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[1266-82] | del vespro siciliano. | 53 |
sudori della industria1 alla gravezza diretta, spessa, immite, fuggono i miseri dai lor focolari2; e se non ne han cuore, strappansi il pan dalla bocca, pagano una parte, e veggonsi pure rapir le suppellettili, e gli animali, e gli strumenti della agricoltura3, e fin diroccare le case, le persone trarre in carcere. Ivi son incatenati con manette di ferro; lor negasi il cibo e il bere; popolani e nobili,
- ↑ Nic. Speciale, lib. 1 cap. 2.
- Bart. de Neocastro, cap. 12 e 13.
- ↑ Diploma dato di Melfi a 16 settembre 1269, dove si confessa, che gli abitanti di alcuni casali di Calabria appartenenti al monastero del Salvadore di Messina: _de necessitate coguntur proprium deserere incolatum, dum nullatenus possint tam gravia onera sustinere_. Dal r. archivio di Napoli, si legge nei Mss. della Bibl. com. di Palermo Q. q. G. 2.
- ↑ Capitoli del regno di Napoli, anno 1272, pag. 4.
Docum. III. La somma poi gravata sopra ogni terra, si contribuiva dagli abitanti su i ruoli che stendeano gli oficiali, chiamati giudici nelle terre demaniali, e maestri giurati nelle feudali, che erano eletti a questo scopo di comun voto degli abitanti. Tra molti altri documenti, il prova il diploma del 13 agosto 1278, pubblicato Docum. II, e l’altro del 12 settembre 1277, registro citato, 1268 O fog. 1, nel quale si legge.... precipias ex parte nostra universitatibus terrarum et locorum tam demanii quam ecclesiarum comitum et baronum jurisdictionis tue, sub pena unciarum auri decem per te a contumacibus exigendis, ut universitates terrarum demanii judices sufficientes, ydoneos et juris peritos si poterint inveniri in numero consueto, et universitates ecclesiarum comitum et baronum magistros juratos bonos, sufficientes, ydoneos et fideles, quilibet in dicta universitate..... unum in magistros juratos de comuni voto omnium eligant..... Questa era una lettera circolare a tutti i giustizieri delle province di terraferma e al vicario in Sicilia ne’ due giustizierati dell’isola. Onde si scorge ancora che la cancelleria di Carlo I, ora scrivea direttamente ai due giustizieri di Sicilia, come a quei di terraferma, ed or facealo per mezzo del vicario, sedente allora a Messina. Il diploma del 13 febbraio 1276, citato di sopra, accenna la medesima forma di distribuzione della tassa, per sindichi eletti dalle università, ossiano comuni.
Da un diploma che leggesi in Vivenzio, Storia del regno di Napoli, tom. II, pag. 351, si ricava, che in Principato la proporzione ordinaria della sovvenzione generale era di un agostale a focolare, ossia famiglia.