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amministrazione dello stato 121

le attribuzioni dei protomedicati, meno quelle che riguardano lo studio, gli esami, la pratica e la dichiarazione d’idoneità di aspiranti alle professioni già dipendenti dai protomedicati, state affidate con detta legge alle autorità preposte alla pubblica istruzione, furono assegnati al Consiglio superiore di sanità, creato coll’editto 30 ottobre 1847, col quale soppresse le funzioni dei già esistenti magistrati di sanità, si riordinò il servizio sanitario. — È presidente nato di detto consiglio superiore di sanità il ministro dell’interno; ed è composto oltre al presidente di un vice-presidente, di sei membri ordinari, e di quel numero di membri straordinari che il Re stimi opportuno di eleggere, non che di un segretario. Col successivo decreto del 24 luglio 1848, vennero designate le persone ohe debbono far parte del detto consiglio in qualità di membri ordinari e straordinari. Il consiglio superiore deve vegliare alla conservazione della sanità pubblica, ed estendere la sua vigilanza alle epizoozie; ha inoltre l’ispezione sanitaria di tutti gli ospedali ed altri stabilimenti pubblici non militari, delle carceri e luoghi di reclusione, di quella di promuovere la vaccinazione, ecc.

Consiglio superiore militare di Sanità (Via delle Finanze, 12, piano nobile). — È composto di un presidente, 2 ispettori, 4 consiglieri ordinari ed uno straordinario, e due segretari, generalmente prescelti tra gli uffiziali di sanità, distinti per dottrina, perizia e per lunga sperienza del servizio sanitario militare. Il presidente deve sempre essere addottorato in amendue le facoltà di medicina e di chirurgia. La carica di presidente è ragguagliata al grado di colonnello, quella d’ispettore e di consigliere al grado di luogotenente colonnello. Il predetto consiglio ha permanente la sua sede in Torino.

Conservatoria delle Ipoteche (Via Seminario, 8). — Il sistema della pubblicità delle ipoteche già introdotto nei Regii Stati durante la temporanea occupazione francese, venne ristabilito col Regio editto 16 luglio 1822. Questo sistema si trova in oggi più ampiamente applicato e svolto dal codice civile albertino. Le ipoteche ed i privilegi non possono aver effetto sopra gli immobili se non in quanto siano resi pubblici coll’iscrizione sui registri del conservatore delle ipoteche. Ad un tal fine si debbono presentare due note in carta bollata, una delle quali può essere estesa a piè dello stesso titolo. Per le trascrizioni di atti di mutazione di proprietà sono dovute cinque lire per ogni mille. Per ciascuna iscrizione e registrazione si paga un solo diritto, qualunque sia il numero dei creditori, debitori ed acquisitori.

Controllo generale (Piazza Castello, 7). — Questo uffizio