferimento concorde [p. 32 modifica]alla circostanza che il nome di Carlo Bernasconi – a dire di Daly – non compariva fra gli investitori in fondi commercializzati da BISYS.


Analoghe considerazioni devono esser svolte in relazione alla richiesta di esame di Gianmarco Vela, dirigente di Morgan Stanley, che doveva secondo l’assunto difensivo riferire in ordine ai “rapporti con l’avv. Mills; rapporti con il Dr. Attanasio”, alla “natura degli investimenti effettuati nel corso del 1997/1998 dal Dr. Attanasio o da soggetti a lui riferibili”; alla “origine e natura delle somme relative ai Trusts Cave, Perth e Hadrian e loro successive destinazioni”.

La richiesta è stata all’epoca rigettata ritenendosi la deposizione sovrabbondante perché avente ad oggetto circostanze dedotte rispetto ad altri testi, in particolare Attanasio e B. Marrache, e il giudizio non è cambiato dopo la modifica dell’imputazione. Oggi la decisione va ribadita, dopo l’approfondito esame proprio di Benjamin Marrache (si vedano ad esempio le dichiarazioni dello stesso riportate alle pagine 22/23 e 81 della trascrizione dell’udienza del 31 gennaio 2008), e soprattutto quello di Diego Attanasio (si vedano ad esempio le dichiarazioni dello stesso riportate a pag. 134 e segg. della trascrizione dell’udienza del 13 luglio 2007), alla luce della complessiva istruttoria svolta, e con specifico riguardo alle consulenze tecniche acquisite.


L’esame di Isaac Marrache era stato chiesto dalla difesa Mills in sede di ammissione delle prove sulle medesime circostanze dedotte per Benjamin Marrache, con la precisazione che ciascuno dei due era “dotato di competenze e clientela autonome”. Entrambi avrebbero dovuto deporre sui rapporti con l’avv. Mills e con i clienti da lui segnalati (in particolare Briatore, Attanasio e Marcucci), sui trusts costituiti per i medesimi, sui compensi da costoro dovuti per le relative gestioni, sui rapporti con il gruppo Fininvest, e specificamente sull’operazione “relativa a $1.616.780 del 21 ottobre 1997”.

Con l’ordinanza del 27 aprile 2007 il Tribunale riteneva il teste sovrabbondante.

La difesa ne chiedeva nuovamente l’esame, su circostanze sostanzialmente identiche, dopo la modifica del capo di imputazione, ed il collegio all’udienza del 21 febbraio 2008 non riteneva di dover modificare il proprio precedente giudizio.

Tale convincimento va espresso a maggior ragione in questa sede, dal momento che Benjamin Marrrache, nella sua deposizione del 31 gennaio 2008, dopo aver precisato che lo studio – secondo la normativa di Gibilterra – conserva i documenti al massimo per sei anni, ha ripetutamente affermato che ciascuno dei partners aveva propri clienti, che egli solo aveva rapporti con Mills, a seguito delle istruzioni del quale prendeva decisioni sui trusts di Attanasio; per quanto a sua conoscenza il fratello Isaac non aveva mai incontrato Attanasio. Per vero dalle dichiarazioni di Attanasio e da quanto riferito dalla difesa Mills in quella medesima udienza (pagg.77-78 e 93-94) risultano degli incontri, assolutamente superficiali, non significativi pertanto ai fini del decidere. Maggior rilievo assume invece il fatto che Isaac Marrache fosse il “senior partner” dello studio, di cui il fratello Benjamin fosse in ogni caso il “managing partner”.


Non può essere accolta la richiesta di esame di Marjorie Smith: era dipendente dello studio Marrache con mansioni di capo contabile e, secondo quanto riferito nel citato esame da Benjamin Marrache, poteva accadere che Mills si rapportasse direttamente a lei, ma in ogni caso qualsiasi informazione veniva trasmessa allo stesso Benjamin Marrache, il solo a poter agire in conseguenza delle disposizioni di Mills. In stretta connessione a quanto sopra scritto va valutata la richiesta di esame di K.A. Robinson, direttore della Baker Tilly Gibraltar Ltd., estensore di due relazioni che sono state prodotte nella traduzione in lingua italiana all’udienza del 18 luglio 2008 nel corso dell’esame della consulente Tavernari. La difesa ha avanzato la sua richiesta al fine di conoscere quali atti e documenti siano stati dallo stesso esaminati nella redazione dei due pareri. Dalla lettura delle relazioni a firma Robinson risulta però evidente che egli si è avvalso della documentazione già in atti, esaminata dai [p. 33 modifica]consulenti delle parti e sottoposta a Benjamin Marrache alla citata udienza del 31 gennaio 2008, documenti dei quali il medesimo Robinson ha effettuato una mera ricognizione.

Ma vi è di più: nella prima relazione si elencano i documenti con il termine di “Appendice”, e ad essi si rimanda: dal che risulta evidente che la semplice allegazione di tali documenti avrebbe escluso in radice la proponibilità stessa della richiesta, anche in considerazione del fatto che si tratta di atti già acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Ancor più evidente è la natura della seconda relazione, meramente descrittiva di quanto riportato sul registro del Cave Trust, in atti e concernente il trasferimento della somma di 1.125.000 sterline del 25/26 giugno 1998. Sono altresì in atti i documenti prodotti dal P.M. ed acquisiti tramite rogatoria presso la Banca Paribas di Ginevra, nei quali si fa riferimento anche alla medesima somma. Tali importi sono stati oggetto della approfondita disamina dei consulenti delle parti e dell’esame di Benjamin Marrache.

Non ha quindi alcun carattere dirimente l’esame di Robinson.


Le vicende connesse alla medesima somma di 1.125.000 sterline sono alla base delle richieste di esame di Jean Pierre Rivara, Pierre Laurent Rivara e Peter Philips.

Poche parole devono esser spese in ordine a Peter Philips: allo stesso si è riferita la consulente Tavernari alle udienze del 10 e 17 ottobre, dichiarando che si tratta di persona menzionata da Isaac Marrache quale dante causa della somma, senza ulteriori specificazioni, anche in ordine alle sue generalità ed alla sua attuale reperibilità. E tanto basterebbe per escludere l’accoglimento della richiesta.

Ma vi è di più: dalla documentazione in atti risulterebbe invece una provenienza della medesima somma dal conto corrente n. 090310L intestato alla “Jean Pierre Rivara SA” presso la Banca Paribas di Ginevra. Jean Pierre Rivara e Pierre Laurent Rivara avevano entrambi poteri di firma su tale conto, e di entrambi viene chiesto l’esame. Quanto al primo, asseritamente già detenuto in Camerun, non viene data alcuna indicazione concreta in ordine alla sua attuale reperibilità ed alla possibilità di esaminarlo in via rogatoriale: anche in questo caso, di conseguenza, tanto basterebbe per escludere l’accoglimento della richiesta.

Quanto a Pierre Laurent Rivara, una attenta lettura della documentazione proveniente dalla Banca Paribas rende evidente che il suo esame non avrebbe alcuna delle caratteristiche in premessa indicate in relazione all’art. 507 c.p.p.

In particolare, tale documentazione bancaria va letta alla luce delle dichiarazioni rese da Benjamin Marrache, della loro complessiva valutazione, dei documenti dallo stesso inviati a questo Tribunale, della relazione fra Isaac Marrache e Benjamin Marrache nella loro qualità di partners dello studio.

Una unitaria considerazione delle tre richieste di esame, alla luce delle complessive risultanze processuali, impone quindi il loro rigetto, non avendo alcuna ulteriore deposizione orale carattere di prova necessaria e decisiva nell’analisi di documentazione, in particolare bancaria, risalente a circa dieci anni fa, oggetto delle consulenze in atti, e comunque a disposizione del collegio.


È stato altresì richiesto un nuovo esame di Diego Attanasio.

L’armatore, che aveva affidato a Mills la gestione di una parte della sua attività imprenditoriale e comunque una quota del proprio patrimonio, è stato lungamente sentito da questo Tribunale alle udienze del 13 luglio e 21 settembre 2007.

Attanasio in sostanza ha dichiarato che Mills era il suo fiduciario, e di ogni costituzione di trust, trasferimento di fondi, investimento inerente una quota consistente del suo capitale egli si disinteressava, affidandosi completamente a Mills, quanto meno per gli investimenti che egli definiva a breve termine.

Tenuto conto delle consulenze tecniche effettuate dalle parti, oltre che del fatto che il teste ha già risposto anche in ordine a tutte le domande aventi ad oggetto il conto corrente aperto sulla banca [p. 34 modifica]Paribas (cfr. pagg. 144 e segg. della trascrizione dell’udienza del 13 luglio 2007), un suo nuovo esame è del tutto superfluo.


È stato richiesto l’esame di Silvio Berlusconi ex art. 210 c.p.p.

Egli, come è noto, è imputato del medesimo reato contestato a Mills, ed il procedimento a suo carico, originariamente unito al presente, è attualmente sospeso per invio degli atti alla Corte Costituzionale. Si tratta di persona che non ha mai reso l’interrogatorio, né si è presentata in dibattimento quando ne era stato previsto l’esame, o quanto meno per rendere dichiarazioni spontanee. Inoltre in questa sede egli non avrebbe alcun obbligo di dire la verità.

Bastano queste brevissime considerazioni per escludere la necessità della sua comparizione, non rispondente a cogenti e decisive esigenze processuali.

Nessuna delle prove orali richieste soddisfa i requisiti di cui all’art. 507 c.p.p.


Resta infine da considerare la richiesta di effettuazione di perizia contabile.

La difesa ha motivato l’istanza sulla base del fatto che la dott.ssa Tavernari non ha illustrato parte dei suoi elaborati (la c.d. consulenza rossa, dal colore della copertina) a seguito della separazione degli atti a carico del coimputato Silvio Berlusconi, come da ordinanza pronunciata il 17 ottobre 2008 da questo Tribunale. Ha inoltre affermato che non poteva chiamare a relazionare sugli stessi temi il proprio consulente prof. Perini, se non dandogli un termine di alcuni mesi per esaminare atti e documenti, di cui fino ad ora egli non si è specificamente occupato.

È pertanto assolutamente indubbio – e la complessità delle relazioni depositate al fascicolo del dibattimento ne è la riprova evidente – che chi si avvicinasse per la prima volta alla materia (e tale non è la situazione soggettiva del prof. Perini), avrebbe necessità di un lungo periodo di tempo per rispondere ai quesiti che il Tribunale ritenesse di dover porre.

Anche in questo caso, non bisogna dimenticare che l’assunzione della prova ex art. 507 c.p.p. va disposta solo se assolutamente necessaria e decisiva. Questo principio va raccordato con le esigenze di celerità e di economia processuale, che regolano il dibattimento.

Proprio in relazione a tali esigenze, non si può sottacere il fatto che il materiale documentale è stato esaminato nella sua interezza anche dai consulenti delle difese nel processo di cui questo costituisce uno stralcio, e che solo la sopravvenuta separazione ha impedito la trattazione unitaria di quanto elaborato dalla dott.ssa Tavernari, rendendone una parte inutilizzabile unicamente per ragioni processuali sopravvenute.

Il contemperamento delle esigenze sopra menzionate, unitariamente considerate, la lettura delle relazioni già depositate ed un riesame attento delle deposizioni orali dei consulenti delle parti, portano a ritenere che l’effettiva necessità di una perizia sia superata dall’esame del materiale già elaborato.

Per la rilevanza nel presente procedimento delle prove documentali, e per la necessità che esse siano tutte scrupolosamente esaminate in sede dibattimentale nel contraddittorio delle parti, questo collegio non può che disporre il completamento dell’esame della consulente Tavernari ex art. 507 c.p.p., in conseguenza delle ragioni processuali sopra indicate.

La richiesta di nuova perizia va pertanto respinta e va disposta la citazione di Claudia Tavernari affinchè illustri il contenuto del suo elaborato nella parte non ancora oggetto di deposizione.


Va da ultimo in questa sede affrontata la questione della piena corrispondenza della traduzione in italiano alle deposizioni in lingua inglese dei testimoni sentiti in rogatoria fra il 24 e il 27 settembre 2007, stante le osservazioni critiche delle parti.

È necessario, essendo tale trascrizione frutto di una traduzione effettuata in simultanea – con tutte le difficoltà connesse a siffatta attività – che un controllo seppur parziale venga ora effettuato, e l’incarico sia dato a persona diversa da quelle che hanno eseguito allora il lavoro, peraltro residenti nel Regno Unito, come da separato provvedimento. [p. 35 modifica]

P.Q.M.


rigetta le richieste di prove orali della difesa;

rigetta la richiesta di perizia contabile;

dispone l’esame di Claudia Tavernari perché riferisca in ordine al contenuto del suo elaborato “Ricostruzione delle movimentazioni di denaro avvenute sui conti bancari 700807, 701573 e 600478 accesi presso la <CIM-Banque> di Ginevra” e ne ordina la citazione, a cura della cancelleria, anche via fax stante l’urgenza, per l’udienza del 21 novembre 2008 aula 4 ore 10;

dispone il conferimento dell’incarico di riascolto parziale delle registrazioni in lingua inglese ed eventuale integrazione delle traduzioni già effettuate e trascritte come da separata ordinanza.


Claudia Tavernari deponeva dunque nuovamente, ex art. 507 c.p.p., e all’esito veniva acquisito al fascicolo del dibattimento il suo intero elaborato scritto, all’udienza del 21 novembre 2008.

Il 5 dicembre 2008 si dava atto che era pervenuto dall’Autorità elvetica il verbale della deposizione resa il 14 luglio 2008 da Paolo Del Bue.

La difesa Mills poneva poi una serie di questioni, sulle quali il Tribunale decideva come segue:


Il Tribunale,


vista la questione di nullità, o in subordine di inutilizzabilità, degli atti rogatoriali svolti a Londra fra il 24 e il 27 settembre 2007, nella parte in cui questo collegio non ha assistito, sentiti il P.M. e la difesa di parte civile, osserva.

Nella propria richiesta all’Autorità britannica del 13 giugno 2007 il tribunale, dopo aver segnalato l’obbligo per i testimoni di rendere la dichiarazione di cui all’art. 497 c. 2 c.p.p., scriveva:

“I sottoscritti Giudici chiedono, ai sensi dell’art. 4 Convenzione europea di assistenza giudiziaria di Strasburgo del 20 aprile 1959, di essere autorizzati ad assistere all’esecuzione della rogatoria e quindi di essere informati della data e del luogo della stessa.”

Il Collegio è stato quindi autorizzato ad assistere all’esame dei testimoni, ma è stato poi estromesso durante una consistente parte di ogni deposizione, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai difensori degli imputati e concernenti la possibilità di esclusione delle testimonianze secondo la legislazione italiana ex art. 200 c.p.p.

Va innanzitutto detto che la difesa ha riaperto, in connessione con la questione sollevata, il tema del c.d. segreto professionale: questo tribunale non può sul punto che rimandare alla propria ordinanza pronunciata il 19 ottobre 2007, rispetto alla quale nulla vi è da aggiungere o modificare.

Anche per quanto riguarda il più volte preannunciato tema della nullità ex art. 178 lett. A c.p.p., o in subordine della inutilizzabilità, degli esami rogatoriali, non si può che ribadire quanto già deciso in occasioni parzialmente diverse, ad esempio in data 23 novembre 2007 in relazione alle acquisizioni documentali e in data 18 aprile 2008 in relazione alla pubblicità dell’udienza.

In particolare il 23 novembre 2007 il Tribunale scriveva:

“Ai sensi dell’art.3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria la rogatoria viene eseguita dalla parte richiesta nelle forme previste dalla propria legislazione.

Ai sensi dell’art.2 della stessa Convenzione, l’assistenza giudiziaria può essere rifiutata “se la Parte richiesta ritiene che l’esecuzione della domanda possa portare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all’ordine pubblico o ad altri interessi essenziali del suo paese”.”

Va quindi affermato ancora una volta che le modalità di svolgimento della attività in rogatoria sono quelle determinate dallo Stato in cui la rogatoria si svolge. Qui nessuna questione viene proposta in relazione all’osservanza della legge britannica.

Indipendentemente poi da ogni considerazione in ordine alla deducibilità delle nullità da parte di chi vi ha dato causa ed era presente all’atto, va qui aggiunto solo che lo Stato estero non ha dato [p. 36 modifica]l’obbligatoria dichiarazione di impegno a dire la verità da parte dei testimoni, posto che la presenza del collegio non era una modalità di esecuzione della rogatoria ma una semplice richiesta di autorizzazione: anche laddove tale autorizzazione fosse stata negata in radice la rogatoria avrebbe mantenuto tutta la sua validità.

Non si pone quindi alcun profilo di inutilizzabilità degli atti, né ai sensi dell’art. 727 comma 5 bis c.p.p. né a maggior ragione ai sensi dell’art. 191 c.p.p. rispetto al quale l’art. 727 c.p.p. è norma speciale.

Questo argomento supera ogni considerazione relativa alla violazione di norme imperative di ordine pubblico, assolutamente inconferente nel caso di specie. Solo incidentalmente va ricordato che nell’ordinamento italiano sono previsti numerosi casi di formazione della prova in assenza dell’autorità giudiziaria che procede.

Per quanto concerne infine la richiesta di revisione integrale delle trascrizioni e traduzioni della rogatoria londinese, il Tribunale si riporta alla propria ordinanza del 14 novembre 2008, in cui in particolare si evidenziava come la difesa non avesse svolto nessuna puntuale osservazione né avesse offerto alcuna traduzione alternativa rispetto alle deposizioni dei testi diversi da Drennan e Barker. In merito a questi specifici profili nulla all’odierna udienza veniva aggiunto.

P.Q.M.


Rigetta l’eccezione di nullità o inutilizzabilità degli atti rogatoriali svolti a Londra fra il 24 e il 27 settembre 2007 e l’istanza di estensione dell’incarico peritale di traduzione.


Alla successiva udienza del 17 dicembre 2008 il P.M. formulava ulteriori richieste, sulle quali il Tribunale decideva come segue:


Il Tribunale,


viste le produzioni documentali richiesta dall’accusa e le eccezioni proposte dalla difesa, osserva:

Va innanzitutto precisato che non può esser rigettata per intempestività la produzione documentale proposta dal P.M. perché il termine e le condizioni previste dall’art. 468 c.p.p., in particolare al comma 4 bis, non riguardano i documenti e nel caso di specie non viene richiesta l’acquisizione di documenti aventi contenuto dichiarativo qualificabili come verbali di prove di altro procedimento.

Ciò premesso:

- sono acquisite al fascicolo del dibattimento le sentenze oggi prodotte dal P.M.;

- le intestazioni dei verbali di s.i.t. al P.M. di David Mills del 3 e 4 dicembre 1996 devono esser acquisite al fascicolo del dibattimento quali documenti attestanti il fatto storico negli stessi descritto;

- la richiesta in data 24 febbraio 2004 diretta dal Serious Fraud Office a David Mills può esser acquisita al fascicolo del dibattimento ai soli fini della documentazione di un fatto storico, vale a dire che in quella data è stato chiesto a Mills di produrre i documenti di cui all’elenco ivi allegato, di cui il P.M. ha fornito una traduzione che le altre parti non hanno contestato;

- non può essere acquisita al fascicolo del dibattimento la lettera a firma di David Kirk diretta a Mrs Garlick in data 16.7.03 nella sola parte richiesta dal P.M., trattandosi di documento complesso da cui non può esser estrapolata una singola frase decontestualizzata.


Veniva infine dichiarata la chiusura dell’istruttoria dibattimentale e il P.M. pronunciava la sua requisitoria.

Il 20 gennaio 2009 concludevano la parte civile e la difesa. [p. 37 modifica]Sulla richiesta di termine per eventuali repliche del P.M. il Tribunale rinviava al 17 febbraio 2009 quando, rinunciando il P.M. alle repliche, veniva data lettura del dispositivo, riservando entro il novantesimo giorno il deposito della motivazione.

Giungeva così al termine la lunga fase del dibattimento, iniziata quasi due anni prima, con lo svolgimento di 47 udienze, solo 20 delle quali dedicate alla effettiva assunzione delle prove orali (e fra esse 7 in rogatoria all’estero e 2 in videoconferenza con l’estero), l’esame di 22 persone fra testimoni e consulenti delle parti, l’emissione di una quarantina di ordinanze; terminava con la pronuncia della sentenza nei confronti di un solo imputato, pendente davanti alla Corte Costituzionale, per l’altro, la questione attinente l’obbligatoria sospensione del procedimento per le alte cariche dello Stato.



















Note

  1. Analoga questione era stata posta davanti al magistrato inglese nel corso della rogatoria effettuata per l’esame quale teste di David Mills in data 11 marzo 2003, nell’ambito del procedimento n. 879/00, ed era stata decisa in senso opposto, come da verbale in atti, depositato dal P.M. il 13 aprile 2007 (“i giudici sono qui e sentiranno la deposizione e nel corso degli eventi decideranno o meno se giudicare se la deposizione è ammissibile”).
  2. Si tratta espressamente dei ministri di confessioni religiose, avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici, notai, medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria.
  3. Il punto 5 dell’art. 2 bis indica, per i notai e gli altri liberi professionisti legali, le seguenti prestazioni:
    “a) assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
    i) l’acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali;
    ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;
    iii) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
    iv) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
    v) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di trust, società o strutture analoghe;
    b) o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare”.