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consulenti delle parti e sottoposta a Benjamin Marrache alla citata udienza del 31 gennaio 2008, documenti dei quali il medesimo Robinson ha effettuato una mera ricognizione.

Ma vi è di più: nella prima relazione si elencano i documenti con il termine di “Appendice”, e ad essi si rimanda: dal che risulta evidente che la semplice allegazione di tali documenti avrebbe escluso in radice la proponibilità stessa della richiesta, anche in considerazione del fatto che si tratta di atti già acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Ancor più evidente è la natura della seconda relazione, meramente descrittiva di quanto riportato sul registro del Cave Trust, in atti e concernente il trasferimento della somma di 1.125.000 sterline del 25/26 giugno 1998. Sono altresì in atti i documenti prodotti dal P.M. ed acquisiti tramite rogatoria presso la Banca Paribas di Ginevra, nei quali si fa riferimento anche alla medesima somma. Tali importi sono stati oggetto della approfondita disamina dei consulenti delle parti e dell’esame di Benjamin Marrache.

Non ha quindi alcun carattere dirimente l’esame di Robinson.


Le vicende connesse alla medesima somma di 1.125.000 sterline sono alla base delle richieste di esame di Jean Pierre Rivara, Pierre Laurent Rivara e Peter Philips.

Poche parole devono esser spese in ordine a Peter Philips: allo stesso si è riferita la consulente Tavernari alle udienze del 10 e 17 ottobre, dichiarando che si tratta di persona menzionata da Isaac Marrache quale dante causa della somma, senza ulteriori specificazioni, anche in ordine alle sue generalità ed alla sua attuale reperibilità. E tanto basterebbe per escludere l’accoglimento della richiesta.

Ma vi è di più: dalla documentazione in atti risulterebbe invece una provenienza della medesima somma dal conto corrente n. 090310L intestato alla “Jean Pierre Rivara SA” presso la Banca Paribas di Ginevra. Jean Pierre Rivara e Pierre Laurent Rivara avevano entrambi poteri di firma su tale conto, e di entrambi viene chiesto l’esame. Quanto al primo, asseritamente già detenuto in Camerun, non viene data alcuna indicazione concreta in ordine alla sua attuale reperibilità ed alla possibilità di esaminarlo in via rogatoriale: anche in questo caso, di conseguenza, tanto basterebbe per escludere l’accoglimento della richiesta.

Quanto a Pierre Laurent Rivara, una attenta lettura della documentazione proveniente dalla Banca Paribas rende evidente che il suo esame non avrebbe alcuna delle caratteristiche in premessa indicate in relazione all’art. 507 c.p.p.

In particolare, tale documentazione bancaria va letta alla luce delle dichiarazioni rese da Benjamin Marrache, della loro complessiva valutazione, dei documenti dallo stesso inviati a questo Tribunale, della relazione fra Isaac Marrache e Benjamin Marrache nella loro qualità di partners dello studio.

Una unitaria considerazione delle tre richieste di esame, alla luce delle complessive risultanze processuali, impone quindi il loro rigetto, non avendo alcuna ulteriore deposizione orale carattere di prova necessaria e decisiva nell’analisi di documentazione, in particolare bancaria, risalente a circa dieci anni fa, oggetto delle consulenze in atti, e comunque a disposizione del collegio.


È stato altresì richiesto un nuovo esame di Diego Attanasio.

L’armatore, che aveva affidato a Mills la gestione di una parte della sua attività imprenditoriale e comunque una quota del proprio patrimonio, è stato lungamente sentito da questo Tribunale alle udienze del 13 luglio e 21 settembre 2007.

Attanasio in sostanza ha dichiarato che Mills era il suo fiduciario, e di ogni costituzione di trust, trasferimento di fondi, investimento inerente una quota consistente del suo capitale egli si disinteressava, affidandosi completamente a Mills, quanto meno per gli investimenti che egli definiva a breve termine.

Tenuto conto delle consulenze tecniche effettuate dalle parti, oltre che del fatto che il teste ha già risposto anche in ordine a tutte le domande aventi ad oggetto il conto corrente aperto sulla banca