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done a ragione la cessata influenza della madre? Posare un principio, e tacitarne poscia i corollari e rigettarne le conseguenze, non è egli, per esempio, pochezza di spirito o diffetto di convinzione?

1Un poco dissimile abbandono dei principii che si sono prima riconosciuti e posti a base della famiglia, è il diritto conservato alla madre di declinare la tutela del figlio. Dopo avere la legge affermato che l’uomo e la donna, pel solo fatto del matrimonio, si obbligano ad allevare la prole, istruirla, educarla ed avviarla ad una posizione sociale, che cosa significa, di grazia, questa licenza, data alla madre, d’abbandonare il posto?

La legge deve assecondare la natura e migliorarla, non già peggiorarla e traviarla. Ora come mai l’abbandono della prole, che è una mostruosità in natura, può essere in legge un diritto?

Se la capacità, per avventura troppo confinata, della madre, non basta al disimpegno degli ufficii tutorii, non la fa, la legge, assistere a sufficienza? La questione non si riduce adunque che ad un bisogno, più o meno sentito, di questa assistenza.

Posto un principio, deve la legge conservarlo, proteggerlo, garantirlo, renderlo in ogni modo possibile ed attuabile, e non già ucciderlo neonato. E, nel caso presente, è tanto più facile la conservazione del principio, in quanto che, lad-

  1. Art. 24. Hanno diritto di essere dispensati dall'assumere o dal continuare l’esercizio e l’ufficio di protutore: 1. le donne.