quale non si può a niun patto ammettere che già non fosse nel più pieno uso la libbra grossa: in secondo luogo osserviamo che la consuetudine, e non è trascorso troppo tempo perchè ogni ricordo sia cancellato, avea talmente sancito l’uso di pesare talune materie con libbre sottili, che difficilmente potevano nascere nocive confusioni nelle giornaliere contrattazioni, quand’anche non si fosse specificato mediante quale delle due libbre si avesse ad effettuare la consegna dell’oggetto del contratto. E questo è si vero, che nello Statuto del 1331 (8 § 42) troviamo senza uno speciale indicazione la espressione de libra carnium. Fin dove giungono le nostre memorie le carni si pongono in commercio a peso grosso. Così negli Statuti di Como del secolo decimoterzo è ordinato che le carni salate, il lardo ed il formaggio si vendano al minuto colla libbra da 30 once (§ 252 in H. P. M. 16, 1 col. 156): nei patti stretti nel 1261 fra i Genovesi e l’imperatore Greco, quelli si obbligano a somministrare le carni salate a peso grosso di cantaro (H. P. M. 7 col. 1354), e se ciò non possiamo dimostrare per un’epoca anteriore a1 1331 è da incolparsene unicamente la mancanza de’ nostri documenti perchè queste consuetudini erano più universali di quello che si creda, e lo provi il fatto, che se a Como le misure e il commercio dell’olio aveano per base il peso grosso, lo stesso avvenne anche da noi (v. sopra §§ 3, 4), e nello stesso tempo se in quella città era prescritto fin dal secolo decimoterzo che il formaggio si vendesse al minuto colla libbra grossa, anche nel nostro Statuto del 1204-48 il formaggio era calcolato a peso