Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/23

21.9.07 A.4 h. 10.00 per il controesame difesa Mills e controesame e esame difesa Berlusconi del teste Attanasio”. Le parti null’altro osservavano, neppure in apertura della successiva udienza.

In data 21.9.07 si procedeva pertanto nel senso sopra indicato.

Al termine della lunga audizione (pagg. da 60 a 140 delle trascrizioni) il Presidente congedava il teste affermando: “Solo l’ipotesi che al termine dell’istruttoria dibattimentale il Tribunale debba risentirla prevede l’eventualità di una sua richiamata”, con ciò in tutta evidenza significando che era stato esaurito ogni incombente istruttorio relativo all’esame di Attanasio quale teste sia dell’accusa che delle difese. Queste ultime nulla osservavano e nulla eccepivano, in particolare sulla necessità di richiamare il teste per svolgere l’esame diretto.

E non stupisce l’assenza di richieste, poiché la deposizione del testimone si era protratta per ben due udienze, svolgendosi su tutte le circostanze che le parti ritenevano di sottoporre al teste, ed era così approfondita da corrispondere alla sua natura di controesame ed esame diretto su ogni questione di interesse processuale.

In relazione, infine, alla richiesta di esame ex art. 195 c.p.p. di Giorgio Vanoni, David Mills e Tanya Maynard, il Tribunale deve rilevare, quanto al primo, che stando alla stessa deposizione del teste Amman – posta alla base della richiesta ex art. 195 c.p.p. – non si tratta di teste di riferimento in senso tecnico; quanto al secondo, l’intrinseca inammissibilità della deduzione dell’imputato quale teste di riferimento; quanto alla terza, il fatto che trattasi di teste già compiutamente escussa da parte di accusa e difesa, in esame e controesame: la difesa Berlusconi aveva peraltro rinunciato a porre domande a Tanya Maynard (come risulta dalla registrazione e trascrizione dell’udienza tenutasi in Londra), senza riservarsi alcunché, sicché la richiesta di un nuovo esame all’esito di un ulteriore segmento di istruttoria dibattimentale appare sostanzialmente immotivato, e peraltro inammissibile perché contrario alle più elementari esigenze di celerità e concentrazione dell’istruttoria dibattimentale.

P.Q.M.


Respinge le proposte eccezioni ed istanze.


La medesima udienza del 9 maggio 2008 era caratterizzata da una lunga discussione in ordine alle modalità di assunzione dell’esame di Livio Gironi (presente) e di Paolo Del Bue (assente), che tramite il suo difensore, con nota scritta, chiedeva di esser sentito in rogatoria nella Confederazione Elvetica, suo paese di residenza.

Il Tribunale decideva come da ordinanza in ordine alla posizione di Livio Gironi:


Il Tribunale,


vista la richiesta di esame di Livio Gironi ex art. 210 c.p.p.;

letti gli atti acquisiti all’odierna udienza, tratti dal procedimento penale n. 11776/06 R.G. TRIB. pendente avanti la I sezione penale di questo Tribunale;

rilevato che nei confronti di Gironi sono stati emessi due decreti di archiviazione, in data 24.3.01 per reati di corruzione in atti giudiziari (N. 2561/00 R.G.N.R.), e in data 21.10.04 per reati di false comunicazioni sociali (N. 842/95 R.G.N.R.);

considerato che in particolare il primo concerne Gironi fra l’altro quale procuratore del conto “All Iberian” e nella motivazione indica la mancanza ( per le carenze e i ritardi dell’assistenza giudiziaria) di “elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio”;

ritenuto che, anche indipendentemente da altre considerazioni, la posizione di Livio Gironi è così definita, sicché egli non può che essere sentito ex artt. 210 c.p.p.

P.Q.M.


In accoglimento dell’istanza dispone che Gironi Livio sia sentito ex art. 210 c.p.p. con l’assistenza dell’avv. Edda Gandossi.