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integerrime, niente di meglio; ma si lasci aperto l’adito, in nome della natura e dell’umanità, ai giustissimi reclami d’una famiglia abbandonata alla miseria, senza nome, e da tutte le classi sociali reietta.

Se il divieto delle indagini sulla paternità pare al signor ministro la tutela della stabilità e del decoro delle famiglie, a noi sembra anche la pietra sepolcrale messa sui delitti più odiosi alla natura, lo sbavaglio spietato che soffoca i gemiti secreti dell’umana famiglia! Coprire la piaga non è medicarla, e sugellare la fogna è un curioso sistema di disinfettazione!

1Non farò oggetto di lunghe osservazioni l’articolo 59 del progetto che conserva alla vedova il divieto di contrarre nuove nozze prima d’essere spirati i dieci mesi della vedovanza, il qual divieto, secondo il progetto, cessa col parto.

Il ministro ha determinato nel suo paragrafo i motivi che lo spingono, che è di evitare la confusione delle famiglie, unico vero e grave fine, che spiega e giustifica questo provvedimento.

Quanto al Senato, che non vede primeggiarvi che il riguardoso ossequio al defunto marito, ed al quale dà terribilmente ai nervi il vedere la vedova donna andar sollecitamente ad altro con-

  1. Art. 59. Non può contrarre nuovo matrimonio la donna se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall’annullamento del matrimonio precedente. Cessa questo divieto dal giorno che la donna abbia partorito.