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Venivano successivamente poste dai difensori una serie di questioni concernenti la formazione del fascicolo del dibattimento, decise con ordinanza del 13 aprile 2007.


Il Tribunale


decidendo sulle questioni relative alla formazione del fascicolo del dibattimento sollevate dalle difese degli imputati nell’udienza del 22.3.2007, sentiti il pubblico ministero e la parte civile, osserva:


1) la prima questione tende all’esclusione dal fascicolo del dibattimento dei files estratti dai computer di David Mills per violazione degli artt. 360 e 191 c.p.p.

Va brevemente ricordato che in data 10.2.06 la Metropolitan Police di Londra procedeva alla perquisizione dello studio e dell’abitazione di Mills, a seguito di rogatoria inoltrata dall’autorità giudiziaria italiana; nel corso della perquisizione, svolta alla presenza di un difensore, venivano sequestrati, tra l’altro, i computers in uso all’imputato, da cui venivano estrapolati il 13.2.06 i documenti di cui la difesa chiede ora l’estromissione.

La difesa ha censurato l’inosservanza delle norme processuali italiane attinenti al compimento di atti ritenuti irripetibili quali, asseritamente, quelli relativi all’estrazione dei files.

Invero, come ha puntualmente affermato la Corte di Cassazione (Sezione I, 3.3.03 n. 41302), “l'assistenza giudiziaria comporta una collaborazione fra Stati sovrani e una reciproca rinuncia a pretendere la rigorosa applicazione di tutte le forme previste dall'ordinamento interno dello Stato richiedente, secondo lo schema che risultava indicato dagli artt. 27 e 31 delle disposizioni sulla legge in generale, in forza del quale le forme del processo erano regolate dalla legge del luogo ove il processo si svolge, fatta eccezione per le leggi contrarie all'ordine pubblico e al buon costume. Conseguentemente la giurisprudenza aveva ripetutamente affermato che le prove raccolte all'estero sono ammissibili nel giudizio che si svolge in Italia se assunte secondo la legge del luogo ove sono state raccolte, purché non siano in contrasto con le norme del nostro ordinamento riguardanti l'ordine pubblico (Cass., VI, n. 9609 del 27-6-1988, Aramiti, rv. 179298, Cass., II, n. 2125 del 6-11-1986, Scutti, rv. 175160; Cass., III, n. 9823 del 19-6-1985, Pace, rv. 170849; Cass., II, n. 9598 del 14-4-1983, Di Nicola, rv. 161184; Cass., I, n. 4477 del 21-2-1983, Von Arb, rv. 159036). Il suddetto principio è rimasto fermo anche con l'introduzione del nuovo codice (Cass., VI, n. 7982 del 29-4-1993, Terranova, rv. 194901; Cass., VI, n.8146 del 27-2-1992, Magnani e altri, rv. 191397) e anche a seguito dell'abrogazione degli artt. 27 e 32 della preleggi in forza dell'art. 73 della legge 31-5-1995 n. 218 (v. Corte Costituzionale, sentenza n. 379/1995) e conseguentemente si è ritenuto che siano utilizzabili contra alios le dichiarazioni rese per rogatoria da un coindagato in assenza del difensore (Cass., II, n. 11273 del 5-3-1999, D'Ambrosio, rv. 212981; Cass. I, n. 6796 del 13-12-1996, Covello, rv. 206777). Tale opinione merita di essere seguita, nonostante non sia pacifica (Cass., VI, n. 2963 del 14-1-1999, Faiani e altri, rv. 212733), sia perché, come è stato rilevato da questa Corte, l'estensione di tutte le sanzioni di inutilizzabilità previste dal nostro ordinamento interno alle prove raccolte per rogatoria finirebbe per porre lo Stato italiano fuori del circuito di assistenza giudiziaria (Cass., rv. 219740); sia perché la predetta opinione trova conforto nel combinato disposto degli artt. 729 co. 1 bis e 727 co. 5 bis c.p.p., che lascia intendere che l'inutilizzabilità consegue non ad ogni violazione delle modalità previste dall'ordinamento interno, ma solo alla violazione di quelle modalità che possono essere richieste a norma di accordi internazionali e che siano state specificamente indicate dall'Autorità giudiziaria richiedente”.

Osserva in via incidentale e ad ogni buon fine il Collegio che l’attività censurata dalla Difesa non integrava un accertamento tecnico irripetibile. Si trattava infatti di una attività di estrazione di files che non comportava alcuna modifica della memoria del computer, rimasta inalterata con tutti i dati in essa contenuti, come emerge dalla descrizione del procedimento cd. “encase”; né emergevano sul punto elementi diversi dalla consulenza dell’ing. Sanavio, prodotta dalla difesa.