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Tutti costoro vengono dedotti su circostanze oggetto di ampia produzione documentale, anche della difesa; ovvero su circostanze che, anche in relazione al tempo trascorso, opportunamente e più efficacemente troverebbero supporto in una eventuale produzione documentale; ovvero ancora su circostanze possibile oggetto delle consulenze tecniche della difesa già ammesse. In particolare si veda il caso del teste Chastanet, che viene nelle liste indicato come “attuale responsabile” della filiale di Ginevra della Banca Paribas: questi, di conseguenza, sarebbe eventualmente a conoscenza delle circostanze dedotte solo in esito ad una ricerca d’archivio di documenti che egli potrebbe soltanto depositare, documenti che, ove esistenti, le parti potrebbero produrre per autonoma iniziativa.

In relazione alla richiesta del P.M. di acquisizione del verbale della deposizione resa da Pierre Amman il 21.5.07, rilevato che i difensori delle parti erano presenti e la prova è stata assunta in dibattimento, ai sensi dell’art. 238 c. 1 e 2 bis c.p.p., ne dispone l’acquisizione al fascicolo del dibattimento.

Rilevato peraltro che i difensori non intendono comunque rinunciare all’esame del teste, la cui deposizione è stata ammessa in data 27.4.07, letto l’art. 238 c. 5 c.p.p. e ritenuto che, trattandosi di prova assunta in diverso procedimento per rogatoria, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 431 lett. f) c.p.p.. dispone l’esame dello stesso come da separato atto.


Per il giorno successivo, 22 febbraio 2008, era previsto l’esame degli imputati Silvio Berlusconi e David Mills, che non si presentavano; il secondo inviava una nota di cui si riporta il passaggio essenziale:

“… Il clamore dell’inchiesta legata naturalmente alla notorietà dell’altro soggetto in essa coinvolto, ancor più forte in considerazione della attuale evoluzione delle vicende politiche italiane, mi induce mio malgrado a non presenziare innanzi al Tribunale di Milano. Simile mia decisione non deve essere vista, tuttavia, come la volontà di sottrarmi all’incombente previsto, riguardo al quale rinnovo la mia disponibilità a sottoporvimi, richiedendo solamente possa essere disposto per via rogatoriale, eventualmente anche nelle forme della videoconferenza”.


Sulla richiesta del P.M. di procedere alla lettura del verbale di interrogatorio di Mills, previa discussione delle parti – e manifestato dalle difese dell’imputato Berlusconi il dissenso all’utilizzabilità dell’atto – il Tribunale decideva con l’ordinanza che si trascrive.


Il Tribunale,


- vista la richiesta della difesa Mills di procedere all’esame dell’imputato in via rogatoriale, richiesta espressa dallo stesso imputato con missiva datata 21.2.08, oggi prodotta dalla difesa;

- sentiti i difensori dell’imputato Berlusconi, il P.M. e la parte civile;

osserva:


Fin dall’udienza del 18.1.08 le parti sono state rese edotte del calendario stabilito dal Tribunale per il prosieguo dell’istruttoria dibattimentale (cfr. verbale in stenotipia pagg. 65/66), e con congruo anticipo pertanto è stata fissata l’udienza odierna per l’esame degli imputati, senza che venisse sollevata alcuna obiezione e preannunciando la presenza dell’imputato Mills, presenza confermata all’udienza del 31.1.08.

Gli imputati non si sono oggi presentati; il P.M. e la parte civile si oppongono alla richiesta della difesa, chiedendo l’acquisizione ex art. 513 c.p.p. del verbale di interrogatorio reso dall’imputato Mills in data 18-19/7/04.

Esaurito l’esame dei testi dedotti dall’accusa ed ammessi, rilevato che all’udienza del 18.1.08 il Tribunale ha già affermato che ogni questione posta dalle parti in ordine alle prove assunte all’estero attiene alla loro utilizzabilità ed è pertanto da decidersi al termine dell’istruttoria