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giudice sono più ampie, è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti”. Naturalmente l’esercizio del potere non deve avvenire “in modo troppo esteso o addirittura arbitrario: l’iniziativa deve essere <assolutamente necessaria> (sia l’art. 507 che il 603 usano questa espressione) e la prova deve avere carattere di decisività (altrimenti non sarebbe <assolutamente necessaria>) diversamente da quanto avviene nell’esercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti”.

Tutte le citazioni sono tratte dalla sentenza n. 41281/2006 del 17 ottobre 2006, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere i precedenti contrasti sul punto. La successiva giurisprudenza della Suprema Corte è conforme alla citata sentenza, ed ai medesimi principi questo Tribunale si attiene nella valutazione delle prove richieste dalla difesa.


Va innanzitutto ricordato che la difesa di Mills ha chiesto di esaminare quale imputato di reato connesso Silvio Berlusconi; quali testimoni Diego Attanasio, Isaac Marrache, Marjorie Smith, Pierre Laurent Rivara, Jean Pierre Rivara, Peter Philips, Gianmarco Vela, K.A. Robinson e Ronan Daly; chiede inoltre l’effettuazione di perizia contabile.


In primo luogo va rilevato che nessuno dei testimoni è stato esaminato in sede di indagini difensive, pur con i limiti di cui all’art. 391 bis c.p.p. Inoltre la difesa non ha neppure acconsentito non solo alla produzione nel corso dell’istruttoria dibattimentale (ai fini della loro utilizzazione) dei verbali di coloro che erano già stati interrogati dal P.M., ma nemmeno in questa fase alla esibizione di tali atti, così escludendo la possibilità di conoscere elementi concreti utili anche ai soli fini della presente decisione.

Si deve poi osservare che di Isaac Marrache, Gianmarco Vela e Ronan Daly era già stato chiesto l’esame: si veda quanto al primo e al secondo la lista testi della difesa Mills depositata in sede di ammissione delle prove il 2 marzo 2007, quanto al terzo quella depositata dopo la modifica dell’imputazione, l’8 gennaio 2008. Marrache e Daly erano altresì testi richiesti dalla difesa Berlusconi.


Di Ronan Daly la difesa Mills chiedeva l’esame affinché, quale direttore di BISYS (conosciuta come Hemisphere Management), riferisse in particolare in ordine agli “accertamenti compiuti riguardo agli investimenti effettuati in strumenti finanziari, ivi compresi Torrey Global Off Shore Funds, dall’avv. Mills, anche per il tramite di società fiduciarie a lui intestate”; alle “verifiche esperite in ordine alla esistenza del nominativo di Carlo Bernasconi quale investitore in fondi commercializzati da BISYS”; alla “gestione del fondo Torrey Global sino a febbraio 2000”.

Già nella propria ordinanza del 27 aprile 2007 il collegio aveva rigettato la richiesta (presentata dalla difesa Berlusconi in relazione a circostanze analoghe), osservando trattarsi di teste sovrabbondante rispetto alla documentazione prodotta e chiamato a deporre su operazioni oggetto dell’esame dei consulenti delle parti. Nell’ordinanza del 21 febbraio 2008 il giudizio veniva ribadito: “alla luce dell’istruttoria dibattimentale fino a questo momento espletata ed estesa – a quanto consta – ad ogni aspetto di rilievo dell’intera vicenda, non emergono elementi per modificare il giudizio allora dato”.

La richiesta ora viene avanzata sulle medesime circostanze, con la precisazione secondo cui BISYS avrebbe incorporato Hemisphere.

Le considerazioni svolte nelle due ordinanze sopra citate assumono maggior valore e vanno confermate ora, dopo che sono stati sentiti tutti i testimoni ed i consulenti ammessi. In particolare si deve ricordare che le consulenze hanno specificamente affrontato anche questo aspetto della vicenda, esaminando tutti i documenti disponibili, reperiti dal P.M. o prodotti dalle difese. Dall’istanza difensiva si può dedurre che i documenti furono a suo tempo trovati anche grazie all’attività di Daly, il cui esame, a distanza di tanto tempo dai fatti, appare del tutto superfluo. Si consideri poi che all’udienza del 28 ottobre 2008 è stato fatto dalle parti un riferimento concorde