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amministrazione dello stato 109

seguenti attribuzioni: cura la diffusione ed il perfezionamento dell’istruzione scientifica e letteraria, l’educazione della gioventù e l’incremento delle belle arti; ha sotto la sua dipendenza le Università del regno e gli stabilimenti annessivi, i collegi, ed i convitti; le scuole d’istruzione elementare secondaria e speciale sì pubbliche che private; gl’istituti dei sordo-muti; le accademie e scuole di belle arti; la scuola veterinaria del Valentino, le scuole tecniche ossia professionali di meccanica, di geometria e di chimica applicata alle arti, di agricoltura e di forestale, le scuole tecniche del commercio; le scuole professionali di nautica e di costruzione navale; la scuola di orologeria di Cluses; provvede alla riscossone degli emolumenti e depositi degli esami, ed alla loro distribuzione e restituzione; all’ammessione ai corsi ed agli esami, come altresì alle relative dispense; all’approvazione dei libri o trattati destinati al pubblico insegnamento; all’approvazione delle nomine fatte dai comuni od altre amministrazioni nelle scuole secondarie ed elementari a loro carico; alla direzione delle scuole degli asili infantili; alla distribuzione dei posti gratuiti nel collegio delle provincie, e nei collegi convitti nazionali, ed all’approvazione di quelle nomine che sono riservate ai comuni, ad altre amministrazioni ed ai privati; alla conferma dei gradi accademici ottenuti all’estero; sorveglia l’amministrazione dei lasciti destinati all’istruzione pubblica.

Ministero dei lavori pubblici (Piazza Castello, 12, p° 3) — Le attribuzioni del ministero dei lavori pubblici concernono: le strade reali e provinciali, comunali, consortili e private con gravezza di servitù pubblica; le strade ferrate; l’esame di domande per la costituzione di società di strade ferrate e concessioni dei relativi privilegi; i bilanci divisionali di acque strade per l’esame, e disposizioni relative alla parte riguardante i lavori pubblici; il regime dei canali di irrigazione demaniale; il regime dei fiumi, torrenti e canali; le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti e delle spiagge marittime; i piani regolatori di ampliazione e di abbellimento delle città e borgate; la costruzione, il miglioramento e la manutenzione degli edifizi pubblici; la conservazione dei pubblici monumenti di arte; l’esecuzione dei lavori nelle stazioni dei telegrafi ordinari, e l’istituzione, direzione ed esercizio dei telegrafi elettro-magnetici lungo le linee delle strade ferrate; la cassa dei depositi e delle anticipazioni; le miniere e cave e quanto si riferisce alla loro amministrazione per conto dello Stato, concessione e locazione, e le permissioni per lo stabilimento di officine metallurgiche.

Consiglio dei ministri. — Il consiglio dei ministri delibera