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Al contrario, la legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, che ha sostituito l’art. 96 della Costituzione, all’art. 5 estende le prerogative ivi previste (ossia l’autorizzazione del Senato o della Camera) ai soggetti imputati nel medesimo procedimento, che non sono membri delle Camere.
Poiché “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, non vi è alcuno spazio per ritenere che l’estensione ai coimputati sia implicitamente prevista dalla legge n. 124/2008.
L’art. 18 c.p.p. prevede peraltro:
► che la separazione non debba essere disposta, pur ricorrendo una delle ipotesi ivi previste, quando il giudice ritenga la riunione “assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti”;
► che la separazione possa essere disposta “sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo”.
Questa seconda ipotesi non ricorre nel caso concreto, come si è visto, contrapposte essendo le richieste di accusa e parte civile da un lato, difesa dall’altro.
Va allora valutato se la riunione sia “assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti”, alla luce dell’esigenza, costituzionalmente presidiata, del giusto processo e della celerità dello stesso.
La risposta non può che essere negativa.
Infatti la sospensione del processo a carico dell’imputato Berlusconi viene determinata dall’approvazione, il 23 luglio 2008, della legge n. 124, in relazione alla quale con separato provvedimento è stata oggi sollevata questione di costituzionalità. Anche ove non si fosse così deciso, sarebbe stata dichiarata la sospensione per l’imputato Berlusconi con una ordinanza di natura dichiarativa. Deve pertanto esser esaminato lo stato del processo, di per sé finalizzato all’accertamento dei fatti, a quella data, a prescindere da qualsiasi ulteriore atto istruttorio già previsto, prevedibile o meramente eventuale.
Nell’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale si è già ampiamente descritto il lungo iter del processo, svoltosi per una quarantina di udienze. Ad essa, sul punto, ci si riporta integralmente, ricordando qui solamente che sono state ormai acquisite tutte le prove documentali ed orali ammesse sulla base delle richieste iniziali delle parti e di quelle suppletive avanzate dalle difese a seguito della modificazione dell’imputazione operata dal P.M. il 14 dicembre 2007, con due eccezioni: l’imputato di reato connesso Paolo Del Bue non ha acconsentito alla trasmissione del verbale del proprio interrogatorio, non pervenuto a questo Tribunale; l’esame della consulente Claudia Tavernari, prolungatosi l’intera giornata all’ultima udienza del 19 luglio 2008 antecedente l’approvazione della legge n. 124/2008, non è terminato.
Non essendo stata ancora dichiarata la chiusura dell’istruttoria dibattimentale, giunta alla fase sopra descritta, il Tribunale non può neppure, impropriamente anticipando giudizi, affermare che il processo è giunto a effettiva conclusione oppure che sarà necessario ex art. 507 c.p.p. assumere nuove prove, in relazione alle quali occorra non scindere la posizione dei due imputati.
Nessuna esigenza di speditezza potrebbe dunque giustificare in questo momento la sospensione del processo nei confronti dell’imputato Mills, né può dirsi che mantenere unite le posizioni dei due imputati sarebbe “assolutamente necessario per l’accertamento dei fatti”, condizione imprescindibile ai sensi dell’art. 18 c.p.p. per negare la richiesta separazione.
La difesa Mills ha però richiesto altresì la sospensione del processo ai sensi dell’art. 159 comma 1 n.3 c.p. Tale norma prevede che il processo possa essere sospeso, oltre che per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori, anche “su richiesta dell’imputato o del suo difensore”.
Come il collegio ha già osservato nella propria ordinanza del 7 marzo 2008, “per tale ultima ipotesi non vengono posti limiti temporali alla sospensione, e nulla è scritto in ordine alle ragioni eventualmente legittimanti la richiesta. E’ pertanto evidente la necessità di una interpretazione della norma rigorosa e costituzionalmente orientata, alla luce sia dei valori espressi” in particolare negli artt. 3 e 111 della Costituzione, sia dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, fra l’altro nella sentenza 13/20 gennaio 2004 n. 24. “Discende infatti da un’attenta lettura, sinottica e integrata” delle norme costituzionali e di tale pronuncia, “che la sospensione del procedimento, da concedersi con provvedimento motivato, può sì essere determinata dalle esigenze dell’imputato e del suo difensore non costituenti legittimo impedimento, ma tali esigenze