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Il Tribunale,


vista la richiesta della difesa Berlusconi di citare per il giorno 7 marzo 2008 i soli Testi Mattiello e Ammann, nell’ipotesi che essi compaiano in Italia; rilevato che il calendario di udienza è sempre stato improntato alla migliore utilizzazione possibile delle udienze prenotate per il presente procedimento, anche per ragioni di speditezza processuale, e che la mancata piena utilizzazione di alcune udienze è dipesa dall’assenza di Testi inutilmente più volte citati; ritenuto che proprio per tale motivo veniva disposta la citazione nella medesima udienza di due Testi residenti all’estero e di due Imputati di reato connesso residenti in Italia; visto che la Difesa Berlusconi preannuncia un esame di Mattiello di particolare complessità, e prospetta fin da ora l’eventuale presentazione di richieste di carattere procedurale tali da impegnare comunque parte della giornata di udienza;

P.Q.M.


autorizza le difese alla citazione dei soli Testi Mattiello e Ammann per l’udienza del 7 marzo 2008, ore 9.30, aula 4. Dà termine alle Parti, alla stessa data, per la produzione degli elenchi delle domande da rivolgere ai Testi residenti all’estero laddove debbano essere sentiti in rogatoria”.


All’udienza del 7 marzo 2008 i testi Mattiello ed Amman non si presentavano, e le parti discutevano sia della loro citazione, sia degli atti integrativi di indagine depositati dal P.M., attività a seguito della quale le parti formulavano richieste istruttorie ex art. 507 c.p.p., chiedendo altresì, in caso di accoglimento dell’istanza del P.M., la difesa Berlusconi la posticipazione dell’esame dei propri testi e la difesa Mills ulteriori esami testimoniali.

Il Tribunale così decideva:


Il Tribunale,


in relazione alle richieste:

- delle difese Berlusconi e Mills di esame del testimone Amman tramite rogatoria diretta all’Autorità elvetica;

- della difesa Berlusconi di citazione davanti a questo Tribunale del testimone Mattiello, allo stato non trovato nella Confederazione Elvetica;

- del Pubblico Ministero di esame ex art. 507 c.p.p. in qualità di teste di Isaac Marrache;

sentite le altre parti,

osserva:


Pierre Amman, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa Berlusconi, ha dichiarato che non intende presentarsi davanti a questo Tribunale, manifestando la propria disponibilità ad essere sentito dall’Autorità elvetica: l’esame dello stesso va pertanto diposto per via rogatoriale, come da separato atto.

Antonio Mattiello non è stato reperito dalla difesa autorizzata alla sua citazione, ma lo stesso più efficacemente potrà esser cercato dall’Autorità giudiziaria elvetica e conseguentemente sentito nell’ambito della medesima rogatoria disposta per il teste Amman, per evidenti motivi di economia processuale; l’esame dello stesso va pertanto disposto per la medesima via rogatoriale, come da separato atto.

Quanto alla richiesta avanzata dal P.M. ex art. 507 c.p.p., ritiene il Tribunale che esattamente sotto tale profilo processuale la richiesta vada valutata, non essendo il teste Isaac Marrache stato inserito dal P.M. nella lista presentata ex art. 468 c.p.p. né a seguito della modifica dell’imputazione.

Si tratta pertanto di un eventuale “testimone del Tribunale”, e le parti non hanno offerto ragioni tali da indurre necessariamente ad una anticipata decisione del collegio rispetto alla ultimazione dell’istruttoria dibattimentale. Ogni decisione sul punto va pertanto riservata, e ne consegue anche la riserva in ordine alla subordinata richiesta di esame del teste Rivara, in caso di accoglimento dell’istanza di esame del teste Isaac Marrache.