Torino e suoi dintorni/Capitolo sesto/II
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II.— ORDINAMENTO POLITICO.
Forma di Governo. — Prima del 1848 il Piemonte si reggeva a forma di governo monarchica assoluta. Tuttavia una qualche limitazione all’esercizio della podestà regia poteva ravvisarsi nell’antica consuetudine di assoggettare gli editti, le regie patenti ed i rescritti sovrani all’interinazione o registrazione dei Senati e delle Camere dei conti, magistrati i cui membri venivano eletti esclusivamente dal re. La necessità di questa interinazione o registrazione fu confermata dal re Carlo Alberto nel titolo preliminare del codice civile.
Gli avvenimenti politici d’Italia affrettarono sul cominciare del 1848 il cambiamento della forma di governo in Piemonte. Col proclama 8 febbraio 1848 Carlo Alberto pubblicò le basi di uno Statuto fondamentale destinato a stabilire ne’Regi Stati un compiuto sistema di governo monarchico rappresentativo.
Re. — Secondo lo Statuto il Re è maggiore all’età di diciotto anni compiti; esso esercita collettivamente alle Camere il potere legislativo; la sua persona è sacra e inviolabile; è capo supremo dello Stato, ma non agisce nè legislativamente nè esecutivamente se non per mezzo dei ministri responsabili; comanda le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio, dandone notizia alle Camere, e unendovi comunicazioni opportune appena l’interesse e la sicurezza dello Stato lo permettono; nomina tutte le cariche dello Stato; sanziona e promulga le leggi e i regolamenti; può far grazia e commutare le pene; convoca annualmente le due Camere, e può prorogarne le sessioni e sciogliere quella de’deputati, ma in questo caso ne dee convocare un’altra nel termine di quattro mesi.
Parlamento. — È costituito di due Camere di pari competenza nelle cose legislative. Le proposte di leggi relative ad imposte o ad approvazioni di bilanci e di conti devono essere prima presentate alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati ha anche il diritto di accusare i ministri del Re, e di tradurli dinanzi al Senato, che in questo caso si costituisce in alta Corte di giustizia. Le funzioni di senatore e deputato non danno luogo a retribuzione ed indennità, e nessun senatore o deputato è sindacabile per ragione delle opinioni e de’voti emessi nelle Camere. Le sedute d’ambe le Camere sono pubbliche, possono però essere secreto quando dieci membri ne fanno per iscritto la domanda: le deliberazioni non sono nè legali nè valide se la maggiorità assoluta dei loro membri (metà più uno) non è presente. Niuna delle Camere può radunarsi fuori di tempo, nè in esse possono pigliar la parola se non i loro membri e i ministri o in loro vece i commissarii del governo.
Camera dei Senatori (Palazzo Madama, Piazza Castello). — È composta di membri nominati a vita dal Re in numero illimitato; i quali devono aver l’età di 40 anni compiuti. I senatori sono scelti tra i funzionarii più eminenti dello Stato, tra i cittadini più ricchi e tra gli uomini più benemeriti del paese; essi non possono essere arrestati se non nel caso di flagrante delitto.
Gl’impiegati presso la Camera dei senatori sono: il direttore degli uffizi della segreteria, l’estensore dei verbali, il bibliotecario archivista,il capo del servizio stenografico, i revisori, gli stenografi, l’economo, gli scrivani, gli uscieri.
Le tornate pubbliche cominciano ordinariamente alle ore due circa. I biglietti per le gallerie riservale sono rilasciati dai senatori o dagli uffizi di segreteria.
Petizioni — Le petizioni indirizzate al senato debbono essere stese per iscritto e firmate dai petenti; esse sono tenute per autentiche, ed hassi per accertata la maggior età richiesta dall’art. 57 dello statuto, qualora intervenga una delle seguenti condizioni: 1° che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita dei petenti e dall’indicazione dell’abituale domicilio; 2° Che la firma dei petenti sia legalizzata dal sindaco del comune, ove essi sono domiciliati, il quale dichiari insieme esser giunti alla maggior età; 3° che la petizione sia presentata da un senatore con espressa dichiarazione d’aver egli conoscenza dell’essere del petente.
Camera dei Deputati (Piazza e Palazzo Carignano). — È costituita di deputati scelti da’collegi elettorali. Nessuno può essere deputato se non è cittadino dello Stato e di trent’anni compiuti, e se non gode de’diritti civili e politici. Non possono i deputati ricevere alcun mandato imperativo dagli elettori; rappresentano la nazione e non le provincie da cui furono eletti. Il loro mandato dura un quinquennio, nè possono essere arrestati senza il consentimento della Camera, se non nel caso di flagrante delitto. La Camera elettiva è composta di 204 deputati, di cui 22 appartengono alla Savoia, 24 alla Sardegna, e 158 alle proviucie di Terraferma.
Gl’impiegati presso la Camera de’deputati sono: il direttore della segreteria, il segretario della questura, l’estensore de’verbali, l’archivista bibliotecario, il revisore capo, i revisori, lo stenografo-capo, gli stenografi, gli scrivani, il capo usciere, gli uscieri.
Le tornate pubbliche cominciano ordinariamente ad un’ora circa, e durano sino alle cinque circa. I biglietti per le gallerie riservate sono rilasciali dai deputati o dall’uffizio di questura.
Petizioni. — Si terrà per accertata la maggior età richiesta dall’art. 57 dello statuto per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera dei Deputati, qualora intervenga una almeno delle seguenti condizioni: 1° che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del petente; 2° che la firma dello stesso sia legalizzata dal sindaco del comune ove il petente dimora; 3° che la petizione sia presentata da un deputato salvo però sempre al petente di valersi ove il credesse di altre prove legali.