Torino e suoi dintorni/Capitolo sesto/III

Capitolo sesto - III

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III. — ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.

Ministri. — Sono nominati e revocati dal Re. Essi sono responsali; le leggi e gli atti del governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di uno de’ministri. Non hanno però volo deliberativo nell’una o nell’altra Camera se non quando ne sono membri. Il ministero è presieduto da uno dei ministri, il quale è quasi sempre capo di qualche dicastero; ma può essere anche senza portafoglio.

Ripartizione dei di dipartimenti ministeriali. — L’amministrazione

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(Camera dei Deputati nel Palazzo Carignano)


[p. 105 modifica]dello Stato è ripartita attualmente tra 7 dicasteri a ciascuno dei quali è preposto un ministro. I ministri denominati dalle loro attribuzioni sono i seguenti:

Ministro degli affari esteri
» degli affari interni e di agricoltura.
» della guerra e marina.
» degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia.
» delle finanze e commercio.
» dell’istruzione pubblica.
» dei lavori pubblici.

attribuzioni dei ministeri.

Con decreto 21 dicembre 1850 veniva approvato da S. M. il regolamento che determina le attribuzioni dei vari dipartimenti ministeriali, come eziandio quelle del Consiglio dei ministri. Modificato in seguito dal successivo decreto 28 febbraio 1852, col quale venne soppresso il ministero di marina, agricoltura e commercio, si ripartirono fra gli altri dicasteri le attribuzioni al medesimo assegnate col primo decreto.

Affinchè si abbia una norma da seguire ogni qual volta, per interessi individuali o collettivi, devesi ricorrere a queste autorità centrali, riferiamo alcune delle loro più importanti attribuzioni.


Sono comuni a tutti i ministeri, per essere da ciascuno di essi esercitate nel proprio dipartimento, le attribuzioni che concernono il proprio dicastero e gli uffizi che ne dipendono, quali sono: personale (nomine, demissioni, pensioni, proposte di decorazioni, ecc.); servizio interno; stabilimenti e riparazioni; presentazione di leggi, proposte di regolamenti, bilancio del proprio dicastero, statistica della propria amministrazione, corrispondenza cogli agenti consolari all’estero per informazioni relative alle proprie attribuzioni.

Ministero degli affari esteri (Piazza Castello, 16). — Il ministro degli affari esteri rappresenta il governo presso le potenze estere; tutela l’interesse dello Stato verso le medesime, e stipula con esse trattati e convenzioni; mantiene relazioni colla corte di Roma, inizia e conduce le trattative concernenti ai concordati, alle sedi vescovili ed ai benefizi ecclesiastici; risolve le questioni di diritto internazionale, ed interpreta i trattati; dirige le legazioni, e protegge all’estero i cittadini appartenenti allo Stato ed i loro interessi; rilascia i passaporti all’estero; propone e promuove la sovrana autorizzazione relativamente alla facoltà di fregiarsi di estere decorazioni; veglia sul mantenimento dei confini territoriali [p. 106 modifica]dello Stato; roga gli atti relativi ai principi della Real Famiglia interessanti le relazioni estere, cioè gli atti di nascita, matrimonio e morte; esercita le attribuzioni di segretario dell’Ordine supremo delta SS. Annunziata; amministra e dirige le poste.

Ministero degli affari interni e d’agricoltura (Piazza Castello, 12 e 14). — Le sue attribuzioni hanno per oggetto: l’alta sorveglianza politica dello Stato, e la sicurezza pubblica; le vetture pubbliche; la stampa; le feste nazionali; i pubblici spettacoli; la polizia della navigazione fluviale; il rilascio del porto d’armi; la spedizione dei passaporti all’interno; i culti tollerati; le elezioni politiche ed il Parlamento nazionale; le pubbliche amministrazioni locali, le relative elezioni, le proposizioni per le nomine dei sindaci e le intendenze: il consiglio di Stato; la guardia nazionale; la sanità pubblica; le opere pie e gli stabilimenti di pubblica beneficenza; le carceri giudiziarie, esclusa la polizia delle medesime, le carceri dei condannati, e gli asili infantili nella parte non attribuita al dicastero dell’istruzione pubblica; i telegrafi; la naturalizzazione degli stranieri; l’Ordine del merito civile; le proposizioni per le concessioni di titoli di nobiltà; l’incoraggiamento delle bello arti; i cerimoniali; gli archivi del regno; la reale accademia delle scienze.

Agricoltura. — L’agricoltura, il perfezionamento di essa, le direzioni generali e gli incoraggiamenti; le introduzioni di animali e di piante utili esotiche; gli stalloni e le mandrie; le risaie e la cultura irrigua; la sovr’intendenza delle accademie ed associazioni agrarie; le esposizioni orticole; i boschi di terraferma; gli agenti forestali del demanio; la caccia, il rilascio delle permissioni di caccia e tutto ciò che si riferisce all’esercizio di essa; la pesca; le direzioni relative al censimento della popolazione; la statistica generale, la commissione superiore di statistica e le giunte provinciali.

Ministero di guerra e marina (Piazza Castello, 8). — Appartengono al ministero della guerra: tutti i rami di servizio e di amministrazione militare, che comprendono l’arruolamento e l’ordinamento dell’esercito1; i presidii ed i distaccamenti; i movimenti di truppe e la

[p. 107 modifica]formazione di campi; il servizio ed i provvedimenti di sicurezza o di difesa delle piazze forti, degli accampamenti, dei porti militari e delle rade; le sussistenze militari; il vettovagliamento delle fortezze; il materiale di guerra; gli arsenali di terra, i fabbricati militari; gli stabilimenti di educazione e le scuole pei militari; la rimonta dei cavalli ed il deposito dei cavalli stalloni; le operazioni geodetiche pel servizio militare; la giustizia militare e le proposizioni pel condono, o la diminuzione delle pene relative; il servizio religioso per l’esercito, ed il servizio sanitario militare; il ritiro delle figlie dei militari; la guardia nazionale mobilizzata; lo stato civile dei militari in tempo di guerra, e la corrispondenza per la naturalizzazione dei militari stranieri; le proposizioni per le concessioni della medaglia al valor militare; l'Ordine militare di Savoia.

Marina 2 ― La direzione di tutti i rami di servizio e di amministrazione che si riferiscono alla marina militare dello Stato od agli stabilimenti die ne dipendono, cioè l'arruolamento marittimo; l'ordinamento dell'armata navale e degli equipaggi di marina; la formazione e spedizione di squadre, divisioni e legni di guerra; i lavori dei porti non compresi fra le opere militari, salve le attribuzioni competenti al ministero dei lavori pubblici; il materiale marittimo; gli arsenali marittimi e i fabbricati appartenenti alla marina militare, la costruzione ed il raddobbo dei legni [p. 108 modifica]di guerra, gli stabilimenti di educazione e le scuole di nautica; la giustizia militare marittima; i lazzaretti; gli invalidi di marina; i bagni marittimi.

Ministero per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia (Piazza Castello, 4). — Questo ministero ha le seguenti attribuzioni: la materia beneficiaria e giurisdizionale ecclesiastica, l’exequatur delle provvisioni pontificie, gli stabilimenti e corpi morali ecclesiastici; l’economato generale e l’azienda del monte di riscatto in Sardegna; le nomine a vescovadi, alle abazie e benefizi di regio patronato, e le nomine dei consiglieri canonisti, del giudice di appellazioni e gravami in Sardegna; l’alta sorveglianza sull’amministrazione dei fondi destinati alla accademia di Superga; la legislazione civile, penale, comune e commerciale; i procuratori ed attuari; la circoscrizione delle giurisdizioni, ed i conflitti relativi non riservati ai magistrati e tribunali; le rogatorie e intimazioni all’estero; la polizia delle carceri giudiziarie

il notariato; lo stato civile; la legittimazione per rescritto del principe; le aggiunte e variazioni ai cognomi.

Ministero di finanze e commercio (Piazza Castello, 3)— È attribuito al ministero di finanze tutto quanto riguarda: i bilanci e spogli attivi dello Stato; l’erario; l’assegnamento e la distribuzione dei fondi alle casse e tesorerie; l’amministrazione del patrimonio e dei vari rami d’entrata dello Stato; le alienazioni ed acquisti dei beni; i canali demaniali; le contribuzioni dirette ed indirette; la fabbricazione; incetta e vendita di generi di privativa; le zecche, il lotto e le lotterie; la riscossione delle entrate; la liquidazione dei debiti e dei crediti dello Stato; il debito pubblico e la contrattazione di prestiti; gli uffizi d’insinuazione, conservazione delle ipoteche, cadastro e marchio; lo stabilimento, la sorveglianza e la direzione delle banche di sconto; le pensioni a carico dello Stato.

Commercio. — L’esame dei trattati di commercio da conchiudersi colle potenze estere; le camere di commercio; gli agenti di cambio, sensali e liquidatori; le borse di commercio, l’approvazione delle società anonime; l’industria, gl’incoraggiamenti relativi; la concessione dei privilegi ossia brevetti d’invenzione; l’esposizione dei prodotti dell’industria nazionale; l’autorizzazione per l’esercizio delle professioni di misuratore ed agrimensore; i pesi e le misure, e la loro verificazione; e la permissione di fiere e mercati.

Ministero dell’istruzione pubblica (Via di Po, 44, Palazzo dell’Università). — Il ministero dell’istruzione pubblica esercita le [p. 109 modifica]seguenti attribuzioni: cura la diffusione ed il perfezionamento dell’istruzione scientifica e letteraria, l’educazione della gioventù e l’incremento delle belle arti; ha sotto la sua dipendenza le Università del regno e gli stabilimenti annessivi, i collegi, ed i convitti; le scuole d’istruzione elementare secondaria e speciale sì pubbliche che private; gl’istituti dei sordo-muti; le accademie e scuole di belle arti; la scuola veterinaria del Valentino, le scuole tecniche ossia professionali di meccanica, di geometria e di chimica applicata alle arti, di agricoltura e di forestale, le scuole tecniche del commercio; le scuole professionali di nautica e di costruzione navale; la scuola di orologeria di Cluses; provvede alla riscossone degli emolumenti e depositi degli esami, ed alla loro distribuzione e restituzione; all’ammessione ai corsi ed agli esami, come altresì alle relative dispense; all’approvazione dei libri o trattati destinati al pubblico insegnamento; all’approvazione delle nomine fatte dai comuni od altre amministrazioni nelle scuole secondarie ed elementari a loro carico; alla direzione delle scuole degli asili infantili; alla distribuzione dei posti gratuiti nel collegio delle provincie, e nei collegi convitti nazionali, ed all’approvazione di quelle nomine che sono riservate ai comuni, ad altre amministrazioni ed ai privati; alla conferma dei gradi accademici ottenuti all’estero; sorveglia l’amministrazione dei lasciti destinati all’istruzione pubblica.

Ministero dei lavori pubblici (Piazza Castello, 12, p° 3) — Le attribuzioni del ministero dei lavori pubblici concernono: le strade reali e provinciali, comunali, consortili e private con gravezza di servitù pubblica; le strade ferrate; l’esame di domande per la costituzione di società di strade ferrate e concessioni dei relativi privilegi; i bilanci divisionali di acque strade per l’esame, e disposizioni relative alla parte riguardante i lavori pubblici; il regime dei canali di irrigazione demaniale; il regime dei fiumi, torrenti e canali; le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti e delle spiagge marittime; i piani regolatori di ampliazione e di abbellimento delle città e borgate; la costruzione, il miglioramento e la manutenzione degli edifizi pubblici; la conservazione dei pubblici monumenti di arte; l’esecuzione dei lavori nelle stazioni dei telegrafi ordinari, e l’istituzione, direzione ed esercizio dei telegrafi elettro-magnetici lungo le linee delle strade ferrate; la cassa dei depositi e delle anticipazioni; le miniere e cave e quanto si riferisce alla loro amministrazione per conto dello Stato, concessione e locazione, e le permissioni per lo stabilimento di officine metallurgiche.

Consiglio dei ministri. — Il consiglio dei ministri delibera [p. 110 modifica]intorno agli oggetti infraspecificati: questioni d’ordine pubblico, e di alta amministrazione; progetti di legge da presentarsi alle Camere; progetti di trattati, progetti di decreti organici; petizioni rimandate dal parlamento al Consiglio dei ministri; proposizioni alle sedi arcivescovili e vescovili; nomine alle alte cariche dello Stato; concessioni di decorazioni quando non sono concedute di moto proprio del re; autorizzazione di portare decorazioni estere; collazione di titoli di nobiltà, ecc. ecc.


Consiglio di Stato (Piazza e Palazzo Carignano). — Il Consiglio di Stato fu creato da Carlo Alberto il 18 agosto 1831, primo anno del suo regno. Esso è incaricato dell’esame e della discussione delle leggi e dei regolamenti ch’emanano dal Sovrano, ed espone il suo parere su tutti gli affari di universale importanza e di ordine pubblico, nonché sugli affari privati che gli vengon trasmessi. Il suo voto non è mai deliberativo ma semplicemente consultivo. È composto di 14 consiglieri ordinari e di un numero indeterminato di straordinari. Gli ordinari si dividono in tre sezioni, l’una dell’interno, l’altra delle finanze, la terza di grazia, giustizia e degli affari ecclesiastici; le due prime ciascuna con quattro membri, l’ultima con sei. Ogni sezione ha inoltre un presidente. I consiglieri straordinari sono fissi o annuali. I primi vengono addetti alle singole sezioni. I secondi sono convocati annualmente ad epoche determinate per deliberare insieme con gli altri consiglieri sugli oggetti che il Sovrano intende di sottoporre all’adunanza generale del Consiglio, la quale è presieduta dal Re, od altrimenti da un alto personaggio che assume il titolo di vice-presidente.

aziende.

Il nome di Azienda viene applicato ai vari uffici, specialmente incaricati di dirigere la parte esecutiva dei provvedimenti che loro pervengono dai dicasteri superiori da cui immediatamente dipendono.

Azienda generale economica dell’estero (Piazza e palazzo Carignano).— Vedi Direzione generale delle Poste.

Azienda generale economica dell’interno (Piazza San Carlo, 39, locale detto delle Carmelite). — Questa azienda si compone di quattro divisioni: la prima si occupa del movimento generale delle carte, della loro registrazione, verificazione e classificazione; le spettano inoltre: personale, mobili e locale dell’azienda, ordinamento e conservazione degli archivi, biblioteche, stampe, modelli e planigrafia; cassa, minute spese d’ufficio e personale dell’amministrazione dall’azienda dipendenti; [p. 111 modifica]appalti e stipulazioni di tutti i contratti; adunanze e registrazione delle deliberazioni del Congresso permanente di acque e strade, affari generali, misti ed indeterminati, che non sono specialmente assegnati ad altra divisione. — Alla seconda appartengono: lavori pubblici, agricoltura, commercio e contabilità relativa. — Alla terza: boschi, miniere, marmi, contabilità relativa; raccolte mineralogica e metallurgica, ed i boschi de’Regii Stati. — Alla quarta: contabilità generale pei bilanci passivi del ministero dell’interno e di quello per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, come pure i bilanci attivi e passivi dell’ordine civile di Savoia e del ministero dell’istruzione pubblica; bilanci e conti degli ospizi de’trovatelli ed incombenti pel ricovero e mantenimento dei pazzi poveri e furiosi.

Azienda generale di guerra3 (Piazza Vittorio Emanuele, 17). — Si compone di 12 divisioni colle attribuzioni seguenti: 1a Segreteria; 2.a Fanteria; 3.a Revisione; 4.a Caserme; 5.a Contratti; 6.a Contabilità de’corpi; 7.a Intendenza; 8.a Contabilità in natura; 9.a Cavalleria; 10. Liquidazione per l’armata; 11. Liquidazione de’conti arretrati; 12. Libro mastro ed archivio.

Azienda generale d’artiglieria, delle fabbriche e fortificazioni militari (Via dell’Arcivescovado, palazzo dell’Arsenale). — Comprende 6 divisioni colle attribuzioni seguenti: 1a Segreteria ed archivio; 2a Artiglieria; 3a Fortificazioni e fabbriche militari; 4a Contabilità generale; 5aContratti; 6a Contabilita in materia.

Dipendono inoltre dall’azienda di artiglieria: il magazzino della munizione generale di guerra; di fornimento; delle fortificazioni; la fabbrica d’armi; le sale d’armi; le officine di costruzione; la polveriera e raffineria dei nitri, la fonderia ed il laboratorio chimico; il laboratorio de’bombardieri; tutti i magazzini d’artiglieria nelle fortezze di Torino, Lesseillon, Monaco, Alessandria, Fenestrelle, Bard, Vinadio, Exilles, Ventimiglia, Genova, Gavi, Nizza e tutti gli oggetti spettanti all’artiglieria leggera stanziala alla Veneria reale.

Azienda generale delle Strade ferrate (Piazza S. Carlo, nel locale delle Carmelite). — Comprende tre divisioni: la prima si occupa del movimento generale delle carte, degli archivi, degli appalti, della stipulazione dei contratti, della contabilità generale e delle spese d’ufficio. — Alla seconda spettano: opere di costruzione e manutenzione materiale per le vie provvisorie, materiale fìsso o movente [p. 112 modifica]delle strade, tariffee, regolamenti e contenzioso. — La terza si occupa unicamente della locomozione. Evvi inoltre un gabinetto pel protocollo e pel personale.

Azienda generale delle R. Finanze (Piazza Castello, 3). — Si compone di sei divisioni e di un ufficio d’arte. — Dipendono da quest’azienda gli uffizi d’insinuazione, del demanio, del bollo, dei R. canali, il R. stabilimento balneo-sanitario d’Acqui, l’arginamento dell’Isère e dell’Arco nella Savoia; le ispezioni e le ricevidorie del R. lotto, l’azienda generale dolle R. gabelle, le direzioni e le ispezioni delle R. dogane, le R. fabbriche del tahacco, la salina di Moutiers e tutti i banchieri del sale e magazzinieri del tabacco.

Azienda generale delle R. Gabelle (Via delle Finanze, 8). — Consta di sei divisioni: Personale e gabinetto — Contenzioso e malleverie — Esazioni e regolamenti — Sali, tabacchi, polveri e piombi — Rapporti periodici — Contabilità generale.

uffizii.


A facilitar maggiormente le ricerche del lettore, nell’indicazione degli uffizii dipendenti dai ministeri e dalle aziende, seguesi l’ordine alfabetico della denominazione con cui essi vengono comunemente distinti, avvertendo inoltre che sonosi accennati quali uffizii separati anche certe sezioni o suddivisioni comprese nei dicasteri ministeriali e nelle aziende, e che trattano materie affatto speciali.

Gli uffizi restano generalmente aperti dalle 9 1/2 del mattino fino alle 4 pomeridiane.

Amministrazione d’acque e strade (Piazza S. Carlo, 59). — Appartiene al ministero degl’interni, il quale vi provvede col mezzo dell’azienda economica che da lui dipende. Le strade sono divise in reali, provinciali, comunali, private affette di servitù pubblica, o semplicemente private. Le strade reali sono in numero di nove ed a carico del regio erario, mediante un determinato annuale assegno. Le spese relative alle strade provinciali sono sostenute mediante una sovra imposta speciale sul tasso regio.

Amministrazione dei boschi e selve (Piazza S. Carlo, 39) ― Dipende dal ministero dell’interno, che vi provvede col mezzo dell’azienda che è sotto la sua direzione: Le attribuzioni della medesima sono di conservare ed accrescere le boscaglie e le foreste. Lo Stato dividesi, a questo riguardo, in tanti circondari e distretti forestali, i quali assumono [p. 113 modifica]la loro denominazione dal luogo in cui l’ispettore ed i capi-guardie risiedono. Un ingegnere, ispettore di prima classe, risiede in Torino.

Amministrazione centrale delle R. Zecche (Via della Zecca, 10). — Fu instituita con regie patenti 23 dicembre 1822, ed è incaricata, sotto la dipendenza del ministro delle finanze, di vegliare al buon andamento del servizio monetario, del saggio e marchio dei lavori d’oro e d’argento, della fabhricazione e stampa delle monete e medaglie; della formazione dei punzoni e conii; propone al ministero di finanze le rettificazioni che possono occorrere nella tariffa delle monete in corso ne’R. Stati, ed i regolamenti e le disposizioni generali o speciali che crede utili sia in fatto di monetazione, che relativamente ai saggi ed al marchio degli oggetti d’oro e di argento.

Amministrazione del debito pubblico (Via Bogino, 10 palazzo del già Collegio delle Provincie). — È composta d’un consiglio generale di 40 membri, oltre quelli componenti la direzione generale; il qual consiglio si raduna ordinariamente il 15 di febbraio; straordinariamente all’occorrenza con regia autorizzazione e delibera sul rendimento de’conti annuali, e su tutti gli oggetti di massima e d’interesse generale relativi al debito pubblico inscritto. Vi sono inoltre: un consiglio ordinario di 9 membri, che si raduna almeno una volta al mese e prende cognizione della situazione dei conti e delibera le spese di ufficio; una direzione generale, incaricata dell’eseguimento di tutto ciò elle riflette l’ordinaria amministrazione del debito pubblico; un regio commissario che veglia sulle operazioni della medesima. Ogni domanda è presentata alla segreteria generale. Le carte si distribuiscono alle parti dalla sezione dell’archivio. Il direttore generale dà udienza alle ore d’uffizio.

Debito pubblico. — I1 debito pubblico del Piemonte è ripartito in tre classi, cioè; 1° debito perpetuo; 2° debito redimibile; 3° debito vitalizio.

Il debito perpetuo fu creato con regio editto 24 dicembre 1819 a favore delle manimorte, comunità, opere pie ed altre aventi causa perpetua a carico delle finanze. Il capitale fu ragguagliato in ragione del 100 per 5 di rendita liquidata a carico dello Stato.

Il debito redimibile è di due specie. La prima alla ragione del 5 per cento ripartita in cedole, altre nominative, altre al portatore, in parte permutabili le une nelle altre, d’importo vario che da 1.2 di rendita (legge 16 novemb. 1848) può per alcune categorie salire a qualunque somma. Per l’ammortizzazione di questo debito è stanziato un fondo annuo corrispondente [p. 114 modifica]all’uno per cento del capitale, fondo che s’aumenta delle rendite rese d’anno in anno disponibili. L’estinzione deve eseguirsi parte per estrazione a sorte, parte al corso di borsa. L’ammortizzazione dell’ultimo prestito portato dalla legge 26 giugno 1851 non avrà principio che nel nono anno dalla sua emissione. — Fa parte di questa specie di debito redimibile quello creato nel 1844 dal governo dell’Isola di Sardegna per la redenzione delle prestazioni feudali.

L’altra specie di debito redimibile è quella conosciuta sotto il nome di obbligazioni con premi da estrarsi a sorte. Sono queste tutte di un valore eguale di l. 1000 ciascuna, e percepiscono l’interesse del 4 p. 0/0. Ma oltre il fondo per gl’interessi venne stanziato quello del 2 p. 0/0 del valor nominale destinato in parte ai premi, in parte assieme colle rendite estinte all’ammortizzazione al pari di obbligazioni da estrarsi parimenti a sorte. L’estinzione totale si avvera in 75 estrazioni semestrali.

Il debito vitalizio consta dei seguenti varii elementi: Pensioni religiose ed ecclesiastiche e livelli monastici; rendite vitalizie; pensioni antiche e nuove della Real Casa; pensioni dei dicasteri: di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell’interno, dell’istruzione pubblica, dei lavori pubblici, di agricoltura e commercio, di marina, di guerra ed artiglieria, delle finanze, di pensioni di riforma militare, di soprasoldo ai decorati dell’ordine militare di Savoia e della medaglia del merito militare; di sussidio alle casse per le pensioni di riposo degl’impiegati di finanza e delle gabelle e per le segreterie dei magistrati e tribunali, e finalmente di pensioni e sussidii ai genitori di 12 figli, pensioni e sussidii che, a partire dal 1 gennaio 1853, non saranno più accordati se non a quelli che giustificheranno d’essersi già trovati nel 1852 nelle circostanze che, a tenore della vigente legislazione, danno diritto ad ottenerli (leggo 25 maggio 1852).

Amministrazione delle Miniere (Piazza S. Carlo, 39). — Dipende dall’azienda dell’interno. Un consiglio delle miniere è incaricato di procedere alla disamina e discussione degli affari che gli sono rimandati dalla predetta azienda, o da altre autorità. Lo Stato dividesi, a questo riguardo, in tanti circondari e distretti delle miniere; il circondario di Torino comprende i distretti di Torino, Alessandria e Casale. I vari ufficiali di questo ramo della pubblica amministrazione appellansi membri del Corpo reale degl’ingegneri delle miniere.

Banca Nazionale (Via dell’Arsenale, 13). — Questo stabilimento approvato con R. decreto 14 dicembre 1849, e poscia con legge del 9 luglio 1850 venne costituito dalla unione della Banca di Genova [p. 115 modifica]stata creata con regie patenti 16 marzo 1844, con quella di Torino creata con regie patenti 16 ottobre 1847.

La durata di questa nuova istituzione è di trent’anni decorribili dal 1° gennaio 1850.

In forza della legge 11 luglio 1852 la Banca nazionale deve aumentare il suo capitale da 8 a 32 milioni di lire col portare le azioni da 8 a 32 mila. Questo aumento deve seguire per otto milioni entro quattro mesi, per altri otto entro l’anno 1853, e pel rimanente quando i consigli di reggenza delle due sedi lo riconosceranno opportuno, previa l’autorizzazione del Governo.

La Banca nazionale ha sede in Genova ed in Torino; la sede centrale della contabilità però è in Genova. Essa può emettere dei biglietti da 1000, da 500, da 250 e da 100 lire pagabili in contanti al portatore ed a vista; il montare dei biglietti in circolazione non può eccedere il triplo del numerario esistente materialmente in cassa.

Le operazioni della Banca consistono:

1° Nello sconto di lettere di cambio, ed altri effetti di commercio muniti del bollo, aventi una scadenza non maggiore di tre mesi, e rivestiti almeno di tre firme solvibili, od anche di due sole firme purchè si aggiunga un trapasso di azioni della Banca, o di effetti pubblici dello Stato, o delle città di Torino o di Genova, o dell’imprestito della Sardegna del 1844.

Nello sconto altresì dei buoui del tesoro che venissero emessi dal Governo per legge, purchè di scadenza non eccedente i tre mesi.

2° Nell'incaricarsi per conto dei particolari non meno che dei pubblici stabilimenti dell’esazione gratuita di effetti esigibili nelle rispettive sedi, e nel ricevere in conto corrente senza interessi e senza spese delle somme, per pagarle a volontà degli aventi diritto, e sino a concorrenza dal loro montare.

3° Nel tenere una cassa di depositi volontari per titoli e documenti qualunque, verghe e monete d’oro e d’argento d’ogni specie, gioie ed altri oggetti preziosi, mediante un diritto di custodia.

4° Nel fare anticipazioni contro deposito di fondi pubblici dello Stato o di buoni del tesoro di qualunque scadenza che venissero emessi dal Governo per legge, di cedole di tutte le città dello Stato e dell’imprestito della Sardegna del 1844, e contro depositi di verghe e monete d’oro e di argento non che di sete tanto grezze, che lavorate in organzino od in trame.

5° Nell’emettere biglietti all’ordine pagabili alle rispettive sue sedi, la cui proprietà non è trasmissibile che per mezzo di girata. [p. 116 modifica]La succitata legge 11 luglio 1852 stabilisce inoltre che:

La Banca entro il termine di un anno fonderà due succursali, l’una in Nizza marittima, l’altra in Vercelli, e quando gli utili delle medesime arrivino ad agguagliarne le spese, la Banca stessa instituirà una terza succursale in quella città che, sentiti i due consigli di reggenza, verrà indicata dal Governo.

La Banca dovrà fare alle Finanze dello Stato anticipazioni sino alla somma di quindici milioni di lire contro deposito di titoli di fondi pubblici, o di buoni del tesoro, mediante l’interesse in ragione del tre per cento all’anno, osservato sempre il disposto dell’art. 15 della legge del 9 luglio 1850.

In caso che la Banca abbassasse l’interesse sulle anticipazioni al disotto del tre per cento, lo Stato godrà anch’esso di tale benefizio.

La Banca deve essere sempre in condizione di poter fare l’anticipazione del terzo di detta somma, cioè di cinque milioni; per gli altri dicci milioni dovrà esserlo dietro un avviso preventivo di un mese almeno.

La Banca oltre i titoli contemplati nell’art. 13 dei suoi statuti, e nell’art. 16 della legge 9 luglio 1850, alle stesse condizioni potrà anche fare anticipazioni:

1. Sul deposito di azioni d’intraprese industriali delle quali lo Stato abbia guarentito un interesse;

2. Sul deposito di cedole emesse con autorizzazione legislativa dei Consigli divisionali e provinciali, i cui interessi sieno guarentiti dallo Stato.

I suddetti titoli e le azioni della Banca di Savoia potranno anche essere ricevuti dalla Banca in garanzia di effetti a due firme, come è previsto all’alinea dell’art. 18 de’suoi statuti.

Alle condizioni stabilite negli articoli 18 e 19 degli statuti della Banca, essa potrà ammettere allo sconto anche la carta su Ginevra.

La Banca è autorizzata a concorrere per una somma complessiva, da non eccedere due milioni di lire, nell’istituzione di due casse di sconto da stabilirsi in Torino ed in Genova con diramazione nelle provincie.

La somma per la quale la Banca potrà interessarsi in simili stabilimenti non dovrà però oltrepassare la metà del capitale con il quale essi saranno costituiti.

La Banca non ammette verun sequestro sulle somme che le sono versate in conto corrente.

I benefizii che risultano dalle sue operazioni sono ripartiti alle scadenze d’ogni semestre.

Gli azionisti che compongono la società sono rappresentati da un’adunanza [p. 117 modifica]generale che si forma di cento azionisti proprietari del maggior numero di azioni.

La Banca nazionale è amministrata da due consigli di reggenza, l’uno in Genova, l’altro in Torino.

Ciascuno di tali consigli è composto di dodici reggonti e tre censori.

Nove negozianti col titolo di consiglieri di sconto concorrono colla commissione amministrativa nell’accettazione o rifiuto dei titoli che si presentano allo sconto.

Ambedue i consigli di reggenza si radunano una volta per settimana o più sovente se occorre.

L’adunanza generale degli azionisti è convocata semestralmento in agosto alla sede centrale in Genova, presentandovi il conto dell’intiera scaduta annata.

Un commissario, con grado eguale a quello d’Intendente generale, ed un vice commissario governativo sono nominati da S. M. presso ciascuna delle due sedi per vegliare all’osservanza delle leggi e dello statuto della Banca nelle operazioni della medesima.

Borsa di Commercio (Via Alfieri, 9). — Fu stabilita con regio decreto 26 novembre 1850 sotto la dipendenza della Camera d’agricoltura e di commercio che ne formò il regolamento. Essa è aperta nella mattina di tutti i giorni non festivi durante un’ora, che varia a seconda della stagione, e che viene indicata con apposito avviso dalla Camera d’agricoltura e commercio. Appena chiusa è tosto pubblicato il Bollettino del corso dei valori e delle merci che vi furono ammessi a contrattazione. Hanno ingresso alla Borsa tutti i regnicoli godenti dei diritti civili e non ispecialmente esclusi dall’art. 74 del codice di commercio, siccome pure gli stranieri che sieno nelle stesse condizioni, purchè ivi presentati al sindaco de’sensali da un negoziante cognito di questa città. Le riunioni alla Borsa hanno per oggetto la sola negoziazione dei valori e delle merci ammessi fra le operazioni della medesima. La chiusura della Borsa è annunziata col suono di campana, dopo il quale tutti gl’intervenuti devono immediatamente sgomberare.

Consiglio sindacale. Nel dicembre di ogni anno , sull’invito e sotto la presidenza di uno dei membri della Camera d’agricoltura e commercio, gli agenti di cambio e sensali addivengono, alla maggioranza assoluta de’voti, alla scelta di sette fra loro dei quali deve comporsi il Consiglio sindacale. Principale ufficio di esso Consiglio è la formazione: 1.° del corso autentico giornaliero de’fondi pubblici e privati, dei cambi e delle valute; 2.° del corso normale del genere [p. 118 modifica]serico due volte sole per settimana; 3° del corso normale ebdomadario di tutti quegli altri generi che dalla Camera sono ammessi al corso della Borsa.

Camera d’Agricoltura e Commercio (Via Alfieri, 9) — Fu instituita con lettere patenti del 4 gennaio 1824. L’instituto di essa Camera è specialmente d’invigilare sui progressi dell’agricoltura, sul progredimento dell’industria e sull’andamento del commercio; di indagare gli ostacoli che a queste cose possono opporsi, ed avvisare ai mezzi di toglierli. Essa è composta di un presidente, di un vicepresidente e di quindici membri. Presidente nato è l’intendente generale della divisione; il vice-presidente è scelto e nominato dal Re sulla proposta del ministro; i membri sono scelti dal ministro dell’interno fra i proprietari, banchieri, fabbricatori e principali mercanti sulla proposta tripla che ne fa la Camera stessa.

Cassa centrale dei Depositi e Prestiti (Presso l’Amministrazione del Debito pubblico). — Questa cassa, instituita a titolo di esperimento col R. Brevetto 11 aprile 1840, presso la direzione generale del debito pubblico, allo scopo di depositarvi i fondi disponibili delle provincie, dei comuni o degli stabilimenti pubblici, onde renderli profittevoli col versarli produttivamente nella circolazione, a vece di rimanere inoperosi nelle tesorerie, venne, colla legge 18 novembre 1850, definitivamente stabilita.

Rimane la detta cassa autorizzata a ricevere, oltre i fondi dei corpi sovra nominati, le somme delle malleverie che i tesorieri ed altri contabili vennero autorizzati a depositarvi. Quelle provenienti da successioni de’regnicoli deceduti all’estero, non che quelle dei particolari che intendessero di farne il deposito. — L’interesse è del 4 per 0/0 per le somme da restituirsi entro una mora determinata, non minore però di due anni; e del 3 1/2 per cento, se minore di due anni, e del solo 3 per 0/0, pei casi di mora indeterminata.

I fondi delle casse sono impiegati in prestiti alle divisioni, ai comuni ed agli instituti di carità e di beneficenza, per l’eseguimento di opere di pubblica utilità.

L’amministrazione della cassa, compresa nelle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici, salvo i concerti coi ministeri dell’interno e delle finanze, continua ad essere affidata alla direzione generale del debito pubblico. — Essa è sopravvegliata da una commissione, composta di due senatori, due deputati, due consiglieri di Stato, di un membro della Camera dei conti, del presidente scelto [p. 119 modifica]dalla commissione stessa fra i suoi membri e del direttore generale del Debito pubblico, membro nato.

Comando militare della Città e Provincia di Torino (Palazzo Madama). — Tutte le truppe in congedo illimitato ed appartenenti alla riserva dipendono dai comandi militari provinciali, che ne tengono i ruoli, le rassegnano annualmente, le adunano in caso di chiamate straordinarie, le ammaestrano e le portano all’occorrenza in faccia al nemico.

Per tutto ciò che riguarda ai militari alle case loro, le autorità civili corrispondono col Comando militare, sotto la cui dipendenza sono gli ufficiali in aspettativa, ed al quale devono dirigere ogni loro domanda.

Gli ufficiali e soldati in congedo temporario sono, pel tempo della loro assenza dal rispettivo corpo, soggetti al Comando militare, al quale devono presentare, al loro arrivo, il foglio di permesso, e mandare, in caso di malattia , le necessarie fedi. I bass’ufficiali e soldati devono pur anco presentarsi alla scadenza del permesso.

I comandi militari ottemperano alle domande delle autorità di pubblica sicurezza, e giudiziarie per l’intervento delle truppe pel mantenimento dell’ordine, e sono agli ordini suoi tutte quelle in servizio di guardia nella piazza.

Comando militare della Divisione di Torino (Via Alfieri, 13). — Con decreto del 30 settembre 1848 essendo stati soppressi i consigli divisionarii di governo, la carica di Governatore generale di divisione, le intendenze generali di polizia, le sottointendenze locali, ed i commissariati e le guardie di polizia, qualunque fosse la denominazione di quest’ultime, il comando superiore delle truppe e piazze venne con decreto del 18 novembre stesso anno affidato in ciascuna divisione militare, cioè di Torino, Genova, Cagliari, Alessandria , Ciamberì, Nizza, Novara e Cuneo al Comando generale militare della divisone. La divisione militare di Cuneo fu poscia con un successivo decreto del 10 giugno 1851 abolita, e le provincie che la componevano passarono a far parte di quella di Torino, le cui attribuzioni sono ristrette agli affari spettanti alla sfera militare.

Commissariato generale de’Confini de’Regi Stati (Piazza Castello, 12). — L’ispezione generale dei confini de’regi Stati è affidata, sotto la dipendenza del ministero degli affari esteri, al commissario generale dei medesimi, il quale è incaricato d’invigilare alla loro conservazione, di procurarsi o comunicare al suddetto ministero [p. 120 modifica]i documenti necessari per la difesa dei sovrani diritti nell’occasione di trattati, di controversie o di violazioni di territorio.

L’ispeziono parziale dei confini è affidata, in ogni Comunità confinatile coll’estero, al sindaco della medesima, ed in ogni provincia, confinante come sovra, all’intendente della stessa provincia.

Commissariato di Guerra della divisione di Torino (Piazza Vittorio Emanuele, 17). — Ha la contabilità dei diversi corpi di truppa di presidio in Torino, ed è incaricato delle varie imprese per viveri, vestiario e manutenzione delle truppe e degli stabilimenti militari della Capitale.

Commissariato di Leva (Palazzo Madama). — Dipende dall’Ispezione Generale delle Leve, ed è incaricato delle operazioni che risguardano le leve annuali.

Commissione Superiore di Liquidazione (Via delle Finanze, 8). — Gli uffizi di detta Commissione sono concentrati nell’Ispezione generale dell’erario.

Consiglio Provinciale di Sanità della Provincia di Torino (Presso l’Intendenza Generale della Divisione Amministrativa di Torino, via della Provvidenza, 22). — Fu creato con editto 30 ottobre 1847, unitamente al consiglio superiore di sanità che faceva anche le veci del consiglio provinciale per la provincia di Torino; ma colla legge 12 maggio 1851 essendo stati separati i due uffizii, venne col successivo decreto dello stesso giorno, mese ed anno, composto nel modo seguente: L’intendente generale della provincia ne è il presidente. Un vicepresidente è designato dal ministro dell’interno; i membri ordinari del medesimo sono l’avvocato fiscale, un medico, un chirurgo o uno speziale. I membri straordinari sono nominati a seconda del bisogno. Esso deve vegliare, sotto l’ispezione del consiglio superiore, alla conservazione della pubblica sanità, alle epizoozie, sorvegliare all’esercizio della medicina, della chirurgia, ostetricia, flebotomia, farmacia, ecc.

Consiglio superiore di Sanità (Piazza Castello, 4, 3) — Già da tempo antico i magistrati di sanità esercitavano la loro giurisdizione in questi R. Stati, ed un magistrato di sanità esisteva a’tempi di Emanuele Filiberto, il quale nel 1578 assoggottava a dazio le merci introdotte nello Stato, a fine di sopperire alle spese necessario in occasione di contagio. Dappoi quell’epoca, vari utili provvedimenti furono presi intorno a ciò che s’aspetta alle cose di sanità; ed ora con legge 12 maggio 1851 S. M. avendo aboliti i magistrati di protomedicato, e gli uffizii di protomedico e di tenenti protomedico, tutte [p. 121 modifica]le attribuzioni dei protomedicati, meno quelle che riguardano lo studio, gli esami, la pratica e la dichiarazione d’idoneità di aspiranti alle professioni già dipendenti dai protomedicati, state affidate con detta legge alle autorità preposte alla pubblica istruzione, furono assegnati al Consiglio superiore di sanità, creato coll’editto 30 ottobre 1847, col quale soppresse le funzioni dei già esistenti magistrati di sanità, si riordinò il servizio sanitario. — È presidente nato di detto consiglio superiore di sanità il ministro dell’interno; ed è composto oltre al presidente di un vice-presidente, di sei membri ordinari, e di quel numero di membri straordinari che il Re stimi opportuno di eleggere, non che di un segretario. Col successivo decreto del 24 luglio 1848, vennero designate le persone ohe debbono far parte del detto consiglio in qualità di membri ordinari e straordinari. Il consiglio superiore deve vegliare alla conservazione della sanità pubblica, ed estendere la sua vigilanza alle epizoozie; ha inoltre l’ispezione sanitaria di tutti gli ospedali ed altri stabilimenti pubblici non militari, delle carceri e luoghi di reclusione, di quella di promuovere la vaccinazione, ecc.

Consiglio superiore militare di Sanità (Via delle Finanze, 12, piano nobile). — È composto di un presidente, 2 ispettori, 4 consiglieri ordinari ed uno straordinario, e due segretari, generalmente prescelti tra gli uffiziali di sanità, distinti per dottrina, perizia e per lunga sperienza del servizio sanitario militare. Il presidente deve sempre essere addottorato in amendue le facoltà di medicina e di chirurgia. La carica di presidente è ragguagliata al grado di colonnello, quella d’ispettore e di consigliere al grado di luogotenente colonnello. Il predetto consiglio ha permanente la sua sede in Torino.

Conservatoria delle Ipoteche (Via Seminario, 8). — Il sistema della pubblicità delle ipoteche già introdotto nei Regii Stati durante la temporanea occupazione francese, venne ristabilito col Regio editto 16 luglio 1822. Questo sistema si trova in oggi più ampiamente applicato e svolto dal codice civile albertino. Le ipoteche ed i privilegi non possono aver effetto sopra gli immobili se non in quanto siano resi pubblici coll’iscrizione sui registri del conservatore delle ipoteche. Ad un tal fine si debbono presentare due note in carta bollata, una delle quali può essere estesa a piè dello stesso titolo. Per le trascrizioni di atti di mutazione di proprietà sono dovute cinque lire per ogni mille. Per ciascuna iscrizione e registrazione si paga un solo diritto, qualunque sia il numero dei creditori, debitori ed acquisitori.

Controllo generale (Piazza Castello, 7). — Questo uffizio [p. 122 modifica]comprende 6 divisioni. Alla 1.a spettano: Corrispondenza e contabilità generale; alla 2.a registrazione delle R. leggi e provvisioni, esame dei diritti e degli emolumenti dovuti al R. Erario per le medesime, archivi ed economia; alla 3.a ricognizione e registrazione dei recapiti dell’ispezione generale del R. erario e delle aziende generali di finanze, gabelle, estero e Real Casa; alla 4.a ricognizione e registrazione de’recapiti dell’interno, della grande cancelleria, dell’istruzione pubblica, dell’agricoltura e commercio; alla 5.a ricognizione e registrazione de’recapiti dell’azienda generale di guerra; alla 6.a ricognizione e registrazione de’recapiti dei lavori pubblici, delle strade ferrate, dell’artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari. - Le tesorerie dei regi Stati di terraferma dipendono dal Controllo generale.

Corpo reale del Genio civile. Congresso permanente d’acque e strade (Piazza S. Carlo, 39). — Uffizio di questo corpo, stabilito presso l’azienda dell’interno, è d’invigilare al buon governo delle strade, di compilare i progetti di perizia necessari per le nuove costruzioni, gli adattamenti e le manutenzioni, di riferire sopra tutte le emergenze che le medesime presentano, e di rilevare e far rilevare le contravvenzioni che vi fossero commesse contro la polizia stradale. Special suo dovere è anche il buon regime dello acque, e di aver mira che non si commetta nelle medesime alcuna novità contraria ai regolamenti. Per l’esame dei progetti d’acque e strade, è stabilito presso la suddetta azienda dell’interno un congresso permanente di ingegneri, denominalo Corpo reale del Genio civile, che ha l’ispezione di tutto ciò che riguarda lo acque e strade dei R. Stati.

Direzione delle Contribuzioni dirette (Via Bogino, 10. Palazzo del già Collegio delle Provincie).

Dogana principale (Via Arsenale, 10). — Si compone dei seguenti uffizi: della introduzione; dello sdoganamento; del transito, sortita ed imballaggio; delle visite; del riscontro bolle; del bollo delle merci.

Direzione delle Gabelle (Via dell’Arsenale, 12).

Direzione della Gazzetta Ufficiale (Piazza Castello, 14)

Direzione generale delle Poste (Piazza e palazzo Carignano). — Si compone di quattro Direzioni principali, cioè: 1° segreteria, incaricata di tutta la corrispondenza relativa all’amministrazione generale; 2° verificazione, cui spetta la ricognizione di tutta la contabilità degli uffizi dello Stato e degli uffizi esteri corrispondenti; 3° [p. 123 modifica]economia, contabilità estera, associazioni ai giornali esteri, lettere di rifiuto, staffette, ecc.; 4° archivio ed Azienda generale dell’Estero, incaricata del movimento e custodia delle carte, del protocollo in arrivo e partenza, spedizione di tutto il carteggio, della revisione delle stampe dell’amministrazione; della redazione de’contratti ed esame di quelli stipulati dagli uffizi del bilancio, di certificati e dichiarazioni, della spedizione de’mandati del bilancio dell’Estero, degli spogli passivi, delle spoglio attivo pei consolati all’estero, della formazione del bilancio attivo e passivo e di tutte quelle altre operazioni relative alle altre aziende.

Havvi inoltre la direzione divisionaria di Torino, incaricata di trasmettere gli ordini agli uffizi dipendenti dalla propria divisione. Questa direzione comprende gli uffizi di contabilità e corrispondenze; di cassa e consegna; d’arrivo e partenza delle lettere: di distribuzione e d’affrancamento, non che l’uffizio de’viaggiatori, de’gruppi e delle merci, cui spetta il trasporto giornaliero de’medesimi sugli stradali che percorrono i regi corrieri.

Direzione dell’Insinuazione, Demanio e Bollo. — (Via dell’Arsenale, 10).

Tassa d’insinuazione. — Custodire nei pubblici archivi, a vantaggio delle parti che possono avervi interesse, copia degli atti e dei contratti tra vivi, non che delle disposizioni d’ultima volontà, tale fu in origine lo scopo della insinuazione. Questa instituzione è antica in Piemonte. Introdotta nel 1583 da Carlo Emanuele I, fu da lui stesso regolata con editto 28 aprile 1610. D’allora in poi vi fu sempre mantenuta sino a che venne abolita nel giorno 23 settembre 1801 dal generale Jourdan, che vi sostituì la registrazione voluta dalle leggi francesi. Il re Vittorio Emanuele I la ristabilì col decreto 12 luglio 1814, e il codice civile la consacrò negli articoli 1420 a 1427. Li dritti d’insinuazione portati dalla tariffa approvata con RR. PP. 16 marzo 1816, vennero aumentati della metà nel 1819. La legge 22 giugno 1850 ordinò l’aumento del quinto pei diritti allora in corso a datare dal l agosto 1850.

Tasse sulle successioni. - Una nuova legge del 17 giugno 1851 ordina che «per tutte le trasmissioni di proprietà, d’usufrutto o di uso di beni mobili o immobili esistenti nello Stato che si operano per successione ab intestato o testamentaria, ovvero per altro atto di liberalità a causa di morte, sia pagata una tassa proporzionale in ragione del loro valore in comune commercio», regolata nel seguente modo: pagasi cioè L. 1 per 0|0 tra ascendenti e discendenti; L. 2 per 0|0 tra fratelli, sorelle [p. 124 modifica] e coniugi; L. 3 per 0|0 tra prozii e pronipoti, zii e nipoti; L. 5 per 0|0 tra cugini di primo grado, ossia figli di fratelli o di sorelle; L. 8 per 0|0 tra gli altri parenti e tra affini sino al sesto grado; e L. 10 per 0|0 per le successioni devolute a parenti od affini oltre il sesto grado, ovvero ad estranei.

Carta bollata e bollo. — Colla legge 22 giugno 1850 vennero aumentati di un terzo, il prezzo della carta bollata venduta dal governo, ed i dritti che si pagavano per l’apposizione del bollo straordinario, od il visto per bollo.

Prezzi della carta bollata e dei diritti di bollo straordinario, e di visto per bollo.

1. Per ogni mezzo foglio da processo L. « 20
2. Pel foglio intero da processo « « 40
3. Pel foglio da protocollo « « 80
4. Pel foglio da tabellone « « 40
5. Pel foglio di protocollo destinato esclusivamente per le copie d’insinuazione « « 40
6. Per le polizze di carico e lettere di vettura « « 65

Bollo proporzionale.

7. Lettere di cambio ed effetti di commercio sino a L. 500 « « 25
Da 500 a L. 1000 « « 50
Al di là di lire mille si paga il diritto proporzionale di 50 centesimi por ogni mille.
8. Biglietti di banca o di circolazione delle società anonime, per ogni 1000 lire di circolazione annua « « 50
9. Azioni nelle società, compagnie od intraprese per ogni cento lire di capitale « « 50
10. Scritture private contenenti obbligazioni a pagare somme di danaro oltre lire cinquecento per ogni mille lire « 1 «
11. Libri di commercio, per ogni foglio di qualunque dimensione « « 15
12. Giornali e fogli periodici provenienti dall’estero, per ogni foglio « « 01

Bollo straordinario.

1. Quotità L. « 04
2. id. « « 07
[p. 125 modifica]
3. Quotità « « 20
4. id. « « 40
5. id. « « 80
6. id. « 1 60

Direzione dei Teatri (Piazza Castello, portici delle segreterie N. 6). — Alla direzione dei teatri spetta il dare le provvidenze pel buon ordine ed andamento dei medesimi, delle sale per spettacoli e divertimenti qualunque della capitale. I regolamenti da essa emanati con approvazione del ministro dell’interno, sono obbligatorii pei proprietarii, intraprenditori, conduttori di compagnie artistiche, artisti, impiegati ed inservienti dei teatri. La direzione è rappresentata dall’intendente generale della divisione, dal questore, dal sindaco della città e da un consiglio di direzione, i cui membri designati dal ministro dell’interno hanno voce consultiva negli affari che vengono loro comunicati dalle suddette autorità. Le funzioni di questi consiglieri non sono retribuite di stipendio. Essi godono dell’entrata gratuita in tutti i teatri.

Direzione dei Telegrafi (Piazza castello, Palazzo delle segreterie, portina 14 mezzanini). — Questa direzione forma una delle dipendenze dell’azienda generale delle strade ferrate. I primi studi relativi alla telegrafia elettrica ebbero principio in Piemonte il 16 giugno 1849 per la linea della strada ferrata da Torino a Genova, intrapresi per ordine del governo dall’ingegnere sig. cav. Gaetano Bonelli, il quale ne aveva fatta la proposta, e nell’ottobre 1850 ne incominciò la costruzione col sistema di sospensione o aereo. Col giorno 12 aprile 1852 fu posto ad uso del pubblico il servizio del telegrafo fra Torino e Genova e col 20 giugno dello stesso anno quello fra Torino e Novara che andrà a congiungersi con la linea telegrafica di Milano. È in lavoro, e si spera quanto prima finita la linea con la Francia per la Savoia.

(Vedi indicazioni utili le principali norme necessarie a sapersi dai richiedenti la trasmissione di dispacci e la Tariffa sulle linee in attività.)

Emolumentatore regio presso la grande cancelleria (Piazza Castello, portici del teatro regio, 4 ).

Intendenza generale della Divisione amministrativa di Torino (Via della Provvidenza, 22). — La pianta numerica del personale per tutti gli uffizi d’intendenze generali e particolari dei R. Stati fu stabilita con regi decreti del 2 dicembre 1848. — L’intentente generale è capo dell’amministrazione della divisione e delle provincie che la compongono; ed è rappresentante del governo. Nella divisione [p. 126 modifica] amministrativa di Torino sono comprese, fino a nuova sistemazione, le intendenze di Pinerolo e di Susa.

Intendenza particolare di S. M. la Regina Maria Teresa (Piazza Castello, 21).

Intendenza di S. A. il duca di Genova (Piazza San Giovanni, palazzo Ducale).

Ispezione generale del R. Erario (Via delle Finanze, 8). — Quest’ispezione comprende tre uffizi, cioè uno pei mandati e per le pensioni; uno per gli assegni e pagamenti in provincia, ed uno per la contabilità centrale: ha inoltre unita la tesoreria generale dei R. Stati di terraferma, da cui dipendono le tesorerie delle aziende e le provinciali.

Ispezione generale delle Leve (Via di S.Filippo, 15). — La leva de’coscritti pel servizio militare comincia all’età di 21 anni; il minimum della statura è di un metro, 56 centimetri; il soldato, a qualunque arma appartenga, ha l’obbligo di 8 anni di servizio effettivo, cui può scontare parte sotto le armi, parte in congedo illimitato.

Dall’ispezione generale dipendono tutti i commissari di leva sparsi in ciascun capoluogo di provincia.

Lotto Regio (Presso l’Azienda delle finanze). — L’amministrazione del R. lotto fu riordinata con RR. Patenti del 24 febbraio 1820 e 10 gennaio 1835.

A fine però di minorare l’allettamento a tal giuoco, venne ordinata l’abolizione di non pochi banchi, come pure la soppressione della direzione del lotto, le cui incombenze affidate all’Azienda Generale di finanze, e sotto gli ordini immediati di essa ad un ispettore principale, sono al presente, in seguito al decreto 16 marzo 1850, disimpegnate dall’ufficio del lotto appositamente stabilito nella pianta dell’Azienda Generale di finanze.

Ridotta così a più semplici forme l’amministrazione speciale del lotto, per rendere meno accessibile quel giuoco alla classe poco agiata, si minorarono pure quelle sorti del medesimo, sovra cui il minuto popolo si portava di preferenza; il lotto continuò ad essere composto di 90 numeri; ma soppresse le sorti per estratto semplice, per estratto determinato, esso non produce che tre specie di vincite, vale a dire: 10 di ambi semplici, 10 di terni semplici e 5 di quaterni semplici. Ogni azionario può prendere parte sovra una o più sorti in un solo e medesimo biglietto ed in parecchi biglietti. Il totale [p. 127 modifica] di ciascuna posta non può essere minore di una lira, che può essere ripartita fra le diverse combinazioni di giuoco ammesse, in ragione di 10 in 10 centesimi per l’ambo, di 5 in 5 per il terno e quaterno, e così progressivamente, ad esclusione del quaterno, su cui non si riceve più di lire 12.

Le vincite vengono pagate in questa proporzione: l’ambo 270 volte la posta; il terno 5,500 volte; il quaterno 60,000 volte. Per titolo alla vincita viene rimesso all’azionario, nell’atto del giuoco, un biglietto soscritto dal ricevitore e staccato alla presenza del primo da un registro a doppia matrice.

I banchi del lotto non sono stabiliti che nei comuni, la cui popolazione ascende a 3,000 abitanti; nelle città e terre più cospicue il loro numero è regolato in modo che vi sia per ciascheduno una popolazione non minore di 4,000 abitanti. A Torino vi sono 17 banchi.

Le estrazioni del lotto hanno luogo 4 volte al mese, due sulla ruota di Torino, due su quella di Genova, nei giorni (per lo più il sabato) e luoghi a ciò fìssati dall’Azienda di finanze. L’estrazione in Torino ha luogo nel Palazzo di Città a mezz’ora circa dopo mezzogiorno.

Magazzino delle Merci (Via delle Rosine, 3). — Attribuzioni di questo uffizio sono: Provvista, conservazione e centralizzazione di tutto ciò che riguarda il vestiario delle truppe, come pure arredi, utensili, effetti di casermaggio, d’accampamento, d’ambulanze, di ospedali, ecc. Ricevimento di tutti gli oggetti confezionati, perizie, ecc.

Magazzino delle Polveri e Piombi. (Borgo Dora). ― (V. pag. 83, e Indicazioni utili la tariffa dei prezzi di vendita)

Magazzino Tabacchi e Banco Sali (Via del Corso, casa Demaniale). — Monopolio del sale. Il brevetto 7 marzo 1848 ridusse senza distinzione di luogo il prezzo del sale a cent. 30 per chilogramma, aumentando il bonifico della metà per la salagione dei pesci, e quello di L. 10 soltanto per quintale per i fabbricanti di cloruro di calce e di altro sostanze a base di soda.

Monopolio del tabacco. La manipolazione si eseguisce in tre fabbriche di terraferma, poste a Torino, Nizza e Sestri, e in due di Sardegna, a Cagliari ed a Sassari. La spesa riesce di 15 a 16 lire per 100 chilogrammi. Gli acquisti della foglia sono fatti specialmente in America, cioè in Virginia, nel Kentuky, nel Maryland, nel Brasile ed a Bahia: se ne ritraggono pure dall’Olanda, dall’Ungheria, dal Levante e dalla Sardegna. Il prezzo medio risulta a L 96 al quintale. (V. Indicazioni utili la tariffa dei prezzi di vendita). [p. 128 modifica]Marchio (Via della Zecca, 10). — L’uffizio del marchio è sotto la dipendenza del ministero delle finanze. Sua attribuzione è di contrassegnare con impronto tutti i lavori d’oro e d’argento che si fabbricano o si smerciano nei R. Stati.

I titoli (ossia le proporzioni fra la lega ed il metallo fino contenuto nei lavori d’oro e d’argento) riconosciuti e guarentiti sono due per l’oro e due per l’argento; cioè, per l’oro, il primo a 840 millesimi, ed il secondo a 750 millesimi; e per l’argento, il primo a 950 ed il secondo ad 800. La tolleranza è di 3 millesimi sull’oro, 5 sull’argento e di 20 pei soli lavori in filigrana.

I diritti di marchio sono: ogni ettogramma L. 12 per l’oro lavorato, e 60 centesimi per l’argento lavorato. I diritti dei saggiatori sono: per ogni saggio a coppella d’oro, o di dorati, o d’oro contenente argento, lire 3; per ogni saggio d’argento, cent. 80; pel saggio dei minuti lavori d’oro, che possa eseguirsi colla pietra di paragone, cent. 10 ogni decagramma, pei minuti lavori d’argento cent. 80 per ogni cento pezzi; per le verghe il diritto di saggio è di lire 3 50 per ogni verga se d’oro, L. 3 se di dorato, e L. 1 50 se d’argento.

Revisione delle Opere Teatrali (Piazza Castello, 14 presso il Ministero dell’Interno). — Questo Uffizio fu creato con R. Decreto 25 dicembre 1851. La revisione viene esercitata collegialmente a norma d’istruzioni pubblicate in una Circolare Ministeriale del primo gennaio 1852. Le produzioni teatrali non possono essere rappresentate nei pubblici spettacoli senza il visto e l’approvazione del suddetto ufficio.

Ricevitore demaniale. (Via della Consolata, 11.)

Ricevitore delle tasse di Successione (Palazzo di Città).

Sovr’Intendenza generale della Lista Civile (Piazza S. Giovanni, palazzo vecchio).

Stato Maggiore generale ed Uffizio topografico (Via della Madonna degli Angeli, 0 bis). — Verso la metà dello scorso secolo già formavasi in Piemonte un corpo d’ingegneri topografi, dipendenti dal Quartier Mastro generale dell’esercito, colla sola e speciale incombenza di levare i piani e far le carte per uso dell’armata, mentre per tutti gli altri rami di servizio militare venivano aggregati al Quartier generale uffiziali di tutte le armi, i quali, cessato il bisogno, rientravano ai corpi loro.

Nel 1814 ordinavasi il Corpo di Stato Maggiore generale permanente, composto di un numero d’uffiziali d’ogni grado, a cui fu subordinato il Corpo della Topografia reale, diviso in sezioni d’ingegneri topografi [p. 129 modifica] di varie classi. Questo primo ordinamento soggiacque poi nel 1816 ad una riforma generale, mercè della quale i due Corpi furono riuniti sotto lo stesso titolo di Stato Maggiore generale, e vennero determinate le sue funzioni sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra. Non fu che nel 1831 che ricevette il titolo di Corpo Reale, ed una nuova forma, alta a riempiere lo scopo della sua instituzione, ed a prestare gl’importanti servigi che secondo questa si richiedono.

Questo Real Corpo si compone, in tempo di pace, di uffiziali dei diversi gradi, di disegnatori topografi, di incisori ed altresì di furieri addetti all’uffizio particolare del capo del Corpo; il suo personale è aumentato, nel caso di guerra, a norma dei bisogni.

Gli uffiziali subalterni vengono scelti tra gli allievi della Regia Militare Accademia, destinati per le armi dotte, senza escludere peraltro gli uffiziali degli altri Corpi dotti dall’esservi ammessi, come pure quelli delle armi comuni, purchè facciano prova della necessaria abilità.

Le principali attribuzioni degli Uffiziali del Real Corpo di Stato Maggiore generale in tempo di guerra si aggirano intorno alle ricognizioni del nemico, a fin di esplorarne la forza, la composizione, le disposizioni e le mosse; alla scelta dei punti da fortificarsi più o meno fermamente; all’apertura di strade nuove, allo stabilimento de’ ponti ed altre maniere di transiti; alla scelta de’ quartieri dell’esercito, sia a campo, sia ad alloggiamento, sia a sereno; al miglior modo di guardarsi ne’ quartieri, nelle posizioni e nelle mosse. Gli uffiziali anzidetti attendono eziandio in tempo di guerra a levare il paese e disegnare i piani per l’uso dell’armata; porgono le norme pel governo delle cose annonarie e vegliano l’osservazione degli ordini sopra le cose medesime, la disciplina, il reggimento sanitario; regolano la spartizione de’ contributi, il servizio delle guide, delle salvaguardie e degli esploratori; la condotta de’ prigionieri e disertori, de’ parlamentari; somministrano le norme pei trattati e gli accordi da tenersi occorrendo col nemico; compilano il diario di ogni qualunque operazione si eseguisca dall’esercito; spediscono parimente gli atti di cancelleria, passaporti, salvaguardie, salvocondotti ecc, e tengono aperti ed ordinati i registri ed il carteggio per le varie parti del servizio sia militare, sia di amministrazione, dipendenti dal Quartier Generale; provvedono ancora per la spedita e facile comunicazione delle varie parti dell’armata tra di loro, e di ognuna col capo.

In tempo di pace vengono più spezialmente destinati a perlustrare e riconoscere con somma diligenza ogni parte del regno; a levare sul [p. 130 modifica]terreno e disegnare la figura de’ luoghi più notevoli per riguardi militari; a raccogliere le notizie statistiche conferenti allo scopo di rendere più fruttuose le operazioni ora dette; a raccogliere le notizie storiche di guerra; compilare le istruzioni pel miglior governo ed impiego delle truppe; trarre da’ libri sia nostrali sia esteri ciò che può esser utile al regio militare servizio; in fine a dirigere gli uffizi diversi ed i lavori di topografia o d’incisione che vi si eseguiscono.

Il servizio del Real Corpo di Stato Maggiore generale così in tempo di pace come di guerra essendo di armi e di uffizi, quello d’armi, avuto riguardo alle cose che nel Corpo medesimo sono relative al servizio delle armi diverse, si distingue in tre direzioni, cioè di fanteria e cavalleria, di artiglieria ed ingegneri, e di Stato Maggiore generale. Il servizio d’uffizi è del pari distinto in tre direzioni: la prima, uffizio particolare del Quartier mastro generale, archivi e biblioteca; la seconda, uffizio topografico ed incisione; la terza, uffizio generale.

Gli uffiziali addetti agli uffizi ed alle varie direzioni vi sono destinati dal comandante generale del Corpo.

A voler far conoscere quanta sia la parte presa da questo Corpo nei lavori geodetici e topografici, daremo una succinta enumerazione analitica dei principali tra essi cui attese recandoli a buon termine in un breve periodo di tempo.

Nel 1821 intraprendeva, sul territorio degli Stati di S. M. in terraferma, la continuazione della misura dell'Arco del parallelo medio, compreso tra la Torre di Cordouan presso Bordeaux e quella di Fiume: la quale misura essendo stata ultimata in Francia sin presso il Rodano, e verso l’Italia sino al Ticino, restava in parte interrotta, dovendosi ancora superare il masso delle Alpi. Lo scopo di questa grande operazione era di far conoscere nel senso dei paralleli all’equatore la vera figura della terra, e si può francamente asserire che nessuna operazione geodetica ed astronomica erasi fatta in altri tempi col concorso di tanti elementi favorevoli per conseguire colla massima precisione il divisato fine. Fra tali mezzi debbesi annoverare la facoltà illimitata di spendere la somma necessaria, il poter adoperare stromenti perfezionati dalle prime officine tedesche, francesi ed inglesi; l’aver potuto stabilire al Moncenisio e sul monte Colombier due Osservatorii astronomici, ne’ quali attendevano indefessi alle delicate loro osservazioni i celebri astronomi di Torino e di Milano, associati a quella grande operazione.

Non così tosto terminata la misura dell’Arco del parallelo, si diede [p. 131 modifica]principio ad una triangolazione di primo e di secondo ordine, che doveva coprire con una rete generale l’intera superficie dei R. Stati sul continente, all’oggetto di coordinare una quantità di materiali topografici che già si erano raccolti per formare una carta al 50 millesimo, divisa in 96 fogli. Questi elementi vennero assoggettati alla proiezione di Flamsteed modificata, pigliando per centro di sviluppo il meridiano ed il parallelo dell’Osservatorio reale di Torino, che per una fortuita combinazione divide lo Stato in quattro regioni pressochè di eguale estensione.

La sopra mentovata Carta generale dei r. Stati in novantasei fogli fu ridotta in sei, alla proporzione del 250 millesimo, e venne recentemente condotta a termine colla pubblicazione del sesto foglio.

Questa Carta costrutta dal Real Corpo dello Stato Maggiore con tante cure e con tante fatiche, riscosse finora i più onorevoli attestati dei dotti dei due mondi, e rimarrà qual monumento perpetuo dell’attività e dell’intelligenza di questo benemerito istituto.

Finalmente, fu intrapresa un’opera di vasta mole, la quale potrà riescire di somma utilità sotto l’aspetto militare e topografico; essa ha per titolo: Le Alpi che cingono l’Italia considerate militarmente così nell’antica come nella presente loro condizione. Quest’opera è divisa in cinque parti, delle quali due sono descrittive, due storiche ed una grafica. È pubblicata la parte prima, volume primo, contenente la Geografìa fisica delle Alpi.

Tesorerie — Tesoreria generale dello Stato (Via delle Finanze, 8).

Tesoreria delle aziende generali della R. Casa, dell’estero e dell’interno (Via Carlo Alberto, 6).

Tesoreria dell’azienda generale di guerra e d’artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari (Via delle Finanze, 6).

Tesoreria generale delle R. finanze e gabelle (Via Carlo Alberto, accanto al n. 4).

Tesoreria dell’azienda generale dell’interno per il pagamento delle spese concernenti il dicastero della pubblica istruzione (Via di Po, 44, Palazzo dell'Università).

Tesoreria dell’amministrazione del debito pubblico (Via Bogino, 10, Palazzo del già Collegio delle Provincie).

Tesoreria della provincia di Torino (Piazza Castello, 7).

Uditorato generale di Guerra (Via delle Finanze, 12, piano nobile.) — Da lettera patente del duca Emanuele Filiberto, data da Nizza il 16 novembre 1559, si ritrae che per ott’anni quel principe [p. 132 modifica]ebbe al suo seguito in Fiandra Gian Giacomo Solfo in qualità di Auditor generale e Giudice supremo degli eserciti, che il re di Spagna aveva raccomandati al di lui governo: ma pare che a questa magistratura non sia stata data norma e forma dal medesimo prima dell’anno 1560. A queste prime prescrizioni molte altre tennero poscia dietro, per le quali la giurisdizione del magistrato sovra le genti di guerra è stata ora allargata ed ora ristretta. Nel 1847 la giurisdizione dell’uditore generale di guerra nelle controversie civili mosse contro militari per cause indipendenti dal militare servizio venne abolita, senza pregiudizio però di quanto è stabilito dal R. Brevetto 25 agosto 1835, circa i sequestri delle paghe militari.

Attualmente questo magistrato provvede nelle materie seguenti; istruttoria dei procedimenti criminali; commissioni d’inchiesta; consigli di guerra reggimentali e divisionali; renitenze alla leva; matrimonii degli uffiziali del R. esercito; proposizioni per le grazie annuali ed altre speciali dei condannati; pareri ai ministeri in materie amministrative e giudiziarie, e segnatamente al ministero di guerra pei ricorsi in grazia dei condannati; corso delle cause civili dipendenti dalle surrogazioni militari; formazione dei mandati sulle ritenute delle paghe sequestrate agli uffiziali; direzioni agli uditori divisionari di Terraferma e Sardegna; corrispondenza con tutte le autorità civili e militari, per gli affari occorrenti dell’ufficio; stati pel pagamento dei premi assegnati ai carabinieri reali.

Verificazione dei Pesi e delle Misure (Piazza Castello, 3). — Evvi presso il ministero delle finanze, dipartimento del commercio, una superiore Ispezione ed una Commissione per la verificazione dei pesi e delle misure, dalle quali dipendono tutti i verificatori sparsi nei diversi circondari dello Stato.

Le misure ed i pesi soli attualmente ammessi e riconosciuti nei R. Stati sono: per le misure, il metro, misura lineare, ossia di lunghezza; l’ara, misura di superficie o agraria; lo stero, misura di solidità, particolarmente destinata alla misura della legna da ardere; il litro, misura di capacità, tanto per i liquidi, come per le materie secche.

Per i pesi, il gramma.

Tanto le indicate misure sì lineari, che di superficie, di capacità o solidità, che i pesi, ammettono rispettivamente i moltipli e le divisioni (V. Indicazioni utili, Tavola dei pesi e delle misure generalmente in uso nel Piemonte colla corrispondenza in decimali). [p. 133 modifica]

Verificatore (Uffizio, Via di santa Maria, 9). — I pesi, le misure e gli stromenti per pesare sono sottoposti a due specie di verificazione: la verificazione prima, e la verificazione periodica.

I pesi, misure e stromenti da pesare, tanto nuovi, che aggiustati, devono perciò essere, per cura dei fabbricanti, presentati all’ufficio di verificazione per essere verificati e punzonati prima di venir messi in commercio.

Inoltre, nessun peso, misura o stromento da pesare non può essere presentato all’ufficio di verificazione, messo in vendita od impiegato in commercio, se, oltre il marchio del fabbricante, non porta scolpito e chiaramente leggibile il nome che gli è attribuito dal sistema metrico. Sono tuttavia eccettuati i pesi minori del centigramma, purchè portino l’indicazione del numero di milligrammi ch’essi rappresentano.

Le misure pei liquidi in vetro o terra cotta, devono essere munite della lastretta di stagno, sulla quale deve apporsi il marchio dal verificatore.

Oltre la prima verificazione, ha poi luogo quella indicata come periodica, alla quale sono soggetti tutti i particolari o stabilimenti che fanno uso di pesi e misure, e di stromenti per pesare, sia per la vendita o compra delle merci, o derrate, sia per la ricognizione delle materie destinate ad essere lavorate o ridotte sotto un’altra forma, sia, infine, per determinare la quantità di lavoro o la mercede degli operai.

La legge impone, per questa verificazione, un diritto annuo a carico degli utenti. È questo diritto fissato:

1. Per gli uffizi pubblici, lire 6.

2. Pei negozianti all’ingrosso, lire 5.

3. Pei negozianti al minuto nei capiluoghi di provincia e nei luoghi di popolazione riunita eccedente 3000 abitanti, lire 2 50.

4. Pei negozianti al minuto negli altri luoghi, lire 1 25.

5. Pei negozianti che fanno uso solo delle misure di lunghezza nei capi-luogo di provincia e nei luoghi di popolazione riunita eccedente 3000 abitanti, lire 0 80.

6. Pei negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza negli altri luoghi, lire 0 40.

7. Pei merciaiuoli ambulanti e quegli altri che esercitano il loro commercio in luoghi non chiusi, lire 0 40.

8. Pei luoghi che sono distanti un chilometro ed oltre dal [p. 134 modifica]capoluogo, e la cui popolazione non eccede i 3000 abitanti, la tassa delle categorie 3ª e 4ª è ridotta a L. 1 25 e a L. 0 40.

Note

  1. L’armata attiva sul piede di pace sta alla popolazione netta ragione di 1 010. La forza numerica dei singoli corpi dell’esercito nel 1852 si compone come segue: Fanteria di linea: uffiziali 1,5090, truppa 25,520 — Bersaglieri: uffiziali 244, truppa 3,833 — Cacciatori Franchi: uffiziali 30, truppa 740 — Cavalleria: uffiziali 315, truppa 5,400 — Artiglieria: uffiziali 255, truppa 4,061 — Genio militare: uffiziali 96, truppa 1,065 — Provianda: uffiziali 31, truppa 548 - Carabinieri reali: uffiziali 76, truppa 2,973 — Cavalleggieri di Sardegna: uffiziali 44, truppa 1,084. Totale uffiziali 2,684; truppa 45,224. — Corpi Speciali. Guardie del Corpo di S. M.: ufficiali 67, truppa 18 — Guardie R. del Palazzo: uffiziali 8, truppa 105 — Veterani ed invalidi: uffiziali 43, truppa 954.
  2. La forza militare marittima nel 1852 si compone come segue: Stato maggiore: uffiziali 107, truppa 20 ― Corpo reale equipaggi: truppa 1518 ― Battaglione real Navi: uffiziali 41, truppa 745. Totale: uffiziali 148, truppa 2,263.
    La forza navale è composta dei bastimenti che seguono: 4 fregate: S. Michele cannoni 60, Des Geneys cannoni 44, Beroldo cannoni 44, Euridice cannoni 40 ― 1 corvetta a batteria coperta S. Giovanni cannoni 32 ― 1 corvetta Aquila cannoni 24 ― 1 brick a palo Aurora cannoni 18 ― 3 brick: Eridano cannoni 16, Daino cannoni 11, Colombo Cannoni 16 ― 1 brigantino Staffetta cannoni 10 ― 1 bastimento da trasporto l’Azzardoso cannoni 4 ― 8 cannoniere guardacoste cannoni 3 ― 8 bastimenti a vapore: Governolo cannoni 12, cavalli 460; Costituzione cannoni 12, cavalli 460; Monzambano cannoni 6 cavalli 200; Tripoli cannoni 6, cavalli 180; Malfatano cannoni 6, cavalli 180; Authion cannoni 1, cavalli 180; Ichnusa cannoni 3, cavalli 100; Gulnara cavalli 100.
    In caso di guerra servono alla flotta i piroscafi nazionali.
    È stipulato il contratto per l'acquisto di una fregata ad elice in Inghilterra della portata di circa 2,300 tonnellate. Questo legno sarà armato con 51 bocche da fuoco di grosso calibro.
  3. L'Azienda generale della Marina è in Genova.