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Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”.

La direttiva ha ricevuto piena attuazione nell’ordinamento italiano con D. Lg. 20 febbraio 2004, n.56, pubblicato nel supplemento ordinario n.30/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004, n.49, ossia in epoca anteriore all’avvio del presente procedimento da parte della Procura della Repubblica. La successiva Direttiva 2005/60/CE estende in ampia misura l’ambito di applicazione della precedente, anche in relazione alle categorie professionali cui si applica (cfr. art. 2 della Direttiva stessa): inoltre, rispetto ad essa, non risulta ancora emanata alcuna norma attuativa. Inserendo l’articolo 2 bis nella Direttiva 91/308/CEE e al fine di “continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario” e “la stabilità e l’integrità del sistema finanziario”, la Direttiva 2001/97/CE stabilisce l’obbligo di segnalare le operazioni sospette alle Autorità degli Stati membri.

Tale obbligo viene posto a carico degli enti creditizi e finanziari, delle imprese di investimento, nonché di revisori, contabili esterni, consulenti tributari, agenti immobiliari, notai e altri liberi professionisti legali (questi ultimi, quando prestino la propria opera nelle operazioni indicate al punto 5 dello stesso articolo 2 bis)1.

Per converso, l’art.5 della Direttiva 2001/97/CE, nel sostituire l’art.6 della Direttiva 91/308/CEE, stabilisce che gli obblighi di segnalazione non si applicano “ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento (rectius procedimento), compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.

Tale disposizione è integralmente ripresa dall’art. 23 c. 2 della Direttiva 20005/60/CE.

La Corte di Giustizia europea ha già avuto modo di occuparsi del rapporto tra le due disposizioni nella recentissima sentenza del 26 giugno 2007 (quindi successiva anche alla emanazione della terza Direttiva. 2005/60/CE), causa C-305/05 (Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, Ordine degli avvocati fiamminghi, Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles contro Consiglio dei ministri).

La sentenza, reperibile nel sito www.curia.europa.eu, afferma – segnatamente al punto 33 – che gli obblighi di segnalazione e cooperazione si applicano agli avvocati quando essi assistono il cliente nella preparazione o realizzazione delle transazioni essenzialmente di ordine finanziario e immobiliare, previste dal punto 5 lett. a) dell’art.2 bis, o quando agiscono in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare (punto 5 lett. b).

Per regola generale – scrive la Corte – queste attività, in ragione della loro stessa natura, si situano in un contesto che non ha alcun legame con una procedura giudiziaria e, perciò, si pongono al di fuori del campo di applicazione del diritto ad un equo processo, diritto, questo, che comprende e garantisce il segreto professionale.

Ne consegue che non può riconoscersi ai testi qui considerati, che nel momento in cui ricevevano le informazioni dal cliente non stavano svolgendo alcuna assistenza neppure finalizzata ad un eventuale procedimento giudiziario, la facoltà di avvalersi del segreto professionale.

Le considerazioni che precedono valgono anche per i testimoni Jeremy Scott e Virginia Rylatt.

  1. Il punto 5 dell’art. 2 bis indica, per i notai e gli altri liberi professionisti legali, le seguenti prestazioni:
    “a) assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
    i) l’acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali;
    ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;
    iii) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
    iv) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
    v) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di trust, società o strutture analoghe;
    b) o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare”.