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120 | amministrazione dello stato |
stero i documenti necessari per la difesa dei sovrani diritti nell’occasione di trattati, di controversie o di violazioni di territorio.
L’ispeziono parziale dei confini è affidata, in ogni Comunità confinatile coll’estero, al sindaco della medesima, ed in ogni provincia, confinante come sovra, all’intendente della stessa provincia.
Commissariato di Guerra della divisione di Torino (Piazza Vittorio Emanuele, 17). — Ha la contabilità dei diversi corpi di truppa di presidio in Torino, ed è incaricato delle varie imprese per viveri, vestiario e manutenzione delle truppe e degli stabilimenti militari della Capitale.
Commissariato di Leva (Palazzo Madama). — Dipende dall’Ispezione Generale delle Leve, ed è incaricato delle operazioni che risguardano le leve annuali.
Commissione Superiore di Liquidazione (Via delle Finanze, 8). — Gli uffizi di detta Commissione sono concentrati nell’Ispezione generale dell’erario.
Consiglio Provinciale di Sanità della Provincia di Torino (Presso l’Intendenza Generale della Divisione Amministrativa di Torino, via della Provvidenza, 22). — Fu creato con editto 30 ottobre 1847, unitamente al consiglio superiore di sanità che faceva anche le veci del consiglio provinciale per la provincia di Torino; ma colla legge 12 maggio 1851 essendo stati separati i due uffizii, venne col successivo decreto dello stesso giorno, mese ed anno, composto nel modo seguente: L’intendente generale della provincia ne è il presidente. Un vicepresidente è designato dal ministro dell’interno; i membri ordinari del medesimo sono l’avvocato fiscale, un medico, un chirurgo o uno speziale. I membri straordinari sono nominati a seconda del bisogno. Esso deve vegliare, sotto l’ispezione del consiglio superiore, alla conservazione della pubblica sanità, alle epizoozie, sorvegliare all’esercizio della medicina, della chirurgia, ostetricia, flebotomia, farmacia, ecc.
Consiglio superiore di Sanità (Piazza Castello, 4, p° 3) — Già da tempo antico i magistrati di sanità esercitavano la loro giurisdizione in questi R. Stati, ed un magistrato di sanità esisteva a’tempi di Emanuele Filiberto, il quale nel 1578 assoggottava a dazio le merci introdotte nello Stato, a fine di sopperire alle spese necessario in occasione di contagio. Dappoi quell’epoca, vari utili provvedimenti furono presi intorno a ciò che s’aspetta alle cose di sanità; ed ora con legge 12 maggio 1851 S. M. avendo aboliti i magistrati di protomedicato, e gli uffizii di protomedico e di tenenti protomedico, tutte