Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Lo svolgimento del presente procedimento presenta caratteristiche del tutto peculiari, che rendono necessaria una sua descrizione dettagliata.

In tale ambito il Tribunale ritiene utile riportare le ordinanze più significative, fra le tante emesse nel corso del dibattimento. Alcune di esse hanno di per sé una oggettiva rilevanza, in relazione all’argomento trattato, e per tale motivo si trascrive ad esempio quella in tema di “segreto professionale” emessa a seguito della rogatoria londinese del settembre 2007. Altre, aventi ad oggetto l’ammissione delle prove, si trascrivono perché significative delle cadenze del dibattimento e per ribadire ora – a procedimento concluso – il loro contenuto, alla luce del principio della ragionevole durata del processo. In particolare va riaffermata la sovrabbondanza delle liste testimoniali delle difese, laddove riferite anche a persone neppure compiutamente identificate e/o residenti in Stati che non hanno concluso con l’Italia convenzioni in materia giudiziaria (sicché l’effettuazione di rogatorie sarebbe stata oltremodo difficoltosa, se non addirittura impossibile: come si è in concreto verificato per l’esame del teste Marrache a Gibilterra); va riaffermata altresì l’irrilevanza delle deposizioni che si sarebbero necessariamente limitate alla descrizione del contenuto di documenti in atti, compiutamente analizzati in tutte le ponderose consulenze tecniche delle parti.

I tempi del dibattimento – che richiedeva una trattazione prioritaria in relazione alla ravvicinata prescrizione, alla natura del reato contestato ed alla oggettiva delicatezza della materia – sono stati scanditi, come meglio si vedrà nella descrizione che segue, dalla organizzazione delle rogatorie, effettuata per via diretta, ed ottenuta con il prezioso ausilio dei magistrati di collegamento, il supporto del Ministero ed a volte le consultazioni informali con la struttura di Eurojust.

Le richieste di rogatoria sono state infatti avanzate alla Confederazione Elvetica (e va qui sottolineata l’ampia collaborazione efficacemente fornita dai magistrati competenti per l’adempimento), due volte in presenza del Tribunale ed una in videoconferenza; al Regno Unito, per alcuni giorni consecutivi nel settembre 2007 in presenza del Tribunale (presenza assai limitata, per i motivi che si diranno nel prosieguo) ed una seconda volta in videoconferenza; al Liechtenstein, in presenza del Tribunale; alla Spagna, alla cui fattiva collaborazione non è conseguito alcunché solo per l’indisponibilità del teste Marrache a deporre in quel Paese; a Gibilterra, ove la richiesta, nei termini in cui era stata avanzata, è stata respinta.

Va altresì ricordato – per l’oggettivo rilievo della questione, ininfluente nel caso concreto sui tempi del procedimento – che la possibilità di ricorso prevista dalle legislazioni straniere contro la trasmissione all’autorità giudiziaria rogante del verbale della deposizione assunta ha determinato l’acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale dell’esame dell’imputato di reato connesso