La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano

Anna Maria Mozzoni

1865 Indice:La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano.djvu Scritture di donne La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano Intestazione 17 maggio 2021 100% Da definire


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LA DONNA

IN FACCIA AL PROGETTO

DEL NUOVO CODICE CIVILE ITALIANO

di

ANNA MARIA MOZZONI



MILANO

Tipografia Sociale, Contrada dell’Olmetto, N. 14 rosso

1865

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Tipografia Sociale diretta da G. Ferrari.

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Si c’est là ce qu’on apelle la famille, vaut elle bien en conscience le bruit qu’on en a fait?

La fimme ne fait rien, parceque l’homme fait tout.

Girardin. Lib. d. 1. Mar.



La legislazione può dessa astrarre dai principii riconosciuti della filosofia?

Il diritto giuridico può egli non essere che convenzionale, epperò insubordinarsi al diritto naturale?

Le leggi civili possono desse appagarsi di tutelare più o meno la proprietà e le persone, senza sollecitarsi del principio da cui parte l’umano consorzio e del fine a cui cammina?

Riconosciuto ed affermato un diritto, può essa, la legge, impedirne l’esplicazione e sopprimerne l’applicazione?

Ecco le tesi ch’io mi poneva discutendo le [p. 4 modifica]condizioni della donna in faccia al diritto, nel libro, per me testè pubblicato, La Donna e i suoi rapporti sociali. Ardue tesi, delle quali cercavo la soluzione in una logica base di diritto, e la prova di essa soluzione riscontravo nelle imperfezioni, nelle contraddizioni, nei barbarismi delle leggi esistenti.

Ma ben poco avrei giovato al mio sesso, e non avrei che mediocrissimamente servito alla causa che propugno se, paga di avere invocato l’attenzione dei Corpi legislativi e delle genti logiche ed oneste, sulle miserrime condizioni nelle quali è costretta la donna sotto l’impero del Codice vigente (imperfezioni sulle quali Italia tutta è più o meno d’accordo dacchè se ne vuole riforma) paga, dico, di così poco, riposassi fiduciosa più che non vogliano ragione ed esperienza in una vittoria, che numerosi interessi, diffusissimi pregiudizii e secolari abitudini concorrono a rendere più che mai difficile, se non impossibile.

L’affermazione dei diritti della donna, in principio, è oggi voluta dallo spirito delle masse, e questo principio si è già incarnato nei costumi di tutti i popoli civili. Se l’uomo rappresenta la famiglia negli affari, la donna la rappresenta nella società. Del resto, non un marito che prenda oggi sul serio il dominio legale sulla persona della moglie, non un figlio che disconosca il diritto materno e non rispetti il voler della madre, laonde nulla più avrebbe a fare la legge che apporre al fatto la sua sanzione. E tanto più [p. 5 modifica]dovrebbe ciò fare, in quanto che nessun suo paragrafo, per quanto energicamente concepito, potrà mai distruggere questo fatto, chè dovrebbe prima distruggere la ragione, il sangue, gli affetti e l’ordine della natura.

Ma v’ha di più; siccome la legge, nel porre i destini della famiglia nelle mani dell’uomo e nel confidarla alla sua capacità, non gli diede e non gli potè dar sempre questa capacità, ne segue, che non di rado la famiglia è nelle mani della donna che l’amministra e la dirige di fatto non solo, ma altresì di diritto, dovendo bene l’idoneo supplire l’inetto ed il veggente guidare il cieco. Ed allora la legge deve impotente presenziare la propria abolizione e chinarsi alla necessità.

Il diritto parziale si pone egli stesso in tale stato d’infermità e d’impotenza, ogni qualvolta nega i principii del diritto naturale, che non è il diritto d’un luogo, d’un popolo e d’un tempo, ma il diritto di tutti i luoghi, di tutti i popoli, di tutti i tempi, e questa insufficenza della legge potentemente si appalesa nella sua eterna lotta coi costumi.

Davanti a questo fatto, che vigorosamente mi appoggia, io non rifarò teorie di diritto, che già ho fatto di pubblica ragione, e che parvero soddisfare al comune senso. Non è ora mio assunto teorizzare, ma bensì porre quelle dottrine a fronte delle condizioni, che il nuovo progetto del Codice Civile crea alla donna italiana. Ed il mio [p. 6 modifica]lavoro sarà tanto più facile, in quanto non trovomi neppure di dover cavare induzioni e cercare interpretazioni allo spirito ed alle intenzioni della legge attraverso succinti ed aridi paragrafi; ma si riduce la mia fatica a seguire l’onorevole ministro Pisanelli nella sua relazione, e considerare lo svolgimento delle sue dottrine, e le più o meno esatte applicazioni che egli ne propone.

Il signor ministro si fa un dovere di motivare, discutere e dimostrare tutte le sue proposte, di antivedere le obbiezioni che gli possono venir mosse e di prepararne la soluzione.

Egli si appella ora alla ragione, ora al sentimento, talora all’uso e più sovente alle tradizioni del Diritto Romano, alle leggi napoleoniche, all’uno ed all’altro dei Codici, ora vigenti, in terra italiana. L’ecletismo del signor ministro è evidente, un’ape non potrebbe superarlo!

Benchè per natura avversa all’ecletismo, i cui portati sono necessariamente ibridi, ed amante piuttosto dei lucidi principii dai quali scendono le applicazioni logiche, spontanee, sicure e tutte improntate dei caratteri originarii, vedo la necessità di rassegnarmi al fatto, poichè non è già una nuova legislazione, ma bensì una riforma, epperò una modificazione, che si vuole; ed eccomi ad ormeggiare gli svolgimenti delle nuove norme civili per quanto concerne le condizioni della donna.

1Non posso a meno d’applaudire al signor [p. 7 modifica]ministro, e venir d’accordo con lui quando, considerando il matrimonio come istituzione sociale, in quanto è fondamento della famiglia, epperò nido dell’umanità, lo chiama a dipendere dallo Stato ed a ricevere da lui la legale sanzione. Questo fatto, preparando lo Stato all'emancipazione da una religione dominante, che è un’implicita depressione dei culti tollerati e che trae dietro a sè privilegi per il culto dominatore, obbedisce perfettamente al principio della libertà di coscienza, sì altamente reclamata dalla filosofia.

2Non meno è da applaudirsi il progetto per l’abolizione dell’atto rispettoso, che, come tutti i mezzi termini, aveva il merito di abbuiare gli estremi della tesi senza conciliarli, epperò oscurando i confini dell’autorità parentale e della libertà personale, le poneva in conflitto, non determinando poscia la situazione che colla totale soppressione della seconda, o col disprezzo della prima.

3Quando però giungiamo alla patria potestà, cominciano a sentirsi le ispirazioni del mondo antico. La donna, che ha oggidì affermata la sua capacità ed occupa di fatto un posto autorevole [p. 8 modifica]nella famiglia; il cui diritto materno, benchè taciuto in tutte le legislazioni, fu sempre ed è dovunque affermato dalla natura, non può, non deve, se non a patto d’esserne indegna, rinunciare a veder sancita dalle leggi l’esplicazione del suo diritto.

L’onorevole ministro vede e pondera tutto ciò, ma, legato alle viete tradizioni del diritto, non trova il coraggio civile d’emanciparsene, epperò, riconoscendo ed affermando in principio il diritto materno, come da non diversa origine scaturito che il paterno, lo riduce allo stato latente e gli vieta d’esplicarsi per lasciar libero il campo all’esplicazione del diritto paterno.

Ma la natura avrà dessa dunque fatto una mostruosità assegnando nel fatto della procreazione due cause unite ad un solo effetto, per cui l’uomo abbisogni davvero di correggerla, sopprimendo l’espressione di una, nel suo rapporto coll’effetto?

Assoggettando la specie all’influenza dei due termini che la compongono, non ci insegna essa piuttosto essere necessario il concorso d’ambedue affinchè l’opera sia perfetta?

4E questo voto della natura non è egli avvertito anche dal signor ministro quando, con filosofica innovazione, sopprime la patria potestà collo scioglimento del matrimonio, per limitare anche l’azione del padre in una tutela, adducen[p. 9 modifica]done a ragione la cessata influenza della madre? Posare un principio, e tacitarne poscia i corollari e rigettarne le conseguenze, non è egli, per esempio, pochezza di spirito o diffetto di convinzione?

5Un poco dissimile abbandono dei principii che si sono prima riconosciuti e posti a base della famiglia, è il diritto conservato alla madre di declinare la tutela del figlio. Dopo avere la legge affermato che l’uomo e la donna, pel solo fatto del matrimonio, si obbligano ad allevare la prole, istruirla, educarla ed avviarla ad una posizione sociale, che cosa significa, di grazia, questa licenza, data alla madre, d’abbandonare il posto?

La legge deve assecondare la natura e migliorarla, non già peggiorarla e traviarla. Ora come mai l’abbandono della prole, che è una mostruosità in natura, può essere in legge un diritto?

Se la capacità, per avventura troppo confinata, della madre, non basta al disimpegno degli ufficii tutorii, non la fa, la legge, assistere a sufficienza? La questione non si riduce adunque che ad un bisogno, più o meno sentito, di questa assistenza.

Posto un principio, deve la legge conservarlo, proteggerlo, garantirlo, renderlo in ogni modo possibile ed attuabile, e non già ucciderlo neonato. E, nel caso presente, è tanto più facile la conservazione del principio, in quanto che, lad[p. 10 modifica]dove si consideri che le complicazioni, che possono difficoltare la gestione tutoria, stanno più che altrove nell’amministrazione, devesi generalmente supporre che più l’amministrazione è estesa e più agiato e civile dev’essere il ceto al quale il pupillo e la madre appartengono, e più completa perciò l’educazione di questa debb’essere.

Che se poi trattisi delle classi minute, nelle quali pochi sono gli averi e semplici gli interessi, la tutela si risolve in poco più che in una sorveglianza e nell’indirizzo ad onesto guadagno da provvedersi al pupillo; laonde è pur d’uopo convenire che non v’ha donna, per quanto ottusa, alla quale non basti l’intuito materno ad assicurare gl’interessi del suo pupillo.

In massima poi, noi stimiamo che qualsiasi provvedimento di fatto, altro da quello dal progetto voluto, sostituirebbe sempre con vantaggio questo immorale diritto di declinare doveri, dalla natura imposti e dalla ragione.

Altro principio prima affermato, poscia ad ogni tratto rinnegato dal progetto, è quello dell’eguaglianza civile dei sessi, del quale principio si ammanta esso pomposamente agli occhi della filosofia nella relazione, poco assai rispettandolo in fatto ne’ suoi paragrafi.

6L’esclusione dalla tutela in regola generale. [p. 11 modifica]perdura oltraggiosamente per la donna, e le ragioni, che la relazione ne adduce, non sono tali da farla perdonare. Queste ragioni sono la pubblicità dell’ufficio tutorio e le cure domestiche.

Il progetto comincia col chiamare la madre alla tutela; dietro a lei, e per corollario logico, le ascendenti; poi considera, che il nipotismo ha sempre giocato una gran parte nel dramma sociale, e che ad una donna, che non ha famiglia propria, i nipoti la costituiscono naturalmente. E va bene. Ma ad un tratto il progetto s’arresta sullo sdrucciolo pendìo, s’accorge che la tutela è un ufficio pubblico, e come tale non conviene alla donna; e taglia netto il filo delle concessioni. Indarno forse gli si farà osservare che la tutela è una maternità, e che per conseguenza, pubblica o privata ch’ella sia, non v’ha funzione più addicevole alla donna di questa. Il progetto non risponde, ma s’è incaponito di non dare pubblica gestione alla donna. Gettiamo dunque il guanto alla pubblicità.

7Che cos’abbia di pubblico, in atto pratico, la tutela, per vero dire non si saprebbe, dacchè si esercita fra le mura domestiche; che se il contatto con un magistrato ed un tribunale pupillare è tutto ciò che ne costituisce la pubblicità, in tal caso possiamo ben dire di vivere tutti pubbli[p. 12 modifica]camente, dacchè non v’ha cittadino che per i fatti suoi non sia esposto a simili eventualità, maschio o femmina che sia. È così elastico questo problema che non si saprebbe posarne lucidamente gli estremi.

Ciò che avremmo voluto dal signor ministro si è che, in luogo di escludere la donna da un pubblico ufficio per escluderla, ci avesse addimostrato e provato sopra documenti, che cosa v’è d’incompatibile fra la donna ed un pubblico ufficio. Quando la società impiega le braccia della donna nelle fatiche e nelle industrie se ben gli torna, senza sollecitarsi che il suo muscolo non sia di prima forza, non vedo ragione per cui non possa impiegar la sua testa, che non è tanto scarica quanto si pretende.

Volgi e rivolgi questo sillogismo, non potrà il signor ministro venirne, in ultima tappa, che a questa conclusione, che l’uso non l’ha ancor ricevuto; ed allora gli farò risponder da Viennet:

L’usage est un vieux sot qui gouverne le monde.

8Il secondo titolo d’esclusione sono le cure domestiche — È decisamente una disgrazia del virile criterio di non saper togliersi dal vago, dall’incerto, dal nebuloso, dall’astratto, per cercare le norme del proceder civile nel vero, nel deter[p. 13 modifica]minato, nel pratico e nel concreto. Si direbbe che il filosofo debba al par del poeta schifare certe realtà, nelle quali si affogherebbero gli slanci fantastici.

Che cosa sono le cure domestiche?

Sono i materiali e quotidiani provvedimenti di materiali e quotidiani bisogni.

E i materiali e quotidiani bisogni dell’uomo che cosa sono? Le vesti e gli alimenti. Ora analizziamo il valore.

Tutti gli uomini riparano il corpo e lo alimentano, ma non tutti allo stesso modo. Il povero dà al soddisfacimento di questi bisogni pochi minuti e poche cose. I mezzi di procurarsi questo soddisfacimento assorbono tutte le sue giornate. L’uomo e la donna in quella classe sono strettamente parificati. Le cure domestiche non trattengono la donna dall’essere tutto il giorno ben lungi dalla casa in un opificio qualunque. La donna ohe si reputa abbastanza preoccupata dalle cure famigliari, è già discretamente agiata.

Più ascendiamo verso le alte sfere sociali, più si complicano le esigenze della vita civile, ma crescono colle esigenze i mezzi di soddisfarle, finchè giungiamo a vedere la donna aristocratica sciupare la vita nell’inanità e nella noia, non trovando alla naturale attività impiego possibile.

In quanto poi alla donna del medio ceto, che risente in pari tempo e delle esigenze dell’alta classe e delle strettezze dell’infima (ed è quella per conseguenza che serve d’archetipo a quanti [p. 14 modifica]filosofi e giuristi videro incompatibilità fra le cure famigliari ed un’altra funzione qualunque) è quella altresì il cui marito, non che avere agio di attendere a quegli affari d’ordine civile che come a capo della società domestica gl’incombono, è vincolato all’assiduo esercizio d’un’arte, d’una professione, o d’una gestione, all’urgente disimpegno delle quali non può in nessun modo anteporre i suoi privati interessi.

Sintetizzando, in tutta la scala sociale, in regola generale, la donna è occupata al par dell’uomo, e dove no, lo è meno; e questo è lo stato vero e concreto delle cose per chiunque degni porvi mente, sicchè l’esclusione della donna da una professione qualunque, per riguardo alle cure domestiche, è più speciosa iperbole che non esatta apprezziazione delle cose. E ben fu capito ciò in America ed in Inghilterra, dove è libero alla donna, che sente avere tempo, opportunità ed attitudini, di darsi ad equivalente funzione, senza che l’ordine sociale ne venga per nulla affatto capovolto, nè rotto fra i due sessi quell’equilibrio, del quale fu tanto sollecito il sig. Gabba, e che è un vero squilibrio per chiunque ha fior di giustizia e capisce come i fatti strozzino dovunque, appena nati, gli egoisti teoremi.

Abbandonandomi un momento ad una digressione, a cui c’invita il concetto dell’onorevole ministro, non convenire alla donna pubblico ufficio, non posso a meno d’insistere, invece, sulla necessità di aprirle le pubbliche funzioni, negli [p. 15 modifica]interessi appunto di questa creatura, della quale egli sembra tanto rispettare la preziosa natura, e di quella famiglia per la quale tanto sollecito si mostra.

Che vi siano in diversi ordini di cose delle generalità più o meno evidenti, stà; ma quando il numero delle eccezioni giunge a costituire una massa, è giocoforza tenerne conto, se non si vuol giungere a risultati diametralmente opposti allo scopo a cui si mirava. Così, per volere attaccare di soverchio ed in modo assoluto la donna alla famiglia, la si pone alla perfine nell’impotenza di giovarle, ed una vedova, madre di numerosa prole, non sa più a qual santo rivolgersi per saziarne la fame. Le leggi debbono tener conto dei tempi e dei costumi, e se non vogliono ispirarsi ai principii, si ispirino almeno alle opportunità. Ora, v’è oggi giorno una massa sconosciuta al vecchio organismo sociale, che non vive di reddito fondiario come l’aristocratica, e neppure di, industria come la plebe, e che per l’educazione che si procura, per la sfera che occupa, per il contatto al quale è costretta colle alte classi sociali dal suo genere d’occupazioni, non può trascurare le molte esigenze della vita civile, e deve in pari tempo procacciarsele col personale lavoro.

In questa classe la donna è esposta affatto all’arbitrio dell’individuo ed alle più crudeli eventualità. Figlia, è alimentata dal padre; moglie, dal marito; vedova, dalla elemosina dello Stato, se potè adunare i difficili titoli ad otte[p. 16 modifica]tenerla; nubile, o riceve elemosina dai parenti o muore di fame, insieme alla vedova che non ha ottenuto pensione. Se è maltrattata, umiliata, vessata dal padre, dal marito, dai parenti, sui quali trovasi con indicibile offesa dell’umana dignità peso perpetuo, ella non potrà togliersene in alcun modo. Sì, niun modo per lei di vivere di un lavoro, che non ferisca o la morale, o la dignità, o le abitudini di una vita agiata e civile. — Che se questi onerosi appoggi le mancano, allora poi sarà la moglie di un’alto funzionario, che ebbe comuni col consorte gli agi e gli onori e che si riduce a prestare opera servile per isfamarsi. Sarà la figlia d’un egregio professionista, che ebbe colta ed ornata educazione, e che dovrà umiliarsi a chiunque per avere un lavoro d’assidua applicazione e di infima retribuzione. Sarà una moglie che, obligata ad alimentar la famiglia da dovere naturale e giuridico durante l’impotenza d’un consorte o infermo, o carcerato, o disimpiegato, o indolente, o vizioso, non trova un lavoro corrispondente nè alla classe sociale a cui appartiene, nè al molto bisogno della famiglia.

Ecco le condizioni reali e positive create alla donna dai pregiudizii: ecco l'infelicità e la miseria, che le assegnano per sua porzione quelle leggi, che pretendono sollecitarsi di lei, e dicono d’opprimerla per suo bene! Non altrimenti, nei passati secoli, il Sant’Ufficio pretendeva di salvare le anime torturando i corpi! [p. 17 modifica]

Queste ragioni, che non mi sembrano superficiali, sono vieppiù avvalorate dalle condizioni presenti. Gli sconvolgimenti politici, la cifra sterminata degli eserciti, il clero che rappresenta esso pure una cifra enorme d’uomini refrattarii alla famiglia, le sventure fondiarie che incariscono i generi di prima necessità, sono cause molteplici di un’unico effetto, la scarsezza dei matrimonii. Finchè dunque la donna ha d’uopo del marito per vivere, essa è condannata alla fame. Pretendere, come da taluni, poco avvezzi a riflettere, si pretende, che tutta questa massa si versi sopra le poche ed infime industrie accessibili alla donna e viva di quelle, è pretendere l’impossibile nell’ordine materiale, l’atroce nell’ordine morale.

L’impossibile, perchè dandoci le statistiche un’egual cifra complessiva degli individui dell’uno e dell’altro sesso, ne risulta che, se ad alimentare la massa virile sono necessarii tutti gli impieghi, tutte le professioni, tutte le arti, tutte le industrie, come sarà poi possibile che un’altra massa eguale possa tutta vivere di pochissime ed infime industrie? Obligare poi a queste infime industrie la donna di rango, questo è ciò che chiamiamo atroce. Eppure è questa la condizione, che si stima molto conveniente alla donna da Proudhon, da Comte, da Michelet, dal Gabba, dall’eccelso Senato e dal ministro, i quali al coperto da siffatti crucci, dicono alla donna ciò che quell’ingenua principessa, ignara che vi fosse una [p. 18 modifica]vera povertà al mondo, diceva al mendicante che l’implorava: se non sai di che mangiare, mangia pane e cacio.

Sì, i legislatori prenderanno poi finalmente sul serio questo problema, che racchiude il segreto di tante miserie e di tanti dolori! Lo scetticismo può riderne, il pregiudizio può allarmarsene, l’egoismo può trascurarlo, ma un corpo legislativo, nella savia provvidenza del quale riposano fiduciosi gl’interessi di tutte le classi, non può declinarne lo studio e lo scioglimento senza tradire il proprio mandato.

Affinchè però non ci si accagioni di porre sul tappeto teoremi di non possibile attuazione e di agitare tesi insolubili, non intendendo di recare in massima nessuna limitazione al diritto ingenito di ciascun individuo al libero impiego della sua attività, e senza in nulla pregiudicare all’avvenire, ci sia permesso di portare la questione sul terreno pratico.

Quante gestioni non v’hanno nei diversi ministeri, alle quali può la donna sobbarcarsi senza urtare di troppo le consuetudini del paese, senza discostarsi d’assai dai principii ai quali s’informa il progetto?

Perchè non potrà l’Italia aprire alla donna gli uffici postali e telegrafici come già fa l’Inghilterra?

Perchè non potrà l’Italia chiamare la donna all’esercizio delle professioni indipendenti, e specialmente della medicina, che risponde così bene [p. 19 modifica]alla sua pietosa ed intuitiva natura e la salva dall’inquisizione virile, perpetuo oltraggio alla sua verecondia; e perchè non potrà farlo, se già si fa negli Stati Uniti?

Perchè non potrà il ministero dell’istruzione accogliere largamente la donna ne’ suoi mille uffici d’insegnamento e d’ispezione, e non lo potrà proprio in Italia, che vide in non remota età, e sotto la retriva monarchia papale, le cattedre universitarie coperte una dopo l’altra da donne?

Perchè non potrà il ministero dei lavori pubblici, nelle mille sedentarie occupazioni che ne dipendono, impiegare le donne, alle quali lo stato abbia prima provvisto il tecnico insegnamento, come nella Inghilterra?

Perchè non potrà il ministero dell’interno aprire molti rami delle sue amministrazioni alla donna, e più specialmente le direzioni e le ispezioni degli spedali e degli istituti di beneficenza, gestioni nelle quali i suoi pietosi istinti risponderebbero al mondo della sua sollecitudine?

Perchè non potrà negli uffici ferroviarii sostituirsi la donna, senza il menomo incoveniente, a certi Atlanti dalle colossali ed atletiche forme, che con ameno contrasto distribuiscono microscopici pezzetti di carta?

Mentre l’America, l’Inghilterra, la Svizzera, e fin la Prussia e l’Austria, con rapido cammino si discostano più sempre dalle vecchie istituzioni, non potrà l’Italia, se non precederle, almen seguirle? Sarà ella questa sempre la terra che, tutta [p. 20 modifica]legata al passato, si lascia tutta quanta seppellire sotto la polvere dei secoli? Non si ispirerà essa mai al futuro? Non assumerà essa mai l’iniziativa d’un progresso?

Ma ritorniamo all’interrotto filo della relazione. Accennavamo poco sopra, che l’onorevole ministro pone nella sua relazione dei principii, che non sempre applica nei paragrafi del progetto e, fra questi, quello della parificazione civile dei sessi. Come nel codice da riformarsi, il progettato impone ai coniugi l’obbligo reciproco di coabitazione, di fedeltà e d’assistenza, salvo poi a pesar sulla donna poco men che prima nelle singole applicazioni di quei generali doveri.

9Ambedue sono obbligati a coabitare, ma la moglie sola è punita in caso di trasgressione. Il marito non è altro mai che assente.

Ambidue si debbono fedeltà, ma le contravvenzioni per parte del marito non sono tali che quando raggiungono l’enormità.

Più, il marito continua a giudicare solo dell’opportunità locale del suo domicilio. Discutiamo un momento questi paragrafi.

La legge imponendo un dovere deve provvedere al suo adempimento laonde deve prevedere e punire le contravvenzioni. Essa dunque prevede infatti l’abbandono della casa coniugale per [p. 21 modifica]parte della moglie, ma e perchè non prevedere anche quello del marito? Qual ragione può farlo credere impossibile?

10Che la moglie poi, abbandonando senza giusta causa il domicilio coniugale, debba perdere, come vuole il progetto, ogni diritto alla somministrazione degli alimenti per parte del marito, è troppo giusto, perchè vi si trovi a ridire; vorremmo però, nel sequestro che l’autorità giudiziaria può ordinare secondo i casi sulle rendite parafernali della moglie a profitto del marito e dei figli, vedere la reciprocità nel caso in cui si ponga il marito nella circostanza, determinando e depurando chiaramente come e quando l’assenza diventi abbandono vero e reale.

11Venendo al secondo dovere della fedeltà, avremmo voluto vedere il signor ministro sollecitarsi un po’ più degli interessi della famiglia alla quale i disordini del capo sono sì spesso e sì gravemente funesti. Se la legge presumendo l’amor legittimo e naturale del padre e del ma[p. 22 modifica]rito fa molto bene, non deve però suggellarsi gli occhi sui moltissimi casi, nei quali i diritti e le attribuzioni non controllate del capo della famiglia non sono che una più ampia potenza al male.

Pretendere dalla moglie e dai figli la deferenza e la tolleranza, va; ma esigere l’eroismo non è ragionevole compito di nessuna legge.

I disordini di. molti mariti non sono così insuscettibili di prove come la legge pretende, e le sostanze che il marito sottrae alla famiglia per intrattenere concubine, che se sono ignote alla città ed al quartiere sono però notissime alla moglie, ai figli, ai congiunti; ed i disordini che egli intrattiene senza avere oggetto fisso ma dei quali risente la famiglia nel cattivo andazzo degli affari suoi e che possono in mille modi provarsi, tutto questo non merita l’attenzione ed i provvedimenti della legge?

12E neppure sulla scelta del domicilio, al marito solo lasciata e dalla moglie sempre subìta, tacerò una obiezione. Il progetto dà alla moglie il diritto di separazione quando il marito non voglia avere fisso domicilio, e quando il domicilio da lui scelto non corrisponda alla condizione sociale dei coniugi, e stà bene; ma non poteva [p. 23 modifica]il progetto aggiungere un terzo caso anche più importante, quando cioè, il paese ed il clima che il marito vuole abitare è incompatibile colla salute della moglie? Non è egli questo caso più grave del primo? Non implica esso diritto di vita e di morte, questo diritto del marito di costringer la moglie ad un clima, ad un paese? Chi ignora la tragedia della Pia dei Tolomei?

Ci si dirà che il marito è talora costretto ad una data residenza, da interessi comuni alla famiglia indipendentemente dalla sua volontà. Concedo, ma niuno potrà negarmi che, l’esistenza è questione prima ed assoluta, ed il modo d’esistenza è questione seconda e relativa. «Non è il cibo men che la vita, e il corpo da più del vestimento?» diceva Cristo.

Se dunque i coniugi in vista dei comuni interessi vengono fra loro a transazione sulla coabitazione, la questione sia sciolta di fatto; ma se ogni conciliazione diventa impossibile, si accordi il diritto di separazione alla moglie. Nè quella legge che prende in così seria considerazione gli interessi e perfin le convenienze sociali, da subordinarvi gl’indeclinabili doveri del matrimonio, può, senza smentirsi, negare di porre la vita al dissopra d’ogni qualunque forma, stato e condizione, alla quale può essere vincolata, in qualità di ragione prima e sine qua non.

13Più oltre procedendo troviamo confermato [p. 24 modifica]il divieto alla ricerca della paternità. I motivi che l’onorevole ministro adduce ad appoggiare questo divieto non ci sembrano tali da raggiungere veramente il loro scopo. I casi nei quali l’indagine è permessa non è precisamente una ricerca della paternità, come la relazione sembra opinare, ma bensì una inquisizione intesa a perseguire un delitto. Il ratto e lo stupro violento cadono sotto la categoria dei reati contro le persone, per cui la legge non fa qui che tutelare le persone, indipendentemente dal loro stato civile.

La difficoltà di constatare la paternità non è ragion sufficiente per vietarne la ricerca. Chè ne sarebbe del civile consorzio, se le difficoltà di constatare un delitto ne arrestassero la ricerca e ne assicurassero per legge la impunità? — Se è possibile che un uomo onesto, venga esposto ad ingiusto e calunnioso sospetto, è anche assai possibile che un uomo depravato all’ombra d’un codice manutengolo, abbandoni alla fame una famiglia da lui creata, declinando snaturatamente la responsabilità, che ogni ragione ed ogni legge assegnano ad ognuno, pel fatto suo. Si proceda pure con ogni cautela, non si ammetta la ricerca della paternità senza un principio di prova in iscritto, si esigano pure quante prove e documenti si vogliono a non esporre leggermente riputazioni stabilite ed [p. 25 modifica]integerrime, niente di meglio; ma si lasci aperto l’adito, in nome della natura e dell’umanità, ai giustissimi reclami d’una famiglia abbandonata alla miseria, senza nome, e da tutte le classi sociali reietta.

Se il divieto delle indagini sulla paternità pare al signor ministro la tutela della stabilità e del decoro delle famiglie, a noi sembra anche la pietra sepolcrale messa sui delitti più odiosi alla natura, lo sbavaglio spietato che soffoca i gemiti secreti dell’umana famiglia! Coprire la piaga non è medicarla, e sugellare la fogna è un curioso sistema di disinfettazione!

14Non farò oggetto di lunghe osservazioni l’articolo 59 del progetto che conserva alla vedova il divieto di contrarre nuove nozze prima d’essere spirati i dieci mesi della vedovanza, il qual divieto, secondo il progetto, cessa col parto.

Il ministro ha determinato nel suo paragrafo i motivi che lo spingono, che è di evitare la confusione delle famiglie, unico vero e grave fine, che spiega e giustifica questo provvedimento.

Quanto al Senato, che non vede primeggiarvi che il riguardoso ossequio al defunto marito, ed al quale dà terribilmente ai nervi il vedere la vedova donna andar sollecitamente ad altro con[p. 26 modifica]sorte, diremo ohe non possiamo a meno di dividere con tutta l’anima il suo santo ribrezzo; ma siamo però in grado di assicurarlo, a nome di tutte le donne, che anche a noi ricrea mediocrissimamente lo spirito, il vedere i vedovi mariti provvedere il vuoto talamo innanzi sera.

Un’ultima osservazione mi rimane a fare sulla maniera colla quale il progetto ha regolate le sostanze della donna rispettivamente alla famiglia.

I principii liberali, che informano il progetto dell’onorevole ministro, l’hanno qui tratto a conclusioni che, se sono coerenti alli antecedenti da lui posti, non sono per avventura molto utili alla famiglia, nè si ispirano alla natura.

Quando due individui si pongono in società, è impossibile che di ragione e di fatto essi conservino la loro piena autonomia individuale e tanto meno quando, come nella società matrimoniale, sono vincolati all’interesse dei terzi.

15Ora il progetto vede che, col solo fatto del matrimonio i coniugi si obbligano ad allevare la prole; ed a provvederla materialmente e moralmente; poscia, limitando il principio nell’applicazione, come spesso gli accade, aggiunge che il padre [p. 27 modifica]contribuisce alla famiglia con tutte le sue rendite e la madre non vi contribuisce che sussidiariamente, quasi che la donna, che genera i figli nel dolore e che fu da natura provvista d’una potenza d’affetto che sarà sempre all’uomo sconosciuta ed inarrivabile, possa e debba essere alla legge riconoscente di questa oltraggiosa limitazione ch’essa concede alla sua beneficenza ed ai suoi doveri verso la prole, che le suonano dolci così come diritti.

16Contribuisca dunque la madre con tutte le sue forze pecuniarie alla famiglia al pari del padre (che senza fargli alcun torto non le è più di lei affezionato), vigili questi sull’amministrazione di quella, ed abbia quella lo stesso diritto di sorveglianza sull’amministrazione di questi. Legati alla prole dagli stessi vincoli naturali e giuridici e fra loro dagli stessi doveri di reciproca alimentazione, gl’interessi rimangono identici epperò, la controlleria debb’essere reciproca, per equità nei loro mutui rapporti, per ragione tutelare rispetto ai terzi.

A dare certo compimento a questo breve e compendioso lavoro, ci rimarebbe ad esaminare la donna in faccia al contro-progetto del Senato. Ma lo spirito retrivo e conservatore che l’informa è tale, che il codice Sardo attualmente vigente vi è poco men che esattamente ripetuto. Io non [p. 28 modifica]farò dunque che rimandare i miei lettori, che volessero occuparsi di ciò, agli ultimi capitoli della recente pubblicazione La Donna e i suoi rapporti sociali.

Saremmo ingiusti però se non accennassimo alla sanzione del matrimonio civile dal Senato, apposta alla proposta ministeriale. Se, come in questo, in altro ordine di cose avesse questa ririspettabile magistratura tenuto conto dei tempi che corrono, del grado attuale di civiltà, del grande e precoce sviluppo dell’attuale generazione, dell’indirizzo politico che il paese ha assunto, dei liberi e giovani principii in nome dei quali è risorto e che reclamano più libere norme di vita civile, certo non si sarebbe mostrata così soprafatta dal progetto del ministro.

Fra l’Italia del secolo decimonono e l’Italia di Giustiniano v’è l’abolizione della schiavitù, v’è l’abolizione del feudalismo, vi sono secoli e secoli. Come va dunque che a si enorme distanza, la voce di Cicerone e di Triboniano suona più alto all’orecchio dell’italico Senato che non l’opinione pubblica, il grido della filosofia, i voti unanimi di tutto un secolo e di tutta una nazione che gli romoreggiano intorno?

Come va che questo venerabile consesso, già tanto benemerito al paese per senno politico e legislativo, si volga indietro ad ogni passo a consultare l’adorato Digesto, e cento volte ed in cento maniere ripeta affannoso all’ardito ministro, badate, che non s’è mai fatto così? [p. 29 modifica]

Come va che la famiglia democratica, costituita dal ministro, e che in fatto altro non è che la legale sanzione degli odierni costumi di tutti i popoli civili, non sia per nulla di gusto dei venerabili seniori, ai quali sorride ancor fresca e rosea, benchè vecchia aggrinzita e sdentata, la domestica monarchia romana?

Vi sono delle analogie che ci trascinano malgrado noi, e delle quali non mancheremo di mostrarne al Senato il pericolo. Più d’uno esaminando la relazione senatoriale potrebbe ragionarla così.

Nel suo contro-progetto il Senato si presenta all’Italia in un’atteggiamento poco dissimile da quello del papato nella sua famosa enciclica.

Questo col suo immobilismo peripatetico-tridentino, e quello con la sua vecchia cariatide del Diritto Romano, che ormai i secoli dovrebbero aver rosicata, ambedue si presentano incompatibili colle nuove condizioni d’Italia e collo spirito della sua giovane generazione.

Il papato guarda con occhio cupido ed increscioso al medio-evo: il Senato rimpiange le despote istituzioni del vecchio popolo-re, e sospira dolente di vederne impossibile la ricostituzione.

L’unica differenza, che riscontrasi fra questi due enti morali, che sono come due punti fissi nel moto universale italiano, si è che il Senato ci dà ad intendere di riformare, invocando le tradizioni del passato, il papato invece, più logico assai e più franco, dichiara di non volersi muovere a nessun patto, non illude sè stesso e non [p. 30 modifica]inganna nessuno. Chè cosa rispondere a chi la ragionasse così?

Non possiamo però conchiudere questo sunto senza porgere un giusto tributo di lode e d’ammirazione all’onorevole ministro, che nella sua bellissima relazione si mostra così bene all’altezza dei tempi, ed ha saputo nel suo progetto incarnare i principii dell’epoca e le aspirazioni della parte colta e pensante della nazione. Ma tanto più gli porgiamo lode in quanto non ci sono ignoti i vieti e tenaci pregiudizii della giurisprudenza colla quale dovea intendersi, e le conservatrici e retrive tendenze del senato al cui tribunale dovea il suo lavoro comparire.

Egli ha capito che parlar di riforma ed ispirarsi al passato è illogico, è assurdo, è incompatibile, epperò con vera sapienza, consultò il presente e l’avvenire, armonizzando le leggi colla filosofia, coi costumi e coi bisogni.

Mentre caldamente desideriamo che la nazionale rappresentanza applauda e sancisca il lavoro del ministro, in vista dell’urgente bisogno in cui versa il paese di più libere istituzioni, non possiamo a meno di insistere a che si prendano in considerazione le tesi da noi poste.

Ancora un passo, e l’Italia sarà a fianco alle più colte e più avanzate nazioni.

fine

Note

  1. Relazione del ministro. — Matrimonio civile.
  2. Relazione del Ministro. — Abolizione dell’atto rispettoso.
  3. Art. 194. Durante il matrimonio dei genitori, il figlio è soggetto alla loro podestà fino alla maggiore età od all’emancipazione.
    Tale potestà è esercitala dal solo padre; ov’egli non possa esercitarla, dalla madre.
  4. Art. 208. Dopo la morte di uno dei genitori, la tutela dei figli minori non emancipati appartiene di diritto al genitore superstite.
  5. Art. 24. Hanno diritto di essere dispensati dall'assumere o dal continuare l’esercizio e l’ufficio di protutore: 1. le donne.
  6. Art. 237. Non possono essere tutori, protutori, curatori, nè far parte dei consigli di famiglia e devono cessare da questi uffizii qualora li avessero assunti:
    1. Le donne, eccettuata la madre, le altre ascendenti, e le sorelle germane non maritate.
  7. Relazione del ministro. «Il principio d’eguaglianza, a cui s’informa il progetto, non sembrò doversi estendere sino ad ammettere per regola la donna all’esercizio d’un pubblico uffizio».
  8. Relazione del ministro. «D’altronde le domestiche cure che appartengono più specialmente alla donna, la riservatezza naturale che ne concentra tutta l’operosità a beneficio della famiglia, debbono essere dal legislatore grandemente rispettate.»
  9. Art. 128. Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà, e dell’assistenza.
  10. Art. 131. L’obbligazione al marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa, quando la moglie, allontanandosi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusa di ritornarvi.
    Potrà inoltre l’autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.
  11. Art. 144. L’adulterio del marito non darà luogo alla separazione, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo.
  12. Art4. 16. La moglie può chiedere la separazione, quando il marito, senza alcun giusto motivo non fissi una residenza, od avendone i mezzi ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.
  13. Art. 183. — Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorchè nei casi di ratto o di stupro violento quando il tempo di essi corrisponda a quello del concepimento.
  14. Art. 59. Non può contrarre nuovo matrimonio la donna se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall’annullamento del matrimonio precedente. Cessa questo divieto dal giorno che la donna abbia partorito.
  15. Art. 132. — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obligazione di mantenere, educare istruire la prole.
    Questa obligazione spetta al padre e sussidiariamente alla madre.
  16. Relazione del ministro, a carte 11. — Soppressione dell’autorizzazione maritale.