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l’obbligatoria dichiarazione di impegno a dire la verità da parte dei testimoni, posto che la presenza del collegio non era una modalità di esecuzione della rogatoria ma una semplice richiesta di autorizzazione: anche laddove tale autorizzazione fosse stata negata in radice la rogatoria avrebbe mantenuto tutta la sua validità.

Non si pone quindi alcun profilo di inutilizzabilità degli atti, né ai sensi dell’art. 727 comma 5 bis c.p.p. né a maggior ragione ai sensi dell’art. 191 c.p.p. rispetto al quale l’art. 727 c.p.p. è norma speciale.

Questo argomento supera ogni considerazione relativa alla violazione di norme imperative di ordine pubblico, assolutamente inconferente nel caso di specie. Solo incidentalmente va ricordato che nell’ordinamento italiano sono previsti numerosi casi di formazione della prova in assenza dell’autorità giudiziaria che procede.

Per quanto concerne infine la richiesta di revisione integrale delle trascrizioni e traduzioni della rogatoria londinese, il Tribunale si riporta alla propria ordinanza del 14 novembre 2008, in cui in particolare si evidenziava come la difesa non avesse svolto nessuna puntuale osservazione né avesse offerto alcuna traduzione alternativa rispetto alle deposizioni dei testi diversi da Drennan e Barker. In merito a questi specifici profili nulla all’odierna udienza veniva aggiunto.

P.Q.M.


Rigetta l’eccezione di nullità o inutilizzabilità degli atti rogatoriali svolti a Londra fra il 24 e il 27 settembre 2007 e l’istanza di estensione dell’incarico peritale di traduzione.


Alla successiva udienza del 17 dicembre 2008 il P.M. formulava ulteriori richieste, sulle quali il Tribunale decideva come segue:


Il Tribunale,


viste le produzioni documentali richiesta dall’accusa e le eccezioni proposte dalla difesa, osserva:

Va innanzitutto precisato che non può esser rigettata per intempestività la produzione documentale proposta dal P.M. perché il termine e le condizioni previste dall’art. 468 c.p.p., in particolare al comma 4 bis, non riguardano i documenti e nel caso di specie non viene richiesta l’acquisizione di documenti aventi contenuto dichiarativo qualificabili come verbali di prove di altro procedimento.

Ciò premesso:

- sono acquisite al fascicolo del dibattimento le sentenze oggi prodotte dal P.M.;

- le intestazioni dei verbali di s.i.t. al P.M. di David Mills del 3 e 4 dicembre 1996 devono esser acquisite al fascicolo del dibattimento quali documenti attestanti il fatto storico negli stessi descritto;

- la richiesta in data 24 febbraio 2004 diretta dal Serious Fraud Office a David Mills può esser acquisita al fascicolo del dibattimento ai soli fini della documentazione di un fatto storico, vale a dire che in quella data è stato chiesto a Mills di produrre i documenti di cui all’elenco ivi allegato, di cui il P.M. ha fornito una traduzione che le altre parti non hanno contestato;

- non può essere acquisita al fascicolo del dibattimento la lettera a firma di David Kirk diretta a Mrs Garlick in data 16.7.03 nella sola parte richiesta dal P.M., trattandosi di documento complesso da cui non può esser estrapolata una singola frase decontestualizzata.


Veniva infine dichiarata la chiusura dell’istruttoria dibattimentale e il P.M. pronunciava la sua requisitoria.

Il 20 gennaio 2009 concludevano la parte civile e la difesa.