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Nella medesima data il Tribunale ammetteva le prove documentali con l’ordinanza che segue.


Il Tribunale,

sentite le richieste di ammissione delle prove avanzate dalle parti,

ammette

le prove documentali richieste.

In particolare, in relazione alla acquisizione dei verbali di udienza in cui ha deposto David Mills, nel processo “Arces” il 20.11.97 e nel processo “All Iberian” il 12.1.98 e 19.1.98, osserva che la questione relativa alle modalità con le quali Mills doveva esser esaminato, e quindi alla utilizzabilità di tali verbali, non attiene a questa fase. I verbali suddetti costituiscono documenti attinenti al reato contestato e commesso, in ipotesi accusatoria, attraverso false testimonianze. Ne consegue, in accoglimento della richiesta della difesa Berlusconi, l’ammissione quali documenti delle sentenze irrevocabili emesse in entrambi i procedimenti.

In relazione poi alla deposizione resa l’11.3.03 da David Mills nel processo “SME” (R.G. 879/00) per rogatoria a Londra, e relativa traduzione, va rilevato che l’esame si è svolto nella fase dibattimentale ed alla presenza dei difensori sia di Berlusconi che dello stesso Mills: anche alla luce dei criteri di cui agli artt. 237 e 238 c.p.p. non vi sono motivi di esclusione di tale documento. Il Tribunale si riserva in ordine alla ammissione delle prove orali, fin da ora comunque autorizzando il P.M. alla citazione per l’udienza del 4.5.07 dei testi della propria lista che vorrà in questo momento indicare. Fissa fin da ora le successive udienze istruttorie al 11, 18 e 25 maggio 2007.

Al fine dell’autorizzazione alla citazione dei testi residenti all’estero, invita le parti a dichiarare se intendono procedere a formale notifica, oppure se chiedono al Tribunale di ritenere sufficiente il dissenso a comparire in Italia già manifestato da alcuni di essi.


Il 27 aprile 2007 veniva data lettura dell’ordinanza di ammissione delle prove orali.


Il Tribunale,

a scioglimento della riserva formulata in ordine alla ammissione delle prove orali richieste dalle parti,

ammette

l’esame degli imputati;

i seguenti testimoni, tutti in quanto dedotti su circostanze rilevanti e pertinenti rispetto all’imputazione ai fini della decisione:

Robert Drennan, David Barker, Andrew Costard, Benjamin Marrache, Jeremy Scott, Flavio Briatore, Paolo Marcucci, Diego Attanasio, Maria De Fusco e Marina Mahler, dei quali accusa e difesa hanno chiesto l’esame;

Heimo Quaderer e Virginia Rylatt indicati dal P.M.;

Antonio Mattiello, Nadia Ignatius, e Sue Mullins indicati dalle difese Berlusconi e Mills,

Tanya Maynard Ghazvini indicata dalla difesa Mills;

Pierre Amman indicato dalla difesa Berlusconi;

Paolo Del Bue e Livio Gironi, indicati rispettivamente dalla difesa Berlusconi – Mills e Berlusconi quali imputati di reato connesso;

i consulenti Gabriella Chersicla (del P.M.), Andrea Perini (della difesa Mills) e Claudia Tavernari (della difesa Berlusconi);


rigetta

le richieste di esame in relazione a:

Darren Wing, indicato dalle difese Berlusconi e Mills, teste inconferente per non essere a sua firma la lettera sul cui contenuto sarebbe chiamato a deporre, e comunque sovrabbondante rispetto ai testi Drennan e Barker;