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cujuscunque maneriei (§ 172 in H. P. M. 16, 1): nella convenzione sul dazio del ripatico in Ferrara del 1228, nella quale era interessata si può dire tutta l’Italia superiore, e nella quale figurano anche i nostri panni, si credette necessario di indicare, che il peso ammesso era in libbre sottili (Murat., Ant. it. an. aev. 2 col. 30 seg.): nel Liber Consuetudinum Mediolani del 1216 si ha: libra vero iusta intelligitur que est onciarum viginti octo, vel usque ad denarios sex plus et duos minus et non ultra. — Libra vero subtilis unciarum duodecim sit bona usque ad denarios tres plus et duos minus et non ultra (H. P. Mon. 16, 2 col. 954). Qui non si tratta di stabilire una libbra nuova, ma bensì di determinare soltanto la tolleranza legale in più od in meno del peso di queste due libbre negli usi commerciali: la libbra grossa, sotto questo rapporto, poteva sussistere da secoli. La prima menzione diretta della nostra libbra da trenta once la troviamo nello Statuto, ora perduto, del 1263 in quella parte ove si tratta del Calmerio del pane: ivi senz’altro si legge libras decemocto et uncias sedicim ad libram grossam triginta unciarum (Stat. an. 1263, 3 § 24 in Stat. an. 1331, 8 § 34), dove l’aggiunta non era gran fatto necessaria, perchè il numero frazionario di sedici once unito all’intero delle libbre indicava già abbastanza chiaramente non trattarsi qui della libbra piccola da 12 once: questa, in ultima analisi, non è che una di quelle verbose ridondanza, di cui non inquefrenti esempi ci offre l’antica legislazione. Ma la esistenza della Soma già nel secolo undecimo, la quale non era che una determinata quantità di materie fondata sul Peso da 10