Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
116 | amministrazione dello stato |
La succitata legge 11 luglio 1852 stabilisce inoltre che:
La Banca entro il termine di un anno fonderà due succursali, l’una in Nizza marittima, l’altra in Vercelli, e quando gli utili delle medesime arrivino ad agguagliarne le spese, la Banca stessa instituirà una terza succursale in quella città che, sentiti i due consigli di reggenza, verrà indicata dal Governo.
La Banca dovrà fare alle Finanze dello Stato anticipazioni sino alla somma di quindici milioni di lire contro deposito di titoli di fondi pubblici, o di buoni del tesoro, mediante l’interesse in ragione del tre per cento all’anno, osservato sempre il disposto dell’art. 15 della legge del 9 luglio 1850.
In caso che la Banca abbassasse l’interesse sulle anticipazioni al disotto del tre per cento, lo Stato godrà anch’esso di tale benefizio.
La Banca deve essere sempre in condizione di poter fare l’anticipazione del terzo di detta somma, cioè di cinque milioni; per gli altri dicci milioni dovrà esserlo dietro un avviso preventivo di un mese almeno.
La Banca oltre i titoli contemplati nell’art. 13 dei suoi statuti, e nell’art. 16 della legge 9 luglio 1850, alle stesse condizioni potrà anche fare anticipazioni:
1. Sul deposito di azioni d’intraprese industriali delle quali lo Stato abbia guarentito un interesse;
2. Sul deposito di cedole emesse con autorizzazione legislativa dei Consigli divisionali e provinciali, i cui interessi sieno guarentiti dallo Stato.
I suddetti titoli e le azioni della Banca di Savoia potranno anche essere ricevuti dalla Banca in garanzia di effetti a due firme, come è previsto all’alinea dell’art. 18 de’suoi statuti.
Alle condizioni stabilite negli articoli 18 e 19 degli statuti della Banca, essa potrà ammettere allo sconto anche la carta su Ginevra.
La Banca è autorizzata a concorrere per una somma complessiva, da non eccedere due milioni di lire, nell’istituzione di due casse di sconto da stabilirsi in Torino ed in Genova con diramazione nelle provincie.
La somma per la quale la Banca potrà interessarsi in simili stabilimenti non dovrà però oltrepassare la metà del capitale con il quale essi saranno costituiti.
La Banca non ammette verun sequestro sulle somme che le sono versate in conto corrente.
I benefizii che risultano dalle sue operazioni sono ripartiti alle scadenze d’ogni semestre.
Gli azionisti che compongono la società sono rappresentati da un’adu-