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Più in particolare veniva contestato il fatto che Mills avesse accettato la promessa prima e ricevuto poi da Carlo Bernasconi, su disposizione di Silvio Berlusconi, la somma di 600.000 dollari USA, per dichiarare il falso e tacere in tutto o in parte il vero in ordine al ruolo avuto da Berlusconi nella struttura denominata Finivest B Group creata da Mills e utilizzata per attività illegali e operazioni riservate del Gruppo Fininvest. Nell’imputazione, dato conto del percorso della somma (investita tramite la società Struie nei fondi Giano Capital e Torrey Global), erano analiticamente descritti i profili di falsità e/o reticenza presenti nelle suddette deposizioni testimoniali (relativi alla effettiva proprietà delle società offshore della Fininvest, ai colloqui intercorsi con Silvio Berlusconi, alla natura di un compenso di circa un milione e mezzo di sterline ricevuto nel 1996, ai rapporti fra la famiglia Berlusconi e Paolo Del Bue della fiduciaria Arner).

Il reato si affermava commesso a Milano, Londra e Ginevra fino al 2 febbraio 1998.

La prima udienza era fissata al 13 marzo 2007.

Si dava atto nel decreto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri era costituita parte civile.

In termini rispetto alla data della prima udienza i difensori di entrambi gli imputati ed il Pubblico Ministero depositavano le proprie liste di testimoni e consulenti.

Al fascicolo del dibattimento erano allegati gli atti determinati nell’udienza appositamente tenutasi davanti al GUP, e costituiti fra l’altro dalla documentazione sequestrata nel corso della perquisizione effettuata a carico di Mills, dalla documentazione relativa alla società Struie, dagli atti trasmessi dalle autorità del Regno Unito, della Confederazione Elvetica, del Liechtenstein e di Guernsey (Isole del Canale) a seguito delle numerose rogatorie effettuate dal P.M., ed alcuni degli atti del procedimento n. 22694/01 R.G.N.R. (ora, come si è scritto, n. 11776/06 R.G. Trib).

Il Collegio, preliminarmente e contestualmente alla data della prima udienza (oltre che successivamente, nel corso del dibattimento), negava con diversi decreti l’autorizzazione alle riprese televisive e fotografiche in aula, ritenendo che potessero di per sé “pregiudicare la serenità del dibattimento per tutte le parti processuali” e non fossero strettamente necessarie “ai fini della conoscenza del dibattimento, che, in relazione al suo specifico interesse sociale” poteva “essere adeguatamente soddisfatta attraverso la presenza della stampa e dei suoi strumenti di comunicazione”.

Il 13 marzo 2007 il Tribunale dichiarava la contumacia di entrambi gli imputati, cui il decreto era stato ritualmente notificato e che non erano presenti, senza addurre legittimo impedimento; dava atto della già avvenuta costituzione della parte civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall’avv. Maria Gabriella Vanadia dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano. Venivano poi poste le questioni preliminari dalla difesa Berlusconi (rappresentato dagli avvocati Piero Longo e Niccolò Ghedini) e dalla difesa Mills (rappresentato dall’avvocato Federico