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grosso (14 § 10). Ora, non vi può essere il menomo dubbio che anche da noi prima del 1331 le carni non si pesassero a libbra grossa: e la mancanza assoluta in tutti i nostri Statuti di una ordinanza che ponga in rilievo questo fatto, e in pari tempo i calmerii successivi, che interrottamente possediamo dal 1429 in avanti (Calvi, 1 p. 109, 383, 400, 515; 2 p. 28, 37, 70 ecc.) e che hanno per base la libbra grossa, dimostrano che era pienamente entrato nella consuetudine che la carne si vendesse a libbra da 30 once, e che se di questo se ne occupò la municipale legislazione, ciò forse fu negli Statuti o perduti, o pervenutici troppo a frammenti, quelli cioè del 1204-48 e del 1263. Quando adunque nello Statuto del 1331 troviamo soltanto de libra carnium senza altra indicazione, malgrado le due libbre coesistessero l’una accanto all’altra, noi vediamo che l’uso era sovrano in questa faccenda, e che ogni altra aggiunta diventava per lo meno affatto superflua. E questo è tanto vero, che, mentre nello Statuto più vecchio vi ha formagium ultra persem unum (14 § 10), in quello del 1331 vi ha libras quatuor casei vel formagi et libras quatuor de carnibus porcinis sicis (8 § 3), il che dimostra perfettamente ciò che abbiamo osservato, vale a dire, che la merce stessa indicava, doversi qui intendere la libbra del peso grosso, senza che vi fosse la necessità di accennarlo con speciali espressioni. Si aggiunga che lo Statuto dei Dazii del 1431 riportando in due differenti luoghi una identica disposizione, da una parte dice libretas duas candelarum (fol. 6 r) — e qui è facile comprendere che si tratta di libbre sottili — mentre dall’altra dice