La guerra del vespro siciliano/Capitolo IV

Capitolo IV

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Capitolo IV


Re Carlo continua e trapassa gli abusi della dominazione sveva. Immunità ecclesiastiche. Novello baronaggio. Gravezze, e modi del riscuoterle. Demani, e bandite. Servigi, e soprusi che nascon da quelli. Amministrazione della giustizia, crimenlese, matrimoni, violenze alle donne. Violazione dei dritti politici. Riscontro delle condizioni di Sicilia e di Puglia. 1266-1282.


Temperavansi a vicenda nell’antica siciliana costituzione il principato e ’l baronaggio; nè illimitati dritti avea questo sulle persone, nè gravissimi sulle facoltà: i villani men servi che altrove; non eran servi i rustici; i borghesi e cittadini, fin delle terre feudali, sentivano lor libertà, lor immunità sosteneano1. Il poter giudiziale dipendendo direttamente dal principe, non serviva a tutte voglie della feudalità. Comportabili le gabelle; miti i servigi; rarissimi gli universali tributi: e i parlamenti soli accordavan questi; i parlamenti conoscean solennemente le leggi dal re dettate. In questi termini, dopo ondeggiar molto del potere tra i baroni e ’l principe, il buon Guglielmo ristorò gli ordini politici: la feudalità di nuovo turbolli: Federigo imperatore più monarchicamente li assestò, come nel [p. 43 modifica]capitolo primo s’è detto. Molti statuti e savi ei dettò, fiaccando i baroni: bandì, or col voto dei parlamenti ed or senza, le universali contribuzioni, ch’erano per ordine fondamentale limitate ai noti quattro casi feudali2, ed ei per violenza le rese più frequenti: moltiplicò le gabelle sulle derrate: di alcune merci riserbossi esclusivo lo spaccio; accrescendo così senza modo le entrate regie. Pentito in ultimo, o infigendosi, per testamento abrogò queste violazioni alla costituzione: disdisserle anco i suoi figliuoli; e le praticaron pure, sospinti dai bisogni della guerra3. Esse dettero a Manfredi il crollo; esse a Carlo d’Angiò preparavanlo. Giurato avea Carlo tra le condizioni della pontificia investitura, di cessar gli abusi, di ridurre il governo ai termini del Buon Guglielmo; e i tempi del Malo ricondusse, e fe’ peggio, non sapendo astenersi da tanto comando, da tanta moneta. Sottilmente anzi investigando tutti i mal’usi, che dritti si dicean del fisco, accrebbe peso e molestia: poi dalla ribellione per Corradino trasse pretesto a scioglier sè e’ suoi ad ogni misfare. Le leggi e i registri che ne restan di lui; quelle che dopo il nostro vespro a moderar la pessima signoria promulgaronsi in Puglia dagli angioini, da que’ di Aragona in Sicilia; e le rimostranze de’ Siciliani al papa; i brevi pontificî; gli attestati degli storici contemporanei, fosser nostri o avversi, tutte ne mostrano scolpitamente le calamità della Sicilia in quei tempi. Fremendo io le scrivo; ma ne racconterò la vendetta4.

E prima dirò della slealtà con la Chiesa. Avea Clemente [p. 44 modifica]conceduto il regno a patto che gli ecclesiastici godessero tutte lor pretese franchezze, dagli Svevi negate; e che si rendessero i beni occupati dagli Svevi a chiese o usciti. Giurollo Carlo, e da re nol dovea: preso il regno poi, avarizia il vinse a romper la fede; non già negando [p. 45 modifica]apertamente, ma peggio, con cavillare in parole, e persister nei fatti. Perciò, lagnandosi invano papa Clemente, le comuni gravezze ei riscosse dai chierici, e da lor case; nè sazio a questo, ai beni ecclesiastici diè di piglio; i dritti dei porti di Cefalù, Patti, e Catania occupati dagli Svevi nella guerra con Roma, nella pace ei ritenne5. E non potè contendere che un legato, inquisitore, o esecutore (così intitolavasi) della Santa Sede nel reame di Sicilia sopra la restituzione de’ beni ad esuli, chierici, e chiese, il quale fu dapprima Rodolfo vescovo d’Albania, rendesse ragione d’autorità del papa; non seppe nè anco ricusare i rescritti che dessero virtù esecutiva a quelle sentenze; ma lascionne la più parte senza effetto, come avvenne per lo casal di Calatabiano, che Vassallo d’Amelina a nome del re prese violentemente alla chiesa di Messina, e per un altro casale e un podere della medesima, che il fisco tenea, nè per decisione del legato, nè per ammonizion dei papi, e in particolare di Gregorio X, si disserravano a renderli le avare mani di Carlo6. Gli Spedalieri, e i Templari che nei [p. 46 modifica]suoi reami veniano, taglieggiò senza rispetto; alla corte stessa di Roma non n’ebbe, quando giunse a vietar che i suoi sudditi con gli stati di quella mercatassero7. Così adoperava coi papi. La siciliana repubblica dell’ottantadue, incontanente redintegrò la chiesa di Messina nel possesso di quei beni8: e la corte di Roma fieramente malediva la siciliana repubblica, perchè si ristorasse la prepotenza di Carlo9!

Di gran momento sembrami in cotesto nuovo principato la novazione del baronaggio. Perchè il picciol signore d’Angiò e di Provenza, armando per tanta macchina di guerra, avea tolto in presto molto danaro, molte schiere condotto di speranza più che di stipendio; onde gli era forza soddisfare a’ conquistatori e sostegni del suo trono; e appena messovi il piè, al gran lotto diede opera10. E nulla erano gli ufici pubblici lucrativi, ancorchè a’ soli suoi li serbasse; nulla i benefici ecclesiastici, che conferiva a quei soli; di terreni, di feudi facea d’uopo. Entrò Carlo dunque in una inchiesta strettissima dei demanî, de’ baronaggi tutti, delle sostanze di Manfredi e de’ suoi; non a cercare, ma a trovare vero o supposto vizio nel possedimento. A ciò [p. 47 modifica]i veltri del fisco, affamati, sagaci, invidiosi, ivano in traccia, svolgean vecchie carte, su dritti e usanze cavillavano, vinceano in diligenza lo stesso re. A vetustà di possesso, a prescrizione non s’attende; richieggonsi i titoli de’ feudi tutti; minacciano spogliamento gl’ingordi ministri, e per danaro acquetansi. L’hanno, e all’inchiesta, all’espilazione dopo breve tratto ritornano: feudo non fu, nè baronia che due o tre volte non si fosse ricattato in tal guisa11. Con severità maggiore si ricercò de’ regi demanî: orribili furono le confiscazioni per crimenlese, come innanzi dirassi. Perilchè occupando terre, e castella, e poderi innumerevoli, largheggiavane re Carlo co’ suoi per feudale concessione12; e tanti diplomi ce ne rimangon ora, che alcuno, senza badare al rapace acquisto, nè alla sforzata liberalità coi maggiori dell’esercito, magnifico ne dice il re. I novelli baroni poi a lor uomini gratificavano con subalterne concessioni: così i condottieri, i soldati d’oltremonti prendeano stanza nelle nostre terre; sospettosi, odiosi, pronti a ripigliare le armi; e ritraente dalla primitiva occupazione de’ barbari, una feudalità novella sor[p. 48 modifica]geva appo noi. Essa fu incentivo grandissimo ai turbamenti dell’ottantadue, perchè e l’insolenza portava della vittoria, e ’l dispetto di signoria forastiera, e l’uso a dritti o angherie, radicati in Francia, ignoti in Sicilia13. Però insopportabili qui rendeansi i novelli feudatari. Con insolite esazioni aggravavano le industrie; rapiano apertamente; taglieggiavano vassalli, e viandanti; tenean private carceri pei colpevoli e più per gl’innocenti; intrigavansi di forza ne’ negozi de’ comuni; ad ogni eccesso le violente mani stendeano14. Del che più largamente diremo, divisando i soprusi de’ famigliari e degli altri officiali del re; ch’essi e’ feudatari eran di una genía tutti, senza ragione nè patria, tutti accozzati di varie genti, Francesi, Provenzali, Fiamminghi, e trapiantati nell’inimico paese, presero come venturiera masnada una sembianza propria e nuova, un’indole rapace, crudele, pessima; nè Francesi li direi, se non fossero stati i più, e l’uso delle tradizioni e istorie nostre non mi sforzasse. Rimessi se ne stavano intanto i baroni siciliani, dal re bersagliati e dai feroci compagni, ed usi a vivere negli antichi termini co’ vassalli. Quanto del baronaggio dico io dunque, s’intenda del nuovo. Nè maravigli alcuno a vederlo sì sfrenato sotto sì dispotico principe; avvegnachè, riguardo all’autorità regia, tenealo egli a segno; i dritti sovrani geloso [p. 49 modifica]riserbavasi nelle concessioni15, ed esercitavali, non perdonando a tributo, nè a servigio; infino a sancir la morte contro gli usurpatori de’ demani, e a dichiarare, e per questo soltanto, che regnicoli e Provenzali e Francesi senza distinzione ubbidissero16. Abbandonava nel resto il freno, perchè diverso dagli altri principi dell’età sua Carlo regnava. Quelli con la riputazione delle municipalità, sforzavansi a raffrenare i baroni; ei condottiero ancora del suo baronaggio, da quello era mantenuto sul trono17. Nimici [p. 50 modifica]ambo de’ popoli, ambo s’affaticavano insieme a tenerli sotto il giogo, e ’l sangue sugger loro e i midolli, come vivamente dice, e famigliar del papa era e guelfo, l’istorico Saba Malaspina18.

E meglio stan queste amare parole ove si risguardi alla amministrazione delle pubbliche entrate, levate non per bisogni pubblici, ma da istinto d’avarizia e disegni d’ambizione; la quale rapacità copriano i partigiani di Carlo con dir ch’era uopo dimagrar que’ contumaci sudditi, affinchè contro il principe non alzasser la cresta19. Era nei tempi feudali, altrimenti che ai nostri, ordinata l’azienda degli stati; e più discrete apparian le gravezze a cagion de’ minori bisogni, e degli usi sotto i quali esse ascondeansi. Perchè i demani20 somministravano la più parte delle spese della corte; a quelle del pubblico suppliano i popoli, non pur con danaro, ma sovente col servigio delle persone, e delle cose loro. Così gli eserciti, le navi, dai feudatari forniansi e dalle città; così era debito albergar le corti del principe e de’ maestrali; così ai lavori pubblici andavan tenuti gli uomini di minor taglia, ai trasporti, e a somiglianti disagi. Servigi s’appellavan questi; e collette le contribuzioni dirette e generali; gabelle poi le tasse sulle derrate, che per privativa nella vendita sovente si riscuoteano. Delle quali parti l’entrata dello stato componeasi in Sicilia ancora; ma la moderata costituzione tutti i pesi rattemprava. Turbaron gli Svevi quella bilancia, sì come io notai: Carlo le diè il tracollo, arso, dice dolorando il suo istorico, arso d’idropica sete di danaro21; e ne venne quasi all’aperta rapina. [p. 51 modifica]

Ne restan di Clemente quarto, a lui indirizzate nei primi principî del regno, due epistole, che son modello di politica prudenza e umanità; ma Carlo sen rise, come fanno i despoti ad ogni buon consiglio. Toccatisi in quelle tutti gli ordini dell’amministrazion dello stato; e sulle tasse illegalmente levate: «consigliamti, o figliuolo, scrivea il papa, che, chiamati i baroni, i prelati, e i maggiori uomini delle città, i tuoi bisogni lor esponga, e l’utilità del difendersi, e con l’assentimento di essi stabilisca il sussidio a te dovuto. Di quello poi, e de’ tuoi dritti sia tu contento; lascia tu liberi i sudditi... Ordina col parlamento in quali casi richieder possa la colletta ai vassalli tuoi o de’ baroni»22. E il pio re, nè parlamenti adunando, nè misura osservando alcuna, nè per bisogno pubblico, bandiva l’un sull’altro, più fiate entro un anno, quegli universali tributi; or aggravando e spesseggiando i consueti; ora speculandone nuovi e insoliti, come fu quello de’ legnami e marinai: e talvolta tumido e frettoloso lasciava ai ministri suoi che a lor talento ordinasserli23. Si promulgan [p. 52 modifica]così gli editti; saltan fuora i riscotitori; non bastando i [p. 53 modifica]sudori della industria24 alla gravezza diretta, spessa, immite, fuggono i miseri dai lor focolari25; e se non ne han cuore, strappansi il pan dalla bocca, pagano una parte, e veggonsi pure rapir le suppellettili, e gli animali, e gli strumenti della agricoltura26, e fin diroccare le case, le persone trarre in carcere. Ivi son incatenati con manette di ferro; lor negasi il cibo e il bere; popolani e nobili, [p. 54 modifica]vecchi, fanciulli, adulti, donzelle serransi alla rinfusa come un sol gregge; occasione, o pretesto a violenze maggiori27. «Mille nuove arti (sclama, trasportandosi a’ tempi del servaggio, una rimostranza de’ Siciliani ammoniti dopo il vespro a tornarvi), mille nuove arti insegnava a costoro l’inestinguibil sete, il furore dell’avarizia. Sulle liste dei riscuotitori gli uomini son cresciuti; ma ben le liste di proscrizione li scemano. Nostri non sono i beni; per costoro ariamo il suolo. Oh si lasciasse ai coltivatori un tozzo di pane! Oh mangiassero, ma non divorassero! Ma no; le persone non difendono i beni; nè i beni salvano le persone. Tutto bevono, tutto succhiano questi vermi insaziabili. Appena ci è concesso disputare ai corvi i brani delle carogne28

Tra la moltitudine de’ poveri straziata a tal modo, i ricchi non compravano almeno la sicurezza delle persone col sacrifizio de’ beni. Pagavan le tasse, e non bastava; ricusandosi dagli officiali la scritta del ricevuto, finchè non avessero una grossa mancia29. Il re dal suo canto vuol da loro tutta la colletta del paese, immantinenti, in moneta; pensin essi a riscuoter dagli altri. Chi ricusa, in prigione, in catene, finchè non prenda l’uficio; nè esce poi per questo, senza pagar nuova taglia per riscatto dalla prigione. Uno n’esce; un altro sen trova, ch’è pelato con lo stesso argomento fiscale: strano ed esorbitante peso in quei tempi, in cui sì alto montavan le usure del danaro. Fre[p. 55 modifica]quentissimi inoltre i violenti comandi a giustizieri, a portulani, a segreti per anticipazioni delle tasse da riscuotersi; e non meno eran gli imprestiti, che da privati, da comuni richiedea il re, e a sua voglia faceane i patti, e pagava a sua voglia30.

Peggiore, e universal danno recò l’alterazion delle mo[p. 56 modifica]nete, tanto o quanto ben governate dagli Svevi, mentre nella più parte degli stati d’Europa il fisco ne traea grossa entrata; che è a dir le magagnava grossamente31. E Carlo, imitatore degli Svevi nel mal solo, seguì in questo gli esempi di fuori, e andò oltre com’ei solea. Fa coniare in Napoli, in luogo degli antichi agostali, carlini e mezzi carlini d’oro, con vocabolo preso dal suo nome e pervenuto infino a questi presenti tempi, del medesimo valore degli agostali, com’affermava, e di metallo purissimo; e nello editto stesso smentiasi, affidando il corso di questo suo conio al terror de’ supplizi; perchè comandava con la solita immanità, che dando o ricevendo carlini di oro per valor minore dello edittale, gli officiali suoi ne avessero pena la pubblicazion de’ beni e ’l taglio della mano; i privati fosser marchiati in faccia con la propria moneta arroventata su i carboni ardenti32. Ogni anno poi, e talvolta entro un anno più volte, stampava a Messina ed a Brindisi la bassa moneta, d’una trista lega di molto rame con pochissimi grani d’argento, di quella specie chiamata un tempo erosa, ed or biglione; il qual conio addimandavasi danari, e perchè altrimenti non si potea mettere in circolazione, si dispensava per forza agli abitanti di ciascuna terra o città, che dovean torselo al disorbitante valor edittale, e pagarne tanta buona moneta d’oro o d’argento. Guadagnavaci il fisco l’ottanta per cento e più; perdeanci i privati <ref follow="pag71"{{Pt|tuum|mutuum}} ipsum generale non sit nec in eo pauperes, etc. R. archivio di Napoli, reg. 1268 O, fog. 3.

  • Conto dei giustizieri di Sicilia, ibid., fog. 75, ove si parla d’altri imprestiti somiglianti.

Altri diplomi su imprestiti non restituiti da Carlo I, son citati dal Vivenzio, Storia di Napoli, tom. II, pag. 12.</ref> [p. 57 modifica]strabocchevolmente perchè nè comando nè supplizio mai die’ valore a ciò che non n’ha; onde a capo a quattro o cinque giorni cinquanta danari valean sei, passata la settimana calavano ad uno33. I sinistri effetti di tali alterazioni credea menomare, ma li aggravava il re, con un divieto all’uscita degli schietti metalli, e di tutt’altra moneta che la sua34. Taglia questa non era, nè balzello, ma pretta rapina [p. 58 modifica]di falsario; e per giunta soffocava e struggeva i commerci: non pur pensando l’avarizia cieca a quell’avvenire non lontano, in cui invan farebbe prova a smugnere i sudditi, condotti alle ultime stretture di povertà.

E quanto al commercio, nè era questo il sol danno, nè avea per misura i soli errori economici della età, l’ingordigia con la quale re Carlo mercatava egli stesso di molte derrate, e il traffico delle altre in mille guise forzava. Riserbata al principe o da balzelli oppressa la uscita del sale, de’ grani, e di tutta vivanda: infinite le esazioni de’ porti, le visite, le investigazioni, i riti molestissimi, i ladronecci de’ doganieri, il terror degli officiali maggiori, che co’ beni e col capo doveano rendere ragione al re della osservanza di tutti quegli ordinamenti35. E mentre così il fisco tiene [p. 59 modifica]i traffichi esterni, e li interdice agli altri, gl’interiori travaglia e soffoca con quei, che nuovi statuti chiamò l’imperator Federigo, e nuovi balzelli eran per vero su varie derrate, e privativi dritti del vender sale, acciaio, seta, e altre merci36. Nei traffichi allora addentrandosi re Carlo con quella guida delle angherie baronali, qui fabbrica mulini, e comanda non possa alcuno macinar altrove i frumenti; qui spianando pane, se ne fa ei solo venditore ai sudditi l’amorevole monarca37. Forni, e mulini, e antiche gabelle, balzelli nuovi, terratichi, multe, esazioni dell’amministrazione della giustizia, ei dà in fitto ove il possa; ondechè l’ingordigia dei pubblicani con la sua si mesce a travaglio de’ popoli38. Ma, se pubblicani non trova, adocchia i più ricchi uomini; sforzali a toglier quegli ufici, come allor diceano, in credenza; cioè, che riscuotano per loro, paghino al re quel tanto ch’ei ferma a suo arbitrio, ragionando in tempi sì mutati e calamitosi il [p. 60 modifica]ritratto sull’ultim’anno del regno di Manfredi, nel quale al doppio e al triplo dell’odierno sommava39.

Nè mancò infine l’arte delle spugne di Tiberio. Da molti documenti ritraesi che gli officiali, convinti di mal tolto nel dare i lor conti, componeansi per danaro col re; il quale in tal guisa non solamente rifaceasi del frodato a lui, ma anco partecipava de’ ladronecci su i popoli; e spesso fingea il mal tolto contro un ricco uficiale per aver, come pareagli, onesta cagione a pelarlo40.

Possedea vasti demani re Carlo. E i cortigiani41 anelanti a precorre il principe ne’ suoi vizi, pieni di zelo con lui borbottavano: dilapidarsi da’ coloni que’ suoi poderi; niun frutto ritrarsene; essere i sudditi ricchi troppo; a questi addossasse il maneggio de’ beni, con patti accorti: non era egli il signore di lor vita e sostanze? Società d’industria agraria delibera dunque il re: agli agricoltori vicini dà in soccio a forza, tenute, e armenti, e greggi, e scrofe, e polli, e gli sciami fin delle api. La quantità delle produzioni o de’ parti che a lui si debba, stabilisce egli a sua posta: sia sterile poi l’anno o fecondo, mortifera o generativa la stagione, [p. 61 modifica]riscuote quel tanto, nè a mercè piegasi mai. Di questi non dubbi guadagni anzi invogliato sempre più, non è nei poderi suoi vil cosa cui non attenda; mette a entrata fine il letame delle greggi42, manda gli armenti a satollarsi nelle altrui terre, entro i pascoli non pure, ma nei seminati più belli: e tristo chi si lagni di sofferto dannaggio43!

Volgeasi per le campagne il guardo, e da per tutto era bandita del re; non a sollazzo suo, a dispetto de’ popoli. Occupansi a capriccio i côlti de’ privati; tramutansi in foreste; proclamasi il fatal bando della caccia; ed è uom perduto chi non pure un cervo uccida o un camoscio, ma solamente in que’ luoghi soggiorni o passi, e a’ boscaiuoli regi non aggradi. Incessanti perquisizioni fan quelli, per fame e selvatichezza più intristiti: alla insolenza aggiugnendo l’insidia, spesso ripongon di furto ne’ tuguri alcuna pelle o altro avanzo di cacciagione; e frugan poi; s’infingon trovarlo, e la misera famigliuola inabbissano. Lor parchi allargavan anco i baroni ad esempio del re; con pari giustizia acquistandoli, con pari umanità guardandoli. Infinita la molestia dunque: e ben era ragione che per procacciar [p. 62 modifica]un’ora di diporto a quegli eletti, lagrimasse e affamasse lunghi anni la vile bordaglia44.

Il gran Federigo, aggravando le tasse, disusato avea i servigi almeno; ineguali maniere di contribuzione, ai sudditi molestissime, disdicevoli al governo, e male accordantisi con quel sì ordinato dispotismo, ch’avea egli in mente. Or la nuova avarizia assottigliata in ogni parte, i servigi richiese, senza tor le gravezze poste in luogo di quelli. Onde non solo volle il militare servigio, e l’armamento delle navi, non mai discontinuati per l’addietro, ma solo talvolta ricattati con la contribuzione ch’adoa appellavasi o adoamento; ma cento altri ne ricercò de’ più riposti e strani. Scrivonsi a servir sulle regie navi marinai e non marinai: chi s’asconde o fugge, è perseguitato senza mercede: i genitori, i fratelli, le sorelle imprigionansi, affinchè il contumace per amor loro si dia volontariamente nelle rabide mani de’ commissari45. Intanto costretti i comuni a mandar il danaro delle collette in ogni luogo ove al re piaccia46: costretti i cittadini a portarlo tra i rischi e i disagi, fabbricati dal mal governo medesimo. Se attende uom quetamente a sua industria, il mandan corriero con lettere e spacci, o a custodir prigioni; e sol per danaro trar si può di briga47. Alle vetture, alle barche dan piglio gli officiali, i famigliari del re, de’ magistrati, dell’azienda pubblica, de’ castellani, dei feudatari: e servigio gridan del [p. 63 modifica]re, servigio del barone; traggon giù i padroni; sforzanli a remigare o a far da guida; e dan percosse in mercede, e a lor agio s’accomodan essi48. Così senza prezzo la vivanda tolgono in mercato, ch’è mestieri, dicono, al fisco; i vini suggellan così, toccando al re, a’ suoi tutti la scelta, agli abbietti proprietari il rifiuto: ma per danaro si mitigan poi49. In mille così vilissimi aggravî, per le piazze, per le osterie, nel lezzo delle taverne la cupidigia degli infimi famigliari si spazia, rivaleggiando con quella dei potenti. Grandi ed infimi, che in tante bisogne della uggiosa signoria svolazzavan per Sicilia tutta a stormi, s’intrudeano nelle case de’ cittadini, abusando quel già gravoso dritto d’albergo. Entrano a dritto o a torto; scaccian la famiglia; sciupan letti, masserizie, vestimenta, quanto trovano; poi, se lor talenta, il portan via, se no, il buttano in faccia agli ospiti, e vanno50. L’ingiuria de’ servigi personali passò ogni costumanza, ogni limite della stessa ingiuria sociale della feudalità, e venne all’eccesso del capriccio, del più strano e brutale dispetto. Vidersi nobili e onorandi uomini costretti vilmente a recar su le spalle vivande e vini alle mense degli stranieri; vidersi nobili giovanetti tenuti in lor cucine a girar lo spiedo come guatteri o schiavi51! [p. 64 modifica]


Ma se di ragione alcun parla, se d’aggravio si lagna, se di presente non ubbidisce, alzan lo staffile i protervi, snudano il ferro; di ferro cinti essi sempre, inermi i nostri per feroce divieto: e percuotono, uccidono; o peggio del ferire, traggono in prigione gli oltraggiati cittadini che osin parlare; e alla violenza privata allor sottentra la violenza pubblica, e se non si ripara con danaro, il magistrato invocando la legge e Dio condanna a morte, a prigione, ad esiglio52. Di qui dunque ci avvieremo ad esaminar l’amministrazione della giustizia.

Illustre fu dator di leggi l’imperator Federigo: le forme d’applicarle ei dettò con senno e dottrina; se non che mescolovvi l’ingordigia fiscale. Così gli ordini giudiziali al governo angioino pervennero; nel quale essendo avarizia maggiore, e non altezza alcuna di consiglio, il buono ei contaminò di quegli ordini, il tristo ne accrebbe; e i tempî d’Astrea fe’ bordelli. A magistrati affidolli, di que’ che ben allignano sotto la tirannide; e più venali allor erano, perchè a’ giudici annuali delle terre, anzichè darsi stipendio, richiedeasi un dritto per la loro elezione53. Strani decreti [p. 65 modifica]

Carlo dettò secondo i parziali bisogni; ogni misura passò; ogni dritto confuse. E già dissi come a’ satelliti suoi la giustizia fosse strumento e non freno: onde suonano ipocrisia brutta quanti statuti ne restano, che fan sembiante di protegger persone e proprietà, da quelli manomesse a man salva54. Leggiamo così, nè per volger di secoli ne inganna re Carlo, i severi gastighi da uno statuto suo minacciati agli occupatori dei beni altrui per frode o forza55. Così ne rivelano gli effetti del mal reggimento, e non la cura o efficacia di quello, le promulgate leggi contro i rubatori di strada: che prove qualunque bastassero a condannarli: che le città o terre ristorassero de’ furti avvenuti in contado: che non armandosi gli abitanti a scacciare i masnadieri, il comune si componesse per danaro col fisco: le ville, le case rustiche arderebbersi ove que’ trovassero asilo, o a denunziarli non si corresse. Verghe, marchio, e bando pei furti infino al valor di uno augustale56; infino a un’oncia taglio della mano; oltre un’oncia la morte57. Applicavasi al fisco la terza parte de’ furti ricuperati58. [p. 66 modifica]Una grossa multa in ragion della popolazione si riscuotea sulle terre, ove, seguito un omicidio, il reo non si scoprisse: per la occultazione studiata, gastighi maggiori59. E avvenia che il magistrato (giustiziere chiamavasi, e girava per tutta la provincia) intendendo il misfatto, correa, minacciava, investigava; addottogli l’accusato, negava di rilasciarlo sotto malleveria, ch’era beneficio della legge60; ma strettosel tra le ugne e pelatolo, l’assolvea spesso poi per moneta; e il re godeane, riscuotendo la multa sul comune, come per non trovato delinquente61. Le prigioni di tal giustizia penale ognuno le immagini, e condanni d’esagerazione poi la rimostranza de’ Siciliani che citammo di sopra! «Altri, essa dice, è inghiottito dall’abisso di perpetuo carcere; carcere non quale costruì la giustizia, o la severità stessa delle leggi, a custodia, non a gastigo de’ malfattori. È vinta la umana immaginativa dagli orrori ch’io vidi. Giace a Napoli sotto il pendio d’immensa rupe una spelonca, fatta carcere da questi stranieri, tetra e negra oltre natura, flagellata sempre dal mare che la circonda, scrollata e minacciata dalle tempeste. Orrida è di torture, di supplizi: che mostrano a’ prigioni qual termine s’apparecchi a lor guai: un acerbo dolore ti trafigge all’udirvi gemiti, stridi, sospiri, aneliti de’ languenti in catene. Questo fu tanti anni il covile de’ miseri abitanti del regno; il sollazzo de’ tiranni. Lo costruì il furor della spada: or passiamo alla fame dell’oro,» dice lo scritto, e continua le [p. 67 modifica]maledizioni62, meritate dal governo in cui la trasgressione delle leggi s’ammendava con la crudeltà; l’avarizia del fisco, la corruzione de’ magistrati, la rapacità de’ lor famigliari moltiplicando senza limite que’ disordini, rendean prima sorgente di mali l’amministrazione della giustizia, che del viver civile esser dee legame e comodo primo63.

E la detta fin qui parrebbe mansuetudine e clemenza, al paragone de’ procedimenti contro i delitti di maestà. Vinto Corradino, il dicemmo, orribilmente vendicavasi il re; ma al superbo animo non bastava. Comandò che per volger di tempo non si lasciasse giammai la caccia de’ ribelli: presi, s’impiccassero tosto per la gola: alle forche con loro chi pietoso li ricettasse: chi veggendoli non facesse la spia, ad arbitrio del re sarebbe punito64. Generali intanto e parziali inquisizioni criminali, sitibonde, infaticabili, inaccesse a pietà, sovr’ambo i reami si stendono65; fanno a gara con le inquisizioni dell’azienda; alle persone miran dapprima, ai beni poi de’ sospetti; registrano sottilmente tutte le entrate; rintracciano le decorse; ai mobili dan di piglio66. Tutto confisca il re: divide la preda co’ suoi; e [p. 68 modifica]loro assicura il mal dato con una prescrizione brevissima alle ragioni dei terzi su que' beni67. E i signori in questo mezzo, trucidati cadeano, o trafugavansi in esiglio; scacciate dalle avite case le lor famiglie, nobili già e opulente, accattavan per Dio, o, dolor più acerbo, invan supplici al re per alcuno scarso sussidio68; e il re il ricusava spesso; e spogliò d'ogni cosa una moglie che delle proprie sostanze l'esule sposo avea sovvenuto69. Questa rabbia infine confondendo ogni principio, portò Carlo a una legge: che i figliuoli de' rei di stato non potessero maritarsi senza espressa licenza del re, quasi razza d'animali feroci da non lasciarsi riprodurre senza pericolo70. Pari divieto, guidate dalla feudal ragione, stabiliron già le nostre leggi normanne per le eredi de' feudi; usollo Federigo severamente; e a suo costume abusaval re Carlo. Ma congiunti or quei due statuti, davano all'autorità pubblica l'assentir o vietare la più parte de' matrimoni. Qui perchè i feudi ricadano al fisco, re Carlo condanna a celibato perpetuo le eredi. Qui, trapassandosi da abuso ad abuso, le più ricche o leggiadre donzelle sono sforzate a nozze con gli odiosi stranieri, coi partigiani loro vilissimi, o se talvolta si concede il matrimonio con uomo italiano, si tolgono i beni<ref>*Epistola di Clemente IV, del 1267, loc. cit.

  • Nic. Speciale, lib. I, cap. 2 ed 11.
  • Capitoli del regno di Sicilia, cap. 22 di re Giacomo.
  • Rimostranza de' Siciliani, Docum. VII.

In un diploma del 14 luglio 1266, che cavato dagli archivi delle chiese di Cefalù abbiamo nella Bibl. com. di Palermo tra i Mss. Q. q. G. 12, si fa cenno di un censimento di tutte le contee, baronie, «e delle pulzelle _in capillo_ che vivessero nelle terre scritte in pie'.» Mi è corso alla mente che quella lista di fanciulle si stendesse anche per vegliare su i loro matrimoni.

I permessi di matrimonio, anche senza beni feudali, sono frequentissimi ne' reg. angioini del r. archivio di Napoli. Molti se ne trovano, per lasciar gli altri, nel reg. seg. 1268, O fog. 23 e 24, dati da aprile a giugno 1274./ref>. Natura, società, [p. 69 modifica]religione, i più santi legami violava quella insensata tirannide!

Nè d’un solo essa era; del principe era, de’ baroni, de’ seguaci, dei partigiani suoi tutti. Supplivansi i vizi a vicenda, chè non ne mancasse un solo a strazio de’ popoli: onde se tra que’ di Carlo non si noverava la libidine, l’ammendavano i suoi con usura; per un principe non licenzioso, dissoluti manigoldi a migliaia. Di seduzione, di violenza ogni mezzo è in lor mano. Le ospitalità forzate, l’esercizio e la riputazion del comando, e ’l vietar nozze o assentirle, e le perquisizioni, gl’imprigionamenti per casi di stato, per leve marittime, per debiti delle collette, per mille torte cagioni, e l’esser tra gli spolpati popoli sol essi ricchi, schiudon loro e case disoneste e case oneste; agli ingiuriosi amoreggiamenti dan via. Qui alle arti di seduzione la violenza è sviluppo; rapiscon qui senza maschera alcuna; insultan le donne al cospetto de’ mariti; non riguardano a candor di donzella, a castità di vedova; minacciano, o feriscono i parenti, o col braccio dell’autorità pubblica li allontanano: ridonsi de’ pianti; della virtù si fan gabbo; menano al paro le ingannate, le dubbiose, le riluttanti vittime; a quegli abbominevoli amori ritegno alcuno non è71. [p. 70 modifica]


E il principe sì religioso e austero si fa sordo a’ richiami; e fieramente ributta chi si lagni di villania, di rapina, di mortal ferita: dolenti vanno a lui i sudditi e dolentissimi sen tornano, quando in pena della temerità non li chiude il carcere, non li punisce il bastone, o non li calpestano i cavalli degli uomini d’arme, mentre essi si sforzano a giugnere sino ai piè del tiranno. Così la rimostranza già citata. Carlo sorride ai focosi suoi sgherri: giovanili trapassi que’ loro, o giuste vendette; le querele e’ richiami son calunnie di gente ribelle72. Invano Clemente parlò, scrisse, mandò legati a Carlo più volte73, fin pregò re Ludovico che il moderasse: Gregorio X invano nel ripigliò in Toscana, e l’ira del cielo minacciogli, e ’l flagello d’inaspettato tiranno che piomberebbe su lui. «Che suoni tiranno, rispondea Carlo, io lo ignoro; ma so che il sommo Iddio mi ha guidato, e così ho fidanza che mi regga sempre.» E raddoppiò i balzelli su i Templari e gli Spedalieri; e si rise delle rimostranze che Marino arcivescovo di Capua fea tuonar poco appresso nel concilio di Lione; e dell’orrore desto tra quei prelati al suo dire; de’ legati che il concilio deputava a correggerlo; e delle epistole del papa a re Filippo di Francia74.

Un dì avrebbe forse il sicilian parlamento chiesto riparazione a tanti torti; e ’1 voto solenne de’ rappresentanti della nazione, avria fatto impallidire quel Carlo75; ma il [p. 71 modifica]parlamento più non era, ch’ei non l’adunò in Sicilia mai, come sopra si è detto. E più: se i re normanni furon tutti coronati ed unti in Palermo; se qui soggiornarono, coi grandi uficiali della corona, con la maestà tutta del regno; e se gli Svevi non mutavan punto di quegli augusti ordini, ancorchè secondo i casi delle guerre lungi dalla metropoli vagassero; or Carlo presa la corona dell’usurpazione oltre il Garigliano, continuò bene a chiamar Palermo capo e sede del regno, a far protestazioni menzognere del grande amor che le portasse76, ma insieme trapiantava primo la regia sede in Napoli, non per legge, di fatto; perchè a Francia, a Provenza, alla corte del papa, alla agognata Italia di sopra, più vicin fosse, nè chiuso dai mari. Perciò non solamente offendea la dignità e ’l dritto della Sicilia, ma anco i materiali interessi. Spegnea le industrie, fondate in sul lusso della corte e de’ baroni; quanti per gli ordini antichi viveano d’un modo o d’un altro, dannava a squallida povertà; le ricchezze traea fuori senza scambio; il danaro delle tasse sperdea, da non lasciarne ricader nè una gocciola sola a refrigerio de’ contribuenti. E con ciò la pestilenza de’ reggitori subalterni; la disuguale amministrazione della giustizia; l’izza del governo, che odiato odiava, tra i sospetti ognor travagliandosi. Pertanto più acerbi assai della Sicilia i mali, che delle province di terraferma, ancorchè le stesse mani governasserle, straniere e crudeli. Ma in terraferma il novello acquisto della sede [p. 72 modifica]del governo rattemperava que’ danni; e quanto la Sicilia perdea, la Puglia acquistava. Fioria Napoli per lo soggiorno della corte, per l’affluenza di tante faccende: ristorò Carlo la sua università degli studi, la ornò di splendidi edifizi, di feste e di spettacoli la fe’ lieta. Lagrime, e terrore nell’isola intanto. Manomessa la nazione, manomessi i privati; non magistrato che rendesse ragione; non principe che riparasse i torti; nè un domestico asilo rimanea dove l’abbominato accento straniero non penetrasse a ricordare più scolpitamente la servitù. Delle facoltà loro non eran padroni; vilipesi nelle persone; ingiuriati nelle donne; della vita in sospetto sempre e in periglio. A tanto la Sicilia venne per le violate leggi, e ’l dominio straniero! Tal era nel secolo decimoterzo una tirannide!

Note

    «de’ monti de’ Lombardi» e la prontezza della colonia lombarda di Corleone a seguir il tumulto palermitano. Ma Saba Malaspina in quel luogo narra largamente gli aggravi sofferti da’ Corleonesi al par d’ogni altro Siciliano, o peggio. E ciò mostra piuttosto quanto poco si godesse in quelle contrade la indipendenza che ci vede il Sismondi.

  1. Non proverò con citazioni questi ordini notissimi del nostro dritto pubblico. Quanto a’ doveri de’ vassalli verso i feudatari, è bene ricordare ciò che scrive Ugone Falcando al proposito delle pretensioni d’alcuni novelli baroni francesi in tempo de’ Guglielmi, cioè nel secol XII, e delle risposte de’ vassalli siciliani. At illi libertatem civium oppidanorum Siciliæ prætendentes, nullos se reditus aiebant, nullas exactiones debere, sed aliquoties dominis suis, urgente qualibet necessitate, quantum vellent sponte et libera voluntate servire: e appresso: multorum civium et oppidanorum odia suscitarent, dicentes: id eum proponere ut universi populi Siciliæ reditus annuos et exactiones solvere cogerentur juxta Galliæ consuetudinem, quæ cives liberos non haberet. In Caruso, Bibl. sic. tom. I, pag. 475. Gli abusi feudali per altro furon seguiti in Francia dalla famosa rivoluzione comunale del secolo XII.
  2. Erano, come ognun sa: 1º. invasione o grave ribellione nel regno: 2º. prigionia del re: 3º. armamento a cavaliere di lui, o del figliuolo: 4º. nozze della figliuola, o sorella del re.
  3. Capitoli di re Corrado I, dati in Foggia di febbraio 1251.
  4. Non credo che in questo quadro generale si debba far parola delle leggi suntuarie della città di Messina, confermate da Carlo per diploma del 16 giugno 1272, sulla domanda che ne fe’ il comune per ambasciadori apposta: Gallo, Annali di Messina, tom. II, pag. 102; e Mss. della Bibl. com. di Palermo Q. q. G. 2.
    Tralascio ancora, come di niuna importanza, un frivolo privilegio di re Carlo I al comune di Palermo, al quale, per la sua dignità, e lealtà nelle recenti turbazioni di Corradino, lasciò la elezione dei maestri di piazza, catapani, e altri uficiali minori. Diploma dato di Napoli a 24 ottobre 1270, tra’ Mss. della Bibl. com. di Palermo Q. q. G. 2. Nello stesso volume si trova un altro diploma dei 28 settembre 1275 dato di Venosa, in cui re Carlo mezzo confermava e mezzo no un privilegio dell’imperator Federigo ai Palermitani, per le inquisizioni dei giustizieri nei delitti pubblici e privati.
    Nè si farà menzione de’ nomi dei vicari che ressero la Sicilia per Carlo, oscuri ministri di un pessimo principe, non segnalatisi nè anco per iniquità che passasse la volgare. Furono, se alcuno pur ama saperli, Fulcone di Puy-Richard, Guglielmo di Beaumont, Adamo Morhier, Erberto d’Orléans. Caruso, Storia di Sicilia, parte 1ª, tom. II.
    Il Sismondi nella Istoria delle repubbliche italiane, tom. II, cap. 7, afferma, che sotto la dominazione di Carlo I, i baroni siciliani malcontenti furono spogliati e oppressi, ma nè tutti presi, nè tutti cacciati dall’isola; e che i Francesi facean soggiorno nelle città e su le costiere, ma osavan di raro addentrarsi nelle montagne interiori, ove i signori al par de’ contadini serbavan tutta la loro indipendenza. A provar questi due fatti sì gravi non allega alcun documento; nè per vero ne potea; nè percorrendo le memorie del tempo sapremmo apporci quale abbia potuto dar luogo al Sismondi a credere limitata e contrastata la dominazione dei Francesi in Sicilia. Per lo contrario tutti gli avvenimenti, le leggi, gli atti di questo governo mostrano, che dal 1268 al 1281 senza la menoma eccezione o resistenza, levò per tutta la Sicilia quanti danari volle, fè concessioni feudali ai baroni francesi nei luoghi più riposti dell’isola, e per ogni luogo comandò, vessò, ingiuriò. Se dunque il Sismondi non parla de’ baroni che malediceano e obbedivano, come tutti gli altri Siciliani, senza dubbio la inesatta narrazione del Villani intorno la congiura di Giovanni di Procida, e la ignoranza di molti particolari di Alaimo di Lentini, furon quelli che il portarono a conchiudere frettolosamente, che restassero nell’isola, dopo i tempi di Corradino, baroni in istato d’aperta ribellione. L’altro supposto, ch’è di molto più fallace, forse fu suggerito dalle parole di Saba Malaspina su gli abitatori
  5. Saba Malaspina, lib. 6, cap. 2.
        Per la chiesa di Cefalù Carlo ritenne i dritti del porto, a quella tolti dagli Svevi, come si legge in un diploma del 14 luglio 1266, tra’ Mss. della Bibl. com. di Palermo Q. q. G. 12, pubblicato dal Pirro, Sic. sacra, tom. II, pag. 806. Lo stesso ritraesi per Catania, da un diploma del 10 settembre 1266. Pirro, Sic. sacra, tom. I, pag. 535.
  6. Diplomi de’ 24 marzo e 24 settembre 1267. Breve del 13 dicembre 1274. Nei Mss. della Bibl. com. di Palermo Q. q. H. 4, fog. 83, 85, 91.
        Il diploma in cui fu resa esecutiva e trascritta la sentenza del legato sopra la restituzione di vari beni alle chiese di Messina, Catania, ec. si trova nel r. archivio di Napoli, registro di Carlo I, segnato 1268, O fog. 19, a t. e fog. 6, che per mal accurata legatura del volume è la continuazione del detto foglio 19. La data del diploma è del 9 agosto undecima Ind. (1268).
  7. Saba Malaspina, lib. 6, cap. 3.
    Nic. Speciale, lib. 1. cap. 11.
  8. Diploma del .... 1282 ne’ citati Mss. della Bibl. com. di Palermo Q. q. H. 4, fog. 117.
  9. La rimostranza de’ Siciliani, ch’io pubblico al doc. VII s’intrattiene lungamente su i torti fatti dal governo angioino agli ecclesiastici.
  10. Parecchi diplomi spargon luce su questo punto. Uno dato di Napoli a 20 febbraio tredicesima Ind. (1299), accetta che Elia di Gesualdo milite si fosse esposto a gravi pericoli per Carlo I nella guerra con Manfredi, e gli avesse fornito in prestito una grossa somma di danaro, senza la quale Carlo non avrebbe potuto compiere la impresa; ond’ei gli diè in merito la baronia di Gesualdo, confermata poi da Carlo II col presente diploma. Nel r. archivio di Napoli, reg. di Carlo II, segnato 1299-1300, C. fog. 54, a t.

    Si vegga ancora ciò che dicemmo a pag. 33 per lo imprestito di Arrigo di Castiglia, riferito dal d’Esclot.
  11. Saba Malaspina, lib. 6.
    Capitoli del regno di Sicilia, cap. 23 di re Giacomo.
    Epistole di Clemente IV a Carlo, in Raynald, Ann. ecc. 1267 §. 4 e 1268 §. 36.
    Diploma del 14 luglio 1266, dall’archivio della chiesa di Cefalù, tra i Mss. della Bibl. com. di Palermo Q. q. G. 12. Diploma di Carlo I dato il 13 giugno 1270, nel quale si comanda una inquisizione per le concessioni di Federigo dopo la sua deposizione, di Corrado, e di Manfredi. Dal r. archivio di Napoli, Papon, Hist. gen. de Provence, tom. III, Docum. 8.
  12. Gio. Villani, lib. 7, cap. 30.
    Veggansi ancora i vari diplomi ricordati da monsignor Scotto nel catalogo delle pergamene del r. archivio di Napoli, tom. I, pag. 50 e 179, e que’ che abbiamo tra’ Mss. della Bibl. com. di Palermo Q. q. G. 2, tutti cavati da’ registri del r. archivio di Napoli, e dati di Taormina 12 gennaio 1271, di Messina 23 gennaio 1271, di Monforte 23 settembre 1272. Moltissimi altri se ne trovano ne’ registri del detto archivio di Napoli.
  13. Veggasi la nota in principio del presente capitolo sulla esorbitanza de’ dritti feudali di Francia al paragon de’ nostri in que’ tempi; e Vivenzio, Storia del regno di Napoli, tom. II, pag. 12 e 13.
    È da notare che que’ medesimi atti dei quali si lagnano gl’istorici nostri e del continente d’Italia, come d’oppressioni insopportabili de’ Francesi in Sicilia, riferisconsi dagli istorici del dritto pubblico francese, come leggi, dure sì ed ingiuste, ma ricevute universalmente in Francia ne’ secoli di mezzo. E questa è un’altra prova del divario grandissimo tra la feudalità francese e la siciliana, di gran lunga men barbara, del secolo XIII.
  14. Capitoli del regno di Napoli, pag. 39 e 40, capitoli dati il 10 giugno 1282.
  15. Vo’ notare, perchè mostri le condizioni di tutte le altre, una concessione fatta da Carlo I, a dì 8 luglio 1278 (o 1266), che leggiamo tra’ Mss. della Bibl. com. di Palermo Q. q. G. 4.
    Il re dà in feudo nobile a Ponzio di Blancfort, milite e famigliare suo, il castel di san Pietro sopra Patti, che si tenesse _in capite_ dalla corona, per lo servizio di due militi e mezzo, ragionati a 20 once d’oro annuali per ciascuno, secondo gli usi del regno di Sicilia. Eccettuansi dalla signoria coloro che tenessero direttamente dal re feudi o altro in que’ luoghi; e le saline, gli armenti regi, i demani, le spiagge fino al gitto della balista: riserbasi ancora il re il dritto al giuramento ligio; i giudizi criminali di morte, taglione, o esilio; e la imposizione delle collette o monete generali.
  16. Capitoli del regno di Napoli, an. 1272, pag. 8. Questa differenza che Carlo mettea tra sudditi francesi e italiani, senza saviezza politica, e certo senza giustizia, si scorge sempre, anche in fatti di minore importanza. Così nel chiamare i baroni al servigio feudale, distinguea gli uni dagli altri; e abbiamo da vari diplomi che una volta ai Latini ingiunse di recarsi a quest’effetto a san Germano il 26 dicembre 1275, a’ Francesi il 14 gennaio 1276. Da’ registri del r. archivio di Napoli, reg. segnato 1260 O fog. 68 a t. e 69.
  17. Carlo non solamente volle una feudalità di gente francese nel reame di Puglia, che mirò ancora a stabilirvi intere popolazioni. Così a ripopolar Lucera, dopo aver domato que’ fieri Saraceni, invitò con promessa di proprietà e immunità larghissime gli abitanti della Provenza, raccomandando portasser seco loro le armi. Diploma del 20 ottobre 1273 dal r. archivio di Napoli, in Papon, Hist. gén. de Provence, tom. III, Doc. 12. Veggasi ancora quant’altro scrive il Papon nello stesso tom. III, pag. 58.
    Questo fatto è provato inoltre da’ privilegi di colonia provenzale, che Carlo II nel 1300 concedette ai Catalani dell’armata. Diplomi del 3 gennaio tredicesima Ind. nel reg. del r. archivio di Napoli, segnato 1299-1300, C fog. 50 a t.
  18. Presso il Caruso, Bibl. sic., tom. II, pag. 780.
  19. Saba Malaspina, continuazione presso di Gregorio, Bibl. arag. tom. II, pag. 332.
  20. Così furon chiamati ne’ mezzi tempi, per corruzione della voce dominio, le terre appartenenti propriamente alla corona.
  21. Saba Malaspina, lib. 6.
  22. Raynald, Ann. ecc. 1267, §. 4. La prima è senza data; l’altra di Viterbo, il 6 febbraio 1267.
  23. Capitoli del regno di Sicilia, cap. 1 di re Giacomo.
    Capitoli del regno di Napoli, pag. 26.
    Bart. de Neocastro, cap. 12. I diplomi del r. archivio di Napoli ci forniscono più minuti ragguagli, dei quali accennerò qui alcuno.
    1º. Le collette o sovvenzioni eran bandite per varie cagioni, e spesso se ne richiedean molte in un medesimo anno; come sovvenzioni generali: per gli stipendi de’ soldati mercenari: per l’armamento delle galee: pei legnami e marinai, diversa dalla precedente: per la festa d’armar cavaliere il figliuolo del re; e simili bisogni reali o immaginari. Notisi che in un reame in cui il servigio militare era a carico dei feudatari, si levava un’altra imposta per le truppe mercenarie.
    2º. La somma era esorbitante. Per esempio, nel 1276 la sovvenzione generale per gli stanziali montò ad once 60,170. 11. 11.
    Questa somma scompartissi per le province nel seguente modo:
    Abbruzzo 6573 13 16
    Terra di Lavoro e Contado di Molise 8089 » »
    Principato e terra Beneventana 5566 12 17
    Capitanata 3300 24 1
    Basilicata 4286 29 1
    Terra di Bari 5446 21 »
    Terra d’Otranto 3547 14 8
    Val di Crati e terra Giordana 5725 27 16
    Calabria 2631 28 12
    Sicilia di qua dal Salso (Sicilia orientale) 7600 » »
    Sicilia di là del Salso (Sicilia occidentale) 7500 » »
     
    Totale 60,170 11 11

    come si legge in un diploma del 13 febbraio quarta Ind. (1276) nel registro di Carlo II segnato A, 1201, fog. 90. Lo stesso dì fu bandita in alcune province di terraferma un’altra imposta per le galee, come si vede da un altro diploma del 20 febbraio quarta Ind. (1276), ibidem. Altre once 1,674 per soldi della gente delle galee di guardia intorno la Sicilia, si veggon pagate, la più parte dalla città di Palermo, in tre diplomi del 24 e 25 gennaio e 2 febbraio quinta Ind. (1277) reg. 1268 O fog. 47.

    Abbiamo oltre a ciò le scritte del danaro che appare ricevuto dai due giustizieri di Sicilia nei mesi di maggio e giugno 1277 per sovvenzioni generali, nella somma di once 10,801, che certo non appartiene all’imposta de’ soldati; e perciò il danaro pagato dalla Sicilia in quell’anno passò di molto le 30,000 once. Non è dubbio che quelle partite appartengano a un medesimo anno, cioè alla quinta Ind. 1276-77, perchè gli editti si mandavan fuori prima del cominciamento della indizione, e il danaro s’incassava nel corso della medesima. Queste scritte trovansi nel registro 1268 A fog. 40, 41, 42, 43. Da quella data il 29 maggio, fog. 41 a t., si scorge che la sovvenzione pei soldi della gente delle galee nel giustizierato di qua dal Salso era da 800 a 900 once all’anno.

    3º. La proporzione della colletta tra il reame dell’isola e quel di terraferma, era come di uno a quattro; il che fa argomentare che a un di presso la popolazione stava nella stessa ragione, che è anche quella d’oggidì.
    4º. I magistrati preposti a riscuoter le collette o sovvenzioni erano i giustizieri. Su quali elementi l’amministrazione angioina prendesse a scompartir la somma tra le varie terre, s’ignora. Forse avea qualche abbozzo di censimento, non sappiam se di beni o di popolazione; ma è certo che dalla corte veniva la distribuzione; e ciò veggiamo per la distribuzione della moneta nuova nel diploma del 12 agosto 1279, che si pubblica Docum. III. La somma poi gravata sopra ogni terra, si contribuiva dagli abitanti su i ruoli che stendeano gli oficiali, chiamati giudici nelle terre demaniali, e maestri giurati nelle feudali, che erano eletti a questo scopo di comun voto degli abitanti. Tra molti altri documenti, il prova il diploma del 13 agosto 1278, pubblicato Docum. II, e l’altro del 12 settembre 1277, registro citato, 1268 O fog. 1, nel quale si legge.... precipias ex parte nostra universitatibus terrarum et locorum tam demanii quam ecclesiarum comitum et baronum jurisdictionis tue, sub pena unciarum auri decem per te a contumacibus exigendis, ut universitates terrarum demanii judices sufficientes, ydoneos et juris peritos si poterint inveniri in numero consueto, et universitates ecclesiarum comitum et baronum magistros juratos bonos, sufficientes, ydoneos et fideles, quilibet in dicta universitate..... unum in magistros juratos de comuni voto omnium eligant..... Questa era una lettera circolare a tutti i giustizieri delle province di terraferma e al vicario in Sicilia ne’ due giustizierati dell’isola. Onde si scorge ancora che la cancelleria di Carlo I, ora scrivea direttamente ai due giustizieri di Sicilia, come a quei di terraferma, ed or facealo per mezzo del vicario, sedente allora a Messina. Il diploma del 13 febbraio 1276, citato di sopra, accenna la medesima forma di distribuzione della tassa, per sindichi eletti dalle università, ossiano comuni.

    Da un diploma che leggesi in Vivenzio, Storia del regno di Napoli, tom. II, pag. 351, si ricava, che in Principato la proporzione ordinaria della sovvenzione generale era di un agostale a focolare, ossia famiglia.

  24. Nic. Speciale, lib. 1 cap. 2.
    Bart. de Neocastro, cap. 12 e 13.
  25. Diploma dato di Melfi a 16 settembre 1269, dove si confessa, che gli abitanti di alcuni casali di Calabria appartenenti al monastero del Salvadore di Messina: _de necessitate coguntur proprium deserere incolatum, dum nullatenus possint tam gravia onera sustinere_. Dal r. archivio di Napoli, si legge nei Mss. della Bibl. com. di Palermo Q. q. G. 2.
  26. Capitoli del regno di Napoli, anno 1272, pag. 4.
  27. Lettera de’ Siciliani al papa Martino IV, nello Anonymi chronicon siculum, cap. 40, presso di Gregorio, Bibl. arag. tom. II, pag. 154.
    D’Esclot, cap. 88. Questi assicura che si levavano infino a quattro collette in un anno, ed aggiugne un’altra crudeltà, non rapportata dai nostri, e perciò men da credersi; cioè che marchiavano in fronte cui non pagasse le collette, e che i riscuotitori portavano due collari colle catene appesi all’arcion della sella, e vi attaccavano pel collo i debitori.
  28. Docum. VII.
  29. Capitoli del regno di Napoli, pag. 26.
  30. Saba Malaspina, cont. loc. cit., pag. 333.
    Bart. de Neocastro, cap. 12.
    Capitoli del regno di Sicilia, cap. 8 di re Giacomo.
    Diploma del 27 gennaio 1281, nel citato catalogo delle pergamene del r. archivio di Napoli, tom. I, pag. 227.
    Diploma del 29 novembre tredicesima Ind. (1269) nel r. archivio di Napoli, registro di Carlo I, segnato 1269, D, fog. 203 a t.
    I nomi de’ cittadini palermitani da’ quali si tolse in presto il danaro di cui tratta questo diploma, sono: Failla, de Pulcaro, Riccio, Tagliavia, ed Afflitto.
    Diploma del 15 marzo 1278 per compensarsi col danaro dato in prestito dal comune di Caltagirone, il debito ch’esso avea per la imposta de’ legnami e marinai, nella somma di once 727. R. archivio di Napoli, reg. 1268, A, fog. 143.
    Da molti diplomi si vede che re Carlo richiedea tali imprestiti a tutti i magistrati preposti all’amministrazione delle entrate pubbliche, cioè i giustizieri, i segreti, i portulani, e i maestri di zecca. Diploma dato di Viterbo il 15 novembre quinta Ind. (1276), nel quale si comanda ai giustizieri di terraferma di dare in prestito al re once 500 per ciascuno, e a que’ di Sicilia 1,000 once per ciascuno; nel r. archivio di Napoli, reg. segnato 1268, A, fog. 1. Altro simile, ibid., fog. 2, dato di Brindisi, il 16 aprile (forse 1277). Altro, ibid., fog. 3, dato di Venosa il 1 giugno quinta Ind. (1277), pel quale si domandarono ai giustizieri di Sicilia once 2,000 per ciascuno. Altro, ibid., fog. 22, a t., ai segreti, portulani, e maestri di zecca. In Sicilia ci avea un segreto solo, un sol portolano, e il Siclarius di Messina. Il pretesto dell’accatto era l’urgenza di pagare i soldati mercenari, e il censo alla corte di Roma. E in molti luoghi fu mandato, come era solito, a sollecitare il pagamento un Droetto da Genlis. Altri del 23 febbraio, 5 e 30 marzo (1276) per simili imprestiti. Richiedeansi ai giustizieri once 2,000 per ciascuno; nel r. archivio di Napoli, reg. segn. 1291, A, fog. 93, 94, a t. 95 e 102.
    Diploma del 5 settembre, sesta Ind. (1277) a’ giustizieri, che mandino incontanente danaro, tam de pecunia ipsa mutuanda per te, quam de recipienda mutuo a divitioribus et melioribus dicte jurisdictionis tue a quibus statim et brevi manu haberi possint, ita quod
  31. Memorie storiche ed economiche sopra la moneta bassa di Sicilia, di Antonino della Rovere, Palermo, 1814, cap. 3.
  32. Documento II.
    Molti particolari per la monetazione d’oro in Napoli si trovano in un diploma del r. archivio di Napoli, reg. 1268, O, fog. 91.
  33. Capitoli del regno di Sicilia, cap. 10 di re Giacomo.
    Capitoli del regno di Napoli, 10 giugno 1282, pag. 25.
    Saba Malaspina, cont. loc. cit., p. 332.
    Nic. Speciale, lib. 1, cap. 11.
    Bart. de Neocastro, cap. 12.
    D’Esclot, cap. 88.
    Diplomi del 18 e 25 maggio 1275, ai maestri della zecca di Messina, allegati dal sig. della Rovere nell’opera citata, cap. 4; ove si legge che nella nuova moneta di denari entravano 7 tarì e mezzo di argento in ogni libbra di lega; e sopra ciò si ragiona il guadagno dell’80 per 100, che risponde a’ detti del Neocastro e del D’Esclot; il primo de’ quali afferma che il valor edittale della nuova moneta montò a trenta volte sopra l’antico, non che sopra l’intrinseco; e il secondo attesta il rapidissimo calar di questa moneta dopo la distribuzione.
    Moltissimi diplomi ci ha poi, su le sforzate distribuzioni della bassa moneta, nel r. archivio di Napoli; un de’ quali dato il 13 agosto sesta Ind. (1278) si trova nel registro segnato 1268, A, fog. 127. Un altro del 5 settembre sesta Ind. (1277) per la distribuzione di libbre 8,830 di moneta nuova, alla solita ragione di 3 libbre ad oncia di valore, talchè se ne doveano ricavare, continua il diploma, once 2,943. 11. 10, reg. 1268, O, fog. 3; e parecchi altri veggonsi notati nell’Elenco delle pergamene del r. archivio di Napoli per monsig. Scotto, tom. I, Napoli, 1824.
    Una di queste pergamene contien la distribuzione alle città e terre della Sicilia di là del Salso (regione occidentale); e questa, perchè mostra particolari importanti, l’ho io trascritto dall’originale, e la pubblico qui, Docum. III.
    Che Carlo I d’Angiò avesse la monetazione come un capo di entrata pubblica, si ricava da molti altri diplomi del r. archivio di Napoli; un dei quali indirizzato al vicario in Sicilia Adamo Morhier per la zecca di Messina il 13 marzo 1278, si trova nel registro segnato 1268, A, fog. 142.
  34. Elenco citato delle pergamene, ec., tom. I, p. 181 e 184, diplomi del 4 e 31 agosto 1279.
    • Bart. de Neocastro, cap. 12.
    • Capitoli del regno di Napoli, 26 gennaio e 20 febbraio 1274, pag. 1.
    Alla tratta dei grani, e alle altre esazioni dei porti eran preposti i maestri portolani; e in Sicilia n’era di que’ tempi un solo, come si scorge dai diplomi del r. archivio di Napoli, 10 giugno, quinta Ind. (1277), reg. 1268, A, fog. 22 a t.--10 e 15 aprile, sesta Ind. 1278, indirizzati a Giovanni di Lentini milite, e Matteo Rufulo di Ravella, portolani e procuratori in Sicilia (ma erano due individui che esercitavano, o per dir meglio avean preso in affitto, un solo uficio), ibid., fog. 96, 97.

    De’ dritti di tratta del grano si trova notizia in molti altri diplomi, e, per non citarne un eccessivo numero, veggasi quello del 15 marzo 1278, reg. 1268, A, fog. 142, e un altro del 26 novembre 1279, indirizzato al portolano di Eraclea in Sicilia. In questo si leggono tutte le estrazioni di grani da Eraclea, ossia Terranova, in quattordici mesi dal 10 luglio 1278 al 24 settembre 1279. Il dritto di estrazione era venticinque once ogni mille salme di frumento per fuori regno, e la metà pei luoghi del regno. Nel detto periodo si trassero da Terranova salme 11,709 di frumento e 3,690 d’orzo, delle quali 150 sole per Genova, 560 senza dichiarar luogo, e le une e le altre furono imbarcate con legni genovesi e oltramontani. Il rimanente con bastimenti siciliani o del regno di Napoli fu portato ad Amalfi, Gaeta, Napoli, e la più parte a Messina. I carichi per Napoli furono del frumento e orzo del re. Dal r. archivio di Napoli, reg. 1270, B, fog. 36 a t. Io ne ho depositato una copia nella Bibl. com. di Palermo.
  35. Veggasi di Gregorio, Considerazioni sulla storia di Sicilia, lib. 3, cap. 6 e 7.

    Il segreto amministrava queste gabelle, ed era in Sicilia un solo, se non che talvolta più persone prendeano in fitto questo uficio, come il mostra un diploma del 29 ottobre ottava Ind. (1279) per alcune decime e prestazioni alla chiesa di Messina, nel cui margine leggesi _Alaymo de Lentini et sociis secretis Sicilie_, r. archivio di Napoli, reg. segnato 1270, B, fog. 9; e un altro diploma del 23 settembre dello stesso anno, ibid., fog. 8, per la elezione d’Arrigo de Riso e Arrigo Rosso da Messina a segreti di Calabria. Da un altro diploma del 27 marzo ottava Ind. (1270), ibid., fog. 3, si rileva, che le entrate della segrezia di Sicilia per la ottava Ind. montassero ad once 19, 310, 26, 10. Veg. anche diploma del 15 marzo 1278, ibid., reg. segnato 1268, A, fog. 142, indirizzato al segreto di Sicilia; e un altro al medesimo, ibid., reg. 1270, B, fog. 11, dato il 27 febbraio, ottava Ind. 1280, per dritti di _riva e bucceria_ di Palermo.
  36. Diploma del 6 agosto 1281 nell’Elenco dalle pergamene del r. archivio di Napoli, tom. I, p. 228.
  37. Ibidem. Ad ogni pagina si leggono diplomi riguardanti questi affitti.
    • Capitoli del regno di Sicilia, cap. 11 di re Giacomo.
    • Anon. chron. sic., cap. 40.
  38. Leggonsi moltissime di queste transazioni coi veri o supposti frodatori, nel registro del r. archivio di Napoli segnato 1283, A, fog. 96, 98, 103, 108 a t. 112, 113, a t. Si scorge ancora il mal uso dal diploma del 26 marzo 1284, ibid., fog. 125 a t., in cui fu mascherato sotto tal pretesto il riscatto di Arrigo Rosso da Messina, fatto prigione nel combattimento di Milazzo l’anno 1282.
  39. A proposito de’ mali consiglieri di re Carlo, è da ricordare un diploma del principe di Salerno, dato di Nicotra il 22 giugno 1283. Dietro lo scoppio del vespro, la casa di Angiò volle gittar sui ministri tutto il carico del mal governo. Il principe dunque di Salerno, erede presuntivo della corona, denunziò a’ popoli del regno di terraferma quattro Marra fratelli, e due Rufulo padre e figliuolo «inventori di tutti i modi di spogliare i popoli, pei quali la Sicilia s’era ribellata. Or io, conchiudea, li punisco.» Da’ Mss. della Bibl. com. di Palermo Q. q. G. 1, pubblicato dal sac. Niccolò Buscemi nella vita di Giovanni di Procida, Docum. 5.
    • Saba Malaspina, cont. pag. 331, 332.
    • Bart. de Neocastro, cap. 12.
    • Nic. Speciale, lib. 1, cap. 11.
    • Anon. chron. sic. loc. cit.
    • D’Esclot, cap. 88.
    Al proposito della estrema cura di Carlo pe’ suoi orti si legge un curioso diploma dell’8 febb. 1278 a Adamo Morhier vicario in Sicilia, cui il re raccomandava il palagio e il giardin di Palermo, e que’ della Cuba, dell’Assisa, della Favara, e del Parco; nel r. archivio di Napoli, reg. segnato 1268, A, fog. 37 a t. Ivi a fog. 37 è un altro diploma del 5 febb. a un Giordano detto Marzono per la custodia de’ palagi e giardini medesimi.
  40. Capitoli del regno di Napoli del 10 giugno 1282.

    Il dritto di pascer gli armenti regi era certamente antico sui i feudi; ma Carlo l’abusò, come fece di ogni altra prerogativa della corona.

    Saba Malaspina, cont. p. 357.
    • Capitoli del regno di Sicilia, cap. 28 e 64 di re Giacomo.
    • Capitoli del regno di Napoli, 10 giugno 1282.
    • Nic. Speciale, lib. 1, cap. 11.
    • Bart. de Neocastro, cap. 12.
    • Saba Malaspina, cont. pag. 331.
    • Bart. de Neocastro, cap. 12.
    • Capitoli del regno di Sicilia, cap. 44 di re Giacomo.
    • Capitoli del regno di Napoli, pag. 26 e seg.
  41. Capitoli del regno di Sicilia, cap. 13 di re Giacomo.
  42. Saba Malaspina, cont. pag. 333.
    Capitoli del regno di Napoli, 10 giugno 1282.
    • Saba Malaspina, cont. pag. 334.
    • Capitoli del regno di Napoli, 10 giugno 1282.
    • Epistola di Clemente IV, in Raynald, Ann. ecc. 1267, §. 4.
  43. Saba Malaspina, cont. pag. 334.
    Capitoli del regno di Napoli, 10 giugno 1282.
    • Saba Malaspina, cont. pag. 333.
    • D’Esclot, cap. 88.
    • Anon. chron. sic. cap. 40, loc. cit. pag. 155.
    • Capitoli del regno di Sicilia, cap. 19 e 20 di re Giacomo.
    • Capitoli del regno di Napoli, pag. 20.
    Veggasi ancora il diploma di re Carlo I, a 31 luglio 1276, per le materasse che gli officiali prendeano ai giudici del comune di Messina, in Gallo, Annali di Messina, tom. II, pag. 105.
  44. Nic. Speciale, lib. 1 cap. 11.
    • Anon. chron. sic. pag. 154.
    • Bart. de Neocastro, cap. 14.
    • Nic. Speciale, lib. 1 cap. 2.
    • Saba Malaspina, cont, pag. 333 e 353.
    Rade volte, com’avvien pure, il re prendea a riparare qualche caso particolare. Un diploma del 24 febbraio, non si vede di qual anno, fa scritto al vicario in Sicilia, per le violenze fatte al canonico Stefano d’Ala, e la sua prigionia arbitraria. Nel r. archivio di Napoli, reg. segnato 1268, O fog. 88 a t.

    Un altro diploma del 7 maggio quarta Ind. (1276) riguarda un simil caso di Deponto da Nicastro, cui un Raoul de Teretis milite, con una sua masnada, avea cattivato, portato alla Catona, e indi nel castel di Scilla.
  45. Si sa che sotto Federigo imperatore i baiuli erano insieme giudici civili di prima istanza, officiali dell’azienda regia, e magistrati municipali. Par che siano stati sostituiti, forse da Carlo, a questi baiuli i giudici nelle terre demaniali, e i maestri giurati nelle feudali o ecclesiastiche. Questi pel rescritto della conferma della loro elezione pagavano, oltre le mance ai notai, un dritto di tarì d’oro diciotto e mezzo al fisco. Veg. diploma del 13 agosto 1278, docum. II. e conto del giustiziere della Sicilia oltre il Salso, nel reg. del r. archivio di Napoli segnato 1268, O fog. 75, ove è messo a entrata questo dritto.
  46. Che questa non sia una supposizione mia lo attestano tutti gli storici di sopra citati, e gli statuti stessi che promulgò Carlo appresso il vespro. Ricordisi la legge sulla occupazione de’ demani citata di sopra, ch’è la sola obbligatoria anche pei Francesi e Provenzali.

    In un diploma del 16 aprile 1274, re Carlo commette al vicario di Sicilia, che gli abitanti di Eraclea non sian molestati nè spogliati dai vicini, _che non sono nè Francesi nè Provenzali_; che è una diretta confessione, o almen prova quali suonassero i richiami del pubblico. Tra i Mss. della Bibl. com. di Palermo Q. q. G. 1.
  47. Capitoli del regno di Napoli, pag. 4, 15 marzo 1272.
  48. Questa moneta valea la quarta parte di un’oncia.
  49. Capitoli del regno di Napoli, pag. 10, anno 1269.
  50. Capitoli del regno di Sicilia, cap. 42 del re Giacomo.
  51. Capitoli del regno di Sicilia, cap. 45 del re Giacomo.

    Capitoli del regno di Napoli, pag. 21 e 22. Ved. anche un diploma nel r. archivio di Napoli, reg. segnato 1268, O fog. 75, nel quale si leggono i conti di un giustiziere della Sicilia oltre il Salso, e tra le altre partite d’entrata se ne trova una di multa per gli omicidi clandestini.
  52. Capitoli del regno di Sicilia, cap. 15 di re Giacomo.
    Epistola di Clemente IV, in Raynald, Ann. ecc. 1267 §. 4.
  53. Saba Malaspina, cont. pag. 333.
  54. Docum. VII. Par fuori d’ogni dubbio che si parli d’una prigione nel Castel dell’Uovo, che per altro era il carcere de’ rei di stato, ove si ritenea Beatrice figliuola di Manfredi, Arrigo Rosso messinese preso il 1282, nel combattimento di Milazzo, ecc.
  55. È confessato ne’ capitoli di re Carlo del 10 giugno 1282.
  56. Capitoli del regno di Napoli, pag. 15, 15 dicembre 1268.
  57. Epistola di Clemente IV, del 1267, loc. cit.

    Scorgesi ancora da tutti gli storici da noi citati, e cento diplomi il confermano; de’ quali per brevità noterò due soli del 1269 e del 1270. Il primo, tratto da’ reg. del r. archivio di Napoli, si legge tra’ Mss. della Biblioteca com. di Palermo Q. q. G. 1 fog. 102; l’altro nell’elenco delle pergamene dell’archivio stesso di Napoli, tom. I, pag. 34.
    • Diploma del 29 gennaio 1269, da’ reg. del r. archivio di Napoli, tra i Mss. della Bibl. com. di Palermo Q. q. G. 1.
    • Diploma del 10 novembre 1270, nell’elenco citato delle pergamene del r. archivio di Napoli, tom. I, pag. 41.
    • Altro del 7 maggio 1271, ibid. pag. 58, e altri dieci del 1275, ibid. pag. 100 a 112. Nel conto del giustiziere della Sicilia oltre il Salso, reg. del r. archivio di Napoli segnato 1268, O fog. 75, si veggono messe a entrata le terze parti de’ mobili de’ contumaci.
  58. Capitoli del regno di Napoli, pag. 16, 26 gennaio 1278.
  59. Diploma del 3 febbraio 1270, tra' Mss. della Bibl. com. di Palermo, Q. q. F. 70, pubblicato dal sac. Niccolò Buscemi nella vita di Giov. di Procida; e altri--del 20 febbraio 1271, nel catalogo citato delle pergamene del r. archivio di Napoli, tom. I, pag. 49--del 2 giugno 1271, ibid. pag. 63--del 1 novembre 1271, ibid. pag. 79.
  60. Ibid. diploma del 21 dicembre 1271, pag. 82.
  61. Capitoli del regno di Napoli, pag. 23, 22 novembre 1271.
    • Gio. Villani, lib. 7, cap. 57.
    • Bart. de Neocastro, cap. 22.
    • Nic. Speciale, lib. 1, cap. 2. ed 11.
    • Anon. Chron. sic. loc. cit. pag. 154.
    • Lettera di Clemente IV, a re Carlo, in Raynald, Ann. ecc. 1268, §.36. Francesco Pipino, in Muratori R. I. S., tom. VIII, lib. 3, cap. 10.
    • D’Esclot, cap. 88.
    • Rimostranza de’ Siciliani, citata di sopra.
    • Nic. Speciale, lib. 1, cap. 2.
    • Saba Malaspina, cont., pag. 332 e 353.
    • Rimostranza de’ Siciliani, citata di sopra.
  62. Raynald, Ann. ecc. 1267. §. 4, e 1268, §§. 36, 37.
  63. Saba Malaspina, lib. 6, cap. 3, 4 e seg.
  64. Scrivendo queste parole non si è dimenticato la imperfezione di quegli antichi parlamenti, i quali non eran sempre generali, nè aveano il potere legislativo sì netto come in oggi, nè rappresentavano la nazione in quel significato ch’or suona appo noi. Ma secondo gli umori dei tempi (e son più costanti i parlamenti d’oggi?) raffrenavano anch’essi gli abusi; come nel progresso di queste istorie si vedrà de’ parlamenti di Santo Martino e di Foggia nel reame di Napoli, e di quelli adunati in Sicilia sotto Giacomo e Federigo d’Aragona.
  65. _Nos autem qui civitatem eamdem speciali prerogativa diligimus et fovemus, eo quod Caput et Sedes Regni nostri exsistit, etc._ leggesi in un diploma di Carlo I, dato di Napoli a 29 ottobre 1270 in favore del clero palermitano, presso Inveges, Ann. di Palermo, tom. III, pag. 741.