bra fosse un peso effettivo, e non solo di conto. Il Centenarium ed il Milliarium continuarono con senso assoluto nella età di mezzo ad indicare un determinato peso di 100 e di 1000 libbre, come nel nostro Statuto più vecchio (14 § 10) dove, stabilendosi il dazio di certe merci, vi ha: et solidos quinque imperiales de quelibet Milliario rammi, che qui deve intendersi come misura di peso perchè dopo aggiunge et solidus duos et 1/2 de qualibet Soma rammi, e la Soma, che veniva ad essere la metà del Milliario, era una effettiva misura di peso. Ora sono spenti persino i nomi e la memoria di questo modo speciale di conteggiare le grosse mercanzie, ma toglie ogni dubbio su questa interpretazione una disposizione del 1140, che si trova nel Liber Iurium Reip. Genuensis (1 col. 71 seg. in Hist. Patr. M. 7) e che suona così: hoc modo accipitur pesatura de cantario et de rubo. per unumquemque sacum bombacii de sicilia denarios bonnetos quatuor per cantarium. — aluminis denarios quatuor pro miliario. — De miliario ferri pisaneschi denarios triginta. — de omnibus mercibus que pisantur ad centenarium denarios quatuor. Al tutto differente è la cosa quando con questi due nomi si vuole indicare il numero degli oggetti, p. e., in una carta di vendita di fondi sul Tanaro spettante al 999 dove abbiamo (Hist. Pull. 13 col. 1688): prima pecia de vites — est per numerum fossas arborum vinearum Centenarios decem. Alia pecia — est per numerum fossarum arborum centenarios quatuor. Tercia pecia de vites similiter est per numerum fossas arborum vinearum similiter Centenarios quatuor, e ciò per indicare il numero di 1800 ceppaje di vite; nel Liber