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contribuisce alla famiglia con tutte le sue rendite e la madre non vi contribuisce che sussidiariamente, quasi che la donna, che genera i figli nel dolore e che fu da natura provvista d’una potenza d’affetto che sarà sempre all’uomo sconosciuta ed inarrivabile, possa e debba essere alla legge riconoscente di questa oltraggiosa limitazione ch’essa concede alla sua beneficenza ed ai suoi doveri verso la prole, che le suonano dolci così come diritti.

1Contribuisca dunque la madre con tutte le sue forze pecuniarie alla famiglia al pari del padre (che senza fargli alcun torto non le è più di lei affezionato), vigili questi sull’amministrazione di quella, ed abbia quella lo stesso diritto di sorveglianza sull’amministrazione di questi. Legati alla prole dagli stessi vincoli naturali e giuridici e fra loro dagli stessi doveri di reciproca alimentazione, gl’interessi rimangono identici epperò, la controlleria debb’essere reciproca, per equità nei loro mutui rapporti, per ragione tutelare rispetto ai terzi.

A dare certo compimento a questo breve e compendioso lavoro, ci rimarebbe ad esaminare la donna in faccia al contro-progetto del Senato. Ma lo spirito retrivo e conservatore che l’informa è tale, che il codice Sardo attualmente vigente vi è poco men che esattamente ripetuto. Io non

  1. Relazione del ministro, a carte 11. — Soppressione dell’autorizzazione maritale.