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Il Tribunale,
sentite le richieste formulate dalle difese degli imputati in ordine alla contestazione effettuata dal Pubblico Ministero all’udienza del 14.12.07 e il parere di parte civile e P.M., osserva:
Il fondamento delle questioni poste dai difensori consta nella ritenuta novità del fatto contestato alla scorsa udienza.
Dalla lettura comparata dei capi di imputazione emerge invece, inequivocabilmente, che la contestazione effettuata il 14.12.07 non sostituisce integralmente la precedente, né configura sul piano strutturale un fatto totalmente diverso, e neppure comporta una trasformazione radicale della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, così come non determina un rapporto di incompatibilità tra i due enunciati: casi questi nei quali è stata riconosciuta dalla costante e consolidata giurisprudenza la sussistenza di un mutamento del fatto.
Nel caso concreto, per contro, il P.M. ha proceduto ad una diversa descrizione delle modalità esecutive del fatto storico, rimasto identico nei suoi elementi essenziali, così modellandolo in conformità a quanto è emerso dallo svolgimento della istruttoria dibattimentale nel suo sviluppo, come espressamente previsto dal testo dell’art. 516 c.p.p. La riformulazione dell’accusa in termini più adeguati non risponde solo all’obbligatorio esercizio dell’azione penale, ma consente altresì un più preciso e pertinente esercizio del diritto di difesa.
Discusse le modalità di assunzione della deposizione del teste Marrache in videoconferenza, le parti illustravano le proprie richieste di prova conseguenti alla modifica dell’imputazione.
Il 31 gennaio 2008 si procedeva all’esame di Benjamin Marrache (più esattamente Benjamin John Samuel Marrache) in videoconferenza da Londra, con registrazione e traduzione simultanea effettuata nell’aula milanese. Il teste si riservava l’invio di alcuni documenti, come meglio si preciserà nel corso di questa motivazione.
All’udienza del 21 febbraio 2008 si dava lettura dell’ordinanza relativa alle richieste istruttorie conseguenti alla modifica dell’imputazione.
Il Tribunale,
lette le richieste avanzate dai difensori degli imputati a seguito della modificazione dell’imputazione formulata dal P.M. all’udienza del 14.12.07 e la richiesta del P.M. di acquisizione del verbale della deposizione resa da Pierre Amman il 21.5.07, in rogatoria, nel procedimento a carico di Agrama + altri, n.11776/06;
sentite le altre parti;
a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 18.1.08;
osserva:
le liste testimoniali qui in esame consistono sostanzialmente nella duplicazione delle richieste già presentate in sede di ammissione delle prove, richieste sulle quali questo Tribunale si è già pronunciato, e non è stato offerto, neppure nella illustrazione orale di dette liste, alcun elemento nuovo che giustifichi la reiterazione.
Il riferimento al capo di imputazione, contenuto in molti dei capitolati di entrambe le difese, potrebbe intendersi come riferimento al capo così come ora modificato: ma tale richiamo, in sé solo, non offre nuovi spunti in ordine al giudizio di rilevanza e opportunità delle prove richieste, già ritenute superflue e/o irrilevanti (cfr. ordinanza pronunciata in data 27.4.07): e alla luce dell’istruttoria dibattimentale fino a questo momento espletata ed estesa - a quanto consta - ad ogni aspetto di rilievo dell’intera vicenda, non emergono elementi per modificare il giudizio allora dato.
Ciò premesso, restano da esaminare soltanto le posizioni dei testimoni che vengono chiesti per la prima volta; si tratta, considerando unitariamente le due liste, di Lionel Chastanet, Barry O’Rourke, Rupert Evans e Solange Zambrana (o Zambiana).