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amministrazione dello stato | 105 |
ministrazione dello Stato è ripartita attualmente tra 7 dicasteri a ciascuno dei quali è preposto un ministro. I ministri denominati dalle loro attribuzioni sono i seguenti:
Ministro degli affari esteri » degli affari interni e di agricoltura. » della guerra e marina. » degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia. » delle finanze e commercio. » dell’istruzione pubblica. » dei lavori pubblici.
attribuzioni dei ministeri.
Con decreto 21 dicembre 1850 veniva approvato da S. M. il regolamento che determina le attribuzioni dei vari dipartimenti ministeriali, come eziandio quelle del Consiglio dei ministri. Modificato in seguito dal successivo decreto 28 febbraio 1852, col quale venne soppresso il ministero di marina, agricoltura e commercio, si ripartirono fra gli altri dicasteri le attribuzioni al medesimo assegnate col primo decreto.
Affinchè si abbia una norma da seguire ogni qual volta, per interessi individuali o collettivi, devesi ricorrere a queste autorità centrali, riferiamo alcune delle loro più importanti attribuzioni.
Sono comuni a tutti i ministeri, per essere da ciascuno di essi esercitate nel proprio dipartimento, le attribuzioni che concernono il proprio dicastero e gli uffizi che ne dipendono, quali sono: personale (nomine, demissioni, pensioni, proposte di decorazioni, ecc.); servizio interno; stabilimenti e riparazioni; presentazione di leggi, proposte di regolamenti, bilancio del proprio dicastero, statistica della propria amministrazione, corrispondenza cogli agenti consolari all’estero per informazioni relative alle proprie attribuzioni.
Ministero degli affari esteri (Piazza Castello, 16). — Il ministro degli affari esteri rappresenta il governo presso le potenze estere; tutela l’interesse dello Stato verso le medesime, e stipula con esse trattati e convenzioni; mantiene relazioni colla corte di Roma, inizia e conduce le trattative concernenti ai concordati, alle sedi vescovili ed ai benefizi ecclesiastici; risolve le questioni di diritto internazionale, ed interpreta i trattati; dirige le legazioni, e protegge all’estero i cittadini appartenenti allo Stato ed i loro interessi; rilascia i passaporti all’estero; propone e promuove la sovrana autorizzazione relativamente alla facoltà di fregiarsi di estere decorazioni; veglia sul mantenimento dei confini territoriali