biamo uguali notizie rispetto alla libbra piccola, la quale, servendo per le materie di minor volume e di maggior prezzo, e fino alla seconda meta del secolo decimoterzo, come vedremo (v. Append. II § 2), anche pei metalli preziosi, naturalmente avrà richiesto suddivisioni che si spingessero al di là di 1/64. Nello Statuto del 1331 (13 § 6) abbiamo semplicemente questa disposizione: et quod mulino debeat uti nec pensari de aliqua balancia. nisi habuerit omnes Marchas seu untias quibus utuntur ad pensandum cet. A maggiori suddivisioni, che non sia l’oncia, accenna lo Statuto del 1353 (8 § 146) in questa ordinanza: item quod si aliqua balancia, marchus vel stasera, untia media untia vel quartus vel aliqua alia pensa maioris vel minoris quantitatis reperta fuerit bullata bulla officialium ad bullandas mensuras deputatos (sic) et non reperiretur iusta, quod pena non sit habentis vel tenentis ipsas balancias cet. Lo Statuto lascia ammettere pesi inferiori al quarto d’oncia, ma non li accenna. Il suo silenzio non basta però a farci ammettere che, e pei metalli preziosi, e per le spezierie, le divisioni dell’oncia della libbra sottile non si spingessero fino al grano. Si tratta di una suddivisione e di un nome troppo antichi, perchè non ci sia concesso ammetterne la esistenza anche da noi in questi secoli, almeno per alcuni usi speciali. Gli Egizii e gli Ebrei nei tempi antichi aveano composti i loro pesi con grani di frutti, ma i Romani non ebbero bisogno di questi pesi sì minuti se non quando tutti i prezzi delle cose rapportarono alla libbra d’oro; questo avvenne sotto Costantino, allorchè la siliqua fu aggiunta ai pesi come sesta parte dello scripulum