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Sulla questione di costituzionalità, data la parola a tutte le parti, il Tribunale riservava la decisione.
Il successivo 4 ottobre 2008, in accoglimento della proposta eccezione, veniva data lettura della ordinanza che, ai sensi degli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt.3, 68, 96, 111, 112 e 138 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell’art.1 della legge 23 luglio 2008, n.124, e disponeva l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo ai sensi dell’art.159 c.p. il procedimento in corso a carico dell’imputato Berlusconi e per l’effetto sospendendo il corso della prescrizione.
Al fine di non appesantire questa motivazione, si rimanda, per il testo del provvedimento (concernente il solo imputato Silvio Berlusconi), alla lettura dell’ordinanza allegata al verbale del 4 ottobre 2008.
A tutt’oggi la questione è pendente davanti alla Corte Costituzionale, né è noto quando verrà decisa.
Veniva quindi data lettura dell’ordinanza con cui si disponeva che il processo proseguisse a carico del solo imputato David Mills:
Il Tribunale,
in relazione alla richiesta del P.M. e della parte civile di separazione degli atti del procedimento a carico di Mills Mackenzie Donald David, sentite le difese, osserva:
Il Tribunale non può che richiamarsi a quanto previsto dall’art. 18 del codice di procedura penale, prescindendo dalle valutazioni proposte dalle parti, laddove estranee alle ragioni ed alla logica della giurisdizione.
Tale norma, al primo comma lettera b), dispone che la separazione va ordinata quando “nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento”. In nota a questa ipotesi i codici riportano correttamente l’art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla Costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale, che dispone la sospensione del giudizio quando sorga incidente di costituzionalità e gli atti siano trasmessi alla Corte. Sono tassativamente previsti dall’art. 18 c.p.p. i casi di separazione, e fra di essi è dunque compreso quello ricorrente nel caso di specie.
Va ricordato che la legge 23 luglio 2008 n.124 prevede la sospensione del processo penale nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei Deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri, e non per coloro che sono imputati nel medesimo procedimento o nel medesimo reato, che si tratti di un caso di concorso necessario od eventuale. L’istituto è previsto per “tutelare l’interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato” (così la Relazione introduttiva al Disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia il 2 luglio 2008); l’eccezionalità della norma non ne consente quindi una interpretazione estensiva in favore di soggetti che tale funzione non rivestono.
La difesa Mills ha esplicitamente sostenuto invece tale tesi, cui peraltro non è dato rinvenire accenni nella citata Relazione introduttiva, e neppure nelle schede di lettura del Servizio Studi del Senato n.31 del luglio 2008. La questione era stata posta nel corso dei lavori parlamentari, e sul punto erano stati presentati specifici emendamenti, non recepiti nel testo approvato della legge, sicché l’omissione della specifica disposizione non può ritenersi casuale, ma frutto di consapevole scelta del legislatore.