Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche/Appendice I

Appendice I. La libbra grossa e la sottile

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Note Appendice II

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APPENDICE I.


La libbra grossa e la sottile.

§ 1. Si potrebbe chiedere se all’epoca, in cui fu stabilita la nuova base dello Stajo degli aridi e dei liquidi, esistesse già la libbra grossa da 30 once, e quindi il Peso da 10 libbre, sul quale si fondava tutto il nuovo sistema delle nostre misure di capacità. La esistenza della Soma, rivelataci come cosa da tempo remoto già in uso, in un’epoca immediatamente posteriore al secolo undecimo, ne dovrebbe fornire la prova più aperta: nullameno non sarà fuor di luogo l’indagare se ve ne sieno altri indizii. Si vuole, è vero, che Augusto abbia introdotto nel suo impero la uniformità dei pesi e delle misure (v. Introd. § 3), ma sembra anche d’altra parte che effettivamente esistessero pesi speciali, come per le diverse contrade, così anche pei diversi oggetti (Marquardt, röm. Staatsverw. 2 p. 75). Nella Mesia fu trovato un peso di 10 libbre colla iscrizione: X. Legionis primae Italic. Lucius Iulius Lucilianus leg. Aug. leg. I. Ital. pondera examinata sig. (Corp. Inscr. [p. 126 modifica]Lat. 3,784). Questo peso è di grammi 5558,050 (Marquardt, a. l. c. Nota 4) e quindi corrisponde a 17, non a 10 libbre romane, o, per meglio dire, avea il valore di 10 libbre da 20 anzichè da 12 once. Se qui si trovi il germe di quella distinzione così comune delle libbre grosse e delle sottili, è difficile a definirsi, sebbene tutto stia per una risposta affermativa, anzichè per una negativa; in qualunque modo delle differenze doveano esistere, poichè troviamo una speciale menzione pei pondera auraria et argentaria (Orelli, 1530), per la libra Septiciana (Martial., Epigr. 8, 71. 6) ed in questo argomento non è men degno di considerazione il seguente passo di Simmaco (Ep. 10. 33): nam mille sexcentas auri libras decennalibus imperii tui fastis devotus ordo promisit, urbanis ponderibus conferendus idest trutinae largioris examine. I Langobardi si attennero al sistema romano di monete e di misure (v. Introd. § 3 e Nota 27), ma sotto Carlo Magno noi sappiamo effettivamente che l’antica libbra romana venne alterata, ricevendo un maggior valore (Saigey, Traité de Metrol. p. 114 seg.; Vuitry in Compte-rendu de l’Académ. des sc. moral. et polit. 1876 p. 282 seg.; Le Blanc, Dissert. histor. sur quelques monnaies ecc. p. 83; Repossi, Milano e la sua Zecca, p. 46). Che qui siensi sentite le conseguenze di una tale riforma, la quale deve essere avvenuta prima del 789 (Saigey, a. l. c.) darebbe parzialmente a sospettarlo il fatto, che gli esattori sul sale proveniente da Comacchio, contrariamente alla convenzione del 730 (Troya, Cod. dipl. lang. 3,480; Hist. Patr. Mon. 13 col. 18), esigevano un Modius non di sole 30 libbre, ma di 45 (H. P. M. [p. 127 modifica]13 col. 117 seg.): esazione, che potrebbe stare in rapporto con un esagerato ragguaglio dedotto dall’aumentato valore della libbra.

§ 2. Manca ogni dato, appunto di quest’epoca, il quale riguardi la nostra città; ma per quanto si può argomentare per tempi così lontani, e senza alcun documento, si dove ritenere che la riforma ponderale di Carlo Magno non abbia preso piede fra noi, perchè la nostra libbra piccola, essendo stata ragguagliata a grammi 325,1288 (Tavole di Rag. della Rep. Ital. p. 272), viene ad occupare il giusto mezzo fra l’antico peso normale della libbra romana in grammi 327,45, e il peso della stessa all’epoca di Giustiniano in grammi 323,51 (v. Note 26, 156), onde rimane fuori d’ogni dubbio la inalterata sua perduranza dall’epoca romana infino a noi. Piuttosto è a credersi che, se non prima, almeno intorno a questo tempo siasi formata la libbra grossa con 30 once della sottile. Se siasi partito dalla base che libbre sottili 2½ avessero a formare quella libbra, o se per contro siasi presa la decima parte di un peso da 25 libbre, non è cosa che a noi sia dato risolvere con tutta certezza: ambedue i processi conducono allo stesso risultato, sebbene il secondo sia più facile ad essere ammesso, perchè abbiamo esempi di pesi in pietra che fin dall’epoca romana corrispondevano a multipli della libbra, p. e. quelli di serpentino del Museo di Napoli, da 10 e da 2 libbre, o quelli di serpentino e di bronzo da 50 e da 10 libbre trovati al nord di Cuenca in Spagna (Hultsch, Metrol. p. 115, 116, Rich. Dizion. s. v. pondus. 2 p. 195), sicchè, per quella naturale tendenza di proporzionare le [p. 128 modifica]misure alle necessarie esigenze di un uso frequente, anzi quotidiano, è assai verisimile, che siasi presa per unità la quarta parte di un peso da cento libbre (Centenarium, v. sotto § 4), come quella, che rappresentava una massa, che senza grave difficoltà un uomo poteva ad ogni momento sollevare colle proprie mani, e che in tal guisa, mediante una partizione decimale, siasi sentita a formare la così detta libbra grossa da 30 once. Il Lupi con molto acume ha indotto, che questa esistesse già nel 828. In una carta di precario a favore della chiesa di S. Alessandro, è stabilito che ogni anno certo Agemundo da Taliuno debba pagare aut oleo librar tres aut tres denarios (Lupi, Cod. dipl. 1, 673). Il Lupi fa seguire queste considerazioni: Hine enim colligitur, quod libra olei tunc unum valebat denarium, quorum duodecim solidum efficiebant. Si quidem igitur libra, quae ad pensandum oleum tunc Bergomi adhibebatur, ejusdem erat ponderis, ac ea, qua modo Bergomates utuntur, triginta nempe unciarum, quum hodie libra olei quinquaginta circiter solidis constet, hi vero sexcentorum denariorum libram conficiant, denariorum tunc temporis pretium, id ipsum dicas de solidis, sexcentis circiter vicibus hodiernum excedebat; quod rationibus ab eruditis viris initis congruit. Quare rursus hic conficitur, libram, quae tunc Bergomi usurpabatur, ejusdem fuisse ponderis, ac illa, quam modo adhibemus (ibid. 675). Questi calcoli non sono punto contraddetti anche da più recenti autori (Guérard e Leber in Vuitry, o. c. p. 289 seg.), e per essi acquista assai verisimiglianza la supposizione che, come ne’ secoli posteriori, così fino dal 828 certe materie, a cagion d’esempio, l’olio, si pesassero colla [p. 129 modifica]libbra grossa, e che questa già fin d’allora fosse in pieno uso. Accresce probabilità a questa induzione il fallo di veder comparire questa libbra appunto in un’epoca, nella qual l’antico sistema romano di pesi e misure veniva rimutato del tutto, e ad esso si sostituiva un nuovo sistema imposto dalla conquista (Saigey, Metrol. p. 109 seg.), come pure il trovare già nel 817 la libbra di pane del peso di 30 soldi, anzichè di 20, com’era la libbra di Carlo Magno (C. Aquisgr. in Canciani, Leg. barbar. ant. 3 p. 363), e inoltre il sapersi che dal quarto secolo in avanti, per una divisione del romano Centumpondium identica a quella del Talento attico (Hultsch, Proleg. in Scr. Metrol., 1 p. 90), s’era venuta a formare una Mina o libbra da 20, anzichè da 12 once, detta italica o romana (Galen. in Metr. Scr., 1 p. 221, 16: Epiph. ibid. p. 266, 14; 2 p. 105): per cui la duplicità di questi pesi, quale che ne fosse la origine, non era cosa nuova da parecchi secoli prima dell’esempio citato dal Lupi.

§ 3. Sfortunatamente sono troppo scarsi i nostri documenti perchè ci sia concesso riportare delle prove più dirette: ad ogni modo, misurando la tenacità colla quale il popolo in generale guarda quelle cose, che più davvicino ne toccano gli interessi, ci sembra non si debba aver difficoltà ad ammettere che, quando nella nostra più antica legislazione statutaria troviamo senz’altre aggiunte accennato alla esistenza di questa libbra grossa, o del suo multiplo che è il Peso (Pensis), in pari tempo sia lecito ritenere, che debba essere stata assai antica la consuetudine di avere una libbra speciale pei grossi pesi, ed un’altra per le mi[p. 130 modifica]nute contraffazioni e per quelle materie, le quali, non entrando in commercio che in limitate quantità, debbono essere valutate con una più scrupolosa esattezza. Forse accennava già a questo stato di cose la clausola ammessa nel 897 in una carta di affitto nel contado Bresciano di fondi pertinenti al Monastero di S. Ambrogio in Milano, dove, fra l’altre cose, è stabilito che ogni anno si debbano dare al detto monastero lino bono scosso ad statere iusta Mediolani libras octo. (Hist. P. M. 13 col. 621 a, 1071 c, cfr. Giulini, Mem. stor. di Milano 2 p. 63 seg.), o forse vi accenna la distinzione fra librae, unciae e pondera che, nella esagerata comminatoria di certe pene (come costumavasi a que’ dì) troviamo appunto in documenti già anteriori al mille, come, a cagion d’esempio, nel 931 in un diploma di Berengario a favore del Vescovo di Cremona abbiamo: pena auro optime libras viginti et argenti pondera triginta (H. P. M. 13 col. 916 c): in una nostra carta di vendita di fondi in Calusco del 996, multa quod est pena auro obtimoFonte/commento: Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/256 uncias tres argenti ponderas sex (H. P. M. 13 col. 1512 b; cfr. ibid. col. 237 b, 422 c; cfr. Repossi, Milano e la sua Zecca, p. 147), dove pondus potrebbe indicare, non già la libbra, ma un grosso e determinato peso in uso a que’ tempi e a quella superiore (cfr. Rich, dizion. 2 p. 195). Nei documenti nostri e in quelli di altri contadi per diretta testimonianza la libbra grossa la troviamo in pieno uso nei primordii del secolo decimoterzo; per esempio negli Statuti di Como abbiamo: quod Canevarii Comunis de Cumis habeant omnia et singula pondera et omnes libras triginta et duodecim onziarum [p. 131 modifica]cujuscunque maneriei (§ 172 in H. P. M. 16, 1): nella convenzione sul dazio del ripatico in Ferrara del 1228, nella quale era interessata si può dire tutta l’Italia superiore, e nella quale figurano anche i nostri panni, si credette necessario di indicare, che il peso ammesso era in libbre sottili (Murat., Ant. it. an. aev. 2 col. 30 seg.): nel Liber Consuetudinum Mediolani del 1216 si ha: libra vero iusta intelligitur que est onciarum viginti octo, vel usque ad denarios sex plus et duos minus et non ultra. — Libra vero subtilis unciarum duodecim sit bona usque ad denarios tres plus et duos minus et non ultra (H. P. Mon. 16, 2 col. 954). Qui non si tratta di stabilire una libbra nuova, ma bensì di determinare soltanto la tolleranza legale in più od in meno del peso di queste due libbre negli usi commerciali: la libbra grossa, sotto questo rapporto, poteva sussistere da secoli. La prima menzione diretta della nostra libbra da trenta once la troviamo nello Statuto, ora perduto, del 1263 in quella parte ove si tratta del Calmerio del pane: ivi senz’altro si legge libras decemocto et uncias sedicim ad libram grossam triginta unciarum (Stat. an. 1263, 3 § 24 in Stat. an. 1331, 8 § 34), dove l’aggiunta non era gran fatto necessaria, perchè il numero frazionario di sedici once unito all’intero delle libbre indicava già abbastanza chiaramente non trattarsi qui della libbra piccola da 12 once: questa, in ultima analisi, non è che una di quelle verbose ridondanza, di cui non infrequenti esempi ci offre l’antica legislazione. Ma la esistenza della Soma già nel secolo undecimo, la quale non era che una determinata quantità di materie fondata sul Peso da 10 [p. 132 modifica]libbre, indica apertamente che non bisogna fermarsi al 1263 per ricercare la esistenza del Peso (Pensis) e della sua suddivisione: le ricerche che abbiamo istituite sulla origine delle nostre misure dei liquidi non possono che avvalorare questa induzione. Infatti, nello Statuto più vecchio del 1204-48 troviamo quanto segue (13 § 3): quod Rector teneatur facere amuelari penses et petras pensorum — et quod nullus ponat nec ponere faciat in rubbo ad pensandum nisi petram usque ad unum Pensem (v. fino dal 1140 nel Liber Jur. R. Gen. in H. P. M. 7 col. 71 seg.: hoc modo accipitur pesatura de cantario et de rubo cet.); ibid. 14 § 10, formagium ultra Pensem unum, dove veniamo anche ad apprendere che con pensum si indicavano in generale i campioni dei pesi, con pensis quello unicamente che anche oggidì chiamiamo peso, cioè il multiplo di 10 libbre grosse o 25 sottili (cfr. anche gli Stat. di Brescia del secolo XIII in H. P. M. 16, 2 col. 1584-107 dove la parola pensis ha lo stesso speciale significato che da noi). — Esistono inoltre certe tradizionali abitudini nel popolo, le quali la legislazione non fa che sancire, e delle quali è d’uopo tener conto. Il Lupi, basandosi sul valore del denaro, fu indotto, come vedemmo (§ 2), a ritenere che la libbra d’olio del 828 fosse una libbra grossa: ora, le misure dell’olio dei secoli XI, XII e XIII erano fondate apponto sul peso da 10 libbre, ed a questo si ritornò quando l’olio, non si misurò più con misure di capacità, ma si pesò come nei secoli precedenti (v. Capit. II. § 2): lo Stajo dell’olio, secondo gli Statuti di Como, pesava undici libbre di olio da 30 once ciascuna, mentre le altre misure dei liquidi [p. 133 modifica]erano basate sul peso in acqua della libbra sottile (Hist. P. M. 16, 1 col. 357 Nota), e questa uniformità è uno degli argomenti più validi, che rafforzi le nostre induzioni.

§ 4. Nei nostri documenti abbiamo ripetuta menzione del Centenarium e del Milliarium, che hanno rapporto, tanto col peso, quanto col numero degli oggetti. Questo modo di conteggiare i grossi pesi ci fu tramandato dai Romani: per esempio in Plinio (Nat. H. 7, 19) troviamo: Salvius duo centenaria pondera pedibus, totidem manibus, et ducenaria duo humeris contra scalas ferebat; lo stesso (ibid. 17, 19): Non alia maior in Baetica arbor. In Africa vero milliarias vocari multas narrant a pondere olei, quod ferant annuo proventu; Seneca (Epist. 440): non magnam rem facis, quod vivere sine regio apparatu potes; quod non desideras milliarios apros; Isidoro (Etymol. 18, 24, 4; 24, 23): trutina est geminas penderum lances aequali examine pendens, facta propter talenta et centenaria appendenda. — Centenarium numeri nomen est eo quod centum librarum ponderis sit, quod pondus propter perfectionem centenarii numeri instituerunt Romani; gli Excerpt. ex Isid. (Metrol. Script. 2 p. 140, 6): Centenarius autem dicitur eo quod centum libris constet; la vers. delle Tavole Alessandrine di Calvo (ibid. p. 145, 8): mensurae etiam olei similiter habent, nisi quod a centenario principium habent, quod libras centum habet, e questo nome passò anche nei metrologi greci (ibid. 1 p 258, 10; 267, 19 ecc.), nè fa bisogno di citare il centumpondium (Plaut. Asin. 2, 2, 37; Catone de Re rust. 13) per mostrare come questo grosso multiplo della lib[p. 134 modifica]bra fosse un peso effettivo, e non solo di conto. Il Centenarium ed il Milliarium continuarono con senso assoluto nella età di mezzo ad indicare un determinato peso di 100 e di 1000 libbre, come nel nostro Statuto più vecchio (14 § 10) dove, stabilendosi il dazio di certe merci, vi ha: et solidos quinque imperiales de quelibet Milliario rammi, che qui deve intendersi come misura di peso perchè dopo aggiunge et solidus duos et 1/2 de qualibet Soma rammi, e la Soma, che veniva ad essere la metà del Milliario, era una effettiva misura di peso. Ora sono spenti persino i nomi e la memoria di questo modo speciale di conteggiare le grosse mercanzie, ma toglie ogni dubbio su questa interpretazione una disposizione del 1140, che si trova nel Liber Iurium Reip. Genuensis (1 col. 71 seg. in Hist. Patr. M. 7) e che suona così: hoc modo accipitur pesatura de cantario et de rubo. per unumquemque sacum bombacii de sicilia denarios bonnetos quatuor per cantarium. — aluminis denarios quatuor pro miliario. — De miliario ferri pisaneschi denarios triginta. — de omnibus mercibus que pisantur ad centenarium denarios quatuor. Al tutto differente è la cosa quando con questi due nomi si vuole indicare il numero degli oggetti, p. e., in una carta di vendita di fondi sul Tanaro spettante al 999 dove abbiamo (Hist. Pull. 13 col. 1688): prima pecia de vites — est per numerum fossas arborum vinearum Centenarios decem. Alia pecia — est per numerum fossarum arborum centenarios quatuor. Tercia pecia de vites similiter est per numerum fossas arborum vinearum similiter Centenarios quatuor, e ciò per indicare il numero di 1800 ceppaje di vite; nel Liber [p. 135 modifica]Iur. Reip. Gen. (H. P. N. 7 col. 32): de centenario vero piscium pisces sex; nel nostro Statuto più vecchio (13 § 33), de milliario et pro milliario copporum, cioè di tegole; in quello dei Dazii (fol. 33 v.), de quolibet milliario agugiarum, cioè di aghi; de quolibet milliario fubletarum a calegariis, cioè di fibbie da calzolai; de quolibet milliario ad numerum clavorum smasatorum, cioè di una specie di chiodi, che non sapremmo quale sia; oppure (fol. 25 v.) de quolibet Centenario et ad rationem cujuslibet Centenarii guadi, dove s’intendono senza alcun dubbio le pallottole o torselli in cui erano ridotte le foglie del guado (Berti Pichat, Istit. di Agricolt. 5 p. 687. V. anche lo stesso Statuto fol. 26 r. et intelligatur guadum in ballis. — guadum nec in ballis nec in foliis) e che nei rapporti del dazio si numeravano a centinaja. Se badiamo che il conteggio per 100 e per 1000 libbre, almeno da noi, si conserva quasi unicamente in riguardo a due delle più antiche industrie della nostra provincia, la estrazione del rame (Plin. Nat. Hist. 34, 2) e quella del ferro (Rosa, Escav. del ferro; v. Feudi e Com. di Lomb. p. 198 seg. 1.ª ediz.), crediamo di poter legittimamente indurre, che qui ci troviamo di fronte ad una determinata valutazione di peso tramandataci dai secoli più remoti (per il piombo cfr. Ronchetti, 4 pag. 49). Quindi è certo, che qui non si tratta punto di libbre grosse, ma bensì di sottili, o, che è lo stesso, di antiche libbre romane, e questo è tanto vero, che nella convenzione sul Ripatico da pagarsi dai mercanti, che approdavano a Ferrara, fatta nel 1228, vi ha: de carro rationando duo milliaria subtilia unum carrum (Murat. Ant. ital. 2 col. [p. 136 modifica]30 seg.), cioè vi voleano duemila libbre sottili a formare un carro. In ciò può stare la ragione dell’essersi conservate queste misure, perchè, dando esse 40 Pesi pel Milliario di rame, 20 per la sua metà, che fu detta la Soma, non venivano gran fatto a scostarsi da quel numero di Pesi che in parte vedemmo essersi ammesso per le Some e pei Carri delle diverse merci (cap. II § 3). Così, a cagion d’esempio, il dazio pel ferro lavorato era di sei soldi imperiali, o 72 denari, per ogni Carro, e di diciotto denari per ogni Soma (Stat. an. 1204-48, 14 § 10). Non vi ha nulla che permetta di ritenere, che la tariffa non sia stata proporzionale alla quantità: laonde si può indurre che nel carro di ferro lavorato saranno entrate quattro Some. Dallo Statuto dei Dazii (fol. 33 v.) veniamo a sapere che la Soma del ferro e dell’acciajo era tenuta de pensibus XII et libras V; e questo numero frazionario ci conduce con tutta verisimiglianza e con tutta esattezza ad un carro di 50 Pesi. Il Carro di vino da sei Brente corrisponde a 48 Pesi (v. sopra c. II § 3). Così la Soma di coti grandi era pure calcolata di 20 Pesi (Stat. Dat. fol. 23 r.), precisamente come abbiamo supposto dovesse essere quella del rame in base al milliario, e questa concordanza ne porge argomento per ritenere coeve presso di noi le industrie di estrazione delle coti e del rame (cfr. Plin. N. H. 18, 67 § 5: Italia aquarias cotes dedit, limae vice imperantes ferro; ibid. 36, 47: repertae sunt et in Italia (cotes) aqua trahentes aciem acerrimo effectu), se anche il peso di quelle veniva calcolato sulla metà dell’antichissimo Milliario.

§ 5. La libbra grossa, non essendo sotto un certo [p. 137 modifica]rispetto che un multiplo della sottile, avrà avuto le identiche suddivisioni: è tuttavia probabile, come sembraci anche naturale, che ne’ tempi antichi con essa non si tenesse conto delle più piccole frazioni. Noi non abbiamo documenti anteriori al 1263 (Stat. an. 1263, 3 § 24 in Stat. an. 1331, 8 § 35): nel Calmerio del pane riportato nello Statuto di quell’anno non si discende oltre all’ottava parte dell’oncia, ossia 3 denari. A cagion d’esempio vi troviamo: uncie vigintidue et unus quarterius; uncie viginti una et unus quarterius et medius; uncie vigintiunius et medius quarterius: uncie decemocto et quarterii tres et medius cet. per indicare Once 22 1/4, 22 1/4 + 1/8, 21 1/8, 18 3/4 + 1/8. Le non infrequenti inesattezze nel testo di questo Calmerio, più il trovarvi ad ogni passo ricordato che il fornajo, in base al dato conteggio, perde e guadagna tante once di pasta o di pane per ogni Stajo, indicano che nella pratica colla libbra grossa non si usasse spingere il calcolo oltre 1/8 di Oncia ossieno 3 denari. Più esatto e più minuto è il Calmerio stabilito nel 1340 da Pagano da Bizzozzero (Stat. an. 1353, 7 § 45; v. sopra c. I § 5) e che è testualmente riportato in tutti gli Statuti posteriori. In esso si determina il peso della pasta fino ad 1/64 di oncia, od a 9 grani. Così abbiamo: unciarum novem et quarterii unius et plus tres partes de sexagintaquatuor partibus unius uncie (Stat. an. 1353, a. l. c.) per indicare Once 9 1/4 + 3/64, ovvero Once 9 denari 7 grani 3. Così vi sono pure indicate le divisioni dell’oncia in 1/8, 1/16, 1/32, 1/48, cioè in parti di denari 3, di denari 3 e grani 12, di grani 18, e infine di grani 12. Per contro non [p. 138 modifica]abbiamo uguali notizie rispetto alla libbra piccola, la quale, servendo per le materie di minor volume e di maggior prezzo, e fino alla seconda meta del secolo decimoterzo, come vedremo (v. Append. II § 2), anche pei metalli preziosi, naturalmente avrà richiesto suddivisioni che si spingessero al di là di 1/64. Nello Statuto del 1331 (13 § 6) abbiamo semplicemente questa disposizione: et quod mulino debeat uti nec pensari de aliqua balancia. nisi habuerit omnes Marchas seu untias quibus utuntur ad pensandum cet. A maggiori suddivisioni, che non sia l’oncia, accenna lo Statuto del 1353 (8 § 146) in questa ordinanza: item quod si aliqua balancia, marchus vel stasera, untia media untia vel quartus vel aliqua alia pensa maioris vel minoris quantitatis reperta fuerit bullata bulla officialium ad bullandas mensuras deputatos (sic) et non reperiretur iusta, quod pena non sit habentis vel tenentis ipsas balancias cet. Lo Statuto lascia ammettere pesi inferiori al quarto d’oncia, ma non li accenna. Il suo silenzio non basta però a farci ammettere che, e pei metalli preziosi, e per le spezierie, le divisioni dell’oncia della libbra sottile non si spingessero fino al grano. Si tratta di una suddivisione e di un nome troppo antichi, perchè non ci sia concesso ammetterne la esistenza anche da noi in questi secoli, almeno per alcuni usi speciali. Gli Egizii e gli Ebrei nei tempi antichi aveano composti i loro pesi con grani di frutti, ma i Romani non ebbero bisogno di questi pesi sì minuti se non quando tutti i prezzi delle cose rapportarono alla libbra d’oro; questo avvenne sotto Costantino, allorchè la siliqua fu aggiunta ai pesi come sesta parte dello scripulum [p. 139 modifica](Hultsch, Proleg. in Metr. Scr. 1 p. 89 Nota 3; per gli Arabi v. Saigey, Métrol. p. 85). L’uso di ragguagliare sui grani i minutissimi pesi si mantenne. Prisciano (de Ponder. v. 10 seg. in Metr. Scr. 2 p. 88) canta:

Semina sex alii siliquis latitantia curvis
attribuunt scriplo, lentis vel grana bis octo,
aut totidem speltas numerant tristesve lupinos
bis duo;

nel Carmen de libr. part. v. 20 (ibid. p. 100.):

ultimus est calcus ciceris duo granula pensans;

in Isidoro (Etymol. 16, 25 ibid. p. 112, 3): Calcus, minima pars ponderis, quarta pars oboli est constans lentis geminis granis; nella Tabula Cod. Bernensis (ibid. p. 128, 9): siliqua grana ordei III.; nella Tabula Cod. Mutinensis pr. (ibid. p. 132, 9): Siliqua est humillimum genus ligni nascentis in littoribus maris, fulliculos VI habens, vel genus farris, cuius sex grana scripulum faciunt. Calculus est ciceris grana duo; negli Excerpta ex Isidoro (ibid. p. 138, 24): Ponderum pars minima calculus est, qui constat ex granis ciceris duobus, et apud quosdam siliqua pensante, quae tribus granis hordei declaratur in pondere. Nè mancano esempi medievali di questo costume (v. in Du Cange s. v. Esterlingus). Negli Statuti di Edoardo I. d’Inghilterra vi ha: denarius Angliae, qui vocatur Sterlingus, rotundus sine tonsura ponderabit triginta duo grana frumenti in medio spicae, et viginti [p. 140 modifica]denarii faciunt unciam, et duodecim unciae faciunt libram; l’Hocsemius in Adolfo a Marca, Episc. Leod. c. 18 asserisce in provincia Coloniensi unciam viginti Sterlingos ponderare, sterlingum triginta sex vel circiter hordei grossi grana, sive speltae, octo vero uncias Marcam adaequare. Questi piccoli grani servirono di base anche alle misure di lunghezza: Excerpta ex Isid. in Metrol. Scr. 2 p. 136, 9: quidam autem quinque grana ordei transversa tam indici quam impudico sive medio convenire iudicantes, hos tres digitos simul iunctos unciam dixerunt — quidam ergo VII grana ordei in transverso posita pollicem iudicaverunt; l’Assbaa, misura di lunghezza degli Arabi, conteneva sei grani di orzo (Saigey p. 78). Questi pochi esempi ci persuadono, che per le più minute suddivisioni dell’oncia e del denaro gli orefici o gli speziali, almeno fino a una cert’epoca, abbiano adoperato grani di frumento, d’orzo o d’altro cereale, e che si sia lasciato alla natura il compito di guarentire una sì gelosa operazione, quale è quella di portare il calcolo sovra frazioni sì minime di peso, senza che la legislazione, attesa la imperfezione delle arti, potesse immischiarsene. — Se la riforma dei pesi introdotta da Carlo Magno lasciò inalterata la nostra libbra, la quale, salvo una piccolissima differenza, e pel suo valore, e per la sua divisione in 12 once, dimostrasi una schietta derivazione dall’antica libbra romana, questo tuttavia non possiamo affermarlo rispetto al sistema di partizione dell’oncia. È bensì vero che la divisione di questa in 24 denari richiama, con mutato nome, quella dell’oncia romana in 24 scripula, (Hultsch, Metrol. p. 111): ciononostante nella età di [p. 141 modifica]mezzo questa ventiquattresima parte non si chiamava già scripulum o scripulus, ma sibbene denarius Gallicus, poichè nel Cod. Mutinens. pr. (Metrol. Script. 2 p. 131) abbiamo: Scripulus idest denarius Gallicus — Semiuntia id est denarii Gallici XII, e quindi untia denarii Gallici XXIIII. E se non possiamo dir nulla, se anche solo momentaneamente siasi introdotto nella nostra libbra il soldo o l’obolo della libbra di Carlo Magno, crediamo però che la partizione del denaro in 24 grani (Saigey p. 115) possa essere una conseguenza appunto della conquista franca. — Nel modo di computare dei nostri Statuti vediamo l’oncia divisa in quarti e mezzi quarti, ma mentre i Romani si attennero strettamente al sistema dodicesimale, i nostri invece, come per le misure degli aridi e dei liquidi, anche in quelle di peso computarono secondo il sistema sedicesimale. Quindi attenendoci al valore attribuito dalla Commissione del 1801 alla libbra piccola in grammi 325,1288, ed alla grossa in grammi 812,8221 (Tavole di Ragguaglio della Rep. Ital. p. 272), valore che, come abbiamo mostrato più sopra (Note 26, 156), si può tenere come fuori di ogni contestazione per la quasi incalcolabile alterazione che ha sofferto dalla sua origine in poi, daremo nella Tavola IIIª sotto A il ragguaglio della libbra grossa e dell’oncia, più delle frazioni dell’oncia come sono computate nei nostri Statuti: sotto B il ragguaglio dei multipli della libbra grossa: sotto C il ragguaglio delle libbra sottile secondo le partizioni dell’oncia in 24 denari, e del denaro in 24 grani. A queste Tabelle aggiungeremo pure il ragguaglio dei multipli della libbra sottile fino al Centenarium (D) e quello [p. 142 modifica]dei multipli del Centenarium fino al Milliarium (E). Ecco ora il prospetto delle nostre misure di peso:

Libra grossa 1
Libra subtilis 2 1/2 1
Uncia 30 12 1
Denarius 720 288 24 1
Granum 17280 6912 576 24

§ 6. Alcuno potrebbe voler dedurre la unicità della libbra nella nostra città dal fatto che senza alcuna aggiunta si trova indicata nei seguenti documenti: in un testamento fatto nel 975 da Giovanni prete ove si legge: abente pro unaquaque candela cerea libras sex (Lupi, 2, 330); in una convenzione del 1184 fra il proposto di S. Alessandro e l’abbate di Astino, per la quale è stabilito che questi ogni anno nella vigilia della Purificazione contribuisca cere libras decem (ibid. 1087); nella investitura fatta nel 1163 dai Canonici di S. Alessandro dell’ufficio di reggere il SenodochioFonte/commento: Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/256 omonimo nella quale vi ha: debent eis dare omni anno censum in Sabbato Sancto unum pondere duodecim librarum cere (ibid. 1205); in altro documento del 1166: cereum unum pondere duodecim librarum (ibid. 1221); nella concessione fatta nel 1175 a quei di Almè di poter battezzare nella loro chiesa di S. Michele, ove questi si obbligano se perpetuo daturos omni anno censum duodecim libras cere (ibid. 1283). Contro una tale induzione, oltre agli argomenti che abbiamo arrecati, starebbe il fatto, che vediamo protrarsi questa indeterminata denominazione della libbra fino ad un’epoca, nella [p. 143 modifica]quale non si può a niun patto ammettere che già non fosse nel più pieno uso la libbra grossa: in secondo luogo osserviamo che la consuetudine, e non è trascorso troppo tempo perchè ogni ricordo sia cancellato, avea talmente sancito l’uso di pesare talune materie con libbre sottili, che difficilmente potevano nascere nocive confusioni nelle giornaliere contrattazioni, quand’anche non si fosse specificato mediante quale delle due libbre si avesse ad effettuare la consegna dell’oggetto del contratto. E questo è si vero, che nello Statuto del 1331 (8 § 42) troviamo senza uno speciale indicazione la espressione de libra carnium. Fin dove giungono le nostre memorie le carni si pongono in commercio a peso grosso. Così negli Statuti di Como del secolo decimoterzo è ordinato che le carni salate, il lardo ed il formaggio si vendano al minuto colla libbra da 30 once (§ 252 in H. P. M. 16, 1 col. 156): nei patti stretti nel 1261 fra i Genovesi e l’imperatore Greco, quelli si obbligano a somministrare le carni salate a peso grosso di cantaro (H. P. M. 7 col. 1354), e se ciò non possiamo dimostrare per un’epoca anteriore a1 1331 è da incolparsene unicamente la mancanza de’ nostri documenti perchè queste consuetudini erano più universali di quello che si creda, e lo provi il fatto, che se a Como le misure e il commercio dell’olio aveano per base il peso grosso, lo stesso avvenne anche da noi (v. sopra §§ 3, 4), e nello stesso tempo se in quella città era prescritto fin dal secolo decimoterzo che il formaggio si vendesse al minuto colla libbra grossa, anche nel nostro Statuto del 1204-48 il formaggio era calcolato a peso [p. 144 modifica]grosso (14 § 10). Ora, non vi può essere il menomo dubbio che anche da noi prima del 1331 le carni non si pesassero a libbra grossa: e la mancanza assoluta in tutti i nostri Statuti di una ordinanza che ponga in rilievo questo fatto, e in pari tempo i calmerii successivi, che interrottamente possediamo dal 1429 in avanti (Calvi, 1 p. 109, 383, 400, 515; 2 p. 28, 37, 70 ecc.) e che hanno per base la libbra grossa, dimostrano che era pienamente entrato nella consuetudine che la carne si vendesse a libbra da 30 once, e che se di questo se ne occupò la municipale legislazione, ciò forse fu negli Statuti o perduti, o pervenutici troppo a frammenti, quelli cioè del 1204-48 e del 1263. Quando adunque nello Statuto del 1331 troviamo soltanto de libra carnium senza altra indicazione, malgrado le due libbre coesistessero l’una accanto all’altra, noi vediamo che l’uso era sovrano in questa faccenda, e che ogni altra aggiunta diventava per lo meno affatto superflua. E questo è tanto vero, che, mentre nello Statuto più vecchio vi ha formagium ultra persem unum (14 § 10), in quello del 1331 vi ha libras quatuor casei vel formagi et libras quatuor de carnibus porcinis sicis (8 § 3), il che dimostra perfettamente ciò che abbiamo osservato, vale a dire, che la merce stessa indicava, doversi qui intendere la libbra del peso grosso, senza che vi fosse la necessità di accennarlo con speciali espressioni. Si aggiunga che lo Statuto dei Dazii del 1431 riportando in due differenti luoghi una identica disposizione, da una parte dice libretas duas candelarum (fol. 6 r) — e qui è facile comprendere che si tratta di libbre sottili — mentre dall’altra dice [p. 145 modifica]librarum decem candellarum (fol. 70 r), ma anche queste sono libbre piccole perchè, come vi sta scritto pensis unius carnium salsarum, pensis unius casei, ugualmente vi si sarebbe scritto pensis unius candellarum, quando si fosse veramente trattato di dieci libbre grosse; poi perchè la cera si pesò sempre fino ai dì nostri a libbre sottili, e la prima indicazione ci prova che ai castellani della Veneta Repubblica si passavano delle candele di cera, mentre quelle di sego, già fin dal tempo della compilazione dello Statuto del 1353, pesavansi a libbra grossa, come si ricava dalla seguente disposizione (7 § 18): quod aliqua persona faciens rei vendens candellas non possit nec debeat accipere de libra ipsarum candellarum sepi unziarum triginta ultra denarios vigintiocto pro qualibet libra. Si usava adunque indistintamente e senza alcuna aggiunta il nome di libra ad indicare e la grossa, e la sottile: e questo dimostri che, se anche nei nostri documenti, i quali risalgono ad un’epoca in cui sfortunatamente non possiamo con diretti argomenti provare la esistenza della libbra grossa, troviamo il nome di libbra senz’altra indicazione, che la qualifichi, ciò non può bastare per indurne che appunto per questo a quell’epoca non fosse in uso che la sola libbra sottile.