Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
amministrazione dello stato | 115 |
stata creata con regie patenti 16 marzo 1844, con quella di Torino creata con regie patenti 16 ottobre 1847.
La durata di questa nuova istituzione è di trent’anni decorribili dal 1° gennaio 1850.
In forza della legge 11 luglio 1852 la Banca nazionale deve aumentare il suo capitale da 8 a 32 milioni di lire col portare le azioni da 8 a 32 mila. Questo aumento deve seguire per otto milioni entro quattro mesi, per altri otto entro l’anno 1853, e pel rimanente quando i consigli di reggenza delle due sedi lo riconosceranno opportuno, previa l’autorizzazione del Governo.
La Banca nazionale ha sede in Genova ed in Torino; la sede centrale della contabilità però è in Genova. Essa può emettere dei biglietti da 1000, da 500, da 250 e da 100 lire pagabili in contanti al portatore ed a vista; il montare dei biglietti in circolazione non può eccedere il triplo del numerario esistente materialmente in cassa.
Le operazioni della Banca consistono:
1° Nello sconto di lettere di cambio, ed altri effetti di commercio muniti del bollo, aventi una scadenza non maggiore di tre mesi, e rivestiti almeno di tre firme solvibili, od anche di due sole firme purchè si aggiunga un trapasso di azioni della Banca, o di effetti pubblici dello Stato, o delle città di Torino o di Genova, o dell’imprestito della Sardegna del 1844.
Nello sconto altresì dei buoui del tesoro che venissero emessi dal Governo per legge, purchè di scadenza non eccedente i tre mesi.
2° Nell'incaricarsi per conto dei particolari non meno che dei pubblici stabilimenti dell’esazione gratuita di effetti esigibili nelle rispettive sedi, e nel ricevere in conto corrente senza interessi e senza spese delle somme, per pagarle a volontà degli aventi diritto, e sino a concorrenza dal loro montare.
3° Nel tenere una cassa di depositi volontari per titoli e documenti qualunque, verghe e monete d’oro e d’argento d’ogni specie, gioie ed altri oggetti preziosi, mediante un diritto di custodia.
4° Nel fare anticipazioni contro deposito di fondi pubblici dello Stato o di buoni del tesoro di qualunque scadenza che venissero emessi dal Governo per legge, di cedole di tutte le città dello Stato e dell’imprestito della Sardegna del 1844, e contro depositi di verghe e monete d’oro e di argento non che di sete tanto grezze, che lavorate in organzino od in trame.
5° Nell’emettere biglietti all’ordine pagabili alle rispettive sue sedi, la cui proprietà non è trasmissibile che per mezzo di girata.