Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
— 26 — |
sorte, diremo ohe non possiamo a meno di dividere con tutta l’anima il suo santo ribrezzo; ma siamo però in grado di assicurarlo, a nome di tutte le donne, che anche a noi ricrea mediocrissimamente lo spirito, il vedere i vedovi mariti provvedere il vuoto talamo innanzi sera.
Un’ultima osservazione mi rimane a fare sulla maniera colla quale il progetto ha regolate le sostanze della donna rispettivamente alla famiglia.
I principii liberali, che informano il progetto dell’onorevole ministro, l’hanno qui tratto a conclusioni che, se sono coerenti alli antecedenti da lui posti, non sono per avventura molto utili alla famiglia, nè si ispirano alla natura.
Quando due individui si pongono in società, è impossibile che di ragione e di fatto essi conservino la loro piena autonomia individuale e tanto meno quando, come nella società matrimoniale, sono vincolati all’interesse dei terzi.
1Ora il progetto vede che, col solo fatto del matrimonio i coniugi si obbligano ad allevare la prole; ed a provvederla materialmente e moralmente; poscia, limitando il principio nell’applicazione, come spesso gli accade, aggiunge che il padre
- ↑ Art. 132. — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obligazione di mantenere, educare istruire la prole.
Questa obligazione spetta al padre e sussidiariamente alla madre.