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Cecconi). La proposizione di tali questioni, e la conseguente discussione del P.M. e della parte civile, occupavano l’intera giornata, unitamente alla complicata fissazione del calendario d’udienza (per gli impegni dell’ufficio, gli impegni parlamentari della difesa e una prevista astensione dalle udienze indetta dalla Camera penale).
Alla successiva udienza del 22 marzo 2007, presentata dai difensori la dichiarazione di non adesione all’astensione dalle udienze, dato atto che nelle more era stata depositata in Cancelleria – come espressamente previsto – ulteriore documentazione oltre a quella prodotta nel corso dell’udienza precedente, a sostegno delle proposte eccezioni, veniva data lettura della seguente ordinanza.
Il Tribunale
decidendo sulle eccezioni preliminari formulate dalle difese degli imputati nell’udienza del 13.3.2007, sentiti il pubblico ministero e la parte civile, osserva:
1) La difesa ha eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione degli articoli 415 bis e 416 c.p.p. In particolare la difesa ha lamentato:
- la circostanza che il termine di venti giorni, stabilito dall’art.415 bis terzo comma c.p.p., fosse stato fatto decorrere dal 16.2.06 (data di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari) e non dal 6.3.06 (data di deposito degli ultimi “atti di indagine” del P.M.)
- la mancata proroga di detto termine in ragione della mole degli atti depositati
- la mancata esecuzione delle indagini difensive richieste dopo la notifica dell’avviso.
Nel caso concreto, premesso che è stato rispettato il termine di 20 giorni decorrenti dall’avviso ex art. 415 bis c.p.p. essendo la richiesta di rinvio a giudizio stata notificata il 10.3.06, si rileva che gli atti medio tempore depositati e trasmessi a mezzo fax direttamente alle difese sono costituiti da comunicazioni attinenti ai rapporti tra il P. M. e l’autorità giudiziaria e di polizia londinese, nonché da un elenco delle “correzioni di errori di trascrizione” di un atto già depositato. Non si tratta quindi di atti di indagine.
D’altronde, se è pur vero che il termine in questione “costituisce il presupposto per esercitare efficacemente le attività difensive previste nella stessa norma” e non è stabilito a pena di decadenza (cfr. ad esempio Cass. Pen. Sezione III, 24.9.04 n. 40622, Cass. Pen. Sezione III, 17.2.05 n. 13713), è altrettanto vero che il mancato rispetto di detto termine in relazione ai documenti non depositati al momento della notifica dell’avviso non comporta alcuna “nullità d’ordine generale per violazione dei diritti di difesa, dal momento che la previsione della inutilizzabilità dell’atto non depositato” costituirebbe, ove si trattasse di atti di indagine, “adeguata sanzione a tutela dei diritti della difesa” (Cass. Pen. Sezione II, 7.7.06 n. 29573).
In relazione alla mancata proroga del termine in ragione della mole degli atti, va solo detto che essa non è prevista dalla legge.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata esecuzione di alcune indagini richieste dalla difesa, basti qui ricordare che il loro svolgimento è rimesso alla discrezionalità del P.M. e comunque che la loro mancata effettuazione non comporta alcuna nullità (cfr. da ultimo Cass. Pen. Sezione V, 25.3.05 n. 17690).
2) La difesa ha eccepito la tardiva iscrizione degli imputati nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.
Si deve rilevare che per costante e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione la scelta del momento dell’iscrizione è lasciata alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, non può affidarsi a postume congetture ed è comunque sottratta al sindacato giurisdizionale, né è causa