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nella famiglia; il cui diritto materno, benchè taciuto in tutte le legislazioni, fu sempre ed è dovunque affermato dalla natura, non può, non deve, se non a patto d’esserne indegna, rinunciare a veder sancita dalle leggi l’esplicazione del suo diritto.

L’onorevole ministro vede e pondera tutto ciò, ma, legato alle viete tradizioni del diritto, non trova il coraggio civile d’emanciparsene, epperò, riconoscendo ed affermando in principio il diritto materno, come da non diversa origine scaturito che il paterno, lo riduce allo stato latente e gli vieta d’esplicarsi per lasciar libero il campo all’esplicazione del diritto paterno.

Ma la natura avrà dessa dunque fatto una mostruosità assegnando nel fatto della procreazione due cause unite ad un solo effetto, per cui l’uomo abbisogni davvero di correggerla, sopprimendo l’espressione di una, nel suo rapporto coll’effetto?

Assoggettando la specie all’influenza dei due termini che la compongono, non ci insegna essa piuttosto essere necessario il concorso d’ambedue affinchè l’opera sia perfetta?

1E questo voto della natura non è egli avvertito anche dal signor ministro quando, con filosofica innovazione, sopprime la patria potestà collo scioglimento del matrimonio, per limitare anche l’azione del padre in una tutela, adducen-

  1. Art. 208. Dopo la morte di uno dei genitori, la tutela dei figli minori non emancipati appartiene di diritto al genitore superstite.