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104 | amministrazione dello stato |
qualora intervenga una delle seguenti condizioni: 1° che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita dei petenti e dall’indicazione dell’abituale domicilio; 2° Che la firma dei petenti sia legalizzata dal sindaco del comune, ove essi sono domiciliati, il quale dichiari insieme esser giunti alla maggior età; 3° che la petizione sia presentata da un senatore con espressa dichiarazione d’aver egli conoscenza dell’essere del petente.
Camera dei Deputati (Piazza e Palazzo Carignano). — È costituita di deputati scelti da’collegi elettorali. Nessuno può essere deputato se non è cittadino dello Stato e di trent’anni compiuti, e se non gode de’diritti civili e politici. Non possono i deputati ricevere alcun mandato imperativo dagli elettori; rappresentano la nazione e non le provincie da cui furono eletti. Il loro mandato dura un quinquennio, nè possono essere arrestati senza il consentimento della Camera, se non nel caso di flagrante delitto. La Camera elettiva è composta di 204 deputati, di cui 22 appartengono alla Savoia, 24 alla Sardegna, e 158 alle proviucie di Terraferma.
Gl’impiegati presso la Camera de’deputati sono: il direttore della segreteria, il segretario della questura, l’estensore de’verbali, l’archivista bibliotecario, il revisore capo, i revisori, lo stenografo-capo, gli stenografi, gli scrivani, il capo usciere, gli uscieri.
Le tornate pubbliche cominciano ordinariamente ad un’ora circa, e durano sino alle cinque circa. I biglietti per le gallerie riservate sono rilasciali dai deputati o dall’uffizio di questura.
Petizioni. — Si terrà per accertata la maggior età richiesta dall’art. 57 dello statuto per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera dei Deputati, qualora intervenga una almeno delle seguenti condizioni: 1° che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del petente; 2° che la firma dello stesso sia legalizzata dal sindaco del comune ove il petente dimora; 3° che la petizione sia presentata da un deputato salvo però sempre al petente di valersi ove il credesse di altre prove legali.
III. — ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.
Ministri. — Sono nominati e revocati dal Re. Essi sono responsali; le leggi e gli atti del governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di uno de’ministri. Non hanno però volo deliberativo nell’una o nell’altra Camera se non quando ne sono membri. Il ministero è presieduto da uno dei ministri, il quale è quasi sempre capo di qualche dicastero; ma può essere anche senza portafoglio.
Ripartizione dei di dipartimenti ministeriali. — L’am-