Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills/Premessa
Questo testo è completo. |
◄ | Svolgimento del processo | 1 | ► |
PREMESSA
Il Tribunale ritiene opportuno esplicitare i criteri che determinano lo svilupparsi della motivazione.
In estrema sintesi, a David Mills è contestato il reato di corruzione in atti giudiziari, perché accettava la promessa e successivamente riceveva, su disposizione di Silvio Berlusconi ed al fine di favorirlo, una somma di danaro per compiere atti contrari ai suoi doveri d’ufficio di testimone nei processi 1612/96 e 3510-3511/96, nei quali Berlusconi era, con altri, imputato.
È dunque necessario esaminare in primo luogo le deposizioni testimoniali di Mills, rese il 20 novembre 1997 nel processo 1612/96 (noto con il nome “Guardia di Finanza”), il 12 e 19 gennaio 1998 nel processo 3510+3511/96 (noto con il nome “All Iberian”), valutandone la rilevanza nelle rispettive sentenze (capitoli 1, 1.1 e 1.2).
Saranno poi analizzate le singole contestazioni di falso e reticenza (capitolo 2), suddividendole in quattro temi:
1) la proprietà delle società offshore del c.d. Gruppo Fininvest B (2.1);
2) i beneficiari economici di Century One e Universal One ed i rapporti di Paolo Del Bue con la famiglia Berlusconi (2.2);
3) il c.d. dividendo Horizon (2.3)
4) il colloquio telefonico fra Mills e Berlusconi concernente il finanziamento a Craxi (2.4).
In questo contesto e sotto questi diversi profili andranno ripercorse le deposizioni dei testimoni Pierre Amman, Tanya Maynard, Paolo Del Bue, Robert Drennan, David Barker, Jeremy Scott, Virginia Rylatt, Sue Mullins, Nadia Ignatius, Andrew Costard.
A questo punto sarà presa in considerazione la confessione resa da David Mills ai Pubblici Ministeri nel corso dell’interrogatorio del 18 luglio 2004 e la ritrattazione successiva del 7 novembre 2004 (capitolo 3, suddiviso in 3.1 e 3.2).
Saranno qui nuovamente esaminate, solo nelle parti rispetto a tale tema rilevanti, le deposizioni dei testi Robert Drennan, David Barker e Sue Mullins.
Il percorso delle somme di danaro promesse a Mills ed entrate nel suo patrimonio è stato tortuoso, ed è stato ricostruito dalla consulente Gabriella Chersicla nei passaggi fra i conti correnti, i conti deposito, i fondi e i trusts che egli gestiva per conto dei suoi clienti. La tesi difensiva, che attribuisce ad altra fonte (Diego Attanasio) le entrate “sospette” di Mills, è fondata anch’essa sull’analisi dei flussi di danaro, effettuata dai consulenti Andrea Perini e Claudia Tavernari.
A questo argomento sarà dedicato il capitolo 4, a sua volta suddiviso per mera comodità in due parti, corrispondenti la prima alla consulenza depositata il 6 febbraio 2006, e la seconda a quella depositata il 29 ottobre 2007. In questo contesto saranno puntualmente esaminate tutte le osservazioni dei consulenti della difesa, confrontandole con quelle della consulente dell’accusa.
Le deposizioni testimoniali di Diego Attanasio, Flavio Briatore, Benjamin Marrache, Maria De Fusco, Heimo Quaderer, Paolo Marcucci, Marina Mahler e Antonio Mattiello saranno in questa sede valutate al fine di verificarne la corrispondenza con quanto emerge dalla documentazione in atti e dalle consulenze.
Seguiranno le considerazioni conclusive (capitolo 5): dapprima sarà valutata l’analisi dei consulenti (5.1), poi le dichiarazioni confessorie (5.2), le osservazioni finali (5.3), ed infine brevi note in diritto (5.4). Da ultimo sarà dato conto della decisione (capitolo 6), sia quanto al trattamento sanzionatorio (6.1) sia in relazione al risarcimento del danno (6.2).