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il progetto aggiungere un terzo caso anche più importante, quando cioè, il paese ed il clima che il marito vuole abitare è incompatibile colla salute della moglie? Non è egli questo caso più grave del primo? Non implica esso diritto di vita e di morte, questo diritto del marito di costringer la moglie ad un clima, ad un paese? Chi ignora la tragedia della Pia dei Tolomei?

Ci si dirà che il marito è talora costretto ad una data residenza, da interessi comuni alla famiglia indipendentemente dalla sua volontà. Concedo, ma niuno potrà negarmi che, l’esistenza è questione prima ed assoluta, ed il modo d’esistenza è questione seconda e relativa. «Non è il cibo men che la vita, e il corpo da più del vestimento?» diceva Cristo.

Se dunque i coniugi in vista dei comuni interessi vengono fra loro a transazione sulla coabitazione, la questione sia sciolta di fatto; ma se ogni conciliazione diventa impossibile, si accordi il diritto di separazione alla moglie. Nè quella legge che prende in così seria considerazione gli interessi e perfin le convenienze sociali, da subordinarvi gl’indeclinabili doveri del matrimonio, può, senza smentirsi, negare di porre la vita al dissopra d’ogni qualunque forma, stato e condizione, alla quale può essere vincolata, in qualità di ragione prima e sine qua non.

1Più oltre procedendo troviamo confermato

  1. Art. 183. — Le indagini sulla paternità non sono